Articolo 10 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 maggio 1981
Art. 10.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 2531, 6682, 6683, 6741, 6771, 6772, 6857, 6858 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981