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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 14/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(CF.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ) Parte_3 C.F._3
DI (C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F.: ) Parte_5 C.F._5
(C.F.: ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F.: ) Parte_8 C.F._8
(C.F.: ) Parte_9 C.F._9
(C.F.: ) Parte_10 C.F._10
(C.F.: Parte_11 C.F._11
(C.F.: anche nella posizione del defunto marito Parte_12 C.F._12
(C.F.: ) Persona_1 CodiceFiscale_13
(C.F.: ) Parte_13 CodiceFiscale_14
(C.F. ) Parte_14 CodiceFiscale_15
tutti rappresentati e difesi Firmato dall'Avv. , presso e nello studio del quale, in Barletta Parte_1
alla Via S. Giorgio n. 11, sono elettivamente domiciliati, in forza di procure rilasciate su fogli separati, allegati all'atto di citazione
ATTORI contro pagina 1 di 11 con sede in Courmayeur alla Controparte_1
Strada Regionale, 35 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro-tempore dott.ssa P.IVA_1 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pattarini (C.F. CP_2 C.F._16
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via C.F._17
Olmetto n. 3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._18
C.F.: ) Parte_15 C.F._19
(C.F.: ) Parte_16 C.F._20
(C.F. Parte_17 C.F._21
( ) Parte_18 C.F._22
( ) Parte_19 CodiceFiscale_23
( ) Parte_20 C.F._24
(C.F. ) Parte_21 CodiceFiscale_25
(C.F. ) Parte_22 C.F._26
(C.F. ) Parte_23 C.F._27
(C.F.: ) Parte_24 C.F._28
( ) Parte_25 C.F._29
(C.F.: ) Parte_26 C.F._30
, ( Parte_27 C.F._31
Parte_28 C.F._32
(C.F.: ) Parte_29 C.F._33
(C.F.: ) Parte_30 CodiceFiscale_34
(C.F.: ) Parte_31 C.F._35
(C.F. ) Parte_32 C.F._36
(C.F. ) Parte_33 C.F._37 pagina 2 di 11 (C.F. ) Parte_34 C.F._38
(C.F. ) Parte_35 CodiceFiscale_39
(C.F. ) Parte_36 CodiceFiscale_40
(C.F.: ) Parte_37 C.F._41
(C.F.: ) Parte_38 C.F._42
(C.F. ) Parte_39 C.F._43
(C.F.: Parte_40 C.F._44
(C.F. ) Parte_41 C.F._45
(C.F.: ) Parte_42 C.F._46
(C.F. ) Parte_43 C.F._47
(C.F.: ) Parte_44 C.F._48
, C.F. , Parte_45 C.F._49
C.F. ) Parte_46 CodiceFiscale_50
(C.F.: ) Parte_47 C.F._51
(C.F. Parte_48 CodiceFiscale_52
(C.F. ) Parte_49 C.F._53
(C.F. ) Parte_50 C.F._54
(C.F. Parte_51 CodiceFiscale_55
(C.F. ) Parte_52 CodiceFiscale_56
(C.F. Parte_53 CodiceFiscale_57
(C.F. ) Parte_54 CodiceFiscale_58
(C. F. ) Parte_55 CodiceFiscale_59
(C. F. ) Parte_56 CodiceFiscale_60
(C.F. ) Parte_57 C.F._61
(C.F. Parte_58 C.F._62
(C.F. Parte_59 C.F._63
)
pagina 3 di 11 (C.F.: ) Parte_60 C.F._64
(C.F. ) Parte_61 C.F._65
(C.F.: ) Parte_62 CodiceFiscale_66
(C.F. ) Parte_63 CodiceFiscale_67
(C.F.: ) Parte_64 CodiceFiscale_68
(C.F. ) Parte_65 CodiceFiscale_69
(C.F.: Parte_66 CodiceFiscale_70
(C.F.: ) Parte_67 C.F._71
(C.F. Parte_68 CodiceFiscale_72
(C.F. ) Parte_69 CodiceFiscale_73
) Parte_70 CodiceFiscale_74
(C.F. Parte_71 CodiceFiscale_75
(C.F. Parte_72 CodiceFiscale_76
(C.F. ) Parte_73 CodiceFiscale_77
(C.F. Parte_74 CodiceFiscale_78
, nata a [...] il [...] Parte_75
(C.F. ) Parte_76 CodiceFiscale_79
) Parte_77 CodiceFiscale_80
( ) Parte_78 CodiceFiscale_81
(C.F. ) Parte_79 C.F._82
(C.F. ) Parte_80 CodiceFiscale_83
(C.F. ) Parte_81 C.F._84
(C.F. ) Parte_82 CodiceFiscale_85
) Parte_83 CodiceFiscale_86
(c.f. ) Parte_84 C.F._87
nato a [...] il [...] Parte_85
)
pagina 4 di 11 nato a [...] il [...] Parte_86
(C. F. ) Parte_87 CodiceFiscale_88
(C. F. Parte_88 C.F._89
(C.F. ) Parte_89 C.F._90
(C ) Parte_90 CodiceFiscale_91
(c. f. ) Parte_91 CodiceFiscale_92
c. f. ) Parte_92 C.F._93
(C.F.: ) Parte_93 C.F._94
(C.F. ) Parte_94 CodiceFiscale_95
(C.F. ) Parte_95 CodiceFiscale_96
(C.F. ) Parte_96 C.F._97
(C.F. ) Parte_97 CodiceFiscale_98
(C.F. ) Parte_98 CodiceFiscale_99
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Benedetto Fabio Dilillo, presso e nello studio del quale, in Barletta alla Via S. Giorgio n. 11, sono elettivamente domiciliati, in forza di mandati rilasciati su fogli separati, allegato all'atto di intervento
INTERVENUTI
AVV. PAOLO MELE (C.F.: residente in [...], C.F._100 in proprio e rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel proprio Studio in Roma alla Via Nomentana n. 233
INTERVENUTO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._101 Controparte_5
residenti in Segrate (MI), Via Botteghe ncc, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._102
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Barletta, via S.Giorgio 11, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 5 di 11 Conclusioni di parte attrice:
Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del
11/1/2024 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_6
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta:
- respingere le domande attoree in quanto infondate, in fatto e diritto, oltre che non provate;
- con riguardo all'intervento dei signori depositato in data 9.12.2024, accertare e Parte_99 dichiarare l'inammissibilità, la tardività e la decadenza dall'impugnazione della delibera ed in ogni caso rigettare le relative domande in quanto infondate, in fatto e diritto, oltre che non provate.
Si richiamano le istanze istruttorie e mezzi di prova di cui alla 2^ memoria ex art. 171ter c.p.c. per i quali si insiste.
Con condanna di parte attrice e degli intervenuti al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni di avv. Paolo Mele:
Chiede che il Tribunale di Aosta Voglia consentire il suo intervento
Chiede in via preliminare che venga dichiarata la inammissibilità ed improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 121 cpc e 46 disp.att. cpc..
Chiede quindi il rigetto della domanda attorea con condanna della stessa al pagamento delle competenze processuali. Con riserva di replica nei termini concessi. e, respinta la domanda proposta dalla RA , più altri, così come in atti rappresentati, difesi e domiciliati, condannare le Parte_1
parti attrici al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni di e : Controparte_4 Controparte_5
Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del
11/1/2024 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
pagina 6 di 11 Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_6
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Conclusioni di Parte_100
Questa difesa, per gli intervenuti, avendo fatto un intervento totalmente adesivo rispetto a tutto quanto rappresentato, eccepito e dedotto dalla difesa di parte attrice è ad insistere sull'accoglimento della domanda attorea data l'assoluta fondatezza della stessa e si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla stessa.
Svolgimento del procedimento
Veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2024 gli attori citavano in giudizio la comproprietà
al fine di impugnare la delibera assembleare del 11 gennaio 2024, Controparte_1
con vittoria di spese di lite. Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A seguito delle istanze delle parti, il Giudice – con provvedimento del 31 ottobre 2024 - ordinava a parte attrice il deposito degli atti notarili di acquisto, rigettava le ulteriori istanze istruttorie e fissava udienza di rimessione in decisione al 24 febbraio 2025.
In data 30 ottobre 2024 parte attrice depositava istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata ed il giudice fissava udienza per la discussione della stessa al 6.12.2024 in modalità cartolare, poi rinviata al 10.12.2204 in presenza;
successivamente, in data 17 dicembre 2024, con provvedimento riservato a seguito dell'udienza del 10 dicembre 2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
In data 13 dicembre 2024 l'avv. Paolo Mele, in proprio, depositava intervento adesivo a favore della convenuta.
In data 9 dicembre 2024 e depositavano intervento adesivo a Controparte_4 Controparte_5
favore degli attori.
In data 23 dicembre 2024 oltre altri, depositavano intervento adesivo a Controparte_3
favore degli attori.
Le parti depositavano note conclusionali e repliche. pagina 7 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori impugnano le delibere dell'assemblea della comproprietà adottate in data 11 gennaio 2024;
l'assemblea aveva il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione preventivi di progettazione integrale per riqualificazione hotel
2. Esame ed approvazione del consuntivo gestione ordinaria 1/12/22 - 30/11/23 e del consuntivo spese straordinarie al 30/11/23
3. Ratifica lavori eseguiti per la continuità dell'esercizio alberghiero e ratifica spese straordinarie effettuate dal gestore alberghiero
4. Esame ed approvazione preventivo gestione ordinaria 1/12/2023 - 30/11/24 e preventivo spese straordinarie esercizio 1/12/2023 - 30/11/24
5. Ripartizione delle spese deliberate in tutti i punti precedenti
6. Informativa del gerente alberghiero in ordine alla modalità di pagamento in hotel dei servizi alberghieri
7. Varie ed eventuali.
Gli attori lamentano:
- il difetto di convocazione di , e Parte_14 Controparte_7 Controparte_8
, , , , Parte_9 Parte_8 Parte_10 Parte_5 Parte_6 [...]
, e , nonché la tardiva Parte_11 Parte_7 Per_2 Persona_3 Persona_4
convocazione di;
Parte_2
- la mancata indicazione nel verbale dell'assemblea del numero di persone/condomini di cui è composto il condominio;
- l'eccesso di deleghe in violazione dell'art. 67 disp.att.c.c.;
- la mancata redazione del verbale in assemblea;
-l'errato conteggio dei millesimi;
- la sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere.
Gli attori esaminano poi le delibere ai vari punti dell'o.d.g.
***
Ai fini della decisione della presente controversia si ritiene applicabile l'art. 1117 c.c. che, come pagina 8 di 11 novellato dall'art. 1 L. 11.12.2012 n. 220, sancisce tout court l'estensione della disciplina del condominio alle fattispecie accomunabili dalla coesistenza di diritti esercitabili turnariamente sull'immobile, includendovi espressamente i titolari di godimento periodico delle singole unità immobiliari. Ad ogni modo, a dirimere ogni dubbio circa la sicura applicazione, al complesso immobiliare in questione, e per quanto qui rilevi, della normativa in materia di costituzione dell'assemblea comprese le regole inerenti alla relativa convocazione, è inequivocabilmente sancita dall'art. 9 del Regolamento della multiproprietà che richiama, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1136 c.c. (come da pronuncia della C. App. Torino 15.7.21 resa nei confronti della
Comproprietà).
***
Stante l'applicazione della normativa in materia di condominio, occorre verificare se sussistano i vizi di convocazione lamentati da parte attrice, tenuto conto che il vizio di convocazione è motivo di annullamento della delibera condominiale (Cass. S.U.4806/2005).
Parte convenuta ritiene sufficiente l'invio della convocazione entro 30 giorni dall'assemblea e precisa che la sig.ra era presente personalmente (anche se poi lasciava l'assemblea delegato CP_9
l'avv. ; che i sig.ri e erano assenti ma avevano revocato la Pt_1 Parte_14 Parte_13
delega al Primo delegato (dimostrando in tal modo, secondo la convenuta, di essere a conoscenza della convocazione); che i sig.ri , , , Parte_4 Parte_9 Parte_8 [...]
, , , e Pt_10 Parte_101 Parte_6 Parte_11 Parte_7 Per_2 [...]
non erano presenti in assemblea personalmente ma erano rappresentati dal Primo Persona_4
Delegato; che i sig.ri e non fanno sono attori del presente giudizio. Per_2 Per_4
Si ritiene che l'avviso di convocazione all'assemblea sia un atto recettizio e che, sebbene il
Regolamento preveda l'invio entro il termine di 30 giorni, a maggior tutela del ricevente, ciò non implichi altresì che la comproprietà sia esonerata dalla prova del ricevimento;
inoltre, in relazione ai termini di ricevimento, stante il silenzio del Regolamento sul punto, si ritiene applicabile l'art. 66 disp.att.c.c. secondo cui l'avviso deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
Pertanto, la previsione regolamentare di invio della convocazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea è una maggior garanzia per il comproprietario ma la proprietà è in ogni caso tenuta a rispettare il termini di cui all'art. 66 disp.att.c.c. nonché a fornire la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione. Si osserva che il disposto dell'art. 66 disp.att.c.c. è inderogabile anche da regolamenti di natura contrattuale.
La convenuta non ha fornito la prova della tempestiva convocazione degli attori sig.ri P_ pagina 9 di 11 , , Pt_10 Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_8 Parte_10 Parte_12 Parte_5
, i quali non si presentavano personalmente all'assemblea.
[...]
L'art.
7.4 del Regolamento della comproprietà prevede che i comproprietari che non sono presenti e non abbiano inviato delega ad altro soggetto terzo, comunicata all'amministratore entro 3 giorni dall'assemblea a mezzo raccomandata a.r., vengano automaticamente rappresentati al Primo Delegato.
In forza di tale norma, il verbale dell'assemblea impugnata da atto che i sig.ri P_
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_8 Parte_10 Parte_12 Parte_5
erano rappresentati dal Primo Delegato.
[...]
Tuttavia si ritiene che la presenza degli attori , Controparte_7 Parte_6
, , Parte_7 Parte_9 Parte_8 [...]
, , per delega al Primo Delegato Pt_10 Parte_12 Parte_5
non sia in grado, di per sé sola, di fornire la prova del ricevimento della convocazione all'assemblea - in quanto, solo se avessero effettivamente ricevuto la convocazione essi avrebbero potuto nominare un soggetto terzo quale delegato -, né sia valida per attestare l'effettiva presenza in assemblea ai fini dell'applicabilità dell'art. 1137 c.c. (ossia della non impugnabilità delle delibere da parte dei soggetti presenti e votanti a favore delle stesse).
Si ritiene che l'automatismo previsto nel regolamento della comproprietà di cui all'art. 7.4, che prevede la rappresentanza automatica del Primo Delegato, non costituisce prova del ricevimento tempestivo dell'avviso di convocazione degli assenti.
La delibera andrà pertanto annullata per difetto di convocazione dei sig.ri P_
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_8 Parte_10 Parte_12 Parte_5
.
[...]
Il motivo d'annullamento è assorbente rispetto agli motivi che non dovranno pertanto essere esaminati.
Si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 121 cpc e 46 disp.att.c.c. avanzata dall'intervenuto avv. Paolo Mele è inammisibile in quanto tardiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e andranno liquidate a favore degli attori, tutti in solido tra loro, a carico della convenuta, ai sensi del DM 55/2014, scaglione di valore CP_6
indeterminabile, complessità media, valori minimi alla luce delle questioni in diritto trattate dalle parti, pagina 10 di 11 in euro 5.431,00 oltre accessori e oneri di legge.
Visti gli interventi adesivi – sia a favore degli attori ( e che del convenuto CP_10 CP_11
(avv. Mele) - e la tempistica dello stesso, alla luce dell'attività effettivamente svolta, si ritiene doversi compensare le spese legali degli intervenienti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla la delibera impugnata;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese legali del presente procedimento che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esposti documentati, iva e cpa;
compensa le spese di intervento.
Aosta, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(CF.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ) Parte_3 C.F._3
DI (C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F.: ) Parte_5 C.F._5
(C.F.: ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F.: ) Parte_8 C.F._8
(C.F.: ) Parte_9 C.F._9
(C.F.: ) Parte_10 C.F._10
(C.F.: Parte_11 C.F._11
(C.F.: anche nella posizione del defunto marito Parte_12 C.F._12
(C.F.: ) Persona_1 CodiceFiscale_13
(C.F.: ) Parte_13 CodiceFiscale_14
(C.F. ) Parte_14 CodiceFiscale_15
tutti rappresentati e difesi Firmato dall'Avv. , presso e nello studio del quale, in Barletta Parte_1
alla Via S. Giorgio n. 11, sono elettivamente domiciliati, in forza di procure rilasciate su fogli separati, allegati all'atto di citazione
ATTORI contro pagina 1 di 11 con sede in Courmayeur alla Controparte_1
Strada Regionale, 35 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro-tempore dott.ssa P.IVA_1 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pattarini (C.F. CP_2 C.F._16
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via C.F._17
Olmetto n. 3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._18
C.F.: ) Parte_15 C.F._19
(C.F.: ) Parte_16 C.F._20
(C.F. Parte_17 C.F._21
( ) Parte_18 C.F._22
( ) Parte_19 CodiceFiscale_23
( ) Parte_20 C.F._24
(C.F. ) Parte_21 CodiceFiscale_25
(C.F. ) Parte_22 C.F._26
(C.F. ) Parte_23 C.F._27
(C.F.: ) Parte_24 C.F._28
( ) Parte_25 C.F._29
(C.F.: ) Parte_26 C.F._30
, ( Parte_27 C.F._31
Parte_28 C.F._32
(C.F.: ) Parte_29 C.F._33
(C.F.: ) Parte_30 CodiceFiscale_34
(C.F.: ) Parte_31 C.F._35
(C.F. ) Parte_32 C.F._36
(C.F. ) Parte_33 C.F._37 pagina 2 di 11 (C.F. ) Parte_34 C.F._38
(C.F. ) Parte_35 CodiceFiscale_39
(C.F. ) Parte_36 CodiceFiscale_40
(C.F.: ) Parte_37 C.F._41
(C.F.: ) Parte_38 C.F._42
(C.F. ) Parte_39 C.F._43
(C.F.: Parte_40 C.F._44
(C.F. ) Parte_41 C.F._45
(C.F.: ) Parte_42 C.F._46
(C.F. ) Parte_43 C.F._47
(C.F.: ) Parte_44 C.F._48
, C.F. , Parte_45 C.F._49
C.F. ) Parte_46 CodiceFiscale_50
(C.F.: ) Parte_47 C.F._51
(C.F. Parte_48 CodiceFiscale_52
(C.F. ) Parte_49 C.F._53
(C.F. ) Parte_50 C.F._54
(C.F. Parte_51 CodiceFiscale_55
(C.F. ) Parte_52 CodiceFiscale_56
(C.F. Parte_53 CodiceFiscale_57
(C.F. ) Parte_54 CodiceFiscale_58
(C. F. ) Parte_55 CodiceFiscale_59
(C. F. ) Parte_56 CodiceFiscale_60
(C.F. ) Parte_57 C.F._61
(C.F. Parte_58 C.F._62
(C.F. Parte_59 C.F._63
)
pagina 3 di 11 (C.F.: ) Parte_60 C.F._64
(C.F. ) Parte_61 C.F._65
(C.F.: ) Parte_62 CodiceFiscale_66
(C.F. ) Parte_63 CodiceFiscale_67
(C.F.: ) Parte_64 CodiceFiscale_68
(C.F. ) Parte_65 CodiceFiscale_69
(C.F.: Parte_66 CodiceFiscale_70
(C.F.: ) Parte_67 C.F._71
(C.F. Parte_68 CodiceFiscale_72
(C.F. ) Parte_69 CodiceFiscale_73
) Parte_70 CodiceFiscale_74
(C.F. Parte_71 CodiceFiscale_75
(C.F. Parte_72 CodiceFiscale_76
(C.F. ) Parte_73 CodiceFiscale_77
(C.F. Parte_74 CodiceFiscale_78
, nata a [...] il [...] Parte_75
(C.F. ) Parte_76 CodiceFiscale_79
) Parte_77 CodiceFiscale_80
( ) Parte_78 CodiceFiscale_81
(C.F. ) Parte_79 C.F._82
(C.F. ) Parte_80 CodiceFiscale_83
(C.F. ) Parte_81 C.F._84
(C.F. ) Parte_82 CodiceFiscale_85
) Parte_83 CodiceFiscale_86
(c.f. ) Parte_84 C.F._87
nato a [...] il [...] Parte_85
)
pagina 4 di 11 nato a [...] il [...] Parte_86
(C. F. ) Parte_87 CodiceFiscale_88
(C. F. Parte_88 C.F._89
(C.F. ) Parte_89 C.F._90
(C ) Parte_90 CodiceFiscale_91
(c. f. ) Parte_91 CodiceFiscale_92
c. f. ) Parte_92 C.F._93
(C.F.: ) Parte_93 C.F._94
(C.F. ) Parte_94 CodiceFiscale_95
(C.F. ) Parte_95 CodiceFiscale_96
(C.F. ) Parte_96 C.F._97
(C.F. ) Parte_97 CodiceFiscale_98
(C.F. ) Parte_98 CodiceFiscale_99
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Benedetto Fabio Dilillo, presso e nello studio del quale, in Barletta alla Via S. Giorgio n. 11, sono elettivamente domiciliati, in forza di mandati rilasciati su fogli separati, allegato all'atto di intervento
INTERVENUTI
AVV. PAOLO MELE (C.F.: residente in [...], C.F._100 in proprio e rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel proprio Studio in Roma alla Via Nomentana n. 233
INTERVENUTO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._101 Controparte_5
residenti in Segrate (MI), Via Botteghe ncc, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._102
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Barletta, via S.Giorgio 11, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 5 di 11 Conclusioni di parte attrice:
Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del
11/1/2024 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_6
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta:
- respingere le domande attoree in quanto infondate, in fatto e diritto, oltre che non provate;
- con riguardo all'intervento dei signori depositato in data 9.12.2024, accertare e Parte_99 dichiarare l'inammissibilità, la tardività e la decadenza dall'impugnazione della delibera ed in ogni caso rigettare le relative domande in quanto infondate, in fatto e diritto, oltre che non provate.
Si richiamano le istanze istruttorie e mezzi di prova di cui alla 2^ memoria ex art. 171ter c.p.c. per i quali si insiste.
Con condanna di parte attrice e degli intervenuti al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni di avv. Paolo Mele:
Chiede che il Tribunale di Aosta Voglia consentire il suo intervento
Chiede in via preliminare che venga dichiarata la inammissibilità ed improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 121 cpc e 46 disp.att. cpc..
Chiede quindi il rigetto della domanda attorea con condanna della stessa al pagamento delle competenze processuali. Con riserva di replica nei termini concessi. e, respinta la domanda proposta dalla RA , più altri, così come in atti rappresentati, difesi e domiciliati, condannare le Parte_1
parti attrici al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni di e : Controparte_4 Controparte_5
Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del
11/1/2024 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
pagina 6 di 11 Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_6
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Conclusioni di Parte_100
Questa difesa, per gli intervenuti, avendo fatto un intervento totalmente adesivo rispetto a tutto quanto rappresentato, eccepito e dedotto dalla difesa di parte attrice è ad insistere sull'accoglimento della domanda attorea data l'assoluta fondatezza della stessa e si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla stessa.
Svolgimento del procedimento
Veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2024 gli attori citavano in giudizio la comproprietà
al fine di impugnare la delibera assembleare del 11 gennaio 2024, Controparte_1
con vittoria di spese di lite. Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A seguito delle istanze delle parti, il Giudice – con provvedimento del 31 ottobre 2024 - ordinava a parte attrice il deposito degli atti notarili di acquisto, rigettava le ulteriori istanze istruttorie e fissava udienza di rimessione in decisione al 24 febbraio 2025.
In data 30 ottobre 2024 parte attrice depositava istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata ed il giudice fissava udienza per la discussione della stessa al 6.12.2024 in modalità cartolare, poi rinviata al 10.12.2204 in presenza;
successivamente, in data 17 dicembre 2024, con provvedimento riservato a seguito dell'udienza del 10 dicembre 2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
In data 13 dicembre 2024 l'avv. Paolo Mele, in proprio, depositava intervento adesivo a favore della convenuta.
In data 9 dicembre 2024 e depositavano intervento adesivo a Controparte_4 Controparte_5
favore degli attori.
In data 23 dicembre 2024 oltre altri, depositavano intervento adesivo a Controparte_3
favore degli attori.
Le parti depositavano note conclusionali e repliche. pagina 7 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori impugnano le delibere dell'assemblea della comproprietà adottate in data 11 gennaio 2024;
l'assemblea aveva il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione preventivi di progettazione integrale per riqualificazione hotel
2. Esame ed approvazione del consuntivo gestione ordinaria 1/12/22 - 30/11/23 e del consuntivo spese straordinarie al 30/11/23
3. Ratifica lavori eseguiti per la continuità dell'esercizio alberghiero e ratifica spese straordinarie effettuate dal gestore alberghiero
4. Esame ed approvazione preventivo gestione ordinaria 1/12/2023 - 30/11/24 e preventivo spese straordinarie esercizio 1/12/2023 - 30/11/24
5. Ripartizione delle spese deliberate in tutti i punti precedenti
6. Informativa del gerente alberghiero in ordine alla modalità di pagamento in hotel dei servizi alberghieri
7. Varie ed eventuali.
Gli attori lamentano:
- il difetto di convocazione di , e Parte_14 Controparte_7 Controparte_8
, , , , Parte_9 Parte_8 Parte_10 Parte_5 Parte_6 [...]
, e , nonché la tardiva Parte_11 Parte_7 Per_2 Persona_3 Persona_4
convocazione di;
Parte_2
- la mancata indicazione nel verbale dell'assemblea del numero di persone/condomini di cui è composto il condominio;
- l'eccesso di deleghe in violazione dell'art. 67 disp.att.c.c.;
- la mancata redazione del verbale in assemblea;
-l'errato conteggio dei millesimi;
- la sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere.
Gli attori esaminano poi le delibere ai vari punti dell'o.d.g.
***
Ai fini della decisione della presente controversia si ritiene applicabile l'art. 1117 c.c. che, come pagina 8 di 11 novellato dall'art. 1 L. 11.12.2012 n. 220, sancisce tout court l'estensione della disciplina del condominio alle fattispecie accomunabili dalla coesistenza di diritti esercitabili turnariamente sull'immobile, includendovi espressamente i titolari di godimento periodico delle singole unità immobiliari. Ad ogni modo, a dirimere ogni dubbio circa la sicura applicazione, al complesso immobiliare in questione, e per quanto qui rilevi, della normativa in materia di costituzione dell'assemblea comprese le regole inerenti alla relativa convocazione, è inequivocabilmente sancita dall'art. 9 del Regolamento della multiproprietà che richiama, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1136 c.c. (come da pronuncia della C. App. Torino 15.7.21 resa nei confronti della
Comproprietà).
***
Stante l'applicazione della normativa in materia di condominio, occorre verificare se sussistano i vizi di convocazione lamentati da parte attrice, tenuto conto che il vizio di convocazione è motivo di annullamento della delibera condominiale (Cass. S.U.4806/2005).
Parte convenuta ritiene sufficiente l'invio della convocazione entro 30 giorni dall'assemblea e precisa che la sig.ra era presente personalmente (anche se poi lasciava l'assemblea delegato CP_9
l'avv. ; che i sig.ri e erano assenti ma avevano revocato la Pt_1 Parte_14 Parte_13
delega al Primo delegato (dimostrando in tal modo, secondo la convenuta, di essere a conoscenza della convocazione); che i sig.ri , , , Parte_4 Parte_9 Parte_8 [...]
, , , e Pt_10 Parte_101 Parte_6 Parte_11 Parte_7 Per_2 [...]
non erano presenti in assemblea personalmente ma erano rappresentati dal Primo Persona_4
Delegato; che i sig.ri e non fanno sono attori del presente giudizio. Per_2 Per_4
Si ritiene che l'avviso di convocazione all'assemblea sia un atto recettizio e che, sebbene il
Regolamento preveda l'invio entro il termine di 30 giorni, a maggior tutela del ricevente, ciò non implichi altresì che la comproprietà sia esonerata dalla prova del ricevimento;
inoltre, in relazione ai termini di ricevimento, stante il silenzio del Regolamento sul punto, si ritiene applicabile l'art. 66 disp.att.c.c. secondo cui l'avviso deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
Pertanto, la previsione regolamentare di invio della convocazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea è una maggior garanzia per il comproprietario ma la proprietà è in ogni caso tenuta a rispettare il termini di cui all'art. 66 disp.att.c.c. nonché a fornire la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione. Si osserva che il disposto dell'art. 66 disp.att.c.c. è inderogabile anche da regolamenti di natura contrattuale.
La convenuta non ha fornito la prova della tempestiva convocazione degli attori sig.ri P_ pagina 9 di 11 , , Pt_10 Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_8 Parte_10 Parte_12 Parte_5
, i quali non si presentavano personalmente all'assemblea.
[...]
L'art.
7.4 del Regolamento della comproprietà prevede che i comproprietari che non sono presenti e non abbiano inviato delega ad altro soggetto terzo, comunicata all'amministratore entro 3 giorni dall'assemblea a mezzo raccomandata a.r., vengano automaticamente rappresentati al Primo Delegato.
In forza di tale norma, il verbale dell'assemblea impugnata da atto che i sig.ri P_
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_8 Parte_10 Parte_12 Parte_5
erano rappresentati dal Primo Delegato.
[...]
Tuttavia si ritiene che la presenza degli attori , Controparte_7 Parte_6
, , Parte_7 Parte_9 Parte_8 [...]
, , per delega al Primo Delegato Pt_10 Parte_12 Parte_5
non sia in grado, di per sé sola, di fornire la prova del ricevimento della convocazione all'assemblea - in quanto, solo se avessero effettivamente ricevuto la convocazione essi avrebbero potuto nominare un soggetto terzo quale delegato -, né sia valida per attestare l'effettiva presenza in assemblea ai fini dell'applicabilità dell'art. 1137 c.c. (ossia della non impugnabilità delle delibere da parte dei soggetti presenti e votanti a favore delle stesse).
Si ritiene che l'automatismo previsto nel regolamento della comproprietà di cui all'art. 7.4, che prevede la rappresentanza automatica del Primo Delegato, non costituisce prova del ricevimento tempestivo dell'avviso di convocazione degli assenti.
La delibera andrà pertanto annullata per difetto di convocazione dei sig.ri P_
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_8 Parte_10 Parte_12 Parte_5
.
[...]
Il motivo d'annullamento è assorbente rispetto agli motivi che non dovranno pertanto essere esaminati.
Si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 121 cpc e 46 disp.att.c.c. avanzata dall'intervenuto avv. Paolo Mele è inammisibile in quanto tardiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e andranno liquidate a favore degli attori, tutti in solido tra loro, a carico della convenuta, ai sensi del DM 55/2014, scaglione di valore CP_6
indeterminabile, complessità media, valori minimi alla luce delle questioni in diritto trattate dalle parti, pagina 10 di 11 in euro 5.431,00 oltre accessori e oneri di legge.
Visti gli interventi adesivi – sia a favore degli attori ( e che del convenuto CP_10 CP_11
(avv. Mele) - e la tempistica dello stesso, alla luce dell'attività effettivamente svolta, si ritiene doversi compensare le spese legali degli intervenienti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla la delibera impugnata;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese legali del presente procedimento che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esposti documentati, iva e cpa;
compensa le spese di intervento.
Aosta, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
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