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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 47687/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1
(già e, ancor prima , in persona del legale rappresentante Parte_2 Parte_2
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n.24, presso lo studio dell'avv.
Fabio Fava, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n.190 presso la sezione Affari Legali di nonché rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Dominela Agostino come da procura generale alle liti allegata telematicamente alla comparsa nuovo difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 28 novembre 2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio chiedendo: Parte_1 Controparte_1
previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_1 per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell'assegno in discussione, di
[...] condannarla al pagamento in favore di essa attrice dell'importo complessivo di € 5.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via Controparte_1
subordinata, di riconoscere in capo alla parte attrice, ex art.1227 c.c., il concorso causale della stessa nella produzione del preteso danno.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Oggetto del procedimento è la negoziazione dell'assegno di traenza non trasferibile n.5901926524 pagato dalla parte convenuta a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, in violazione dell'art.43 Legge Assegni.
Va opportunamente premesso che, nel caso di specie, il dedotto inadempimento imputato alla non concerne la fattispecie relativa al mancato rispetto dell'obbligo di pagamento dei titoli di CP_2
credito, muniti della clausola di non trasferibilità, al beneficiario indicato, bensì la diversa ipotesi di pagamento di assegno all'apparente legittimo beneficiario, cioè a colui che era indicato quale unico beneficiario del titolo, o per essere stato falsificato il titolo nel nominativo medesimo o per essere stati falsificati i documenti di riconoscimento.
Nella prima ipotesi la banca paga il titolo munito della clausola di non trasferibilità a soggetto non legittimato;
nel secondo caso, in cui non vi è alcuna girata fatta in violazione della clausola di non trasferibilità, la banca paga ad un soggetto (il presentatore) che appare come effettivo intestatario dell'assegno, senza però controllare con la dovuta diligenza se questo sia l'effettivo beneficiario oppure un soggetto diverso che ha falsificato il nome del beneficiario e/o il documento con il quale si è fatto identificare come beneficiario.
Nel caso in esame, il titolo di credito risulta pagato al soggetto apparente beneficiario dell'assegno, a seguito della probabile contraffazione del titolo.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 12477/2018), componendo un contrasto insorto sull'interpretazione dell'art. 43, comma 2 L.A., ha ricondotto la responsabilità della banca per illegittima negoziazione di assegni nell'alveo della responsabilità contrattuale, avendo la banca negoziatrice (o la banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione) un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito che “ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario,
è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2”.
Ai fini dell'attribuzione alla Banca di profili di responsabilità, con riferimento alla diligenza professionale media richiesta, va detto che, nel caso di pagamento di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo (cfr. da ultimo Cass., Sez. I, sent. n.1377/2016 relativa all'ipotesi di contraffazione della firma).
Ne deriva che la banca, alla quale sia presentato un assegno per l'incasso, ha il dovere di pagarlo se le eventuali irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non siano rilevabili con la normale diligenza inerente all'attività bancaria che coincide con la diligenza media, non essendo la stessa tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.
Alla stregua di tali principi, nel caso di specie, si ritiene che non risulti una negligenza della parte convenuta nelle operazioni che hanno portato all'incasso dell'assegno in discussione.
Sul punto, premesso che l'assegno in originale, emesso ed incassato nel 2006 è stato mandato al macero, non essendovi l'obbligo di conservazione della documentazione oltre il decimo anno, non può imputarsi alla parte convenuta la mancata acquisizione dell'originale dell'assegno a seguito dell'azione avanzata dalla parte attrice oltre dieci anni dopo l'avvenuto incasso del titolo.
Nel caso di specie, dalla visione della copia dell'assegno non emergono elementi specifici che consentano di ritenere che la contraffazione dell'assegno fosse riscontrabile “ictu oculi”, senza la necessità di adeguati esami strumentali.
In relazione, poi, alla diligente identificazione del soggetto che aveva portato ad incasso l'assegno, premesso che nel caso in esame il titolo di credito in oggetto è un assegno tratto per conto terzi la cui peculiarità è che non contiene la sottoscrizione del soggetto emittente, ma è sottoscritto direttamente dal beneficiario con girata in favore di se stesso, si rileva che dall'annotazione annessa alla copia dell'assegno depositato emerge che lo stesso era stato identificato tramite idoneo documento identificativo, la carta di identità, che non può ritenersi necessariamente falsa, in quanto corrispondente all'identità del soggetto indicato quale beneficiario dell'assegno contraffatto che non può escludersi fosse corrispondente all'effettivo soggetto che portava l'assegno all'incasso.
Inoltre, il conto era stato aperto circa un mese prima, comunque in data antecedente all'emissione dell'assegno in oggetto ed in quella sede (cfr. allegati) erano stati verificati la carta di identità, il codice fiscale ed i dati anagrafici (certificato di residenza).
In relazione, poi, alle indicazioni della Circolare ABI del 7 maggio 2001, in particolare in relazione alla mancata verifica di due documenti muniti di foto, va considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. I, sent. n.34108/2019):
“sebbene sia astrattamente predicabile che lo standard di diligenza richiedibile al debitore della prestazione professionale, secondo la clausola generale contenuta nel secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., possa essere estratto dal giudice del merito … anche da regolamentazioni di natura negoziale (ovvero di diversa natura precettiva) dettate da associazioni di categorie professionali
(come nel caso dell'ABI), nel caso di specie non possa essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la "parte mobile" della clausola generale normativa, sopra richiamata) ad un "regolamento"- quello in esame - (peraltro, licenziato nella forma di una lettera indirizzata agli iscritti), che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a "segnalare l'opportunità" a quest'ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori…”;
“i regolamenti e le convenzioni dettate dall'ABI hanno, normalmente, natura giuridica di normativa contrattuale …” ma che “…nel caso ora in esame il richiamato regolamento ABI del 7 maggio 2001 non può ritenersi neanche dotato di cogenza negoziale, posto che lo stesso integra solo gli estremi di una segnalazione agli associati di prassi operative, volte a superare il rischio di futuri contenziosi giudiziali”; non è, quindi, accoglibile la richiesta di fondare il giudizio di responsabilità contrattuale dell'istituto che negozia l'assegno, “…-nell'attività di corretta identificazione del soggetto beneficiario del pagamento portato dal titolo - sulla base della mera violazione della prescrizione contenuta nelle raccomandazioni dell'ABI del 7 maggio 2001”, e ciò in riferimento all'asserita necessità di richiedere due documenti identificativi dotati di fotografia al soggetto portatore del titolo per la verifica della corrispondenza dello stesso con l'effettivo e legittimo beneficiario del pagamento;
“tale regola di condotta prudenziale non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida) sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (si veda l'attività di identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria) sia nell'abito dell'attività negoziale tra privati (si vedano, in tal senso, le attività collegate a scambi commerciali ovvero quelle più in generale di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti)”
“se è vero che l'attività di riscossione del pagamento portato da un titolo di credito da parte del soggetto non legittimato tramite la contraffazione del documento di identità (come avvenuto nel caso di specie) possa ritenersi resa più difficoltosa se affiancata dalla necessità di esibizione di due documenti d'identità, è altrettanto vero che tale ultimo onere documentativo non esclude in radice la possibilità che il soggetto non legittimato possa addivenire alla contraffazione anche del secondo documento identificativo richiesto”.
Pertanto, si ritiene che anche nelle operazioni di identificazione del soggetto che ha portato all'incasso l'assegno in parola non risulta una condotta negligente di . CP_1
Alla luce di tali considerazioni, ritenuta assorbita ogni altra questione, si reputa non sussistente una condotta negligente della parte convenuta nelle operazioni di incasso del titolo in oggetto e, pertanto, va rigettata la domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte convenuta costituita, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano complessivamente in euro 1.700,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 10.03.2025 Il Giudice
Alfredo Landi