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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8546 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 54726/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54726 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 14 novembre 2024
TRA
in persona del suo legale rappresentante, con sede in Piazza della Concordia Parte_1 Pt_1
(cf pi ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Menchetti e presso di P.IVA_1 P.IVA_2
lei elettivamente domiciliata in via Romana 440, Angolo via Bongi;
Pt_1
- attrice
E
con sede legale in Torino, P.zza S. Carlo 156, e sede secondaria in Milano Controparte_1
Via Monte di Pietà n. 8 (C.F. ed iscrizione del Registro Imprese di Torino n° ) in P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;
- convenuta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
13 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “1) In tesi. Accertata la nullità delle clausole relative
[...]
agli interessi del contratto di mutuo sottoscritto in data 5/8/2008 ai Rogiti del Notaio Per_1
di Rep. 71221 Racc. 21078, e del contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del
[...] Pt_1
Notaio Rep. 72776 Racc. 22368, nonché del contratto di mutuo sottoscritto in data Persona_1
5/8/2008 ai Rogiti del Notaio di Rep. 71220 Racc. 21077 e del contratto Persona_1 Pt_1
integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Rep. 72777 Racc. 22369 in ragione Persona_1
del superamento del tasso soglia usura determinato dalle ragioni di cui in parte motiva del presente atto parte A, dichiarare che niente parte attrice deve in relazione ai mutui di causa e condannare la convenuta in persona del legale rappresentante al pagamento verso … della CP_2 Parte_1 somma di €.6.475,21 o 16.452,42 o 22.335,21 o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa in relazione al mutuo da €.760.000 e al pagamento della somma di €.5.537,85 o
11.964,76 o 19.102,32.= o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa in relazione al mutuo da €.650.000,00…; 2) In ipotesi. Accertata la indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivanti anche dal regime di capitalizzazione applicato e non pattuito, per le motivazioni di cui alla parte motiva del presente atto, parte B, in relazione ai contratto del
5/8/2008 mutuo ai Rogiti del Notaio di Rep. 71221 Racc. 21078, e al Persona_1 Pt_1
contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Rep. 72776 Racc. 22368, Persona_1 nonché dell'atto di mutuo sottoscritto in data 5/8/2008 ai Rogiti del Notaio di Persona_1
Rep. 71220 Racc. 21077 e del contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Pt_1 [...]
Rep. 72777 Racc. 22369, accertare che … è tenuta al versamento alla data Per_1 Parte_1 del 31.12.2020 verso la convenuta delle sole somme pari ad €. 35.884,83 o 15.937,74 o CP_2
16.042,39 o la somma maggiore o minore determinata in corso di causa in relazione al mutuo da
€.760.000 … e al versamento alla data del 31.12.2020 delle sole somme pari di €.30.656,92 o
19.148,02 o 18.687,38 o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa in relazione al mutuo da €.650.000,00; 3) In ulteriore ipotesi. Accertata l'illegittimità delle modalità di messa in ammortamento dei mutui 5/8/2008 mutuo n. 2027130100, ai Rogiti del Notaio Per_1
di Rep. 71221 Racc. 21078, e del contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del
[...] Pt_1
Notaio Rep. 72776 Racc. 22368, nonché dell'atto di mutuo sottoscritto in data Persona_1
2 5/8/2008 ai Rogiti del Notaio di Rep. 71220 Racc. 21077 e del contratto Persona_1 Pt_1
integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Rep. 72777 Racc. 22369 per le Persona_1 ragioni di cui in parte motiva del presente atto, parte C) accertare che … deve alla Parte_1 convenuta alla detta data del 31.12.2020 le sole somme di €. 309.009,64 o 349.992,86 per il CP_2 mutuo da €.760.000 e delle sole somme di €.302.598,35 o 348.240,25 per il mutuo da
€.650.000,00.= o quella maggiore o minore risultante in corso di causa;
4) In ulteriore e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni di cui alla parte motiva afferenti la penale di estinzione anticipata e cioè il suo computo nel TAEG determinate usura, dichiarare la nullità della penale per usura della stessa e quindi la sua non applicazione ai contratti di causa e/o comunque ridurre la medesima penale ad equità determinando il dovuto a tale titolo alla data del 31.12.2020, od alla data della pronuncia;
5) Con vittoria di competenze di causa…” .
Premetteva l'attrice di essere il soggetto gestore dell'edilizia popolare ed economica della Provincia di Lucca e di avere stipulato con la Banca Biis s.p.a (Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo), in data 5/8/2008, contratto di finanziamento (mutuo a Rogito del Notaio di Persona_1 Pt_1
Rep. 71221 Racc. 21078) che prevedeva l'erogazione in suo favore (in più soluzioni) della somma di €.760.000,00, al fine di realizzare n. 10 alloggi in Località Montuolo, garantito da ipoteca;
Pt_1
che le parti avevano poi stipulato in data 28/11/2009 atto aggiuntivo, in quanto il mutuo risultava ancora interamente da erogare, con cui avevano prorogato di 6 mesi il periodo di preammortamento, fino a tutto il 31.12.2009 e prolungato la durata del finanziamento, con aggiornamento dell'iscrizione ipotecaria;
di avere ancora stipulato con la Banca Biis s.p.a, in data 5/8/2008, altro contratto di finanziamento (mutuo a Rogito del Notaio di Rep. 71220 Racc. Persona_1 Pt_1
21077) in cui era stata convenuta l'erogazione della somma di €.650.000,00 in suo favore al fine di realizzare n. 20 alloggi sempre in Località Montuolo, garantito da ipoteca;
che anche in Pt_1
relazione a tale finanziamento era stato stipulato atto aggiuntivo del 28/11/2009, con cui era stato prorogato di 6 mesi il periodo di preammortamento e prolungata la durata del finanziamento, con aggiornamento dell'ipoteca; che in relazione ad entrambi i mutui gli importi erano stati formalmente erogati per intero alla data del 31/12/2009, ma erano stati indisponibili per la società, in quanto accreditati su conto corrente vincolato e sottoposto a pegno in favore dell'istituto di credito;
che i rapporti per cui è causa fossero pervenuti nella titolarità di Banca Intesa Sanpaolo a causa della scissione dell'Istituto mutuante e del conferimento dell'intero patrimonio in favore della medesima.
Riferiva l'attrice che, una volta realizzati gli alloggi, in particolare in occasione della vendita di 10 di essi al Comune di soggetto terzo datore di ipoteca sul terreno posto a garanzia dei due Pt_1 mutui, aveva interpellato la al fine di concordare la liberazione del terreno dall'ipoteca; che CP_2
3 la aveva preteso l'estinzione del mutuo oppure che la somma ricavata dalla vendita fosse CP_2
sottoposta a pegno;
che, al fine di compiere le proprie valutazioni, aveva chiesto alla Banca il conteggio estintivo e, all'esito, non essendo in condizione di dare corso all'estinzione, aveva accettto di vincolare in pegno la somma ricavata dalla vendita. Quest'ultima era stata vincolata su un conto presso e progressivamente svincolata al pagamento delle rate semestrali. Controparte_1
Esponeva poi che la vicenda si era svolta in modo simile in relazione al secondo mutuo.
La società esponeva di avere sottoposto i due contratti di mutuo all'esame di un esperto contabile, il quale aveva evidenziato plurimi profili di illegittimità delle condizioni in essi convenute: in primo luogo, lamentava l'usurarietà di esse, tenuto conto dei costi pattuiti per l'estinzione anticipata dei finanziamenti, sia nell'ipotesi in cui essa fosse considerata nell'ambito dei costi da computare nel
AE che considerata in sé; ancora lamentava l'usurarietà dei finanziamenti tenuto conto delle modalità con le quali gli stessi erano stati erogati e dei criteri secondo i quali erano stati computati gli interessi sulle somme mutuate.
Ancora l'attrice si doleva delle conseguenze derivate dalla previsione nei contratti del piano di ammortamento secondo il criterio alla francese, senza indicazione del regime finanziario da applicarsi, giacché ne sarebbe derivata indeterminatezza delle condizioni del finanziamento e usurarietà delle condizioni convenute.
In ragione di quanto sopra, chiedeva al Tribunale di accertare l'illiceità delle pattuizioni intercorse tra le parti, ex art. 1815 c.c., con conseguente azzeramento delle somme dovute a titolo di interessi e di rideterminare il proprio debito restitutorio;
chiedeva accertarsi la nullità dei contratti in relazione gli ulteriori profili dedotti, nonché la nullità della clausola avente ad oggetto la quantificazione della penale dovuta in caso di estinzione anticipata del rapporto di mutuo e, in subordine, chiedeva accertarsi l'entità eccessiva di essa disporsi la sua riduzione.
Si costituiva la parte opposta, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 4 D. Lgs. 28/2010. In via preliminare, di merito, rigettare tutte le domande attoree, inclusa quella di ripetizione, per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art.
2948, primo comma, n. 4 c.c. per il periodo anteriore al 8.9.2016 (cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione); o in subordine, per il periodo anteriore al decennio (8.9.2011) ex art. 2946
c.c.. Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e comunque per violazione dell'art. 100 c.p.c….. Con condanna
4 della controparte ex art. 96, comma terzo, c.p.c. al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Le domande formulate da parte dell'attrice nei confronti della convenuta sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta è stata superata dall'intervenuto esperimento del tentativo di mediazione nel corso del giudizio a seguito della concessione del termine da parte del Giudice per l'introduzione del procedimento.
Nel merito, l'attrice ha agito al fine di sentir accertare l'usurarietà delle condizioni pattuite nei contratti di mutuo per cui è causa, valutando la liceità di esse sulla base di diversi criteri: in primo luogo, la parte ha dedotto l'usurarietà delle pattuizioni intercorse con la banca, considerando nell'ambito dell'ammontare dei costi da confrontare con i tassi soglia previsti dalla normativa anti- usura anche la commissione di estinzione anticipata dei finanziamenti;
tale impostazione non può essere condivisa, però, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, che si richiama in quanto condivisibile, secondo il quale “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Quanto all'ulteriore allegazione circa l'usurarietà delle condizioni applicate dalla Banca, fondata sul presupposto che l'erogazione delle somme in favore della mutuataria fosse avvenuta in date diverse da quelle convenute nei contratti e negli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti, la stessa risulta smentita dalla produzione documentale della convenuta che comprova l'intervenuto accredito delle somme da parte della sui conti (vincolati) della società attrice, con la conseguenza che CP_2
l'eventuale disponibilità delle somme in momento successivo debba ritenersi ascrivibile a condotte imputabili a quest'ultima.
5 Non appare poi accoglibile l'istanza dell'attrice di riduzione ad equità della commissione di estinzione anticipata, essendo stata impropriamente invocata l'applicazione della disciplina della clausola penale allorché la pattuizione ha avuto ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo del diritto di recesso.
L'attrice ha poi sostenuto che dall'analisi dei contratti di mutuo fosse emerso che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, non anche che tale previsione implicasse un aumento dell'importo degli interessi dovuti (in virtù del regime composto della capitalizzazione degli interessi passivi), e quindi l'applicazione di un tasso annuo effettivo superiore a quello pattuito ed esorbitante i limiti stabiliti dalla normativa anti-usura; pertanto, ha chiesto accertarsi la nullità del contratto anche in relazione a tali profili.
Sul punto, si richiama l'orientamento assunto di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza
Cass. Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del
Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”; la
Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella motivazione della sentenza - che si richiama in quanto condivisibile – la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
6 In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze dell'attrice, anche sotto gli ulteriori profili dedotti.
Quanto, infine, all'asserita illegittimità del computo degli interessi, in ragione del fatto che esso non avesse tenuto conto dell'effettivo momento di erogazione delle somme, si ribadisce quanto già sopra rilevato in ordine al fatto che l'eventuale disponibilità delle somme da parte della società attrice in momento successivo a quello dell'intervenuto accredito delle stesse da parte della CP_2
sui conti (vincolati) della medesima, fosse da ritenere ascrivibile a condotte ad essa imputabili.
Per tali motivi le domande proposte dalla parte attrice sono respinte.
In ragione della soccombenza, la parte attrice è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro
10.860, per compensi professionali (euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria, euro 3.579 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 10.860, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 9/06/2025
Il Giudice
LA NT
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54726 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 14 novembre 2024
TRA
in persona del suo legale rappresentante, con sede in Piazza della Concordia Parte_1 Pt_1
(cf pi ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Menchetti e presso di P.IVA_1 P.IVA_2
lei elettivamente domiciliata in via Romana 440, Angolo via Bongi;
Pt_1
- attrice
E
con sede legale in Torino, P.zza S. Carlo 156, e sede secondaria in Milano Controparte_1
Via Monte di Pietà n. 8 (C.F. ed iscrizione del Registro Imprese di Torino n° ) in P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;
- convenuta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
13 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “1) In tesi. Accertata la nullità delle clausole relative
[...]
agli interessi del contratto di mutuo sottoscritto in data 5/8/2008 ai Rogiti del Notaio Per_1
di Rep. 71221 Racc. 21078, e del contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del
[...] Pt_1
Notaio Rep. 72776 Racc. 22368, nonché del contratto di mutuo sottoscritto in data Persona_1
5/8/2008 ai Rogiti del Notaio di Rep. 71220 Racc. 21077 e del contratto Persona_1 Pt_1
integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Rep. 72777 Racc. 22369 in ragione Persona_1
del superamento del tasso soglia usura determinato dalle ragioni di cui in parte motiva del presente atto parte A, dichiarare che niente parte attrice deve in relazione ai mutui di causa e condannare la convenuta in persona del legale rappresentante al pagamento verso … della CP_2 Parte_1 somma di €.6.475,21 o 16.452,42 o 22.335,21 o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa in relazione al mutuo da €.760.000 e al pagamento della somma di €.5.537,85 o
11.964,76 o 19.102,32.= o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa in relazione al mutuo da €.650.000,00…; 2) In ipotesi. Accertata la indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivanti anche dal regime di capitalizzazione applicato e non pattuito, per le motivazioni di cui alla parte motiva del presente atto, parte B, in relazione ai contratto del
5/8/2008 mutuo ai Rogiti del Notaio di Rep. 71221 Racc. 21078, e al Persona_1 Pt_1
contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Rep. 72776 Racc. 22368, Persona_1 nonché dell'atto di mutuo sottoscritto in data 5/8/2008 ai Rogiti del Notaio di Persona_1
Rep. 71220 Racc. 21077 e del contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Pt_1 [...]
Rep. 72777 Racc. 22369, accertare che … è tenuta al versamento alla data Per_1 Parte_1 del 31.12.2020 verso la convenuta delle sole somme pari ad €. 35.884,83 o 15.937,74 o CP_2
16.042,39 o la somma maggiore o minore determinata in corso di causa in relazione al mutuo da
€.760.000 … e al versamento alla data del 31.12.2020 delle sole somme pari di €.30.656,92 o
19.148,02 o 18.687,38 o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa in relazione al mutuo da €.650.000,00; 3) In ulteriore ipotesi. Accertata l'illegittimità delle modalità di messa in ammortamento dei mutui 5/8/2008 mutuo n. 2027130100, ai Rogiti del Notaio Per_1
di Rep. 71221 Racc. 21078, e del contratto integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del
[...] Pt_1
Notaio Rep. 72776 Racc. 22368, nonché dell'atto di mutuo sottoscritto in data Persona_1
2 5/8/2008 ai Rogiti del Notaio di Rep. 71220 Racc. 21077 e del contratto Persona_1 Pt_1
integrativo del 30/6/2009 ai Rogiti del Notaio Rep. 72777 Racc. 22369 per le Persona_1 ragioni di cui in parte motiva del presente atto, parte C) accertare che … deve alla Parte_1 convenuta alla detta data del 31.12.2020 le sole somme di €. 309.009,64 o 349.992,86 per il CP_2 mutuo da €.760.000 e delle sole somme di €.302.598,35 o 348.240,25 per il mutuo da
€.650.000,00.= o quella maggiore o minore risultante in corso di causa;
4) In ulteriore e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni di cui alla parte motiva afferenti la penale di estinzione anticipata e cioè il suo computo nel TAEG determinate usura, dichiarare la nullità della penale per usura della stessa e quindi la sua non applicazione ai contratti di causa e/o comunque ridurre la medesima penale ad equità determinando il dovuto a tale titolo alla data del 31.12.2020, od alla data della pronuncia;
5) Con vittoria di competenze di causa…” .
Premetteva l'attrice di essere il soggetto gestore dell'edilizia popolare ed economica della Provincia di Lucca e di avere stipulato con la Banca Biis s.p.a (Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo), in data 5/8/2008, contratto di finanziamento (mutuo a Rogito del Notaio di Persona_1 Pt_1
Rep. 71221 Racc. 21078) che prevedeva l'erogazione in suo favore (in più soluzioni) della somma di €.760.000,00, al fine di realizzare n. 10 alloggi in Località Montuolo, garantito da ipoteca;
Pt_1
che le parti avevano poi stipulato in data 28/11/2009 atto aggiuntivo, in quanto il mutuo risultava ancora interamente da erogare, con cui avevano prorogato di 6 mesi il periodo di preammortamento, fino a tutto il 31.12.2009 e prolungato la durata del finanziamento, con aggiornamento dell'iscrizione ipotecaria;
di avere ancora stipulato con la Banca Biis s.p.a, in data 5/8/2008, altro contratto di finanziamento (mutuo a Rogito del Notaio di Rep. 71220 Racc. Persona_1 Pt_1
21077) in cui era stata convenuta l'erogazione della somma di €.650.000,00 in suo favore al fine di realizzare n. 20 alloggi sempre in Località Montuolo, garantito da ipoteca;
che anche in Pt_1
relazione a tale finanziamento era stato stipulato atto aggiuntivo del 28/11/2009, con cui era stato prorogato di 6 mesi il periodo di preammortamento e prolungata la durata del finanziamento, con aggiornamento dell'ipoteca; che in relazione ad entrambi i mutui gli importi erano stati formalmente erogati per intero alla data del 31/12/2009, ma erano stati indisponibili per la società, in quanto accreditati su conto corrente vincolato e sottoposto a pegno in favore dell'istituto di credito;
che i rapporti per cui è causa fossero pervenuti nella titolarità di Banca Intesa Sanpaolo a causa della scissione dell'Istituto mutuante e del conferimento dell'intero patrimonio in favore della medesima.
Riferiva l'attrice che, una volta realizzati gli alloggi, in particolare in occasione della vendita di 10 di essi al Comune di soggetto terzo datore di ipoteca sul terreno posto a garanzia dei due Pt_1 mutui, aveva interpellato la al fine di concordare la liberazione del terreno dall'ipoteca; che CP_2
3 la aveva preteso l'estinzione del mutuo oppure che la somma ricavata dalla vendita fosse CP_2
sottoposta a pegno;
che, al fine di compiere le proprie valutazioni, aveva chiesto alla Banca il conteggio estintivo e, all'esito, non essendo in condizione di dare corso all'estinzione, aveva accettto di vincolare in pegno la somma ricavata dalla vendita. Quest'ultima era stata vincolata su un conto presso e progressivamente svincolata al pagamento delle rate semestrali. Controparte_1
Esponeva poi che la vicenda si era svolta in modo simile in relazione al secondo mutuo.
La società esponeva di avere sottoposto i due contratti di mutuo all'esame di un esperto contabile, il quale aveva evidenziato plurimi profili di illegittimità delle condizioni in essi convenute: in primo luogo, lamentava l'usurarietà di esse, tenuto conto dei costi pattuiti per l'estinzione anticipata dei finanziamenti, sia nell'ipotesi in cui essa fosse considerata nell'ambito dei costi da computare nel
AE che considerata in sé; ancora lamentava l'usurarietà dei finanziamenti tenuto conto delle modalità con le quali gli stessi erano stati erogati e dei criteri secondo i quali erano stati computati gli interessi sulle somme mutuate.
Ancora l'attrice si doleva delle conseguenze derivate dalla previsione nei contratti del piano di ammortamento secondo il criterio alla francese, senza indicazione del regime finanziario da applicarsi, giacché ne sarebbe derivata indeterminatezza delle condizioni del finanziamento e usurarietà delle condizioni convenute.
In ragione di quanto sopra, chiedeva al Tribunale di accertare l'illiceità delle pattuizioni intercorse tra le parti, ex art. 1815 c.c., con conseguente azzeramento delle somme dovute a titolo di interessi e di rideterminare il proprio debito restitutorio;
chiedeva accertarsi la nullità dei contratti in relazione gli ulteriori profili dedotti, nonché la nullità della clausola avente ad oggetto la quantificazione della penale dovuta in caso di estinzione anticipata del rapporto di mutuo e, in subordine, chiedeva accertarsi l'entità eccessiva di essa disporsi la sua riduzione.
Si costituiva la parte opposta, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 4 D. Lgs. 28/2010. In via preliminare, di merito, rigettare tutte le domande attoree, inclusa quella di ripetizione, per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art.
2948, primo comma, n. 4 c.c. per il periodo anteriore al 8.9.2016 (cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione); o in subordine, per il periodo anteriore al decennio (8.9.2011) ex art. 2946
c.c.. Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e comunque per violazione dell'art. 100 c.p.c….. Con condanna
4 della controparte ex art. 96, comma terzo, c.p.c. al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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Le domande formulate da parte dell'attrice nei confronti della convenuta sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta è stata superata dall'intervenuto esperimento del tentativo di mediazione nel corso del giudizio a seguito della concessione del termine da parte del Giudice per l'introduzione del procedimento.
Nel merito, l'attrice ha agito al fine di sentir accertare l'usurarietà delle condizioni pattuite nei contratti di mutuo per cui è causa, valutando la liceità di esse sulla base di diversi criteri: in primo luogo, la parte ha dedotto l'usurarietà delle pattuizioni intercorse con la banca, considerando nell'ambito dell'ammontare dei costi da confrontare con i tassi soglia previsti dalla normativa anti- usura anche la commissione di estinzione anticipata dei finanziamenti;
tale impostazione non può essere condivisa, però, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, che si richiama in quanto condivisibile, secondo il quale “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Quanto all'ulteriore allegazione circa l'usurarietà delle condizioni applicate dalla Banca, fondata sul presupposto che l'erogazione delle somme in favore della mutuataria fosse avvenuta in date diverse da quelle convenute nei contratti e negli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti, la stessa risulta smentita dalla produzione documentale della convenuta che comprova l'intervenuto accredito delle somme da parte della sui conti (vincolati) della società attrice, con la conseguenza che CP_2
l'eventuale disponibilità delle somme in momento successivo debba ritenersi ascrivibile a condotte imputabili a quest'ultima.
5 Non appare poi accoglibile l'istanza dell'attrice di riduzione ad equità della commissione di estinzione anticipata, essendo stata impropriamente invocata l'applicazione della disciplina della clausola penale allorché la pattuizione ha avuto ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo del diritto di recesso.
L'attrice ha poi sostenuto che dall'analisi dei contratti di mutuo fosse emerso che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, non anche che tale previsione implicasse un aumento dell'importo degli interessi dovuti (in virtù del regime composto della capitalizzazione degli interessi passivi), e quindi l'applicazione di un tasso annuo effettivo superiore a quello pattuito ed esorbitante i limiti stabiliti dalla normativa anti-usura; pertanto, ha chiesto accertarsi la nullità del contratto anche in relazione a tali profili.
Sul punto, si richiama l'orientamento assunto di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza
Cass. Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del
Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”; la
Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella motivazione della sentenza - che si richiama in quanto condivisibile – la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
6 In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze dell'attrice, anche sotto gli ulteriori profili dedotti.
Quanto, infine, all'asserita illegittimità del computo degli interessi, in ragione del fatto che esso non avesse tenuto conto dell'effettivo momento di erogazione delle somme, si ribadisce quanto già sopra rilevato in ordine al fatto che l'eventuale disponibilità delle somme da parte della società attrice in momento successivo a quello dell'intervenuto accredito delle stesse da parte della CP_2
sui conti (vincolati) della medesima, fosse da ritenere ascrivibile a condotte ad essa imputabili.
Per tali motivi le domande proposte dalla parte attrice sono respinte.
In ragione della soccombenza, la parte attrice è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro
10.860, per compensi professionali (euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria, euro 3.579 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 10.860, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 9/06/2025
Il Giudice
LA NT
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