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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/06/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2062/2019 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 in data 18/07/2019 al n. 2062/2019 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 558/2019 del
30/05/2019, emesso dal Tribunale di Potenza nell'ambito del procedimento distinto dal n. 1279/2019 R.G.
TRA
( ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale titolare e l.r.p.t. della ditta individuale “
[...]
” ( , Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
( ),
[...] C.F._2 Parte_4
( ) e C.F._3 Parte_5
( ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._4 dall'Avv. Luigi Sasso, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Rionero in Vulture, alla via Galliano, pal. Trapanese;
OPPONENTI
E
(C.F. n. Controparte_1
e P.IVA n. ), in persona del l.r.p.t., e per essa, P.IVA_2 P.IVA_3 quale mandataria, (C.F./ P.IVA , rappresentata CP_2 P.IVA_4
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ettore Lo Nigro Guida, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera (MT) alla Piazza G. Matteotti
n. 10;
OPPOSTA
NONCHÉ
1 Proc. n. 2062/2019 R.G.
(C.F. Parte_6
), in persona del l.t.p.t., e per essa la mandataria P.IVA_5 [...]
ad unico socio (C.F. e P.IVA Parte_7
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_6
Francesco Logrieco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Molfetta
a Corso Umberto I n. 19;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/03/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
(c.f. ) in proprio e quale titolare e
[...] C.F._1
l.r.p.t. della ditta individuale Parte_2
” (p. IVA ), (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_3
), (c.f. C.F._2 Parte_4
) e C.F._3 Parte_8 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 558/2019 del
30/05/2019, emesso dal Tribunale di Potenza nell'ambito del procedimento distinto dal n. 1279/2019 R.G., con il quale, su ricorso della
[...]
(e per essa, quale mandataria, la società Controparte_1 CP_2
, veniva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...]
291.501,30 (oltre interessi e spese della procedura) rinveniente, per €
290.408,66, dal saldo debitore, alla data del 04/05/2018, del contratto di conto corrente n. 1687,54, acceso da il 26/02/2001 Parte_1 presso la filiale di Rionero in Vulture, e per € 1.092,64 dal saldo debitore, alla data del 04/05/2018, del contratto di conto corrente n. 1888,05, acceso da l'11/11/2005 presso la stessa filiale, rapporti Parte_1 garantiti da fideiussioni omnibus rilasciate da Parte_3 [...]
e Parte_4 Parte_8
1.1. A fondamento dell'opposizione veniva eccepito quanto segue: a) insufficienza di prova documentale del credito;
b) nullità delle clausole di previsione ed applicazione dei tassi di interesse ultralegali, nonché delle
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commissioni e degli altri oneri collegati all'erogazione del credito;
c) illiceità dell'addebito delle somme anticipate sul conto corrente n. 1687,54. nullità della previsione di interessi convenzionali moratori;
d) erronea determinazione del montante e incertezza del credito.
1.2. Per l'effetto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare -accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del credito, ricorrendone i presupposti, in ragione della incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito rivendicato dalla
[...]
per le ragioni spiegate supra e che, comunque, Controparte_1 la provvisoria esecuzione del provvedimento potrebbe determinare gravi e irreparabili pregiudizi nei confronti dell'opponente; - In via principale - accertare e dichiarare la insussistenza del credito dedotto in giudizio dalla
perché non provato ed in quanto la Controparte_1 produzione di parte opposta non è sufficiente ad integrare i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; - accertare e dichiarare che nell'ambito dei rapporti dedotti in giudizio l'odierna opposta ha applicato tassi di interesse nonchè commissioni, competenze, oneri, accessori e spese in misura ultra legale ed usuraria;
- per immediata conseguenza, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- ridurre e/o rideterminare gli importi dovuti dagli attori nei confronti della
in ragione dell'applicazione di interessi, Controparte_1 commissioni, competenze, oneri, accessori e spese in misura usuraria;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria - si deposita ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto notificato in data
26.7.2016; - si depositano i comunicati della Banca d'Italia relativi alla pubblicazione in G.U. dei tassi di interesse globali medi rilevati trimestralmente, ai sensi dell'art. 2 della L: 108/1996, a partire dal
1/01/2005, sino alla data di notifica della presente opposizione;
- in ragione della mancata produzione da parte della Controparte_1
degli estratti conto dalla genesi all'attualità inerenti i rapporti per
[...] cui è causa, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che il G.I. ordini
l'esibizione e la produzione degli stessi;
- anche in correlazione alla precedente richiesta istruttoria, si chiede al G.I. di voler disporre CTU tecnico-contabile al fine di determinare tutte le somme illegittimamente
3 Proc. n. 2062/2019 R.G.
addebitate e/o riscosse dalla sul conto Controparte_1 corrente ordinario n. 1687,54 a titolo di interessi passivi usurari, spese commissioni ultralegali, competenze e ad ogni altro titolo, salva ogni facoltà di integrare i quesiti da porre all'ausiliario del Giudice;
- Il tutto con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande sin qui proposte, nonché di precisare, modificare ed integrare le richieste istruttorie nei termini di legge”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la banca opposta, contestando l'opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “1)- In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'avversa azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2)- In via preliminare ancora concedere la provvisoria esecuzione al monitorio opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3)- Nel merito rigettare per assoluta manifesta infondatezza, e genericità, sia in fatto che in diritto;
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 558/2019 – R.G. n. 1279/2019 emesso dal
Tribunale di Potenza in data 29.05.2019, ritualmente notificato, confermandolo conseguentemente in ogni sua parte;
4)- In caso di modifica o revoca del decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio;
5)-
Condannare gli opponenti ex art. 96, comma 3, c.p.c., per lite temeraria.
6)- Condannare parte opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge.”
2.1. Nelle more del procedimento, inoltre, dispiegava intervento volontario la società per il tramite della società mandataria Parte_6 [...]
evidenziando l'intervenuta scissione Parte_7 parziale non proporzionale ai sensi dell'art. 2506 del codice civile portata a termine da (“Società Scissa”) in Controparte_1 società con sede legale in Controparte_3
Via Santa Brigida, 39 – 80133 Napoli, Italia (“Società Beneficiaria”), in virtù di atto di scissione stipulato in data 25 novembre 2020, e perciò facendo proprie le conclusioni della banca opposta.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletata
CTU contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
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conclusioni, e all'udienza del 21/03/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, deve evidenziarsi come l'istruttoria espletata abbia veicolato l'emersione di profili di fondatezza dell'opposizione, che va accolta nei limiti e nei termini che ci si accinge a chiarire.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti
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costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno a rapporti di conto corrente, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, a partire dall'apertura di esso, peraltro senza poter invocare l'onere di conservazione della documentazione per un massimo di dieci anni ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dell'art. 2220 c.c. (Cass. n.18541/2013;
Cass. 4102/2018; Cass. 28945/2017).
5.3. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
7.4. Con l'ulteriore precisazione, sul punto, che a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del conto, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando sia comunque possibile una ricostruzione con metodi alternativi: “in caso di mancata integrale produzione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'avvio del rapporto, l'andamento del conto e l'eventuale credito dell'istituto di credito potrà essere
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ricostruito e accertato avvalendosi di altri strumenti e/o prove ricavabili aliunde ed idonei a dimostrare le intercorse movimentazioni ossia, in altri termini, pur riaffermando che solo la produzione ininterrotta dell'intera serie di estratti – conto consente di fornire precisa evidenza dell'andamento del rapporto, detta produzione non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni potendosi, all'occorrenza, essere accertato anche valorizzando contabili bancarie riferite a singole operazioni e/o le risultanze di scritture contabili e/o le dichiarazioni rese dal cliente anche in causa con possibilità altresì di disporre di consulenza tecnica, potendosi, in tal caso, se attraverso l'uso di tali elementi di prova, accertare od escludere le movimentazioni successive sul conto corrente, ma, invero, nel caso in esame, alcuna integrazione in termini di allegazione difensiva in tal senso è stata acquisita, contribuendo all'esito finale del giudizio” (Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2019 n. 11543).
7.5. Qualora una ricostruzione non sia possibile, nemmeno attraverso l'impiego dei diversi strumenti poc'anzi enucleati, il mancato assolvimento dell'onere della prova secondo non rimane privo di conseguenze, poiché il parziale/incompleto deposito, da parte dell'attrice in senso sostanziale, del contratto o degli estratti conto comporta l'applicazione del criterio del cd.
“saldo zero”, secondo cui, qualora l'estratto conto più risalente esponga un saldo attivo per l'ente creditore (e, specularmente, una passività per il cliente), nella ricostruzione del dare/avere si partirà da un saldo azzerato, poiché la banca non è stata in grado di documentare come il saldo si sia formato. Detto altrimenti, ai fini della prova del credito della banca,
“l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non è astrattamente preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale” (così Cass. 11543/2019; nello stesso senso
Cass. 16829/2016; Cass. 18579/2014; analogamente, più di recente, Cass.
19/09/2022 n. 27362). Ancora, si è precisato, sempre con riguardo all'ipotesi di controversie nelle quali il correntista sia convenuto opponente
7 Proc. n. 2062/2019 R.G.
a decreto ingiuntivo, che quando l'estratto conto inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente, a fronte di una specifica contestazione del correntista, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (Cass.
16/05/2022 n. 15601 e, più di recente, anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
15177 del 30/05/2024).
Detto altrimenti, l'azzeramento del saldo iniziale (nei casi in cui sia l'istituto di credito ad agire, anche in via monitoria, per il relativo pagamento) costituisce uno strumento di riparto dell'onere probatorio assolutamente utilizzabile (Cassazione civile, sez. I, 26/06/2024 n. 17584)
a fronte di un'incompletezza della documentazione contabile che non consenta l'effettivo accertamento (secondo debiti crismi di credibilità scientifica e giuridica) del dare-avere tra le parti (Cass. civ., Sez. I, Ord.
29/08/2023, n. 25417 e, nel merito, Corte appello Napoli sez. III,
20/11/2024, n.4709); nello stesso senso anche la recentissima Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 11/05/2025, n. 12490, nella cui motivazione si legge che
“nel giudizio (…) in cui la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo del rapporto di c/c, cui si contrapponga il correntista, che eccepisca la nullità di alcune pattuizioni in funzione della rideterminazione di tale saldo finale con la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, l'onere della prova della banca attrice implica la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla apertura del c/c, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (cfr.
(cfr. Cass. n. 7697 del 2023; nonché Cass. n. 15148/ 2018 e Cass. n.
21466/ 2013 entrambe richiamate, in Cass. n. 35979/ 2022)”.
8. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche disciplinanti l'onere probatorio in subiecta materia, e venendo al caso di specie, risulta che l'opposta ha depositato tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti per cui è causa e una parte della documentazione contabile, sulla cui base il nominato consulente ha provveduto ad operare la verifica dei rapporti.
8 Proc. n. 2062/2019 R.G.
9. In particolare, l'elaborato peritale – le cui risultanze si palesano congruamente motivate e scevre da vizi metodologici o giuridici, risultando dunque pienamente utilizzabili – quanto al c/c ordinario n. 1687.54, ha evidenziato le seguenti criticità:
- invalida determinazione della c.m.s., perché indicata nella sola aliquota e non anche nelle modalità di calcolo;
- incompleta produzione della documentazione contabile, evidenziando “la mancanza o la inutilizzabilità dei seguenti e/c: - dall'accensione del
26.02.2001 al 31.12.2004, la banca ha prodotto solo delle liste movimenti totalmente illeggibili;
- dal 01.01.2005 al 31.12.2005, la banca ha prodotto solo delle liste movimenti con molte pagine mancanti;
- dal 01.01.2006 al
31.12.2006, la banca ha prodotto solo delle liste movimenti;
- per il 3° trimestre 2011 e il 4° trimestre 2014, la banca non ha prodotto nulla.
Pertanto, per la mia ricostruzione, ho assunto le indicazioni del quesito peritale, dove si dice che: “… osservato, in particolare, che, qualora la produzione degli estratti conto da parte della banca, attrice anche in senso sostanziale, sia incompleta, in quanto mancante di quelli che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, …..,è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il c.d. saldo zero”. Ho iniziato con il saldo pari a , in Pt_9 data 01.01.2006, cioè dal primo e/c disponibile, togliendo alla banca il suo saldo creditore iniziale di euro 18.130,77”;
- commissione sull'accordato dal 30.09.2009 al 31.12.2010 non pattuita;
- commissione sull'accordato dal 01.01.2011 al 07.05.2018 addebitata dalla banca in misura superiore a quanto pattuito il 24.12.2010;
- interesse e spesa per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2006 non documentati;
- assenza di documentazione contrattuale e contabile relativamente agli addebiti provenienti dai c/anticipi 1689.40, 1689.33 e 7498/038254407.
Quanto al c/c ordinario n. 1888.05, il CTU ha evidenziato le seguenti criticità:
- invalida determinazione della c.m.s., perché indicata nella sola aliquota e non anche nelle modalità di calcolo;
9 Proc. n. 2062/2019 R.G.
- incompleta produzione della documentazione contabile, e correlata necessità di azzeramento del saldo negativo iniziale.
All'esito della ricostruzione, il CTU ha accertato che, per il c/c ordinario n.
1687.54, il saldo effettivo, alla data del 07.05.2018, è pari ad € 32.307,17
a debito del correntista, in luogo dell'importo di € 279.091,74 a debito riportato dalla banca;
per il c/c ordinario n. 1888.50, invece, è stato accertato che il saldo effettivo, alla data del 07.05.2018, è di € 7.961.68 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 1.051,23 a debito riportato dalla banca.
In definitiva, secondo la ricostruzione del CTU, il debito residuo degli opponenti, alla data del 07.05.2018, sarebbe pari ad € 24.345,49, in luogo dell'importo ingiunto per € 291.501,30.
10. Orbene, ritiene il Tribunale che la ricostruzione peritale sia pienamente condivisibile, in quanto ossequiosa dei criteri assegnati e conformi ai più recenti dettami della giurisprudenza in subiecta materia.
10.1. Anzitutto, pienamente condivisibile si palesa il ricorso, da parte del consulente, all'azzeramento del saldo iniziale dei conti correnti, avendo le numerose carenze documentali riscontrate impedito la verifica circa la formazione del primo importo a debito, e dovendo tale carenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadere sulla parte attrice in senso sostanziale, ossia la banca (come da premessa in diritto sviluppata supra, nei punti 7. e ss. della motivazione).
10.2. In continuità con quanto appena rilevato, deve ritenersi corretta, da parte del CTU, la scelta di non impiegare le liste movimenti illeggibili o, comunque, incomplete, in quanto, se è vero che – pur in assenza dell'interezza degli estratti conto – la parte interessata è ammessa a provare le proprie spettanze in maniera alternativa, altrettanto vero è che una ricostruzione dev'essere possibile sulla base di (pur diverse) risultanze documentali “certe e complete” (come precisato nei quesiti sottoposti al consulente), e tali non possono reputarsi quelle di cui alla specie.
10.3. Quanto all'azzeramento della c.m.s. [che, in diritto, si palesa condivisibile, costituendo ius receptum il principio secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto
10 Proc. n. 2062/2019 R.G.
indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.”
(così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022 e, analogamente,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18664 del 03/072023; nel merito, ex multis,
Tribunale Grosseto, sez. I, 30/09/2024 n. 790; Tribunale Milano, sez. VI,
24/09/2024 n. 8232; Corte appello Firenze, sez. II, 17/09/2024 n. 1579:
Corte appello Brescia, sez. I, 14/03/2024 n. 290)], deve osservarsi che, contrariamente a quanto profilato dalla difesa della società interventrice, la questione sia stata profilata (quantunque in chiave generica) dagli opponenti, nella parte in cui hanno invocato la “nullità della clausole di previsione ed applicazione dei tassi d'interessi ultralegali, nonché delle commissioni e degli altri oneri collegati all'erogazione del credito”, espressione che può intendersi come sollecitazione, da parte degli opponenti, al rilievo d'ufficio della nullità della clausola in discorso, desumibile sulla scorta della documentazione contrattuale prodotta agli atti di causa.
11. In definitiva, essendosi riscontrata la sussistenza di un credito di importo minore rispetto a quello ingiunto, a norma dell'art. 653 c.p.c. si impone l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
di conseguenza, gli opponenti vanno condannata al pagamento, in favore della banca opposta, del minor importo di € 24.345,49, oltre interessi al tasso legale dalla data del 07.05.2018 sino al soddisfo (v. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6012 del 2020).
12. Quanto alle spese di lite, se ne può disporre la compensazione in ragione della fondatezza dell'opposizione e della speculare persistenza
(seppure per un importo ridotto) del credito azionato in via monitoria.
12. Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 2062/2019 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
11 Proc. n. 2062/2019 R.G.
1. accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, del minor importo di € 24.345,49 in favore della banca opposta, oltre interessi al tasso legale dalla data del 07.05.2018 sino al soddisfo;
3. compensa le spese di giudizio tra le parti in causa;
4. pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 27/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 in data 18/07/2019 al n. 2062/2019 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 558/2019 del
30/05/2019, emesso dal Tribunale di Potenza nell'ambito del procedimento distinto dal n. 1279/2019 R.G.
TRA
( ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale titolare e l.r.p.t. della ditta individuale “
[...]
” ( , Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
( ),
[...] C.F._2 Parte_4
( ) e C.F._3 Parte_5
( ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._4 dall'Avv. Luigi Sasso, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Rionero in Vulture, alla via Galliano, pal. Trapanese;
OPPONENTI
E
(C.F. n. Controparte_1
e P.IVA n. ), in persona del l.r.p.t., e per essa, P.IVA_2 P.IVA_3 quale mandataria, (C.F./ P.IVA , rappresentata CP_2 P.IVA_4
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ettore Lo Nigro Guida, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera (MT) alla Piazza G. Matteotti
n. 10;
OPPOSTA
NONCHÉ
1 Proc. n. 2062/2019 R.G.
(C.F. Parte_6
), in persona del l.t.p.t., e per essa la mandataria P.IVA_5 [...]
ad unico socio (C.F. e P.IVA Parte_7
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_6
Francesco Logrieco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Molfetta
a Corso Umberto I n. 19;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/03/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
(c.f. ) in proprio e quale titolare e
[...] C.F._1
l.r.p.t. della ditta individuale Parte_2
” (p. IVA ), (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_3
), (c.f. C.F._2 Parte_4
) e C.F._3 Parte_8 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 558/2019 del
30/05/2019, emesso dal Tribunale di Potenza nell'ambito del procedimento distinto dal n. 1279/2019 R.G., con il quale, su ricorso della
[...]
(e per essa, quale mandataria, la società Controparte_1 CP_2
, veniva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...]
291.501,30 (oltre interessi e spese della procedura) rinveniente, per €
290.408,66, dal saldo debitore, alla data del 04/05/2018, del contratto di conto corrente n. 1687,54, acceso da il 26/02/2001 Parte_1 presso la filiale di Rionero in Vulture, e per € 1.092,64 dal saldo debitore, alla data del 04/05/2018, del contratto di conto corrente n. 1888,05, acceso da l'11/11/2005 presso la stessa filiale, rapporti Parte_1 garantiti da fideiussioni omnibus rilasciate da Parte_3 [...]
e Parte_4 Parte_8
1.1. A fondamento dell'opposizione veniva eccepito quanto segue: a) insufficienza di prova documentale del credito;
b) nullità delle clausole di previsione ed applicazione dei tassi di interesse ultralegali, nonché delle
2 Proc. n. 2062/2019 R.G.
commissioni e degli altri oneri collegati all'erogazione del credito;
c) illiceità dell'addebito delle somme anticipate sul conto corrente n. 1687,54. nullità della previsione di interessi convenzionali moratori;
d) erronea determinazione del montante e incertezza del credito.
1.2. Per l'effetto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare -accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del credito, ricorrendone i presupposti, in ragione della incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito rivendicato dalla
[...]
per le ragioni spiegate supra e che, comunque, Controparte_1 la provvisoria esecuzione del provvedimento potrebbe determinare gravi e irreparabili pregiudizi nei confronti dell'opponente; - In via principale - accertare e dichiarare la insussistenza del credito dedotto in giudizio dalla
perché non provato ed in quanto la Controparte_1 produzione di parte opposta non è sufficiente ad integrare i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; - accertare e dichiarare che nell'ambito dei rapporti dedotti in giudizio l'odierna opposta ha applicato tassi di interesse nonchè commissioni, competenze, oneri, accessori e spese in misura ultra legale ed usuraria;
- per immediata conseguenza, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- ridurre e/o rideterminare gli importi dovuti dagli attori nei confronti della
in ragione dell'applicazione di interessi, Controparte_1 commissioni, competenze, oneri, accessori e spese in misura usuraria;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria - si deposita ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto notificato in data
26.7.2016; - si depositano i comunicati della Banca d'Italia relativi alla pubblicazione in G.U. dei tassi di interesse globali medi rilevati trimestralmente, ai sensi dell'art. 2 della L: 108/1996, a partire dal
1/01/2005, sino alla data di notifica della presente opposizione;
- in ragione della mancata produzione da parte della Controparte_1
degli estratti conto dalla genesi all'attualità inerenti i rapporti per
[...] cui è causa, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che il G.I. ordini
l'esibizione e la produzione degli stessi;
- anche in correlazione alla precedente richiesta istruttoria, si chiede al G.I. di voler disporre CTU tecnico-contabile al fine di determinare tutte le somme illegittimamente
3 Proc. n. 2062/2019 R.G.
addebitate e/o riscosse dalla sul conto Controparte_1 corrente ordinario n. 1687,54 a titolo di interessi passivi usurari, spese commissioni ultralegali, competenze e ad ogni altro titolo, salva ogni facoltà di integrare i quesiti da porre all'ausiliario del Giudice;
- Il tutto con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande sin qui proposte, nonché di precisare, modificare ed integrare le richieste istruttorie nei termini di legge”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la banca opposta, contestando l'opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “1)- In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'avversa azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2)- In via preliminare ancora concedere la provvisoria esecuzione al monitorio opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3)- Nel merito rigettare per assoluta manifesta infondatezza, e genericità, sia in fatto che in diritto;
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 558/2019 – R.G. n. 1279/2019 emesso dal
Tribunale di Potenza in data 29.05.2019, ritualmente notificato, confermandolo conseguentemente in ogni sua parte;
4)- In caso di modifica o revoca del decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio;
5)-
Condannare gli opponenti ex art. 96, comma 3, c.p.c., per lite temeraria.
6)- Condannare parte opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge.”
2.1. Nelle more del procedimento, inoltre, dispiegava intervento volontario la società per il tramite della società mandataria Parte_6 [...]
evidenziando l'intervenuta scissione Parte_7 parziale non proporzionale ai sensi dell'art. 2506 del codice civile portata a termine da (“Società Scissa”) in Controparte_1 società con sede legale in Controparte_3
Via Santa Brigida, 39 – 80133 Napoli, Italia (“Società Beneficiaria”), in virtù di atto di scissione stipulato in data 25 novembre 2020, e perciò facendo proprie le conclusioni della banca opposta.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletata
CTU contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
4 Proc. n. 2062/2019 R.G.
conclusioni, e all'udienza del 21/03/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, deve evidenziarsi come l'istruttoria espletata abbia veicolato l'emersione di profili di fondatezza dell'opposizione, che va accolta nei limiti e nei termini che ci si accinge a chiarire.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti
5 Proc. n. 2062/2019 R.G.
costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno a rapporti di conto corrente, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, a partire dall'apertura di esso, peraltro senza poter invocare l'onere di conservazione della documentazione per un massimo di dieci anni ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dell'art. 2220 c.c. (Cass. n.18541/2013;
Cass. 4102/2018; Cass. 28945/2017).
5.3. Ancor più specificatamente, è stato chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo la banca deve produrre in giudizio: a) la documentazione contrattuale, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.; c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo, Cass. 11543/2019).
7.4. Con l'ulteriore precisazione, sul punto, che a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del conto, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando sia comunque possibile una ricostruzione con metodi alternativi: “in caso di mancata integrale produzione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'avvio del rapporto, l'andamento del conto e l'eventuale credito dell'istituto di credito potrà essere
6 Proc. n. 2062/2019 R.G.
ricostruito e accertato avvalendosi di altri strumenti e/o prove ricavabili aliunde ed idonei a dimostrare le intercorse movimentazioni ossia, in altri termini, pur riaffermando che solo la produzione ininterrotta dell'intera serie di estratti – conto consente di fornire precisa evidenza dell'andamento del rapporto, detta produzione non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni potendosi, all'occorrenza, essere accertato anche valorizzando contabili bancarie riferite a singole operazioni e/o le risultanze di scritture contabili e/o le dichiarazioni rese dal cliente anche in causa con possibilità altresì di disporre di consulenza tecnica, potendosi, in tal caso, se attraverso l'uso di tali elementi di prova, accertare od escludere le movimentazioni successive sul conto corrente, ma, invero, nel caso in esame, alcuna integrazione in termini di allegazione difensiva in tal senso è stata acquisita, contribuendo all'esito finale del giudizio” (Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2019 n. 11543).
7.5. Qualora una ricostruzione non sia possibile, nemmeno attraverso l'impiego dei diversi strumenti poc'anzi enucleati, il mancato assolvimento dell'onere della prova secondo non rimane privo di conseguenze, poiché il parziale/incompleto deposito, da parte dell'attrice in senso sostanziale, del contratto o degli estratti conto comporta l'applicazione del criterio del cd.
“saldo zero”, secondo cui, qualora l'estratto conto più risalente esponga un saldo attivo per l'ente creditore (e, specularmente, una passività per il cliente), nella ricostruzione del dare/avere si partirà da un saldo azzerato, poiché la banca non è stata in grado di documentare come il saldo si sia formato. Detto altrimenti, ai fini della prova del credito della banca,
“l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non è astrattamente preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale” (così Cass. 11543/2019; nello stesso senso
Cass. 16829/2016; Cass. 18579/2014; analogamente, più di recente, Cass.
19/09/2022 n. 27362). Ancora, si è precisato, sempre con riguardo all'ipotesi di controversie nelle quali il correntista sia convenuto opponente
7 Proc. n. 2062/2019 R.G.
a decreto ingiuntivo, che quando l'estratto conto inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente, a fronte di una specifica contestazione del correntista, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (Cass.
16/05/2022 n. 15601 e, più di recente, anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
15177 del 30/05/2024).
Detto altrimenti, l'azzeramento del saldo iniziale (nei casi in cui sia l'istituto di credito ad agire, anche in via monitoria, per il relativo pagamento) costituisce uno strumento di riparto dell'onere probatorio assolutamente utilizzabile (Cassazione civile, sez. I, 26/06/2024 n. 17584)
a fronte di un'incompletezza della documentazione contabile che non consenta l'effettivo accertamento (secondo debiti crismi di credibilità scientifica e giuridica) del dare-avere tra le parti (Cass. civ., Sez. I, Ord.
29/08/2023, n. 25417 e, nel merito, Corte appello Napoli sez. III,
20/11/2024, n.4709); nello stesso senso anche la recentissima Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 11/05/2025, n. 12490, nella cui motivazione si legge che
“nel giudizio (…) in cui la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo del rapporto di c/c, cui si contrapponga il correntista, che eccepisca la nullità di alcune pattuizioni in funzione della rideterminazione di tale saldo finale con la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, l'onere della prova della banca attrice implica la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla apertura del c/c, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (cfr.
(cfr. Cass. n. 7697 del 2023; nonché Cass. n. 15148/ 2018 e Cass. n.
21466/ 2013 entrambe richiamate, in Cass. n. 35979/ 2022)”.
8. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche disciplinanti l'onere probatorio in subiecta materia, e venendo al caso di specie, risulta che l'opposta ha depositato tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti per cui è causa e una parte della documentazione contabile, sulla cui base il nominato consulente ha provveduto ad operare la verifica dei rapporti.
8 Proc. n. 2062/2019 R.G.
9. In particolare, l'elaborato peritale – le cui risultanze si palesano congruamente motivate e scevre da vizi metodologici o giuridici, risultando dunque pienamente utilizzabili – quanto al c/c ordinario n. 1687.54, ha evidenziato le seguenti criticità:
- invalida determinazione della c.m.s., perché indicata nella sola aliquota e non anche nelle modalità di calcolo;
- incompleta produzione della documentazione contabile, evidenziando “la mancanza o la inutilizzabilità dei seguenti e/c: - dall'accensione del
26.02.2001 al 31.12.2004, la banca ha prodotto solo delle liste movimenti totalmente illeggibili;
- dal 01.01.2005 al 31.12.2005, la banca ha prodotto solo delle liste movimenti con molte pagine mancanti;
- dal 01.01.2006 al
31.12.2006, la banca ha prodotto solo delle liste movimenti;
- per il 3° trimestre 2011 e il 4° trimestre 2014, la banca non ha prodotto nulla.
Pertanto, per la mia ricostruzione, ho assunto le indicazioni del quesito peritale, dove si dice che: “… osservato, in particolare, che, qualora la produzione degli estratti conto da parte della banca, attrice anche in senso sostanziale, sia incompleta, in quanto mancante di quelli che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, …..,è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il c.d. saldo zero”. Ho iniziato con il saldo pari a , in Pt_9 data 01.01.2006, cioè dal primo e/c disponibile, togliendo alla banca il suo saldo creditore iniziale di euro 18.130,77”;
- commissione sull'accordato dal 30.09.2009 al 31.12.2010 non pattuita;
- commissione sull'accordato dal 01.01.2011 al 07.05.2018 addebitata dalla banca in misura superiore a quanto pattuito il 24.12.2010;
- interesse e spesa per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2006 non documentati;
- assenza di documentazione contrattuale e contabile relativamente agli addebiti provenienti dai c/anticipi 1689.40, 1689.33 e 7498/038254407.
Quanto al c/c ordinario n. 1888.05, il CTU ha evidenziato le seguenti criticità:
- invalida determinazione della c.m.s., perché indicata nella sola aliquota e non anche nelle modalità di calcolo;
9 Proc. n. 2062/2019 R.G.
- incompleta produzione della documentazione contabile, e correlata necessità di azzeramento del saldo negativo iniziale.
All'esito della ricostruzione, il CTU ha accertato che, per il c/c ordinario n.
1687.54, il saldo effettivo, alla data del 07.05.2018, è pari ad € 32.307,17
a debito del correntista, in luogo dell'importo di € 279.091,74 a debito riportato dalla banca;
per il c/c ordinario n. 1888.50, invece, è stato accertato che il saldo effettivo, alla data del 07.05.2018, è di € 7.961.68 a credito del correntista, in luogo dell'importo di € 1.051,23 a debito riportato dalla banca.
In definitiva, secondo la ricostruzione del CTU, il debito residuo degli opponenti, alla data del 07.05.2018, sarebbe pari ad € 24.345,49, in luogo dell'importo ingiunto per € 291.501,30.
10. Orbene, ritiene il Tribunale che la ricostruzione peritale sia pienamente condivisibile, in quanto ossequiosa dei criteri assegnati e conformi ai più recenti dettami della giurisprudenza in subiecta materia.
10.1. Anzitutto, pienamente condivisibile si palesa il ricorso, da parte del consulente, all'azzeramento del saldo iniziale dei conti correnti, avendo le numerose carenze documentali riscontrate impedito la verifica circa la formazione del primo importo a debito, e dovendo tale carenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadere sulla parte attrice in senso sostanziale, ossia la banca (come da premessa in diritto sviluppata supra, nei punti 7. e ss. della motivazione).
10.2. In continuità con quanto appena rilevato, deve ritenersi corretta, da parte del CTU, la scelta di non impiegare le liste movimenti illeggibili o, comunque, incomplete, in quanto, se è vero che – pur in assenza dell'interezza degli estratti conto – la parte interessata è ammessa a provare le proprie spettanze in maniera alternativa, altrettanto vero è che una ricostruzione dev'essere possibile sulla base di (pur diverse) risultanze documentali “certe e complete” (come precisato nei quesiti sottoposti al consulente), e tali non possono reputarsi quelle di cui alla specie.
10.3. Quanto all'azzeramento della c.m.s. [che, in diritto, si palesa condivisibile, costituendo ius receptum il principio secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto
10 Proc. n. 2062/2019 R.G.
indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.”
(così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022 e, analogamente,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18664 del 03/072023; nel merito, ex multis,
Tribunale Grosseto, sez. I, 30/09/2024 n. 790; Tribunale Milano, sez. VI,
24/09/2024 n. 8232; Corte appello Firenze, sez. II, 17/09/2024 n. 1579:
Corte appello Brescia, sez. I, 14/03/2024 n. 290)], deve osservarsi che, contrariamente a quanto profilato dalla difesa della società interventrice, la questione sia stata profilata (quantunque in chiave generica) dagli opponenti, nella parte in cui hanno invocato la “nullità della clausole di previsione ed applicazione dei tassi d'interessi ultralegali, nonché delle commissioni e degli altri oneri collegati all'erogazione del credito”, espressione che può intendersi come sollecitazione, da parte degli opponenti, al rilievo d'ufficio della nullità della clausola in discorso, desumibile sulla scorta della documentazione contrattuale prodotta agli atti di causa.
11. In definitiva, essendosi riscontrata la sussistenza di un credito di importo minore rispetto a quello ingiunto, a norma dell'art. 653 c.p.c. si impone l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
di conseguenza, gli opponenti vanno condannata al pagamento, in favore della banca opposta, del minor importo di € 24.345,49, oltre interessi al tasso legale dalla data del 07.05.2018 sino al soddisfo (v. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6012 del 2020).
12. Quanto alle spese di lite, se ne può disporre la compensazione in ragione della fondatezza dell'opposizione e della speculare persistenza
(seppure per un importo ridotto) del credito azionato in via monitoria.
12. Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 2062/2019 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
11 Proc. n. 2062/2019 R.G.
1. accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, del minor importo di € 24.345,49 in favore della banca opposta, oltre interessi al tasso legale dalla data del 07.05.2018 sino al soddisfo;
3. compensa le spese di giudizio tra le parti in causa;
4. pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 27/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12