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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3872 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo, viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Bongiorno, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 1974/2023 emessa il 21-26/04/2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande, concernenti l'addebito della separazione richiesto dalla resistente, l'affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], e l'assegnazione della casa coniugale. Per_1
1 2. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente va Controparte_1
preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n.
18074/2014); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti.
Nella specie, le emergenze documentali raccolte nel giudizio non consentono di ritenere fondata la domanda;
ed invero, i fatti occorsi in data 16/01/2022, in cui il ricorrente avrebbe minacciato e percosso la moglie, oltre a non essere stati ancora consacrati da un verdetto penale di condanna, non sono in ogni caso sufficienti a far ritenere che la relazione matrimoniale, iniziata nel 2014, sia naufragata a causa di quando accaduto in quell'isolata occasione sopra indicata;
peraltro, nella stessa querela proposta dalla si legge CP_1 quanto segue: “… Il rapporto con mio marito è sempre stato diciamo tranquillo, dato dal fatto che fino a due mesi fa abitavamo tutti insieme in un unico appartamento diviso con la mia famiglia di origine composta da mia madre, mio padre e dai miei fratelli. AD: Da quando il rapporto si è deteriorato? R: Da quando ci siamo strasferiti in una nuova casa (…) AD: Ha mai subito violenze psicologiche/minacce/violenze fisiche/sessuali?R: Non ho mai subito violenze fisiche prima di quest'oggi, tantomeno psicologiche e/o sessuali”; Anche nel verbale di sommarie informazioni del 19/01/2022, la resistente ha aggiunto: “premetto che tutti i litigi hanno avuto inizio da quando io ho avuto un diverbio con sua madre, , i Persona_2 primi di novembre 2021, a causa di un malinteso circa un malfunzionamento dell'acqua nel nostro appartamento. Da allora anche gli altri parenti del hanno deciso Pt_1
unilateralmente di interrompere i rapporti con me. Da questo momento in poi, il Pt_1 usava qualunque pretesto per litigare con me […] Preciso che fino ai fatti della scorsa domenica, il mai aveva usato violenza fisica nei miei confronti”. Pt_1
Fermo restando, dunque, la valutazione da parte del Giudice penale dell'illiceità delle condotte ascritte al ricorrente, nel presente procedimento, avente ad oggetto una questione
2 diversa, non sono state raccolte le prove necessarie e sufficienti a far ritenere sussistente, non solo, la violazione dei doveri coniugali da parte del , ma soprattutto il nesso di Pt_1
causalità tra tale violazione e la fine del rapporto di coniugio;
non è stato, per l'appunto, dimostrato che la condotta addebitata al ricorrente sia stata l'unica ed esclusiva causa che abbia determinato la fine della relazione matrimoniale ovvero che in quel momento non era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza tra i due coniugi (al riguardo, il ricorrente ha, piuttosto, allegato il distacco emotivo della moglie negli ultimi tempi e la scoperta dell'instaurazione da parte della stessa di una relazione extraconiugale).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di addebito va rigettata.
2. Relativamente all'affidamento della figlia minore nata il [...], va premesso Per_1
che con ordinanza presidenziale del 24/10/2022 è stato previsto l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con diritto del padre di incontrare la figlia presso lo Spazio Neutro;
nello specifico, è stato evidenziato: “rilevato che, dopo la separazione di fatto, la figlia minore vive con la resistente, e il padre lamenta Per_1 di non poterla incontrare e tenere con sè per l'atteggiamento ostruzionistico della moglie, la quale dal canto suo adduce che la figlia si sarebbe rifiutata o comunque proverebbe disagio nell'andare con il padre;
che il livello di conflittualità fra i coniugi in ordine agli incontri è talmente elevato da essere recentemente sfociato, alla presenza della bambina, in episodi violenti di rilevanza penale che hanno coinvolto anche altri familiari;
ritenuto indispensabile il coinvolgimento degli operatori dei servizi, al fine di consentire che gli incontri della minore con il padre, arbitrariamente sospesi dalla madre, possano riavviarsi in condizioni di serenità; che allo stato non ricorrono i presupposti per derogare al principio generale di favore nei confronti dell'affidamento condiviso, pur con dimora prevalente della bambina presso il domicilio della madre”;
Il percorso ha avuto esito positivo;
invero, sin dai primi incontri la minore ha manifestato un forte legame con il padre, il quale, del pari, è apparso capace di prendersi cura della figlia;
già dal mese di marzo 2023, pertanto, gli incontri sono avvenuti in autonomia ed il padre ha tenuto con sé la figlia, nel tempo concessogli di quattro ore circa, per poi riportarla al servizio.
Dopodichè, all'esito dell'udienza del 30/11/2023, il Giudice istruttore con ordinanza in pari data ha parzialmente modificato il regime di visita del padre, prevedendo che “il Pt_1
potrà prelevare la minore dalla casa dove dimora con la madre e trattenerla con sé: - ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 20,00; - il giorno del sabato o della domenica, a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 19,00; - il giorno della Vigilia di Natale dalle ore 10,00 alle
3 ore 18,00 nonché il giorno 1 del mese di gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00”, con onere per lo Spazio Neutro di monitorare sull'andamento degli incontri.
All'udienza del 21/02/2024 è stato disposto l'ascolto delle parti.
Orbene, ritiene il Tribunale che, fermo restando l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre, debba essere ampliato il regime di visita da parte del padre, inserendo anche i pernottamenti.
Invero, tutte le emergenze raccolte nel giudizio, le relazioni del responsabile dello Spazio
Neutro che ha avuto modo di monitorare gli incontri e, da ultimo, le stesse dichiarazioni della all'udienza sopra indicata, consentono senz'altro di incrementare i tempi di CP_1
permanenza di presso il padre. Per_1
Deve essere, pertanto, previsto il seguente regime di visita.
1) Per i primi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza:
Prima settimana:
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 21,30;
Seconda settimana:
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 21,30;
- dalle ore 10,30 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
Dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre.
Dalle ore 11,00 del 01 gennaio alle ore 10,00 del 2 gennaio.
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
2) A decorrere dal settimo mese.
Prima settimana:
- il martedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21,30;
- dall'uscita della scuola del giovedì sino all'ingresso a scuola del venerdì, con pernottamento nella notte intermedia;
Seconda settimana:
- il martedì dall'uscita della scuola sino ore 21,30;
- dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 21,30 della domenica, con pernottamento nelle due notti intermedie;
Per le vacanze natalizie e di fine anno per un periodo di sette giorni consecutivi, da concordare tra le parti ovvero in caso di disaccordo dal 22 al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 04 gennaio, ad anni alterni;
4 Per le vacanze estive, per due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, uno nel periodo di luglio e l'altro nel periodo di agosto, da concordare tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Il giorno del compleanno della minore, a pranzo od a cena.
3. Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, essa deve restare assegnata alla resistente, quale genitore collocatario della figlia minore, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
4. Quanto all'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della minore, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, profes-sionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Ebbene, dalla documentazione agli atti è emerso quanto segue.
(classe 1974) è ragioniere e lavora alle dipendenze della ditta Parte_1
“Guajana”; ha depositato certificazione tributaria dell'Agenzia delle Entrate, da cui risulta non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020; certificazione unica 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 21.057,59, con imposta netta di € 1.612,68; buste paga relative al periodo compreso da settembre 2023 a febbraio
2024 attestanti una retribuzione di circa € 1.200,00-1.500,00 al mese.
(classe 1985) ha dichiarato di essere priva di occupazione;
percepisce Controparte_1
l'assegno di inclusione per un importo di € 500,00 al mese;
ha allegato la sola attestazione
ISEE per l'anno 2024; ha dichiarato di partecipare a corsi privati di Make up.
5 Orbene, ritiene il Tribunale che, in considerazione delle rispettive condizioni economiche delle parti, della giovane età della resistente e della sua conseguente capacità lavorativa, del godimento da parte della medesima della casa coniugale, in comproprietà, e dell'aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre, disposti con la presente sentenza, ricorrono i presupposti per confermare l'importo di € 300,00 al mese già previsto in fase presidenziale, oltre alla metà delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
Richiamata la sentenza non definitiva n. 1974/2023 emessa il 21-26/04/2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi , nato a [...] in Parte_1
data 09/08/1974 ( e , nata a [...] in C.F._1 Controparte_1
data 06/08/1985 ( ; C.F._2
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da . Controparte_1
2) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore nata a [...] il Per_1
15/06/2017, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Assegna la casa coniugale a genitore collocatario della figlia Controparte_1
minore.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento
[...]
della figlia minore, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
5) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3872 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo, viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Bongiorno, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 1974/2023 emessa il 21-26/04/2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande, concernenti l'addebito della separazione richiesto dalla resistente, l'affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], e l'assegnazione della casa coniugale. Per_1
1 2. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente va Controparte_1
preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. Sez. 1, n.
18074/2014); occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti.
Nella specie, le emergenze documentali raccolte nel giudizio non consentono di ritenere fondata la domanda;
ed invero, i fatti occorsi in data 16/01/2022, in cui il ricorrente avrebbe minacciato e percosso la moglie, oltre a non essere stati ancora consacrati da un verdetto penale di condanna, non sono in ogni caso sufficienti a far ritenere che la relazione matrimoniale, iniziata nel 2014, sia naufragata a causa di quando accaduto in quell'isolata occasione sopra indicata;
peraltro, nella stessa querela proposta dalla si legge CP_1 quanto segue: “… Il rapporto con mio marito è sempre stato diciamo tranquillo, dato dal fatto che fino a due mesi fa abitavamo tutti insieme in un unico appartamento diviso con la mia famiglia di origine composta da mia madre, mio padre e dai miei fratelli. AD: Da quando il rapporto si è deteriorato? R: Da quando ci siamo strasferiti in una nuova casa (…) AD: Ha mai subito violenze psicologiche/minacce/violenze fisiche/sessuali?R: Non ho mai subito violenze fisiche prima di quest'oggi, tantomeno psicologiche e/o sessuali”; Anche nel verbale di sommarie informazioni del 19/01/2022, la resistente ha aggiunto: “premetto che tutti i litigi hanno avuto inizio da quando io ho avuto un diverbio con sua madre, , i Persona_2 primi di novembre 2021, a causa di un malinteso circa un malfunzionamento dell'acqua nel nostro appartamento. Da allora anche gli altri parenti del hanno deciso Pt_1
unilateralmente di interrompere i rapporti con me. Da questo momento in poi, il Pt_1 usava qualunque pretesto per litigare con me […] Preciso che fino ai fatti della scorsa domenica, il mai aveva usato violenza fisica nei miei confronti”. Pt_1
Fermo restando, dunque, la valutazione da parte del Giudice penale dell'illiceità delle condotte ascritte al ricorrente, nel presente procedimento, avente ad oggetto una questione
2 diversa, non sono state raccolte le prove necessarie e sufficienti a far ritenere sussistente, non solo, la violazione dei doveri coniugali da parte del , ma soprattutto il nesso di Pt_1
causalità tra tale violazione e la fine del rapporto di coniugio;
non è stato, per l'appunto, dimostrato che la condotta addebitata al ricorrente sia stata l'unica ed esclusiva causa che abbia determinato la fine della relazione matrimoniale ovvero che in quel momento non era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza tra i due coniugi (al riguardo, il ricorrente ha, piuttosto, allegato il distacco emotivo della moglie negli ultimi tempi e la scoperta dell'instaurazione da parte della stessa di una relazione extraconiugale).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di addebito va rigettata.
2. Relativamente all'affidamento della figlia minore nata il [...], va premesso Per_1
che con ordinanza presidenziale del 24/10/2022 è stato previsto l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con diritto del padre di incontrare la figlia presso lo Spazio Neutro;
nello specifico, è stato evidenziato: “rilevato che, dopo la separazione di fatto, la figlia minore vive con la resistente, e il padre lamenta Per_1 di non poterla incontrare e tenere con sè per l'atteggiamento ostruzionistico della moglie, la quale dal canto suo adduce che la figlia si sarebbe rifiutata o comunque proverebbe disagio nell'andare con il padre;
che il livello di conflittualità fra i coniugi in ordine agli incontri è talmente elevato da essere recentemente sfociato, alla presenza della bambina, in episodi violenti di rilevanza penale che hanno coinvolto anche altri familiari;
ritenuto indispensabile il coinvolgimento degli operatori dei servizi, al fine di consentire che gli incontri della minore con il padre, arbitrariamente sospesi dalla madre, possano riavviarsi in condizioni di serenità; che allo stato non ricorrono i presupposti per derogare al principio generale di favore nei confronti dell'affidamento condiviso, pur con dimora prevalente della bambina presso il domicilio della madre”;
Il percorso ha avuto esito positivo;
invero, sin dai primi incontri la minore ha manifestato un forte legame con il padre, il quale, del pari, è apparso capace di prendersi cura della figlia;
già dal mese di marzo 2023, pertanto, gli incontri sono avvenuti in autonomia ed il padre ha tenuto con sé la figlia, nel tempo concessogli di quattro ore circa, per poi riportarla al servizio.
Dopodichè, all'esito dell'udienza del 30/11/2023, il Giudice istruttore con ordinanza in pari data ha parzialmente modificato il regime di visita del padre, prevedendo che “il Pt_1
potrà prelevare la minore dalla casa dove dimora con la madre e trattenerla con sé: - ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 20,00; - il giorno del sabato o della domenica, a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 19,00; - il giorno della Vigilia di Natale dalle ore 10,00 alle
3 ore 18,00 nonché il giorno 1 del mese di gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00”, con onere per lo Spazio Neutro di monitorare sull'andamento degli incontri.
All'udienza del 21/02/2024 è stato disposto l'ascolto delle parti.
Orbene, ritiene il Tribunale che, fermo restando l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre, debba essere ampliato il regime di visita da parte del padre, inserendo anche i pernottamenti.
Invero, tutte le emergenze raccolte nel giudizio, le relazioni del responsabile dello Spazio
Neutro che ha avuto modo di monitorare gli incontri e, da ultimo, le stesse dichiarazioni della all'udienza sopra indicata, consentono senz'altro di incrementare i tempi di CP_1
permanenza di presso il padre. Per_1
Deve essere, pertanto, previsto il seguente regime di visita.
1) Per i primi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza:
Prima settimana:
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 21,30;
Seconda settimana:
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 21,30;
- dalle ore 10,30 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
Dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre.
Dalle ore 11,00 del 01 gennaio alle ore 10,00 del 2 gennaio.
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
2) A decorrere dal settimo mese.
Prima settimana:
- il martedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21,30;
- dall'uscita della scuola del giovedì sino all'ingresso a scuola del venerdì, con pernottamento nella notte intermedia;
Seconda settimana:
- il martedì dall'uscita della scuola sino ore 21,30;
- dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 21,30 della domenica, con pernottamento nelle due notti intermedie;
Per le vacanze natalizie e di fine anno per un periodo di sette giorni consecutivi, da concordare tra le parti ovvero in caso di disaccordo dal 22 al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 04 gennaio, ad anni alterni;
4 Per le vacanze estive, per due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, uno nel periodo di luglio e l'altro nel periodo di agosto, da concordare tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Il giorno del compleanno della minore, a pranzo od a cena.
3. Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, essa deve restare assegnata alla resistente, quale genitore collocatario della figlia minore, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
4. Quanto all'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della minore, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, profes-sionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974).
Ebbene, dalla documentazione agli atti è emerso quanto segue.
(classe 1974) è ragioniere e lavora alle dipendenze della ditta Parte_1
“Guajana”; ha depositato certificazione tributaria dell'Agenzia delle Entrate, da cui risulta non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020; certificazione unica 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 21.057,59, con imposta netta di € 1.612,68; buste paga relative al periodo compreso da settembre 2023 a febbraio
2024 attestanti una retribuzione di circa € 1.200,00-1.500,00 al mese.
(classe 1985) ha dichiarato di essere priva di occupazione;
percepisce Controparte_1
l'assegno di inclusione per un importo di € 500,00 al mese;
ha allegato la sola attestazione
ISEE per l'anno 2024; ha dichiarato di partecipare a corsi privati di Make up.
5 Orbene, ritiene il Tribunale che, in considerazione delle rispettive condizioni economiche delle parti, della giovane età della resistente e della sua conseguente capacità lavorativa, del godimento da parte della medesima della casa coniugale, in comproprietà, e dell'aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre, disposti con la presente sentenza, ricorrono i presupposti per confermare l'importo di € 300,00 al mese già previsto in fase presidenziale, oltre alla metà delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
Richiamata la sentenza non definitiva n. 1974/2023 emessa il 21-26/04/2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi , nato a [...] in Parte_1
data 09/08/1974 ( e , nata a [...] in C.F._1 Controparte_1
data 06/08/1985 ( ; C.F._2
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da . Controparte_1
2) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore nata a [...] il Per_1
15/06/2017, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Assegna la casa coniugale a genitore collocatario della figlia Controparte_1
minore.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento
[...]
della figlia minore, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
5) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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