CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 356 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Giuseppe Mercuri come da procura in atti
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA: ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P. IVA: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
[...] P.IVA_2
Ornati come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note sostitutive di udienza del 14.5.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2018 e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il D.I. 2296/2018, emesso il 19.9.2018 dal Tribunale di pagina 1 di 7 Lecce e notificato il 10.10.2018, con il quale, su istanza di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (in qualità di cessionaria in blocco dei crediti di e, per essa, Parte_4 quale procuratore di era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €. Controparte_2
14.969,40, oltre interessi e spese monitorie, per rate impagate del finanziamento contraddistinto dal numero 00445159200, contratto con detto istituto di credito.
Gli opponenti contestavano l'addebito per carenza di prova scritta del credito azionato, nonché per indeterminatezza del tasso di interesse e per violazione del divieto di anatocismo.
Si costituiva in persona del l.r.p.t., la quale contestava quanto dedotto da Controparte_1 controparte, sostenendo la regolarità del finanziamento e la corretta determinazione delle somme richieste;
chiedeva pertanto il rigetto della opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita in via documentale e con CTU tecnico contabile e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 9.9.2021, previa discussione mediante trattazione scritta, veniva decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n. 3027 del 26.10.2021, pubblicata in pari data.
Con tale sentenza il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2296/2018 e condannava e Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di €.7.873,59, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, in favore dell'opposta; infine condannava (“e per essa quale Controparte_3 procuratore di ) al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 Pt_1
e , in queste incluse le spese della CTU.
[...] Parte_2
In particolare il Tribunale, richiamando le risultanze dell'espletata CTU, riscontrava la mancata coincidenza del TAEG pattuito e riportato in contratto con quello effettivamente applicato al finanziamento, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB;
da tale calcolo scaturiva un credito, per gli opponenti, pari a €.875,6, per cui, atteso il debito di €.8.749,20 per rate non pagate, il credito di veniva CP_4 rideterminato in €.7.873,59.
Con atto di citazione notificato in data 26.04.2022 e Parte_1 Parte_3 hanno proposto il presente appello avverso la suddetta sentenza, deducendo l'erroneità della stessa per i motivi che verranno di seguito esaminati, nonché formulando istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, in via istruttoria, chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.09.2022 si è costituita in persona del procuratore eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c per genericità e indeterminatezza delle censure;
nel merito ha chiesto in subordine il rigetto del gravame, in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado.
Con provvedimento del 16.07.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU avanzata dagli appellanti.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché infondata.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati, delle circostanze da cui deriverebbe la dedotta violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
1. Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 cpc, per non aver il Tribunale statuito in ordine alla carenza probatoria della pretesa di CP_1
Deducono che la domanda di risulti sprovvista di idoneo supporto documentale, in CP_1 quanto il documento di sintesi e il piano di ammortamento non permetterebbero di ricostruire il rapporto sin dalla sua origine, riportando semplicemente un risultato riassuntivo dei rapporti tra l'istituto di credito e il cliente. pagina 3 di 7 In particolare, reputano che l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB depositato dalla controparte esaurisca la sua efficacia di prova documentale nell'ambito della procedura monitoria, risultando pertanto inidoneo a fornire la prova del credito intimato nel giudizio di opposizione a nel quale avrebbe dovuto produrre Pt_5 CP_4 documentazione contrattuale e contabile idonea a provare l'intero rapporto contrattuale e le relative condizioni, quali: il contratto di finanziamento, la stampa dei movimenti di dare o avere certificati, l'indicazione della composizione del credito con specificazione delle rate scadute, a scadere, penali e spese.
In merito a tale dedotta carenza probatoria, si sostiene, il Tribunale nulla avrebbe osservato, ritenendo erroneamente la richiesta di nullità della pretesa creditoria assorbita nelle altre statuizioni della sentenza.
L'appellata sostiene, invece, che la documentazione versata in atti in fase Controparte_1 monitoria sia idonea ad attestare genesi, evoluzione ed ammontare definitivo del credito e conservi, nel giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria, non essendo stata contestata dall'opponente, se non in maniera assolutamente generica e non circostanziata.
La censura formulata con il primo motivo di appello è infondata.
In sede monitoria ha prodotto il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex CP_1 art. 50 TUB con indicazione delle rate pagate, delle rate insolute ed il dettaglio delle somme dovute;
la documentazione attestante l'erogazione della somma di €. 3.024,41 al Pt_1 con assegno 000000002742535 e la destinazione della somma di €. 17.024,84 all'estinzione del precedente rapporto n. 4065795200; l'autorizzazione datata 22/03/2011 a Parte_4 affinché provvedesse all'estinzione del finanziamento 4065795200 (doc. 05 fascicolo
[...] monitorio e docc.
4-5 fascicolo primo grado).
Nella fase di opposizione, con la comparsa di costituzione e risposta, ha CP_1 integrato detta documentazione producendo copia ricevuta assegno 000000002742535 (doc.
4), e dichiarazione di riconoscimento di debito con richiesta di sospensione delle rate a firma di (doc. 6 fascicolo primo grado). Parte_1
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'opposta ha altresì prodotto le lettere di decadenza dal beneficio del termine.
Alla luce della documentazione in atti, va respinta la doglianza relativa alla mancanza di prova del credito ingiunto.
Il credito oggetto di causa è afferente al contratto di finanziamento n. 00445159200 stipulato nel 2011 dal e dalla con e l'onere probatorio Pt_1 Pt_3 Parte_4
pagina 4 di 7 gravante sulla società opposta, cessionaria del credito, risulta assolto mediante la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento e dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB,quest'ultimo avente valenza probatoria anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dai quali si ricava l'intera movimentazione del rapporto in parola, le rate pagate e le restanti rate insolute, nonché il conteggio delle spese e degli interessi.
La doglianza relativa alla documentazione prodotta in fase monitoria, che esaurirebbe a tale fase la sua valenza probatoria, dovendo essere integrata nel giudizio di merito con idonea prova del credito ingiunto, non coglie nel segno.
La Corte osserva che, trattandosi di rapporto derivante da un contratto di mutuo, l'onere probatorio gravante sulla società creditrice opposta è assolto mediante la produzione del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento. Nei contratti di finanziamento, a differenza dei contratti di conto corrente, non è necessaria la produzione di tutti gli estratti conto per provare il credito, ma è sufficiente la produzione del contratto e del piano finanziario, in quanto le somme dovute mensilmente sono stabilite ex ante.
Ed invero, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di tutti gli estratti conto, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze, però, non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma in danaro, in quanto le somme dovute mensilmente sono stabilite ex ante, e pertanto il creditore è onerato della prova della detta erogazione e del mancato pagamento delle rate dovute (Cass. Civ. n. 13533 del 2001).
Spetta, invece, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori, ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria, non potendosi limitare alla generica contestazione del quantum del credito.
Nella fattispecie, come già rilevato, ha depositato in atti documentazione Controparte_1 attestante l'erogazione della somma di €. 3.024,41 al e la destinazione della somma Pt_1 di €. 17.024,84 all'estinzione del precedente rapporto n. 4065795200, nonché le rate pagate e le restanti rate insolute, con le spese accessorie.
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, ritenersi che sia stata fornita sufficiente dimostrazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria.
Viceversa, parte opponente non ha dimostrato di aver adempiuto alla propria obbligazione di restituzione del tantundem, essendosi limitata a generiche contestazioni.
2. Con il secondo motivo gli appellanti assumono che il consulente tecnico d'ufficio abbia errato per aver valutato unicamente il finanziamento n. 00445159200, omettendo l'analisi dei due precedenti finanziamenti n. 003662485200 del 21.01.2009 e 004065795200 del
12.02.2010, nonostante il quesito posto dal Tribunale richiedesse, invece, la valutazione dell'intero rapporto contrattuale e richiamasse espressamente la documentazione in atti, al fine di verificare il rispetto della normativa di cui alla L. 108/96 con riferimento al tasso corrispettivo e di mora pattuiti.
Evidenziano che nelle memorie istruttorie, e nei successivi verbali di causa, gli opponenti avevano ribadito specificamente -quale quesito- la ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale intercorso con l'istituto di credito.
Inoltre, dopo la verifica della difformità del Taeg, accertata in prima battuta dal CTU con riferimento al finanziamento n. 00445159200, il Tribunale richiedeva l'integrazione della consulenza al fine di accertare l'esatto dare e avere tra le parti in causa, per cui vi era una chiara indicazione alla ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale e, dunque, di tutti e tre i finanziamenti intercorrenti tra le parti.
Pertanto, secondo gli appellanti, la verifica della regolarità dei finanziamenti ai sensi della legge antiusura e con riferimento al Taeg avrebbe dovuto portare all'accertamento dell'esatto dare avere tra le parti a far data dal primo finanziamento n. 003662485200.
La censura è infondata.
Al riguardo, va solo osservato che il credito oggetto di causa, azionato da in Controparte_5 qualità di cessionaria, è afferente al contratto di finanziamento n. 00445159200.
Non si riscontra, pertanto, alcuna lacunosità della indagine svolta dal CTU, cui non è stato demandato dal Tribunale alcun accertamento in merito ad altri e precedenti rapporti di finanziamento intercorrenti tra i e in quanto non CP_6 Parte_4 attinenti al thema decidendum del giudizio.
In tale contesto, l'istanza di rinnovazione della CTU formulata da parte appellante, riferendosi a rapporti diversi da quello oggetto di causa, risulta ininfluente.
Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve dunque ritenersi che la decisione impugnata sia esente dalle censure mosse e meriti conferma. pagina 6 di 7 Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto Parte_1 Parte_2 di citazione notificato il 26.04.2022 nei confronti di in persona del Controparte_1 procuratore avverso la sentenza n. 3027 emessa dal Tribunale di Lecce il Controparte_2
26.10.2021, pubblicata in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali forfettario nella misura del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, l'11 settembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 356 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Giuseppe Mercuri come da procura in atti
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA: ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P. IVA: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
[...] P.IVA_2
Ornati come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note sostitutive di udienza del 14.5.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2018 e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il D.I. 2296/2018, emesso il 19.9.2018 dal Tribunale di pagina 1 di 7 Lecce e notificato il 10.10.2018, con il quale, su istanza di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (in qualità di cessionaria in blocco dei crediti di e, per essa, Parte_4 quale procuratore di era stato loro ingiunto il pagamento della somma di €. Controparte_2
14.969,40, oltre interessi e spese monitorie, per rate impagate del finanziamento contraddistinto dal numero 00445159200, contratto con detto istituto di credito.
Gli opponenti contestavano l'addebito per carenza di prova scritta del credito azionato, nonché per indeterminatezza del tasso di interesse e per violazione del divieto di anatocismo.
Si costituiva in persona del l.r.p.t., la quale contestava quanto dedotto da Controparte_1 controparte, sostenendo la regolarità del finanziamento e la corretta determinazione delle somme richieste;
chiedeva pertanto il rigetto della opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita in via documentale e con CTU tecnico contabile e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 9.9.2021, previa discussione mediante trattazione scritta, veniva decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n. 3027 del 26.10.2021, pubblicata in pari data.
Con tale sentenza il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2296/2018 e condannava e Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di €.7.873,59, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, in favore dell'opposta; infine condannava (“e per essa quale Controparte_3 procuratore di ) al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 Pt_1
e , in queste incluse le spese della CTU.
[...] Parte_2
In particolare il Tribunale, richiamando le risultanze dell'espletata CTU, riscontrava la mancata coincidenza del TAEG pattuito e riportato in contratto con quello effettivamente applicato al finanziamento, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB;
da tale calcolo scaturiva un credito, per gli opponenti, pari a €.875,6, per cui, atteso il debito di €.8.749,20 per rate non pagate, il credito di veniva CP_4 rideterminato in €.7.873,59.
Con atto di citazione notificato in data 26.04.2022 e Parte_1 Parte_3 hanno proposto il presente appello avverso la suddetta sentenza, deducendo l'erroneità della stessa per i motivi che verranno di seguito esaminati, nonché formulando istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, in via istruttoria, chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.09.2022 si è costituita in persona del procuratore eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c per genericità e indeterminatezza delle censure;
nel merito ha chiesto in subordine il rigetto del gravame, in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado.
Con provvedimento del 16.07.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU avanzata dagli appellanti.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché infondata.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati, delle circostanze da cui deriverebbe la dedotta violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
1. Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 cpc, per non aver il Tribunale statuito in ordine alla carenza probatoria della pretesa di CP_1
Deducono che la domanda di risulti sprovvista di idoneo supporto documentale, in CP_1 quanto il documento di sintesi e il piano di ammortamento non permetterebbero di ricostruire il rapporto sin dalla sua origine, riportando semplicemente un risultato riassuntivo dei rapporti tra l'istituto di credito e il cliente. pagina 3 di 7 In particolare, reputano che l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB depositato dalla controparte esaurisca la sua efficacia di prova documentale nell'ambito della procedura monitoria, risultando pertanto inidoneo a fornire la prova del credito intimato nel giudizio di opposizione a nel quale avrebbe dovuto produrre Pt_5 CP_4 documentazione contrattuale e contabile idonea a provare l'intero rapporto contrattuale e le relative condizioni, quali: il contratto di finanziamento, la stampa dei movimenti di dare o avere certificati, l'indicazione della composizione del credito con specificazione delle rate scadute, a scadere, penali e spese.
In merito a tale dedotta carenza probatoria, si sostiene, il Tribunale nulla avrebbe osservato, ritenendo erroneamente la richiesta di nullità della pretesa creditoria assorbita nelle altre statuizioni della sentenza.
L'appellata sostiene, invece, che la documentazione versata in atti in fase Controparte_1 monitoria sia idonea ad attestare genesi, evoluzione ed ammontare definitivo del credito e conservi, nel giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria, non essendo stata contestata dall'opponente, se non in maniera assolutamente generica e non circostanziata.
La censura formulata con il primo motivo di appello è infondata.
In sede monitoria ha prodotto il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex CP_1 art. 50 TUB con indicazione delle rate pagate, delle rate insolute ed il dettaglio delle somme dovute;
la documentazione attestante l'erogazione della somma di €. 3.024,41 al Pt_1 con assegno 000000002742535 e la destinazione della somma di €. 17.024,84 all'estinzione del precedente rapporto n. 4065795200; l'autorizzazione datata 22/03/2011 a Parte_4 affinché provvedesse all'estinzione del finanziamento 4065795200 (doc. 05 fascicolo
[...] monitorio e docc.
4-5 fascicolo primo grado).
Nella fase di opposizione, con la comparsa di costituzione e risposta, ha CP_1 integrato detta documentazione producendo copia ricevuta assegno 000000002742535 (doc.
4), e dichiarazione di riconoscimento di debito con richiesta di sospensione delle rate a firma di (doc. 6 fascicolo primo grado). Parte_1
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'opposta ha altresì prodotto le lettere di decadenza dal beneficio del termine.
Alla luce della documentazione in atti, va respinta la doglianza relativa alla mancanza di prova del credito ingiunto.
Il credito oggetto di causa è afferente al contratto di finanziamento n. 00445159200 stipulato nel 2011 dal e dalla con e l'onere probatorio Pt_1 Pt_3 Parte_4
pagina 4 di 7 gravante sulla società opposta, cessionaria del credito, risulta assolto mediante la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento e dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB,quest'ultimo avente valenza probatoria anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dai quali si ricava l'intera movimentazione del rapporto in parola, le rate pagate e le restanti rate insolute, nonché il conteggio delle spese e degli interessi.
La doglianza relativa alla documentazione prodotta in fase monitoria, che esaurirebbe a tale fase la sua valenza probatoria, dovendo essere integrata nel giudizio di merito con idonea prova del credito ingiunto, non coglie nel segno.
La Corte osserva che, trattandosi di rapporto derivante da un contratto di mutuo, l'onere probatorio gravante sulla società creditrice opposta è assolto mediante la produzione del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento. Nei contratti di finanziamento, a differenza dei contratti di conto corrente, non è necessaria la produzione di tutti gli estratti conto per provare il credito, ma è sufficiente la produzione del contratto e del piano finanziario, in quanto le somme dovute mensilmente sono stabilite ex ante.
Ed invero, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di tutti gli estratti conto, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze, però, non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma in danaro, in quanto le somme dovute mensilmente sono stabilite ex ante, e pertanto il creditore è onerato della prova della detta erogazione e del mancato pagamento delle rate dovute (Cass. Civ. n. 13533 del 2001).
Spetta, invece, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori, ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria, non potendosi limitare alla generica contestazione del quantum del credito.
Nella fattispecie, come già rilevato, ha depositato in atti documentazione Controparte_1 attestante l'erogazione della somma di €. 3.024,41 al e la destinazione della somma Pt_1 di €. 17.024,84 all'estinzione del precedente rapporto n. 4065795200, nonché le rate pagate e le restanti rate insolute, con le spese accessorie.
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, ritenersi che sia stata fornita sufficiente dimostrazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria.
Viceversa, parte opponente non ha dimostrato di aver adempiuto alla propria obbligazione di restituzione del tantundem, essendosi limitata a generiche contestazioni.
2. Con il secondo motivo gli appellanti assumono che il consulente tecnico d'ufficio abbia errato per aver valutato unicamente il finanziamento n. 00445159200, omettendo l'analisi dei due precedenti finanziamenti n. 003662485200 del 21.01.2009 e 004065795200 del
12.02.2010, nonostante il quesito posto dal Tribunale richiedesse, invece, la valutazione dell'intero rapporto contrattuale e richiamasse espressamente la documentazione in atti, al fine di verificare il rispetto della normativa di cui alla L. 108/96 con riferimento al tasso corrispettivo e di mora pattuiti.
Evidenziano che nelle memorie istruttorie, e nei successivi verbali di causa, gli opponenti avevano ribadito specificamente -quale quesito- la ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale intercorso con l'istituto di credito.
Inoltre, dopo la verifica della difformità del Taeg, accertata in prima battuta dal CTU con riferimento al finanziamento n. 00445159200, il Tribunale richiedeva l'integrazione della consulenza al fine di accertare l'esatto dare e avere tra le parti in causa, per cui vi era una chiara indicazione alla ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale e, dunque, di tutti e tre i finanziamenti intercorrenti tra le parti.
Pertanto, secondo gli appellanti, la verifica della regolarità dei finanziamenti ai sensi della legge antiusura e con riferimento al Taeg avrebbe dovuto portare all'accertamento dell'esatto dare avere tra le parti a far data dal primo finanziamento n. 003662485200.
La censura è infondata.
Al riguardo, va solo osservato che il credito oggetto di causa, azionato da in Controparte_5 qualità di cessionaria, è afferente al contratto di finanziamento n. 00445159200.
Non si riscontra, pertanto, alcuna lacunosità della indagine svolta dal CTU, cui non è stato demandato dal Tribunale alcun accertamento in merito ad altri e precedenti rapporti di finanziamento intercorrenti tra i e in quanto non CP_6 Parte_4 attinenti al thema decidendum del giudizio.
In tale contesto, l'istanza di rinnovazione della CTU formulata da parte appellante, riferendosi a rapporti diversi da quello oggetto di causa, risulta ininfluente.
Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve dunque ritenersi che la decisione impugnata sia esente dalle censure mosse e meriti conferma. pagina 6 di 7 Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto Parte_1 Parte_2 di citazione notificato il 26.04.2022 nei confronti di in persona del Controparte_1 procuratore avverso la sentenza n. 3027 emessa dal Tribunale di Lecce il Controparte_2
26.10.2021, pubblicata in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali forfettario nella misura del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, l'11 settembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 7 di 7