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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22640 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22640 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. LENTINI GRAZIANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cammarano n.13,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
ASSANTE DI CUPILLO FABIANA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Cammarano n.13,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/12/2024 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/02/2004 e che
[...]
Per_ dalla loro unione nasceva il 03.04.2004 maggiorenne non economicamente autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 05.05.2006, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.2773/2009 del 26.11.2008 resa nel procedimento RG
42490/2005, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La signora dichiara di rinunciare all'assegno divorzile ed il signor Parte_2 Parte_1 dichiara di accettare tale rinuncia;
[...]
-2) il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio la somma di €.250,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a Persona_2 mezzo bonifico bancario, di seguito IBAN: [...], nonché a provvedere al 50% delle spese scolastiche e mediche;
-tale somma sarà adeguata annualmente in base agli indici ISTAT.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 19/02/2004 (atto n.6, parte I, s., ufficio 8, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
2 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22640 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. LENTINI GRAZIANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cammarano n.13,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
ASSANTE DI CUPILLO FABIANA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Cammarano n.13,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/12/2024 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/02/2004 e che
[...]
Per_ dalla loro unione nasceva il 03.04.2004 maggiorenne non economicamente autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 05.05.2006, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.2773/2009 del 26.11.2008 resa nel procedimento RG
42490/2005, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La signora dichiara di rinunciare all'assegno divorzile ed il signor Parte_2 Parte_1 dichiara di accettare tale rinuncia;
[...]
-2) il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio la somma di €.250,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a Persona_2 mezzo bonifico bancario, di seguito IBAN: [...], nonché a provvedere al 50% delle spese scolastiche e mediche;
-tale somma sarà adeguata annualmente in base agli indici ISTAT.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 19/02/2004 (atto n.6, parte I, s., ufficio 8, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
2 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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