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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dott. Giuseppe Disabato Presidente
- Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 2434/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIECO ANTONIO e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CHIECO ANTONIO nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 09/05/2025,
e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario (id est civile) in data 12/07/1986 in Bari (anno 1986– parte I – n. 833);
- dall'unione coniugale nascevano, il 20.04.1988, la figlia Per_1
(residente con la madre) e, il 29.08.1991, il figlio Persona_2
(sposato ed indipendente economicamente) ;
- con ricorso congiunto del 16.2.2024 i coniugi domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza n. 145/2024, pubblicata il 15.05.2024, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con il ricorso congiunto;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 22.05.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 07.10.2025. All'udienza del 07.10.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 27.05.2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est scioglimento del matrimonio trattandosi di matrimonio civile) su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra
, convivente con la figlia maggiorenne ma non indipendente CP_1 economicamente, contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, assegno Per_1 divorzile a carico del in favore dell a nella misura Parte_1 CP_1 di €300,00 mensili) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa l'istanza congiunta di divorzio. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, nel giudizio n. 2434/2025 R.G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari in data 12/07/1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1986, atto n. 833, parte I) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 04.11.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dott. Giuseppe Disabato Presidente
- Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 2434/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIECO ANTONIO e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CHIECO ANTONIO nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 09/05/2025,
e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario (id est civile) in data 12/07/1986 in Bari (anno 1986– parte I – n. 833);
- dall'unione coniugale nascevano, il 20.04.1988, la figlia Per_1
(residente con la madre) e, il 29.08.1991, il figlio Persona_2
(sposato ed indipendente economicamente) ;
- con ricorso congiunto del 16.2.2024 i coniugi domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza n. 145/2024, pubblicata il 15.05.2024, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con il ricorso congiunto;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 22.05.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 07.10.2025. All'udienza del 07.10.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 27.05.2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est scioglimento del matrimonio trattandosi di matrimonio civile) su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra
, convivente con la figlia maggiorenne ma non indipendente CP_1 economicamente, contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, assegno Per_1 divorzile a carico del in favore dell a nella misura Parte_1 CP_1 di €300,00 mensili) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa l'istanza congiunta di divorzio. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, nel giudizio n. 2434/2025 R.G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari in data 12/07/1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1986, atto n. 833, parte I) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 04.11.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato