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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VI NZ, del Parte_1 C.F._1
Foro di S. Maria Capua Vetere, indirizzo pec Email_1
-Attore -
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Roma e Matteo Borgini, presso CP_1 P.IVA_1 lo studio dei quali in Via Correggio n. 43, Milano, ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- Convenuto-
E
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Roma e Matteo Controparte_2 P.IVA_2
Borgini, presso lo studio dei quali in Via Correggio n. 43, Milano, ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- Convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare che l'evento di allagamento del 31/01/2022 accaduto presso l'immobile di proprietà del sig. sito in Milano alla Via Senofonte 2B, piano settimo, Edificio Parte_1 C5 Interno 74, si è verificato per la responsabilità delle società , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, b) condannare, in solido tra di loro, le società CP_1 CP_2[...
, in persona del legale rapp.te p.t., e , in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal CP_1 sig. pari ad € 90.019,27, IVA inclusa, oltre interessi dalla richiesta, somma così come specificata nel presente Parte_1 atto di citazione e debitamente documentata, c) in via subordinata condannare, in solido tra di loro, le società CP_2[...
, in persona del legale rapp.te p.t., e , in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal CP_1 sig. nella somma non minore ad € 30.000,00.= (Euro 29.924,00.=) oltre IVA per complessivi Euro 35.406,78.= Parte_1 IVA compresa, importo così quantificato dai CTU nel giudizio recante R.G. 11254/2022 e/o di quella maggiore somma che si riterrà di giustizia e che risulterà dal corso dell'istruttoria; d) condannare, in solido tra di loro, le società , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., e in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, anche generali, ed CP_1 onorari del giudizio recante R.G. 11254/2022; e) condannare, in solido tra di loro, le società , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., e , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, anche generali, ed onorari del CP_1 presente giudizio con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo. In via istruttoria, Voglia ammettere le istanze
1 articolate nelle seconde memorie ex art. 171 ter cpc ritualmente e tempestivamente depositate a cui integralmente ci si riporta e che abbiansi qui integralmente ripetute e trascritte”. Per le convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il Controparte difetto di legittimazione di ovvero la carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio per le ragioni esposte in narrativa. In via preliminare, accertare l'intervenuta decadenza e la prescrizione dell'azione esercitata dal Sig.
per le ragioni esposte in narrativa nei confronti delle convenute. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato Parte_1 accoglimento delle eccezioni svolte in via pregiudiziale e preliminare, respingere le domande tutte formulate nei confronti di CP_1 e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata e
[...] Controparte_3 Controparte non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dal Sig. , limitare la condanna di e/o Parte_1 CP_2
ciascuna per quanto di ragione, nella misura di € 30.000,00 oltre IVA, così quantificato dal CTU Arch.
[...] Per_1 nell'elaborato peritale a definizione del procedimento ex art. 696-bis e 696 c.p.c. R.G.n. 11254/2022. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, ammettersi prova per testi dell'Avv. Alessandra Guercia, presso , sui seguenti capitoli di CP_1 prova:
1. Vero che in relazione all'appalto di edificazione delle opere di cui al documento 10 che si rammostra al teste, CP_1 ha omesso di ingerirsi nelle scelte progettuali e costruttive dell'appaltatore, ovvero dell'ATI composto dalle società
[...] BI BA S.p.A. e 2. Vero che, in relazione all'appalto di cui al capitolo che precede, la Parte_2 direzione dei lavori è stata affidata ad un professionista designato dal General Contractor, che ha verificato la corretta rispondenza dell'esecuzione delle opere da parte del General Contractor rispetto al progetto?”.
Concise ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/05/2024, ha evocato in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, e allegando sinteticamente CP_1 Controparte_2
che: a) in data 14/09/2017 acquistò da un immobile sito al settimo piano del Controparte_2
Condominio di Via Senofonte 2B; b) a sua volta, acquistò, in data 31/07/2014, Controparte_2
il predetto immobile da anche nella sua qualità di impresa costruttrice;
c) in data CP_1
31/01/2022, si verificò nell'immobile di proprietà una copiosa perdita di acqua proveniente da una tubazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, la quale provocò, oltre all'allagamento del salone, del disimpegno, del locale lavanderia e della cucina, anche il deterioramento dell'impianto elettrico;
d) in pari data, il proprietario avvertì l'amministrazione del condominio e, a sua volta, chiamò l'impresa “Tecnovalore”, la quale dopo aver chiuso il flusso dell'acqua, sistemato la tubazione, sostenne che quest'ultima non fosse mai stata pressata sin dall'origine; e) parte attorea incaricò l'ing. , il quale all'esito dei sopralluoghi effettuati il giorno Controparte_4 dell'evento e, successivamente, in data 4 e 25 febbraio 2022 affermò che il tubo da cui fuoriuscì la perdita non fu mai stato pressato sin dall'origine; f) il introdusse un procedimento per Parte_1
accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc (RG 11254-2022) nei confronti dell'amministrazione condominiale di e di , CP_5 Controparte_2 CP_1 all'esito del quale il Collegio peritale nominato concluse per attribuire la responsabilità, per l'evento dannoso verificatesi nell'appartamento di via Senofone, in capo a e , in CP_2 CP_1
via solidale, sostenendo che la tubazione non fu originariamente pressata e quantificò i danni subiti dal in euro 35.406,78 (iva inclusa). Parte_1
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso, chiedendo: - di accertare che l'allagamento presso l'immobile fosse imputabile alla responsabilità di e;
- condannare in Controparte_2 CP_1
solido le convenute a risarcire a parte attorea i danni subiti e quantificati in euro 90.019, 27 (iva inclusa); - in via subordinata, di condannare le convenute a risarcire a parte attorea i danni da questo
2 subiti pari alla minor somma di euro 35.406, 78 (iva inclusa); - di condannare in solido le convenute al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
- di condannare in solido le convenute al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del legale antistatario.
Si sono costituite tempestivamente in giudizio, in data 23/09/2024 e Controparte_2 CP_1
allegando sinteticamente che: a) in data 14/09/2017, il effettivamente acquistò da
[...] Parte_1 un immobile sito al settimo piano dell'edificio C5 di cui al Condominio di Controparte_2 [...]
; b) tale immobile venne acquistato da da in data CP_6 Controparte_2 CP_1
31/07/2014 ; c) in data 31/01/2022 presso l'immobile di parte attorea si verificò una perdita d'acqua proveniente da una tubazione del sistema di riscaldamento centralizzato;
d) in seguito all'intervento dei tecnici, in data 04/02/2022, parte attorea inviò alle convenute una lettera di messa in mora unitamente ad una perizia di parte e ad una richiesta di risarcimento danni;
e) è carente CP_1
di legittimazione passiva – come già dedotto in sede di accertamento tecnico preventivo - essendo la stessa mera committente delle opere realizzate dal General Contractor costituito da e CP_7
, con conseguente inapplicabilità dell'art 1669 cc;
f) in ogni caso, la domanda di Parte_2
garanzia per i vizi nella compravendita è prescritta nei confronti della venditrice ai CP_2 sensi dell'art 1495 cc.
Alla luce delle suddette allegazioni, hanno concluso chiedendo: - in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
- in via preliminare, di accertare l'intervenuta CP_1 decadenza e prescrizione dell'azione esercitata da parte attorea;
- nel merito, di respingere le domande articolate da parte attorea in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, di limitare la condanna nei confronti di e , ciascuna per quanto di Controparte_2 CP_1
competenza, alla somma di euro 30.000,00 oltre iva.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. – sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stato acquisito a norma dell'art. 698 comma 3 cpc il fascicolo R.g.n. 11254/2022 relativo all'Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 e 696 bis cpc svoltosi ante causam.
Fissata udienza di rimessione in decisione sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 cpc.
1. Sulle domande nei confronti di . Controparte_2
3 Parte attorea ha allegato di aver acquistato l'immobile oggetto di causa in data 14/09/2017 da che a sua volta lo aveva acquistato, in data 31/07/2014, da Controparte_2 CP_1
Sull'assunto di non poter escludere che non avesse eseguito anch'essa opere edilizie CP_2 sull'immobile compravenduto, il ha chiesto la condanna di quest'ultima in via solidale Parte_1 con ai sensi dell'art 1669 cc. CP_1
La convenuta ha eccepito di ricoprire la mera qualifica di venditore e non quella Controparte_2
di costruttore, con conseguente inapplicabilità della disciplina sui gravi vizi ex art. 1669 c.c.
Nonostante la specifica contestazione sollevata da il non ha fornito Controparte_2 Parte_1
la prova – neanche in via presuntiva - che quest'ultima avesse ricoperto la qualifica di costruttore oltre che di venditore, presupposto indefettibile per l'operatività della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c.
Come è noto, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024 (Rv. 671716 - 01) “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.
Dall'esame delle clausole del contratto di compravendita prodotto dall'attore, è incontroverso che la non avesse costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, essendo, a sua volta, CP_2
mero compratore del bene edificato da soggetti terzi.
In assenza della suddetta prova, gravante sul D'BR, deve qualificarsi Controparte_2
come mera venditrice, nei confronti della quale - come noto - si può applicare solamente la disciplina sulla garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1470 e seguenti cc e non quella di cui all'artt. 1669 cc, fattispecie extracontrattuale applicabile invece nei confronti del solo venditore/costruttore.
La venditrice, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia rilevando che l'unità immobiliare venne consegnato in data 14.09.2017.
Anche ritenendo che il vizio relativo alla mancata pinzatura o pressatura del tubo - che causò
l'allagamento- non fosse facilmente riconoscibile oltre che occulto tuttavia l'azione di garanzia doveva – in ogni caso – essere esercitata dal compratore entro un anno dalla consegna bene immobile.
Per contro, nella fattispecie in esame, considerata la consegna risalente al 14.09.2017, l'azione di garanzia per vizi era già prescritta al momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico
4 preventivo del 24.03.2022 e, a fortiori, al momento della notificazione dell'atto di citazione del
28.05.2024.
Solo per completezza, si precisa che l'effetto interruttivo della prescrizione nel periodo tra il deposito del ricorso ex artt. 696 o 696 bis c.p.c. e il deposito dalla relazione tecnica definitiva può operare solo qualore, come nel caso di specie, non sia già decorso per intero il termine di prescrizione.
Le domande nei confronti di devono, per tali ragioni, essere rigettate. Controparte_2
2. Sulle domande nei confronti di . CP_1
Anche ha eccepito, sin dalla procedura ante causam, la carenza di legittimazione CP_1 passiva, sul presupposto che non avrebbe rivestito, nel progetto edilizio di cui l'immobile oggetto di causa fa parte, la qualifica di venditore né di costruttore - con conseguente non sussumibilità della vicenda per cui è causa nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art 1669 cc - bensì unicamente quella di mera committente priva di ogni potere di controllo e di ingerenza sull'operato dell'appaltatore.
ha allegato entro il termine delle preclusioni assertive, da un lato, che il bene immobile CP_1 venne alienato al dal venditore dall'altro, che le opere vennero Parte_1 Controparte_2 appaltate dalla committente all'associazione temporanea di imprese - qualificata nel CP_1
contratto di appalto come General Contractor - costituita da BI BA PA e AM
Appalto PA.
Orbene, sotto il primo profilo, per avente causa ex art. 1669 c.c., si intende l'acquirente del diritto di proprietà e non rileva se l'alienazione sia stata diretta o mediata da una altra vendita - purchè sia un acquisito a titolo derivativo - in quanto la norma, non solo, fa espresso riferimento a tutti gli aventi causa del committente, ma ha anche pacificamente natura extracontrattuale.
Trattandosi di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale volta alla tutela di interessi di carattere generale, i rapporti contrattuali intercorrenti tra le varie parti della vendita a catena sono irrilevanti, tanto che sono autorizzati ad agire nei confronti del costruttore non solo il committente e i suoi aventi causa ma anche gli acquirenti e i terzi che lamentino di essere stati danneggiati in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa.
Sotto il secondo profilo, dall'esame complessivo delle prove precostituite agli atti, può fondatamente concludersi per la qualifica di costruttore della società dalle clausole Controparte_1 del contratto di compravendita tra e il dalle clausole dell'estratto del CP_2 Parte_1 contratto di appalto prodotto dalla convenuta, nonché dal verbale dell'assemblea del 22/03/2016 del
Condominio di Via Senofonte, emerge come , non solo, alienò il bene immobile, ma rivestì CP_1
la qualifica di costruttore, sia perché titolare di quella competenza tecnica necessaria e
5 indispensabile per impartire direttive all'esecutore materiale delle opere, sia perché, in concreto, mantenne, nel corso delle lavorazioni, un potere di ingerenza e controllo.
In particolare, dall'esame del contratto di compravendita tra e parte attorea, è CP_2 evidente che tutte le attività propedeutiche all'edificazione degli immobili siano state poste in essere proprio da . CP_1
Si richiamano, nello specifico, la presentazione del Programma Integrato di Intervento relativo al progetto di riqualificazione di ("PII"), poi approvato dal;
la Controparte_1 Controparte_8
sottoscrizione insieme al predetto di una Convenzione attuativa del progetto edilizio;
la CP_8
presentazioni delle diverse varianti urbanistiche;
la Dichiarazione di inizio attività.
Da tale contratto, pur rinvenendosi la circostanza in base alla quale avesse appaltato la CP_1
costruzione del progetto ad un terzo soggetto, quest'ultima venne comunque individuata come il soggetto che fece edificare il complesso residenziale e non solo come il titolare dei permessi di costruire.
Anche dall'esame del contratto di appalto prodotto – solo come estratto e non in una versione completa di tutte le clausole – a differenza di quanto prospettato da parte convenuta, dalla clausola
15.1., si ricava il mantenimento, in capo a , di un potere di controllo e di ingerenza (nonché CP_1 di gradimento) sull'attività esecutiva dell'appaltatore.
Si richiamano, nello specifico:
- il mantenimento della direzione artistica del progetto unitamente agli studi di architettura precedentemente individuati dalla stessa;
CP_1
- l'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'appaltatore a di tutti i soggetti aventi CP_1
funzioni di responsabilità tecnica nel cantiere;
- il potere di controllo di mediante manifestazione di gradimento del direttore dei lavori CP_1
nominato dal General Contractor;
- il potere di verifica dei SAL dopo la presentazione da parte della direzione lavori;
- la nomina del Responsabile dei lavori in capo a;
CP_1
- il diritto di effettuare interventi di supervisione da parte dell' che avrebbe dovuto Parte_3
agire in nome e per conto di avendo provveduto essa stessa alla sua nomina;
CP_1
- la facoltà di scegliere e approvare le polizze assicurative che il General Contractor avrebbe dovuto stipulare, in mancanza delle quali il General Contractor non poteva iniziare l'opera;
- il diritto di scegliere l'assicurazione e stipulare la polizza decennale postuma.
Sul punto deve specificarsi, che la parte convenuta ha prodotto il contratto in esame solo fino alla clausola 29.4, quindi precludendo al giudice l'esame delle clausole successive, compresa la 30 afferente proprio ai poteri di ispezione e collaudi in corso d'opera.
6 Infine, nel verbale dell'assemblea del Condominio di Via Senofonte (di cui l'immobile de quo fa parte) del 22/03/2016 CityLife venne chiaramente individuata come l'impresa costruttrice, essendo essa stessa – per il tramite di rappresentanti presenti in assemblea – a rendersi disponibile ad effettuare alcuni interventi edilizi sulle tubature, in seguito all'accadimento di eventi analoghi a quello che colpì l'immobile di parte attorea.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che:
- (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024): “ È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”;
- (Sez. 2 - , Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023 (Rv. 668780 - 01): “L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno;
per contro, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando
l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene”;
- (Sez. 2 - , Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 (Rv. 656833 - 01): “L'art. 1669 c.c. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo
7 svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi”.
Conseguentemente, dall'esame complessivo delle prove precostituite agli atti e dalla applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si ritiene che sia il soggetto chiamato a CP_1 rispondere ai sensi dell'art 1669 cc nei confronti del Parte_1
Tanto premesso, occorre esaminare se i vizi allegati dal siano da ricondurre nella Parte_1
nozione di gravi vizi ex art. 1669 c.c.
Parte attorea ha allegato e specificatamente provato che, in data 31/01/2022, si verificò, presso l'immobile di via Senofonte 2B, una copiosa perdita di acqua che provocò l'allagamento del salone fino alla porta di ingresso, del disimpegno, del locale lavanderia e della cucina, causando – tra gli altri danni - anche la rottura dell'impianto elettrico.
Nello specifico, a sostegno dell'allagamento verificatesi, ha prodotto non solo copie di fotografie, ma anche video che riproducono l'intensità e ampiezza del fenomeno infiltrativo.
Ancora, dal verbale degli idraulici intervenuti nell'immediatezza dell'evento dannoso, così come dalla perizia tecnica di parte attorea, prodotti da parte attorea a norma dell'art. 2697 comma 1 c.c., emerse che il tubo – che non fu mai stato pressato sin dall'origine dall'impresa costruttrice – provocò un fenomeno infiltrativo esteso, significativo e copioso che richiese un intervento urgente per delimitare le conseguenze dannose in atto.
Parte attorea ha altresì introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis cpc - il cui fascicolo è stato acquisito nel presente giudizio a norma dell'art. 698
c.p.c. - all'esito del quale il Collegio peritale ritenne che la causa dei danni lamentati dal fossero riconducibili alla fuoriuscita di acqua dal raccordo idraulico posto nel Parte_1
controsoffitto del locale bagno/lavanderia a causa di un difetto nella posa del raccordo, non a tenuta idraulica in quanto non adeguatamente “pinzato” e/o “pressato”.
In punto di qualificazione della domanda, la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. è ravvisabile, non solo, in caso di rovina (o di evidente pericolo di rovina) totale o parziale dell'immobile per vizio del suolo o difetto di costruzione, ma anche, in presenza di gravi difetti che, pur non mettendo in pericolo la durata del bene, compromettono in modo considerevole la funzionalità o il godimento del bene.
La Suprema Corte insegna che “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. 15/09/2009 n. 19868), mentre “(…) è applicabile la
8 disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. e non quella di cui all'art. 1669 cod. civ. ogni qualvolta i lamentati (ed accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato” (Cass. 16/07/2004 n. 13268).
E' fatto incontroverso che parte attorea non abbia concluso alcun contratto di appalto con la costruttrice , con conseguente inapplicabilità delle disposizioni ex artt. 1667 e 1668 c.c. CP_1
Difatti, il ha specificatamente allegato e provato l'intensità del fenomeno infiltrativo Parte_1
che interessò la casa di abitazione: come emerge dalle foto e dai video, la quantità di acqua che si accumulò nell'appartamento oltre alla quantità di acqua che continuava a fluire era tali da compromettere l'effettivo utilizzo del bene.
È evidente come la diffusività e l'intensità dell'allagamento abbia compromesso l'intrinseca funzionalità dell'immobile e abbia limitato l'attore e la famiglia nel godimento dell'abitazione, risultando allagate (e quindi non utilizzabili) zone importanti nella conduzione della vita quotidiana come ad esempio la cucina, l'ingresso, il salone e il locale lavanderia.
Parte attorea ha altresì provato di aver subito – a causa della copiosa perdita di acqua proveniente dal tubo dell'impianto di riscaldamento centralizzato, collocato nel controsoffitto del locale lavanderia – l'allagamento del salone sino alla porta di ingresso, del disimpegno, del locale lavanderia, della cucina e coinvolgendo anche l'impianto elettrico con la rottura, in particolare, delle serrande esterne della cucina e del salone e delle prese elettriche a pavimento.
La qualificazione dei vizi a norma dell'art. 1669 c.c. comporta che debba risarcire i danni CP_1
conseguenza: i CTU nominati nel procedimento ante causam, sulla base di valutazioni tecniche immuni da vizi logici o di altro genere, hanno accertato i danni subiti da parte attorea.
In particolare, la rottura del monitor Samsung posto nel soggiorno, il danneggiamento dell'impianto
Home Theatre posto anch'esso nel soggiorno, il danneggiamento e conseguente inibizione dell'utilizzo dell'armadio realizzato su misura del soggiorno e del disimpegno, il danneggiamento e la conseguente inibizione di tutto il controsoffitto del locale bagno/lavanderia, il danneggiamento (e la necessaria sostituzione) delle porte tra il soggiorno e i 2 disimpegni, la scollatura dei battiscopa della zona allagata, danneggiamento della parte bassa delle pareti interne della zona allagata, il guasto della lavatrice, il malfunzionamento delle 3 serrande esterne del soggiorno, il malfunzionamento di n. 2 prese elettriche a pavimento, il malfunzionamento di n. 2 alimentatori domotici posti nella parete della lavanderia, dell'alimentatore del lampadario e della cassa acustica incassata nel controsoffitto del bagno.
9 Sulla base delle conclusioni tecniche del Collegio peritale, non oggetto di contestazioni specifiche dalle parti convenute, i danni conseguenza derivanti dall'allagamento ammontano ad euro
35.406,78 iva inclusa.
Trattandosi di obbligazione di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data del deposito della consulenza tecnica definitiva nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo alla data odierna.
Per contro, in mancanza di allegazione e prova - quanto meno per presunzioni - di danni subiti a titolo di lucro cessante per il ritardo nella liquidazione della somma, deve rigettarsi la richiesta di pagamento di “interessi” sulla somma rivalutata.
3. In conclusione, le domande articolate nei confronti di devono essere rigettate. Controparte_2
Devono essere, invece, accolte le domande articolate nei confronti di che - nella sua CP_1
qualità di costruttore/venditore – e quest'ultima deve essere conseguentemente condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., liquidati nella somma di euro
35.406,78 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della consulenza tecnica definitiva nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo alla data odierna.
Le spese del presente giudizio tra parte attorea e seguono la soccombenza e sono Controparte_2
poste a carico della prima;
vengono liquidate direttamente in dispositivo sulla base del DM
147/2022, alla luce del disputatum (euro 90.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese del presente giudizio tra parte attorea e seguono la soccombenza e sono poste CP_1
a carico di quest'ultima; le stesse sono liquidate direttamente in dispositivo sulla base del DM
147/2022, alla luce del decisum (euro 35.406,78) con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sostenute dal seguono la soccombenza e sono poste a carico di e vengono liquidate Parte_1 CP_1
direttamente in dispositivo sulla base del DM 147/2022, alla luce del valore indeterminato dalla causa.
Le spese del CTU, liquidato ante causam, sono poste a carico della società soccombente CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande articolate da parte attorea nei confronti di Controparte_2
10 2) condanna al pagamento, a favore di , a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1 danno patrimoniale a norma dell'art. 1669 c.c., della somma di euro 35.406,78 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria dalla data del deposito della relazione peritale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sino alla data odierna, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
3) condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite del presidente giudizio in favore di che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna , alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1 [...] che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 7,616,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv. VI NZ a norma dell'art. 93 c.p.c.. come da dichiarazione in sede di precisazione delle conclusioni;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di accertamento CP_1 tecnico preventivo in favore di che si liquidano in euro 285,00 per spese ed Parte_1
euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore di VI NZ a norma dell'art. 93 c.p.c., come da dichiarazione negli atti conclusivi;
6) pone definitivamente a carico di l'onorario del CTU liquidato all'esito del CP_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Milano il 16 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VI NZ, del Parte_1 C.F._1
Foro di S. Maria Capua Vetere, indirizzo pec Email_1
-Attore -
CONTRO
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Roma e Matteo Borgini, presso CP_1 P.IVA_1 lo studio dei quali in Via Correggio n. 43, Milano, ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- Convenuto-
E
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Roma e Matteo Controparte_2 P.IVA_2
Borgini, presso lo studio dei quali in Via Correggio n. 43, Milano, ha eletto domicilio come da procura agli atti;
- Convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare che l'evento di allagamento del 31/01/2022 accaduto presso l'immobile di proprietà del sig. sito in Milano alla Via Senofonte 2B, piano settimo, Edificio Parte_1 C5 Interno 74, si è verificato per la responsabilità delle società , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, b) condannare, in solido tra di loro, le società CP_1 CP_2[...
, in persona del legale rapp.te p.t., e , in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal CP_1 sig. pari ad € 90.019,27, IVA inclusa, oltre interessi dalla richiesta, somma così come specificata nel presente Parte_1 atto di citazione e debitamente documentata, c) in via subordinata condannare, in solido tra di loro, le società CP_2[...
, in persona del legale rapp.te p.t., e , in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal CP_1 sig. nella somma non minore ad € 30.000,00.= (Euro 29.924,00.=) oltre IVA per complessivi Euro 35.406,78.= Parte_1 IVA compresa, importo così quantificato dai CTU nel giudizio recante R.G. 11254/2022 e/o di quella maggiore somma che si riterrà di giustizia e che risulterà dal corso dell'istruttoria; d) condannare, in solido tra di loro, le società , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., e in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, anche generali, ed CP_1 onorari del giudizio recante R.G. 11254/2022; e) condannare, in solido tra di loro, le società , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., e , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, anche generali, ed onorari del CP_1 presente giudizio con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo. In via istruttoria, Voglia ammettere le istanze
1 articolate nelle seconde memorie ex art. 171 ter cpc ritualmente e tempestivamente depositate a cui integralmente ci si riporta e che abbiansi qui integralmente ripetute e trascritte”. Per le convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il Controparte difetto di legittimazione di ovvero la carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio per le ragioni esposte in narrativa. In via preliminare, accertare l'intervenuta decadenza e la prescrizione dell'azione esercitata dal Sig.
per le ragioni esposte in narrativa nei confronti delle convenute. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato Parte_1 accoglimento delle eccezioni svolte in via pregiudiziale e preliminare, respingere le domande tutte formulate nei confronti di CP_1 e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata e
[...] Controparte_3 Controparte non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dal Sig. , limitare la condanna di e/o Parte_1 CP_2
ciascuna per quanto di ragione, nella misura di € 30.000,00 oltre IVA, così quantificato dal CTU Arch.
[...] Per_1 nell'elaborato peritale a definizione del procedimento ex art. 696-bis e 696 c.p.c. R.G.n. 11254/2022. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, ammettersi prova per testi dell'Avv. Alessandra Guercia, presso , sui seguenti capitoli di CP_1 prova:
1. Vero che in relazione all'appalto di edificazione delle opere di cui al documento 10 che si rammostra al teste, CP_1 ha omesso di ingerirsi nelle scelte progettuali e costruttive dell'appaltatore, ovvero dell'ATI composto dalle società
[...] BI BA S.p.A. e 2. Vero che, in relazione all'appalto di cui al capitolo che precede, la Parte_2 direzione dei lavori è stata affidata ad un professionista designato dal General Contractor, che ha verificato la corretta rispondenza dell'esecuzione delle opere da parte del General Contractor rispetto al progetto?”.
Concise ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/05/2024, ha evocato in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, e allegando sinteticamente CP_1 Controparte_2
che: a) in data 14/09/2017 acquistò da un immobile sito al settimo piano del Controparte_2
Condominio di Via Senofonte 2B; b) a sua volta, acquistò, in data 31/07/2014, Controparte_2
il predetto immobile da anche nella sua qualità di impresa costruttrice;
c) in data CP_1
31/01/2022, si verificò nell'immobile di proprietà una copiosa perdita di acqua proveniente da una tubazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, la quale provocò, oltre all'allagamento del salone, del disimpegno, del locale lavanderia e della cucina, anche il deterioramento dell'impianto elettrico;
d) in pari data, il proprietario avvertì l'amministrazione del condominio e, a sua volta, chiamò l'impresa “Tecnovalore”, la quale dopo aver chiuso il flusso dell'acqua, sistemato la tubazione, sostenne che quest'ultima non fosse mai stata pressata sin dall'origine; e) parte attorea incaricò l'ing. , il quale all'esito dei sopralluoghi effettuati il giorno Controparte_4 dell'evento e, successivamente, in data 4 e 25 febbraio 2022 affermò che il tubo da cui fuoriuscì la perdita non fu mai stato pressato sin dall'origine; f) il introdusse un procedimento per Parte_1
accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc (RG 11254-2022) nei confronti dell'amministrazione condominiale di e di , CP_5 Controparte_2 CP_1 all'esito del quale il Collegio peritale nominato concluse per attribuire la responsabilità, per l'evento dannoso verificatesi nell'appartamento di via Senofone, in capo a e , in CP_2 CP_1
via solidale, sostenendo che la tubazione non fu originariamente pressata e quantificò i danni subiti dal in euro 35.406,78 (iva inclusa). Parte_1
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso, chiedendo: - di accertare che l'allagamento presso l'immobile fosse imputabile alla responsabilità di e;
- condannare in Controparte_2 CP_1
solido le convenute a risarcire a parte attorea i danni subiti e quantificati in euro 90.019, 27 (iva inclusa); - in via subordinata, di condannare le convenute a risarcire a parte attorea i danni da questo
2 subiti pari alla minor somma di euro 35.406, 78 (iva inclusa); - di condannare in solido le convenute al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
- di condannare in solido le convenute al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del legale antistatario.
Si sono costituite tempestivamente in giudizio, in data 23/09/2024 e Controparte_2 CP_1
allegando sinteticamente che: a) in data 14/09/2017, il effettivamente acquistò da
[...] Parte_1 un immobile sito al settimo piano dell'edificio C5 di cui al Condominio di Controparte_2 [...]
; b) tale immobile venne acquistato da da in data CP_6 Controparte_2 CP_1
31/07/2014 ; c) in data 31/01/2022 presso l'immobile di parte attorea si verificò una perdita d'acqua proveniente da una tubazione del sistema di riscaldamento centralizzato;
d) in seguito all'intervento dei tecnici, in data 04/02/2022, parte attorea inviò alle convenute una lettera di messa in mora unitamente ad una perizia di parte e ad una richiesta di risarcimento danni;
e) è carente CP_1
di legittimazione passiva – come già dedotto in sede di accertamento tecnico preventivo - essendo la stessa mera committente delle opere realizzate dal General Contractor costituito da e CP_7
, con conseguente inapplicabilità dell'art 1669 cc;
f) in ogni caso, la domanda di Parte_2
garanzia per i vizi nella compravendita è prescritta nei confronti della venditrice ai CP_2 sensi dell'art 1495 cc.
Alla luce delle suddette allegazioni, hanno concluso chiedendo: - in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
- in via preliminare, di accertare l'intervenuta CP_1 decadenza e prescrizione dell'azione esercitata da parte attorea;
- nel merito, di respingere le domande articolate da parte attorea in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, di limitare la condanna nei confronti di e , ciascuna per quanto di Controparte_2 CP_1
competenza, alla somma di euro 30.000,00 oltre iva.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. – sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stato acquisito a norma dell'art. 698 comma 3 cpc il fascicolo R.g.n. 11254/2022 relativo all'Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 e 696 bis cpc svoltosi ante causam.
Fissata udienza di rimessione in decisione sono stati assegnati i termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 cpc.
1. Sulle domande nei confronti di . Controparte_2
3 Parte attorea ha allegato di aver acquistato l'immobile oggetto di causa in data 14/09/2017 da che a sua volta lo aveva acquistato, in data 31/07/2014, da Controparte_2 CP_1
Sull'assunto di non poter escludere che non avesse eseguito anch'essa opere edilizie CP_2 sull'immobile compravenduto, il ha chiesto la condanna di quest'ultima in via solidale Parte_1 con ai sensi dell'art 1669 cc. CP_1
La convenuta ha eccepito di ricoprire la mera qualifica di venditore e non quella Controparte_2
di costruttore, con conseguente inapplicabilità della disciplina sui gravi vizi ex art. 1669 c.c.
Nonostante la specifica contestazione sollevata da il non ha fornito Controparte_2 Parte_1
la prova – neanche in via presuntiva - che quest'ultima avesse ricoperto la qualifica di costruttore oltre che di venditore, presupposto indefettibile per l'operatività della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c.
Come è noto, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024 (Rv. 671716 - 01) “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.
Dall'esame delle clausole del contratto di compravendita prodotto dall'attore, è incontroverso che la non avesse costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, essendo, a sua volta, CP_2
mero compratore del bene edificato da soggetti terzi.
In assenza della suddetta prova, gravante sul D'BR, deve qualificarsi Controparte_2
come mera venditrice, nei confronti della quale - come noto - si può applicare solamente la disciplina sulla garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1470 e seguenti cc e non quella di cui all'artt. 1669 cc, fattispecie extracontrattuale applicabile invece nei confronti del solo venditore/costruttore.
La venditrice, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia rilevando che l'unità immobiliare venne consegnato in data 14.09.2017.
Anche ritenendo che il vizio relativo alla mancata pinzatura o pressatura del tubo - che causò
l'allagamento- non fosse facilmente riconoscibile oltre che occulto tuttavia l'azione di garanzia doveva – in ogni caso – essere esercitata dal compratore entro un anno dalla consegna bene immobile.
Per contro, nella fattispecie in esame, considerata la consegna risalente al 14.09.2017, l'azione di garanzia per vizi era già prescritta al momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico
4 preventivo del 24.03.2022 e, a fortiori, al momento della notificazione dell'atto di citazione del
28.05.2024.
Solo per completezza, si precisa che l'effetto interruttivo della prescrizione nel periodo tra il deposito del ricorso ex artt. 696 o 696 bis c.p.c. e il deposito dalla relazione tecnica definitiva può operare solo qualore, come nel caso di specie, non sia già decorso per intero il termine di prescrizione.
Le domande nei confronti di devono, per tali ragioni, essere rigettate. Controparte_2
2. Sulle domande nei confronti di . CP_1
Anche ha eccepito, sin dalla procedura ante causam, la carenza di legittimazione CP_1 passiva, sul presupposto che non avrebbe rivestito, nel progetto edilizio di cui l'immobile oggetto di causa fa parte, la qualifica di venditore né di costruttore - con conseguente non sussumibilità della vicenda per cui è causa nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art 1669 cc - bensì unicamente quella di mera committente priva di ogni potere di controllo e di ingerenza sull'operato dell'appaltatore.
ha allegato entro il termine delle preclusioni assertive, da un lato, che il bene immobile CP_1 venne alienato al dal venditore dall'altro, che le opere vennero Parte_1 Controparte_2 appaltate dalla committente all'associazione temporanea di imprese - qualificata nel CP_1
contratto di appalto come General Contractor - costituita da BI BA PA e AM
Appalto PA.
Orbene, sotto il primo profilo, per avente causa ex art. 1669 c.c., si intende l'acquirente del diritto di proprietà e non rileva se l'alienazione sia stata diretta o mediata da una altra vendita - purchè sia un acquisito a titolo derivativo - in quanto la norma, non solo, fa espresso riferimento a tutti gli aventi causa del committente, ma ha anche pacificamente natura extracontrattuale.
Trattandosi di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale volta alla tutela di interessi di carattere generale, i rapporti contrattuali intercorrenti tra le varie parti della vendita a catena sono irrilevanti, tanto che sono autorizzati ad agire nei confronti del costruttore non solo il committente e i suoi aventi causa ma anche gli acquirenti e i terzi che lamentino di essere stati danneggiati in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa.
Sotto il secondo profilo, dall'esame complessivo delle prove precostituite agli atti, può fondatamente concludersi per la qualifica di costruttore della società dalle clausole Controparte_1 del contratto di compravendita tra e il dalle clausole dell'estratto del CP_2 Parte_1 contratto di appalto prodotto dalla convenuta, nonché dal verbale dell'assemblea del 22/03/2016 del
Condominio di Via Senofonte, emerge come , non solo, alienò il bene immobile, ma rivestì CP_1
la qualifica di costruttore, sia perché titolare di quella competenza tecnica necessaria e
5 indispensabile per impartire direttive all'esecutore materiale delle opere, sia perché, in concreto, mantenne, nel corso delle lavorazioni, un potere di ingerenza e controllo.
In particolare, dall'esame del contratto di compravendita tra e parte attorea, è CP_2 evidente che tutte le attività propedeutiche all'edificazione degli immobili siano state poste in essere proprio da . CP_1
Si richiamano, nello specifico, la presentazione del Programma Integrato di Intervento relativo al progetto di riqualificazione di ("PII"), poi approvato dal;
la Controparte_1 Controparte_8
sottoscrizione insieme al predetto di una Convenzione attuativa del progetto edilizio;
la CP_8
presentazioni delle diverse varianti urbanistiche;
la Dichiarazione di inizio attività.
Da tale contratto, pur rinvenendosi la circostanza in base alla quale avesse appaltato la CP_1
costruzione del progetto ad un terzo soggetto, quest'ultima venne comunque individuata come il soggetto che fece edificare il complesso residenziale e non solo come il titolare dei permessi di costruire.
Anche dall'esame del contratto di appalto prodotto – solo come estratto e non in una versione completa di tutte le clausole – a differenza di quanto prospettato da parte convenuta, dalla clausola
15.1., si ricava il mantenimento, in capo a , di un potere di controllo e di ingerenza (nonché CP_1 di gradimento) sull'attività esecutiva dell'appaltatore.
Si richiamano, nello specifico:
- il mantenimento della direzione artistica del progetto unitamente agli studi di architettura precedentemente individuati dalla stessa;
CP_1
- l'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'appaltatore a di tutti i soggetti aventi CP_1
funzioni di responsabilità tecnica nel cantiere;
- il potere di controllo di mediante manifestazione di gradimento del direttore dei lavori CP_1
nominato dal General Contractor;
- il potere di verifica dei SAL dopo la presentazione da parte della direzione lavori;
- la nomina del Responsabile dei lavori in capo a;
CP_1
- il diritto di effettuare interventi di supervisione da parte dell' che avrebbe dovuto Parte_3
agire in nome e per conto di avendo provveduto essa stessa alla sua nomina;
CP_1
- la facoltà di scegliere e approvare le polizze assicurative che il General Contractor avrebbe dovuto stipulare, in mancanza delle quali il General Contractor non poteva iniziare l'opera;
- il diritto di scegliere l'assicurazione e stipulare la polizza decennale postuma.
Sul punto deve specificarsi, che la parte convenuta ha prodotto il contratto in esame solo fino alla clausola 29.4, quindi precludendo al giudice l'esame delle clausole successive, compresa la 30 afferente proprio ai poteri di ispezione e collaudi in corso d'opera.
6 Infine, nel verbale dell'assemblea del Condominio di Via Senofonte (di cui l'immobile de quo fa parte) del 22/03/2016 CityLife venne chiaramente individuata come l'impresa costruttrice, essendo essa stessa – per il tramite di rappresentanti presenti in assemblea – a rendersi disponibile ad effettuare alcuni interventi edilizi sulle tubature, in seguito all'accadimento di eventi analoghi a quello che colpì l'immobile di parte attorea.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che:
- (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024): “ È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”;
- (Sez. 2 - , Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023 (Rv. 668780 - 01): “L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno;
per contro, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando
l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene”;
- (Sez. 2 - , Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 (Rv. 656833 - 01): “L'art. 1669 c.c. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo
7 svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi”.
Conseguentemente, dall'esame complessivo delle prove precostituite agli atti e dalla applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si ritiene che sia il soggetto chiamato a CP_1 rispondere ai sensi dell'art 1669 cc nei confronti del Parte_1
Tanto premesso, occorre esaminare se i vizi allegati dal siano da ricondurre nella Parte_1
nozione di gravi vizi ex art. 1669 c.c.
Parte attorea ha allegato e specificatamente provato che, in data 31/01/2022, si verificò, presso l'immobile di via Senofonte 2B, una copiosa perdita di acqua che provocò l'allagamento del salone fino alla porta di ingresso, del disimpegno, del locale lavanderia e della cucina, causando – tra gli altri danni - anche la rottura dell'impianto elettrico.
Nello specifico, a sostegno dell'allagamento verificatesi, ha prodotto non solo copie di fotografie, ma anche video che riproducono l'intensità e ampiezza del fenomeno infiltrativo.
Ancora, dal verbale degli idraulici intervenuti nell'immediatezza dell'evento dannoso, così come dalla perizia tecnica di parte attorea, prodotti da parte attorea a norma dell'art. 2697 comma 1 c.c., emerse che il tubo – che non fu mai stato pressato sin dall'origine dall'impresa costruttrice – provocò un fenomeno infiltrativo esteso, significativo e copioso che richiese un intervento urgente per delimitare le conseguenze dannose in atto.
Parte attorea ha altresì introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis cpc - il cui fascicolo è stato acquisito nel presente giudizio a norma dell'art. 698
c.p.c. - all'esito del quale il Collegio peritale ritenne che la causa dei danni lamentati dal fossero riconducibili alla fuoriuscita di acqua dal raccordo idraulico posto nel Parte_1
controsoffitto del locale bagno/lavanderia a causa di un difetto nella posa del raccordo, non a tenuta idraulica in quanto non adeguatamente “pinzato” e/o “pressato”.
In punto di qualificazione della domanda, la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. è ravvisabile, non solo, in caso di rovina (o di evidente pericolo di rovina) totale o parziale dell'immobile per vizio del suolo o difetto di costruzione, ma anche, in presenza di gravi difetti che, pur non mettendo in pericolo la durata del bene, compromettono in modo considerevole la funzionalità o il godimento del bene.
La Suprema Corte insegna che “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. 15/09/2009 n. 19868), mentre “(…) è applicabile la
8 disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. e non quella di cui all'art. 1669 cod. civ. ogni qualvolta i lamentati (ed accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato” (Cass. 16/07/2004 n. 13268).
E' fatto incontroverso che parte attorea non abbia concluso alcun contratto di appalto con la costruttrice , con conseguente inapplicabilità delle disposizioni ex artt. 1667 e 1668 c.c. CP_1
Difatti, il ha specificatamente allegato e provato l'intensità del fenomeno infiltrativo Parte_1
che interessò la casa di abitazione: come emerge dalle foto e dai video, la quantità di acqua che si accumulò nell'appartamento oltre alla quantità di acqua che continuava a fluire era tali da compromettere l'effettivo utilizzo del bene.
È evidente come la diffusività e l'intensità dell'allagamento abbia compromesso l'intrinseca funzionalità dell'immobile e abbia limitato l'attore e la famiglia nel godimento dell'abitazione, risultando allagate (e quindi non utilizzabili) zone importanti nella conduzione della vita quotidiana come ad esempio la cucina, l'ingresso, il salone e il locale lavanderia.
Parte attorea ha altresì provato di aver subito – a causa della copiosa perdita di acqua proveniente dal tubo dell'impianto di riscaldamento centralizzato, collocato nel controsoffitto del locale lavanderia – l'allagamento del salone sino alla porta di ingresso, del disimpegno, del locale lavanderia, della cucina e coinvolgendo anche l'impianto elettrico con la rottura, in particolare, delle serrande esterne della cucina e del salone e delle prese elettriche a pavimento.
La qualificazione dei vizi a norma dell'art. 1669 c.c. comporta che debba risarcire i danni CP_1
conseguenza: i CTU nominati nel procedimento ante causam, sulla base di valutazioni tecniche immuni da vizi logici o di altro genere, hanno accertato i danni subiti da parte attorea.
In particolare, la rottura del monitor Samsung posto nel soggiorno, il danneggiamento dell'impianto
Home Theatre posto anch'esso nel soggiorno, il danneggiamento e conseguente inibizione dell'utilizzo dell'armadio realizzato su misura del soggiorno e del disimpegno, il danneggiamento e la conseguente inibizione di tutto il controsoffitto del locale bagno/lavanderia, il danneggiamento (e la necessaria sostituzione) delle porte tra il soggiorno e i 2 disimpegni, la scollatura dei battiscopa della zona allagata, danneggiamento della parte bassa delle pareti interne della zona allagata, il guasto della lavatrice, il malfunzionamento delle 3 serrande esterne del soggiorno, il malfunzionamento di n. 2 prese elettriche a pavimento, il malfunzionamento di n. 2 alimentatori domotici posti nella parete della lavanderia, dell'alimentatore del lampadario e della cassa acustica incassata nel controsoffitto del bagno.
9 Sulla base delle conclusioni tecniche del Collegio peritale, non oggetto di contestazioni specifiche dalle parti convenute, i danni conseguenza derivanti dall'allagamento ammontano ad euro
35.406,78 iva inclusa.
Trattandosi di obbligazione di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data del deposito della consulenza tecnica definitiva nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo alla data odierna.
Per contro, in mancanza di allegazione e prova - quanto meno per presunzioni - di danni subiti a titolo di lucro cessante per il ritardo nella liquidazione della somma, deve rigettarsi la richiesta di pagamento di “interessi” sulla somma rivalutata.
3. In conclusione, le domande articolate nei confronti di devono essere rigettate. Controparte_2
Devono essere, invece, accolte le domande articolate nei confronti di che - nella sua CP_1
qualità di costruttore/venditore – e quest'ultima deve essere conseguentemente condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., liquidati nella somma di euro
35.406,78 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della consulenza tecnica definitiva nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo alla data odierna.
Le spese del presente giudizio tra parte attorea e seguono la soccombenza e sono Controparte_2
poste a carico della prima;
vengono liquidate direttamente in dispositivo sulla base del DM
147/2022, alla luce del disputatum (euro 90.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese del presente giudizio tra parte attorea e seguono la soccombenza e sono poste CP_1
a carico di quest'ultima; le stesse sono liquidate direttamente in dispositivo sulla base del DM
147/2022, alla luce del decisum (euro 35.406,78) con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese processuali del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sostenute dal seguono la soccombenza e sono poste a carico di e vengono liquidate Parte_1 CP_1
direttamente in dispositivo sulla base del DM 147/2022, alla luce del valore indeterminato dalla causa.
Le spese del CTU, liquidato ante causam, sono poste a carico della società soccombente CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande articolate da parte attorea nei confronti di Controparte_2
10 2) condanna al pagamento, a favore di , a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1 danno patrimoniale a norma dell'art. 1669 c.c., della somma di euro 35.406,78 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria dalla data del deposito della relazione peritale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sino alla data odierna, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
3) condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite del presidente giudizio in favore di che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna , alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1 [...] che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 7,616,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv. VI NZ a norma dell'art. 93 c.p.c.. come da dichiarazione in sede di precisazione delle conclusioni;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di accertamento CP_1 tecnico preventivo in favore di che si liquidano in euro 285,00 per spese ed Parte_1
euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore di VI NZ a norma dell'art. 93 c.p.c., come da dichiarazione negli atti conclusivi;
6) pone definitivamente a carico di l'onorario del CTU liquidato all'esito del CP_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Milano il 16 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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