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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/07/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1476/2024 promossa da:
, rappresentato, difeso e domiciliato presso studio e persona dell'Avv. Luigi Cristini del Parte_1
Foro di Pavia ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica Boggio (C.F. Controparte_1
, P.IVA ) C.F._1 P.IVA_1
convenuta
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e in data 11.6.2005 hanno contratto matrimonio trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Vercelli, (atto n.17, parte II, serie A, anno 2005), optando per il regime di separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli.
Nel corso del giudizio le Parti, hanno ritenuto e deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando reciprocamente alle proprie pretese ed alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti, rassegnando le seguenti.
CONCLUSIONI
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando i Sigg.ri e a vivere separati CP_1 Pt_1
con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vercelli il 11.06.2005, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vercelli (atto n.17, parte II, serie A, anno 2005), in regime di separazione dei beni.
Nulla a titolo di contributo al mantenimento dichiarandosi i coniugi, allo stato, economicamente autosufficienti;
La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra rimane nella esclusiva disponibilità della stessa con CP_1
tutti gli arredi e quant'altro ivi presente.
A definizione delle questioni patrimoniali ancora pendenti e riguardanti prestiti e finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, le parti hanno stabilito che: la Sig.ra si impegna a liberare il marito dal pagamento del mutuo cointestato n. 0E53046558479 CP_1
del 29.4.2019 nei confronti della banca mutuataria INTESA SANPAOLO, impegnandosi a pagarne integralmente le rate sino alla sua estinzione, restando inteso che qualora la banca dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Sig. a causa del mancato puntuale versamento delle suddette Pt_1 rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto pagato al mutuante nei confronti della Sig.ra CP_1
A far data dal maggio 2025, il finanziamento Findomestic n. 20220938664485 dell' 8.4.2022 intestato alla moglie di cui il marito è garante e fideiussore, la cui rata mensile è di €. 400,00 ulteriormente garantita mediante cambiali sottoscritte della Sig.ra con scadenza al 10 di ogni mese (del cui CP_1
sconto entro il 15 di ogni mese verrà inviata via mail dalla moglie al marito all'indirizzo la relativa pezza giustificativa) verrà pagato sino alla sua estinzione Email_1
mensilmente per euro 250 dalla moglie e per euro 150 dal marito (da versarsi entro il 5 di ogni mese) alle seguenti coordinate bancarie [...] intestate alla Sig.ra restando CP_1
inteso che qualora il creditore dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del fideiussore a causa del mancato puntuale pagamento da parte della moglie della sua quota delle suddette rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto in eccesso pagato al creditore nei confronti della Sig.ra CP_1
parimenti qualora, a causa del mancato pagamento della propria quota di rata da parte del fideiussore, la moglie dovesse essere escussa dal creditore potrà rivalersi nei confronti del marito per quanto pagato in eccesso.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a titolo alimentare e/o di mantenimento.
Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Va ordinata al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune competente l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI ECONOMICHE
Nulla andrà corrisposto a titolo di contributo al mantenimento dichiarandosi i coniugi, allo stato, economicamente autosufficienti.
La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà nella esclusiva disponibilità della stessa con CP_1
tutti gli arredi e quant'altro ivi presente.
A definizione delle questioni patrimoniali ancora pendenti e riguardanti prestiti e finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, il Tribunale prende atto che le parti hanno stabilito: che la Sig.ra si impegna a liberare il marito dal pagamento del mutuo cointestato n. CP_1
0E53046558479 del 29.4.2019 nei confronti della banca mutuataria INTESA SANPAOLO, impegnandosi a pagarne integralmente le rate sino alla sua estinzione, restando inteso che qualora la banca dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Sig. a causa del mancato puntuale Pt_1 versamento delle suddette rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto pagato al mutuante nei confronti della Sig.ra CP_1
Che, a far data dal maggio 2025, il finanziamento Findomestic n. 20220938664485 dell' 8.4.2022 intestato alla moglie di cui il marito è garante e fideiussore, la cui rata mensile è di €. 400,00 ulteriormente garantita mediante cambiali sottoscritte della Sig.ra con scadenza al 10 di ogni mese (del cui CP_1
sconto entro il 15 di ogni mese verrà inviata via mail dalla moglie al marito all'indirizzo la relativa pezza giustificativa) verrà pagato sino alla sua estinzione Email_1
mensilmente per euro 250 dalla moglie e per euro 150 dal marito (da versarsi entro il 5 di ogni mese) alle seguenti coordinate bancarie [...] intestate alla Sig.ra restando CP_1
inteso che qualora il creditore dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del fideiussore a causa del mancato puntuale pagamento da parte della moglie della sua quota delle suddette rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto in eccesso pagato al creditore nei confronti della Sig.ra CP_1
parimenti qualora, a causa del mancato pagamento della propria quota di rata da parte del fideiussore, la pagina 3 di 4 moglie dovesse essere escussa dal creditore potrà rivalersi nei confronti del marito per quanto pagato in eccesso.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e che, in data 11.6.2005, hanno contratto matrimonio trascritto nel registro dello stato Controparte_1
civile del Comune di Vercelli, (atto n.17, parte II, serie A, anno 2005), optando per il regime di separazione dei beni.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile di detto Comune la trascrizione della presente sentenza per le annotazioni di rito.
NULLA DISPONE a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge, dichiarandosi ciascun coniuge economicamente autonomo ed autosufficiente.
La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà nella esclusiva disponibilità della stessa con CP_1
tutti gli arredi e quant'altro ivi presente.
Le restanti questioni economiche sono regolamentate come in parte motiva.
Spese legali compensate.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 23 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1476/2024 promossa da:
, rappresentato, difeso e domiciliato presso studio e persona dell'Avv. Luigi Cristini del Parte_1
Foro di Pavia ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica Boggio (C.F. Controparte_1
, P.IVA ) C.F._1 P.IVA_1
convenuta
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e in data 11.6.2005 hanno contratto matrimonio trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Vercelli, (atto n.17, parte II, serie A, anno 2005), optando per il regime di separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli.
Nel corso del giudizio le Parti, hanno ritenuto e deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando reciprocamente alle proprie pretese ed alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti, rassegnando le seguenti.
CONCLUSIONI
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando i Sigg.ri e a vivere separati CP_1 Pt_1
con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vercelli il 11.06.2005, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vercelli (atto n.17, parte II, serie A, anno 2005), in regime di separazione dei beni.
Nulla a titolo di contributo al mantenimento dichiarandosi i coniugi, allo stato, economicamente autosufficienti;
La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra rimane nella esclusiva disponibilità della stessa con CP_1
tutti gli arredi e quant'altro ivi presente.
A definizione delle questioni patrimoniali ancora pendenti e riguardanti prestiti e finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, le parti hanno stabilito che: la Sig.ra si impegna a liberare il marito dal pagamento del mutuo cointestato n. 0E53046558479 CP_1
del 29.4.2019 nei confronti della banca mutuataria INTESA SANPAOLO, impegnandosi a pagarne integralmente le rate sino alla sua estinzione, restando inteso che qualora la banca dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Sig. a causa del mancato puntuale versamento delle suddette Pt_1 rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto pagato al mutuante nei confronti della Sig.ra CP_1
A far data dal maggio 2025, il finanziamento Findomestic n. 20220938664485 dell' 8.4.2022 intestato alla moglie di cui il marito è garante e fideiussore, la cui rata mensile è di €. 400,00 ulteriormente garantita mediante cambiali sottoscritte della Sig.ra con scadenza al 10 di ogni mese (del cui CP_1
sconto entro il 15 di ogni mese verrà inviata via mail dalla moglie al marito all'indirizzo la relativa pezza giustificativa) verrà pagato sino alla sua estinzione Email_1
mensilmente per euro 250 dalla moglie e per euro 150 dal marito (da versarsi entro il 5 di ogni mese) alle seguenti coordinate bancarie [...] intestate alla Sig.ra restando CP_1
inteso che qualora il creditore dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del fideiussore a causa del mancato puntuale pagamento da parte della moglie della sua quota delle suddette rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto in eccesso pagato al creditore nei confronti della Sig.ra CP_1
parimenti qualora, a causa del mancato pagamento della propria quota di rata da parte del fideiussore, la moglie dovesse essere escussa dal creditore potrà rivalersi nei confronti del marito per quanto pagato in eccesso.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a titolo alimentare e/o di mantenimento.
Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Va ordinata al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune competente l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI ECONOMICHE
Nulla andrà corrisposto a titolo di contributo al mantenimento dichiarandosi i coniugi, allo stato, economicamente autosufficienti.
La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà nella esclusiva disponibilità della stessa con CP_1
tutti gli arredi e quant'altro ivi presente.
A definizione delle questioni patrimoniali ancora pendenti e riguardanti prestiti e finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, il Tribunale prende atto che le parti hanno stabilito: che la Sig.ra si impegna a liberare il marito dal pagamento del mutuo cointestato n. CP_1
0E53046558479 del 29.4.2019 nei confronti della banca mutuataria INTESA SANPAOLO, impegnandosi a pagarne integralmente le rate sino alla sua estinzione, restando inteso che qualora la banca dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Sig. a causa del mancato puntuale Pt_1 versamento delle suddette rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto pagato al mutuante nei confronti della Sig.ra CP_1
Che, a far data dal maggio 2025, il finanziamento Findomestic n. 20220938664485 dell' 8.4.2022 intestato alla moglie di cui il marito è garante e fideiussore, la cui rata mensile è di €. 400,00 ulteriormente garantita mediante cambiali sottoscritte della Sig.ra con scadenza al 10 di ogni mese (del cui CP_1
sconto entro il 15 di ogni mese verrà inviata via mail dalla moglie al marito all'indirizzo la relativa pezza giustificativa) verrà pagato sino alla sua estinzione Email_1
mensilmente per euro 250 dalla moglie e per euro 150 dal marito (da versarsi entro il 5 di ogni mese) alle seguenti coordinate bancarie [...] intestate alla Sig.ra restando CP_1
inteso che qualora il creditore dovesse intraprendere azioni giudiziali nei confronti del fideiussore a causa del mancato puntuale pagamento da parte della moglie della sua quota delle suddette rate, quest'ultimo avrà diritto di rivalersi per quanto in eccesso pagato al creditore nei confronti della Sig.ra CP_1
parimenti qualora, a causa del mancato pagamento della propria quota di rata da parte del fideiussore, la pagina 3 di 4 moglie dovesse essere escussa dal creditore potrà rivalersi nei confronti del marito per quanto pagato in eccesso.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e che, in data 11.6.2005, hanno contratto matrimonio trascritto nel registro dello stato Controparte_1
civile del Comune di Vercelli, (atto n.17, parte II, serie A, anno 2005), optando per il regime di separazione dei beni.
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato civile di detto Comune la trascrizione della presente sentenza per le annotazioni di rito.
NULLA DISPONE a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge, dichiarandosi ciascun coniuge economicamente autonomo ed autosufficiente.
La casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà nella esclusiva disponibilità della stessa con CP_1
tutti gli arredi e quant'altro ivi presente.
Le restanti questioni economiche sono regolamentate come in parte motiva.
Spese legali compensate.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 23 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
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