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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott.ssa Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 102 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Vito Cofano, che la rappresenta e difende,
come da delega allegata all'atto di citazione,
attore contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 CP_3
, , CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , , CP_8 CP_9 CP_9 CP_9 CP_9
, , , CP_9 CP_9 CP_10 Controparte_6 CP_5
, , ,
[...] Controparte_11 CP_4 CP_3 CP_2 [...]
, , , , CP_9 CP_9 CP_9 CP_10 Controparte_6
, , , , CP_5 Controparte_11 CP_4 CP_3 CP_2
convenuti - contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore ((atto di citazione):
“piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione, accertare i fatti di cui in premessa;
dichiarare l'attrice Parte_1
esclusiva proprietaria per usucapione degli immobili descritti in
[...]
premessa, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 83,
particella 2320 e Catasto Terreni al foglio 83, particella 2316; autorizzare le
opportune trascrizioni presso la Conservatoria dei RR. II. di Nuoro e le
opportune volturazioni presso l'UTE competente;
con vittoria di spese e di
onorari solo in caso di resistenza o contestazioni infondate.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1
dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione del fabbricato, sito in
Santa Maria Navarrese (frazione di Baunei), località Pedrassa, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Baunei al Foglio 83, particella 2320 e al Catasto Terreni
al Foglio 83, particella 2316.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato il fabbricato e il terreno in modo pubblico,
pacifico e continuato sin dagli anni Ottanta.
L'attrice ha specificato che il fabbricato era stato costruito dal marito,
[...]
, deceduto nel 1986 e che dopo il decesso di quest'ultimo, ha posseduto Per_1
sino all'attualità l'immobile, utilizzandolo come cantina, come magazzino e deposito attrezzi.
Inoltre, ha utilizzato il contiguo terreno provvedendo alla recinzione con paletti di ferro e rete metallica ed alla sua manutenzione;
ha provveduto a realizzare l'accesso al fondo dotandolo di un cancello in ferro chiuso con lucchetto e catena ed ha effettuato periodicamente la pulizia del terreno dalle erbacee e la potatura della vegetazione esistente composta da cisti, lentischi ed altra vegetazione mediterranea.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto,
pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, all'udienza del
12 luglio 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
***
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini
(dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
rese all'udienza del 9 ottobre 2024).
e hanno rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
specificato che dal 1975 e dalla fine degli anni Novanta, l'attrice ha utilizzato il fabbricato e il contiguo terreno, costituente un corpo unico.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attrice ha utilizzato ed utilizza il fabbricato,
composto da due stanze, come cantina, magazzino e deposito attrezzi e che lo stesso è chiuso da una porta in legno con catena e lucchetto ed inoltre, utilizza il contiguo terreno recintato con rete metallica e paletti in ferro, dotato di un cancello - in ferro per il teste in legno per il teste - chiuso da un Pt_1 Tes_2
lucchetto; nel terreno sono presenti vegetazione spontanea e piccoli arbusti che l'attrice provvede a potare e curare periodicamente, anche con l'ausilio di altri familiari.
L'immobile come specificato dai testi confina per il teste con la proprietà Pt_1
con della figlia dell'attrice, con la proprietà del figlio, Controparte_12
e con un terreno di cui non conosce il proprietario;
per il teste CP_13
confina con la proprietà con della figlia dell'attrice, Tes_2 Controparte_12
con la proprietà del figlio, e per due lati con la strada. CP_13
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del fabbricato e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice in quanto parenti (il teste è nipote dell'attrice), nonché in ragione del rapporto Testimone_1
di conoscenza e frequentazione (il teste è stato incaricato di eseguire Tes_2
l'accatastamento e il frazionamento).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato e del Parte_1
terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale,
(c.f. , proprietaria Parte_2 CodiceFiscale_1
del fabbricato e del terreno siti in Santa Maria Navarrese (frazione di
Baunei), distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al Foglio 83,
particella 2316 e distinto al Catasto Terreni al Foglio 83, particella 2320;
2) nulla sulle spese riguardo i convenuti contumaci.
Lanusei, giugno 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott.ssa Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 102 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Vito Cofano, che la rappresenta e difende,
come da delega allegata all'atto di citazione,
attore contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 CP_3
, , CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , , CP_8 CP_9 CP_9 CP_9 CP_9
, , , CP_9 CP_9 CP_10 Controparte_6 CP_5
, , ,
[...] Controparte_11 CP_4 CP_3 CP_2 [...]
, , , , CP_9 CP_9 CP_9 CP_10 Controparte_6
, , , , CP_5 Controparte_11 CP_4 CP_3 CP_2
convenuti - contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore ((atto di citazione):
“piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione, accertare i fatti di cui in premessa;
dichiarare l'attrice Parte_1
esclusiva proprietaria per usucapione degli immobili descritti in
[...]
premessa, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al foglio 83,
particella 2320 e Catasto Terreni al foglio 83, particella 2316; autorizzare le
opportune trascrizioni presso la Conservatoria dei RR. II. di Nuoro e le
opportune volturazioni presso l'UTE competente;
con vittoria di spese e di
onorari solo in caso di resistenza o contestazioni infondate.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1
dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione del fabbricato, sito in
Santa Maria Navarrese (frazione di Baunei), località Pedrassa, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Baunei al Foglio 83, particella 2320 e al Catasto Terreni
al Foglio 83, particella 2316.
L'attrice ha dedotto di avere utilizzato il fabbricato e il terreno in modo pubblico,
pacifico e continuato sin dagli anni Ottanta.
L'attrice ha specificato che il fabbricato era stato costruito dal marito,
[...]
, deceduto nel 1986 e che dopo il decesso di quest'ultimo, ha posseduto Per_1
sino all'attualità l'immobile, utilizzandolo come cantina, come magazzino e deposito attrezzi.
Inoltre, ha utilizzato il contiguo terreno provvedendo alla recinzione con paletti di ferro e rete metallica ed alla sua manutenzione;
ha provveduto a realizzare l'accesso al fondo dotandolo di un cancello in ferro chiuso con lucchetto e catena ed ha effettuato periodicamente la pulizia del terreno dalle erbacee e la potatura della vegetazione esistente composta da cisti, lentischi ed altra vegetazione mediterranea.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto,
pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, all'udienza del
12 luglio 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
***
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato in capo all'attrice per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini
(dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
rese all'udienza del 9 ottobre 2024).
e hanno rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
specificato che dal 1975 e dalla fine degli anni Novanta, l'attrice ha utilizzato il fabbricato e il contiguo terreno, costituente un corpo unico.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attrice ha utilizzato ed utilizza il fabbricato,
composto da due stanze, come cantina, magazzino e deposito attrezzi e che lo stesso è chiuso da una porta in legno con catena e lucchetto ed inoltre, utilizza il contiguo terreno recintato con rete metallica e paletti in ferro, dotato di un cancello - in ferro per il teste in legno per il teste - chiuso da un Pt_1 Tes_2
lucchetto; nel terreno sono presenti vegetazione spontanea e piccoli arbusti che l'attrice provvede a potare e curare periodicamente, anche con l'ausilio di altri familiari.
L'immobile come specificato dai testi confina per il teste con la proprietà Pt_1
con della figlia dell'attrice, con la proprietà del figlio, Controparte_12
e con un terreno di cui non conosce il proprietario;
per il teste CP_13
confina con la proprietà con della figlia dell'attrice, Tes_2 Controparte_12
con la proprietà del figlio, e per due lati con la strada. CP_13
I testi hanno confermato, altresì, che l'attrice si è sempre comportata come proprietaria del fabbricato e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte della medesima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice in quanto parenti (il teste è nipote dell'attrice), nonché in ragione del rapporto Testimone_1
di conoscenza e frequentazione (il teste è stato incaricato di eseguire Tes_2
l'accatastamento e il frazionamento).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del fabbricato e del Parte_1
terreno oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale,
(c.f. , proprietaria Parte_2 CodiceFiscale_1
del fabbricato e del terreno siti in Santa Maria Navarrese (frazione di
Baunei), distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Baunei al Foglio 83,
particella 2316 e distinto al Catasto Terreni al Foglio 83, particella 2320;
2) nulla sulle spese riguardo i convenuti contumaci.
Lanusei, giugno 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili