Articolo 20 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 19Articolo 21
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5 maggio 1968
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8 maggio 2010
Art. 20. Costituzione di nuovi collegi

Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che l'espressione "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia".
Entrata in vigore il 8 maggio 2010