Articolo 20 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 19Articolo 21
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13 marzo 1992
Art. 20. 1. Dopo l' articolo 27 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Iniziative di pesca-turismo). - 1. Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato, nel periodo 1› maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:
a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) ogni persona sia di eta' superiore agli anni quattordici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unita' da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalita' necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992