Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa RI Teresa Gentile Giudice dott. RIno Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Battista
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fernanda Alì
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/10/2002 in AR
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 13 part II serie A anno 2002) e che dall'unione sono nate le figlie (28/11/2003) e RI (8/07/2009), ER hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. la figlia minore RI sarà affidata congiuntamente con collocazione presso la madre.
2. il sig. potrà continuare a vedere e frequentare liberamente la piccola CP_1
RI con il solo obbligo di preavviso.
3. la casa familiare sita in Gioia Tauro alla Via Einaudi Tav. III, di proprietà della sig.ra , verrà assegnata alla stessa. Pt_1
4. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia RI versando alla CP_1 sig.ra un importo mensile pari ed euro 250,00, da corrispondersi a Pt_1 mezzo bonifico bancario, su conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 05 di ogni mese. L'importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Inoltre, continuerà a provvedere alle spese universitarie, nonché al mantenimento della figlia ivi comprese le ER spese di locazione e di utenze relative alla residenza universitaria a Roma.
5. la sig.ra continuerà a percepire l'intero assegno unico previsto dal Pt_1 decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, secondo gli importi annualmente previsti e rivalutati;
6. le spese straordinarie, che verranno di volta in volta concordate, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50%, previa esibizione di fatture e/o ricevute fiscali;
7. il sig. provvederà al pagamento delle rate della definizione agevolata CP_1 dei carichi affidati all' , c.d. rottamazione- Controparte_2 quater, richiesta dalla sig.ra con domanda prot. n. Pt_1
W2023062307696315 del 23 giugno 2023. La sig.ra continuerà a Pt_1 provvedere al pagamento del finanziamento sottoscritto con Prexta, contratto n. 260846 del 28 aprile 2023.
Con sentenza n. 127/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 12/10/2002 in AR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 13 part
II serie A anno 2002) e che dall'unione sono nate le figlie (28/11/2003) e RI ER
(8/07/2009), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 127/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 12/10/2002 in Parte_1 Controparte_1
AR (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 13 part II serie A anno 2002), alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore RI sarà affidata congiuntamente con collocazione presso la madre.
2. il sig. potrà continuare a vedere e frequentare liberamente la piccola CP_1
RI con il solo obbligo di preavviso.
3. la casa familiare sita in Gioia Tauro alla Via Einaudi Tav. III, di proprietà della sig.ra , verrà assegnata alla stessa. Pt_1
4. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia RI versando alla CP_1 sig.ra un importo mensile pari ed euro 250,00, da corrispondersi a Pt_1 mezzo bonifico bancario, su conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 05 di ogni mese. L'importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Inoltre, continuerà a provvedere alle spese universitarie, nonché al mantenimento della figlia ivi comprese le ER spese di locazione e di utenze relative alla residenza universitaria a Roma.
5. la sig.ra continuerà a percepire l'intero assegno unico previsto dal Pt_1 decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, secondo gli importi annualmente previsti e rivalutati;
6. le spese straordinarie, che verranno di volta in volta concordate, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50%, previa esibizione di fatture e/o ricevute fiscali;
7. il sig. provvederà al pagamento delle rate della definizione agevolata CP_1 dei carichi affidati all' , c.d. rottamazione- Controparte_2 quater, richiesta dalla sig.ra con domanda prot. n. Pt_1
W2023062307696315 del 23 giugno 2023. La sig.ra continuerà a Pt_1 provvedere al pagamento del finanziamento sottoscritto con Prexta, contratto n. 260846 del 28 aprile 2023.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola