Sentenza 20 marzo 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2006, n. 6153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6153 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PICENO S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell'avvocato LEONARDI SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 890/02 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 20/12/02 R.G.N. 1680/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/02/06 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 1997 il Consorzio Agricolo Provinciale di Ascoli Piceno adiva il Pretore di detta città per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire degli sgravi contributivi previsti per le Aziende industriali operanti nel Mezzogiorno, con la condanna dell'INPS al pagamento della complessiva somma di L.
2.249.169.022 come da conteggio allegato al ricorso, oltre "interessi legali e maggior danno pari al tasso applicato dagli istituti di credito sulle anticipazioni a favore del Consorzio o, comunque, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data delle singole scadenze mensili di maturazione del credito sino al soddisfo o, quanto meno, dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi legali dalla data di deposito al saldo.
Dopo la costituzione del contraddittorio e dopo che il primo giudice aveva condannato l'INPS alla restituzione della somma spettante a titolo di sgravi sociali non usufruiti (oltre interessi legali e maggiori danni ex art. 1224 c.c., comma 2, commisurati alla differenza tra tasso annuale applicato dagli istituti di credito per le anticipazioni effettuate dal Consorzio ed il vigente tasso di interesse), a seguito di gravame dell'INPS, il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice d'appello, con sentenza del 20 dicembre 2002, dopo avere rideterminato il credito del Consorzio, statuiva che il debito dell'INPS ammontava ad Euro 1.115.914,19 per sorta capitale, Euro 567,448,49,per interessi legali sino al 18 febbraio 2002(esclusa la rivalutazione in quanto non spettante), nonché Euro 93.500,40 per gli interessi sugli interessi maturati sino al 18 febbraio 2000, e pertanto condannava l'iNPS al pagamento della complessiva somma di Euro 1.776.863,09, oltre la maggior somma tra interessi e la rivalutazione per il periodo successivo.
Nel pervenire a tale conclusione il giudice d'appello osservava (accogliendo in parte sul punto il gravame dell'INPS) - per quanto ancora interessa in questa sede di legittimità - che non poteva essere presunta alcuna malafede dell'Istituto per il periodo precedente alla domanda amministrativa e che poteva, quindi, configurarsi un obbligo risarcitorio solo a partire dalla domanda amministrativa (29 gennaio 1992). Nel caso di specie, quindi - precisava il giudice d'appello - la richiesta di maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, doveva reputarsi limitata solo a quella parte di pregiudizio eccedente gli interessi di mora, non avendo il Consorzio provato in alcun modo di avere subito ulteriori danni a seguito di richieste di prestiti particolarmente onerosi. Avverso tale sentenza il Consorzio Agrario Ascoli Piceno cooperativa a r.l. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 1124 c.p.c., comma 2, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, adducendo che la sentenza impugnata non aveva tenuto in alcun conto della documentazione in atti, che attestava gli esborsi cui era stata costretto esso Consorzio nel ricorrere al credito presso gli istituti bancari. Precisava inoltre il Consorzio che in ogni caso il giudice d'appello avrebbe potuto fare riferimento al tasso di interesse applicato dagli istituti di credito nei vari anni alla clientela primaria perché costituiva fatto notorio che esso risultava pari al prime-rate aumentato di tre punti.
Il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte di Cassazione ha statuito che nell'azione proposta dal datore di lavoro per la restituzione di contributi previdenziali non dovuti trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo ex art. 1224 c.c., il riconoscimento degli interessi irroratori in misura legale come danno presunto nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore dimostri di avere subito, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria, che va riconosciuto nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro;
così al fine di tale riconoscimento lo stesso creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto in base al generale criterio sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati), in modo da consentire al giudice di merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto, senza che la allegata qualità si risolva in un meccanismo di automatica rivalutazione di crediti (analogo a quello previsto per i lavoratori subordinati dall'art. 429 c.p.c.)(cfr. così Cass. 23 ottobre 2002 n. 14970). E nella stessa ottica è stato anche ribadito che il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, va provato e, pur soccorrendo, in difetto di prove specifiche, il potere del giudice di fare ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del denaro, coerenti con la situazione personale e professionale del creditore stesso, non può tuttavia prescindersi dall'assolvimento da parte del creditore stesso quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno denunziato possa essersi verosimilmente prodotto(cfr. 1 Cass. 4 aprile 2003 n. 5263, cui adde Cass. 4 marzo 2003 n. 3158). Alla stregua dei suddetti principi non merita alcuna censura la decisione impugnata che si è limitata a determinare il quantum risarcitorio nella misura dell'inflazione della moneta secondo gli indici Istat stante la mancanza di prova specifica da parte del creditore di avere dovuto ricorrere a prestiti particolarmente onerosi" a partire dal 29 gennaio 1992 (epoca a partire dalla quale era stato riconosciuto il diritto al risarcimento) in avanti, per non essere "stati prodotti estratti di c/c, documenti bancari o altri documenti similari". Circostanze queste che non sono state contestate in modo specifico nell'atto di ricorso, che risulta altresì privo del requisito dell'autosufficienza perché indica una molteplicità di documenti, di cui non ne riporta il contenuto ne' ne precisa la rituale acquisizione al processo, e perché non fa in alcun modo riferimento ad (ulteriori) elementi probatori idonei a dimostrare in concreto l'esistenza di un danno subito e, quindi, da risarcire. Per concludere quindi il ricorso va rigettato per essere la impugnata sentenza basata su un attento accertamento dei fatti di causa e su una precisa valutazione delle risultanze processuali, e per risultare sorretta da una motivazione congrua, priva di salti logici e pienamente rispettosa dei principi giuridici applicabili in tema di risarcimento danni ex art. 1224 c.c., comma 2. Il Consorzio ricorrente,rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 10,00, oltre Euro 8.000,00 (ottomila) per onorari difensivi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2006