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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 14297/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Marialuisa Mazzocchi
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Marialuisa Mazzocchi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, come riformulate in data 9.12.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) I figli maggiorenni, e divenuti entrambi Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, vivranno con la madre presso la casa familiare sita in Roma Via
Assisi n.18; 2) La casa familiare sita a Roma, Via Assisi n. 18, di proprietà del Sig. Parte_3 padre della sig.ra ed alla stessa concessa in comodato d'uso gratuito, resta Parte_1 assegnata alla madre mentre il Sig. se ne è allontanato da tempo;
3) l'obbligo del padre Parte_4 di corrispondere alla madre il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_2 è cessato a decorrere dal 4 ottobre 2025, data di assunzione di quest'ultimo con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e dunque di raggiunta autonomia economica;
4) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 4 settembre 1994, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n.01095, parte 2 serie
A03, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 14297/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Marialuisa Mazzocchi
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Marialuisa Mazzocchi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, come riformulate in data 9.12.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) I figli maggiorenni, e divenuti entrambi Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, vivranno con la madre presso la casa familiare sita in Roma Via
Assisi n.18; 2) La casa familiare sita a Roma, Via Assisi n. 18, di proprietà del Sig. Parte_3 padre della sig.ra ed alla stessa concessa in comodato d'uso gratuito, resta Parte_1 assegnata alla madre mentre il Sig. se ne è allontanato da tempo;
3) l'obbligo del padre Parte_4 di corrispondere alla madre il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_2 è cessato a decorrere dal 4 ottobre 2025, data di assunzione di quest'ultimo con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e dunque di raggiunta autonomia economica;
4) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 4 settembre 1994, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n.01095, parte 2 serie
A03, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi