Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2026, n. 4583
CASS
Sentenza 1 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Primo motivo di ricorso: violazione artt. 345 e 437 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la negazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio costituisca una mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c., né al divieto di nova in appello.

  • Rigettato
    Secondo motivo di ricorso: violazione artt. 2 e 4 legge n. 152 del 1968

    La Corte ha ritenuto che l'indennità di buonuscita per il servizio di insegnamento reso dal lavoratore veniva liquidata dall'ENPAS in un contesto giuridico ben diverso dall'attuale. Non essendo in contestazione che i due distinti rapporti lavorativi siano stati legittimamente svolti, l'indennità va valutata in riferimento al servizio ospedaliero, senza che possa rilevare il servizio scolastico sul calcolo di una indennità propria del rapporto di lavoro di riferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2026, n. 4583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4583
    Data del deposito : 1 marzo 2026

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