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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. VI NI Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SI ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASCALE C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate in sostituzione d'udienza del 01/04/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 21/1/2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 formulavano domanda contestuale di separazione e di divorzio
[...] congiunto ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51.
I coniugi esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
IC, in data 04/05/2013, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2013, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli: (nato ad [...] il [...]) e Persona_1
(nata ad [...] il [...]). Persona_2
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, la separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, tali condizioni prevedono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
2. I due figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre sig.ra nella casa ubicata in Parte_2
IC (SA), alla via Duca degli Abruzzi n. 3, nell'immobile di proprietà del padre di quest'ultima, dove risiedono, e le spese relative all'uso ed al godimento dell'abitazione saranno tutte ad esclusivo carico di essa
Sig.ra ; Parte_2
3. Il sig. potrà vedere i figli quando desidera, Parte_1 compatibilmente con gli impegni reciproci, e nell'ipotesi in cui le parti non riuscissero a definire con previ accordi di volta in volta il diritto di visita, anche in considerazione dei loro impegni e quelli dei figli, il padre terrà con se i figli dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo cena, a settimane alterne e due giorni a scelta nelle restanti settimane;
le festività seguiranno il principio dell'alternanza e precisamente durante le vacanze pagina 2 di 5 natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli per i giorni 24 -25-26 dicembre e il padre/la madre per i giorni 30 -31 dicembre-01 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con il padre/la madre il Lunedì in Albis. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre tre settimane consecutive tra il mese di luglio e agosto di ogni anno;
3. Il Sig. corrisponderà mensilmente Euro 500,00 (Euro Parte_1 cinquecento) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
. Dette somme dovranno essere conferite mediante versamento ogni 1 Per_2 del mese in contanti e/o sul conto bancario intestato alla sig.ra
[...]
aperto presso le , Parte_2 Controparte_1 recante Iban [...], con decorrenza dal mese
CORRENTE e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2025. L'assegno unico spettante ai minori sarà richiesto dalla sig.ra
e l'importo sarà interamente trattenuto dalla stessa. La Parte_2 sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa in quanto Parte_2 sufficientemente autonoma economicamente;
5. I Sigg.ri e contribuiranno in pari misura al pagamento Pt_1 Parte_2 delle spese straordinarie per i minori – intese come “rientranti tra quelle imprevedibili o addirittura eccezionali” e costituenti decisioni di maggiore interesse per i figli (ad esempio spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortopediche, oculistiche e sanitarie, spese protesiche, spese ludiche, spese universitarie ecc.), purché debitamente documentate. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il coniuge richiedente dovrà inviare una richiesta scritta (anche tramite whatsapp, mail, pec, sms …) all'altro coniuge il quale, in caso di dissenso, lo dovrà manifestare tempestivamente e sempre per iscritto, e con
pagina 3 di 5 le stesse modalità, motivandolo. Il silenzio per oltre 10 giorni varrà come assenso;
6. L'autovettura MINI Cooper di proprietà del sig. resterà Parte_1 in esclusivo uso e godimento alla sig.ra , anche per Parte_2 consentire alla stessa di trasportare i figli presso gli istituti scolastici, presso strutture sportive ecc.”
In occasione della prima udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto del fatto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473 -bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep.
16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte articolate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della pagina 4 di 5 convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in IC, in data 04/05/2013, annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2013;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI ZI VI NI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. VI NI Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SI ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASCALE C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate in sostituzione d'udienza del 01/04/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 21/1/2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 formulavano domanda contestuale di separazione e di divorzio
[...] congiunto ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51.
I coniugi esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
IC, in data 04/05/2013, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2013, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli: (nato ad [...] il [...]) e Persona_1
(nata ad [...] il [...]). Persona_2
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, la separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, tali condizioni prevedono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di legge;
2. I due figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre sig.ra nella casa ubicata in Parte_2
IC (SA), alla via Duca degli Abruzzi n. 3, nell'immobile di proprietà del padre di quest'ultima, dove risiedono, e le spese relative all'uso ed al godimento dell'abitazione saranno tutte ad esclusivo carico di essa
Sig.ra ; Parte_2
3. Il sig. potrà vedere i figli quando desidera, Parte_1 compatibilmente con gli impegni reciproci, e nell'ipotesi in cui le parti non riuscissero a definire con previ accordi di volta in volta il diritto di visita, anche in considerazione dei loro impegni e quelli dei figli, il padre terrà con se i figli dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo cena, a settimane alterne e due giorni a scelta nelle restanti settimane;
le festività seguiranno il principio dell'alternanza e precisamente durante le vacanze pagina 2 di 5 natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli per i giorni 24 -25-26 dicembre e il padre/la madre per i giorni 30 -31 dicembre-01 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con il padre/la madre il Lunedì in Albis. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre tre settimane consecutive tra il mese di luglio e agosto di ogni anno;
3. Il Sig. corrisponderà mensilmente Euro 500,00 (Euro Parte_1 cinquecento) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
. Dette somme dovranno essere conferite mediante versamento ogni 1 Per_2 del mese in contanti e/o sul conto bancario intestato alla sig.ra
[...]
aperto presso le , Parte_2 Controparte_1 recante Iban [...], con decorrenza dal mese
CORRENTE e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2025. L'assegno unico spettante ai minori sarà richiesto dalla sig.ra
e l'importo sarà interamente trattenuto dalla stessa. La Parte_2 sig.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa in quanto Parte_2 sufficientemente autonoma economicamente;
5. I Sigg.ri e contribuiranno in pari misura al pagamento Pt_1 Parte_2 delle spese straordinarie per i minori – intese come “rientranti tra quelle imprevedibili o addirittura eccezionali” e costituenti decisioni di maggiore interesse per i figli (ad esempio spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortopediche, oculistiche e sanitarie, spese protesiche, spese ludiche, spese universitarie ecc.), purché debitamente documentate. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il coniuge richiedente dovrà inviare una richiesta scritta (anche tramite whatsapp, mail, pec, sms …) all'altro coniuge il quale, in caso di dissenso, lo dovrà manifestare tempestivamente e sempre per iscritto, e con
pagina 3 di 5 le stesse modalità, motivandolo. Il silenzio per oltre 10 giorni varrà come assenso;
6. L'autovettura MINI Cooper di proprietà del sig. resterà Parte_1 in esclusivo uso e godimento alla sig.ra , anche per Parte_2 consentire alla stessa di trasportare i figli presso gli istituti scolastici, presso strutture sportive ecc.”
In occasione della prima udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto del fatto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473 -bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep.
16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte articolate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della pagina 4 di 5 convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in IC, in data 04/05/2013, annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2013;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI ZI VI NI
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