Ordinanza collegiale 20 dicembre 2010
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2011
Ordinanza cautelare 11 luglio 2012
Sentenza 13 settembre 2012
Ordinanza cautelare 14 novembre 2012
Improcedibile
Sentenza 10 giugno 2013
Accoglimento
Sentenza 11 febbraio 2014
Parere definitivo 27 giugno 2014
Inammissibile
Sentenza 4 marzo 2015
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 20/12/2010, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00819/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IA RO, CI BU, NA TE, VI SS, PA AV, LA LO, IE EN, PA NI, EL FI, BA AN, AN AN, IA NA, TI MA, CIno EM, UI CO, CA IN IE, SA NA, IR NI TT, SU GR, IU CC, NA D'IO, LL PI IO, IC VA, IN CE, BE PA, SS CI, MA CInetti, BE AP, RE IL, UR OR, IA ES, TA NI, MA IS VE, RA IL, SA ZZ, RE RG, IS MO, PA AB, SE RI, CA OS, UG TO, EF BA, ON GO, LU PI, SS AE, RE IN, ER PO, MA PI NI, ER GN, UR OL, ID LI, UR RG, ZI MA, AN IT NE, RA HE, MA HE, SE MA ZZ, DE NI, MA NO, UR SI, AL CI, UI AL, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Cucchieri e Stefania AN, con domicilio eletto presso il primo, in Ancona, corso Mazzini, 148;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. PA Costanzi, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Dirigente del Servizio Personale Regionale e degli Enti Dipendenti, non costituito;
nei confronti di
LU NI, US AP, CE NI, AL NN, AT NI, NI PE, AR LL, LO AL, CIna IN, IE PA LA CI, AU AM, IL CI, RE TT, VI ME, non costituiti;
per l'annullamento,
della deliberazione G.R. n. 453 del 27/4/2004, del decreto del dirigente Servizio Personale della Regione Marche n. 345 del 14/6/2004 e delle graduatorie relative alle progressioni verticali indette con i predetti provvedimenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:
- deliberazione di G.R. n. 2919/2001;
- note Dipartimento Programmazione e Bilancio Regione Marche prot. nn. 32751, 32753, 32755, 32756, 32757, 32760, 32762 e 32763 del 7/10/2004;
- nota Dipartimento Affari Istituzionali e Generali, Servizio Informatica prot. n. 27504 del 25/8/2004;
- nota Servizio Provveditorato Economato e Contratti prot. n. 35711 dell’8/9/2004;
- nota Dipartimento Programmazione e Bilancio prot. n. 25731 del 9/8/2004;
- nota prot. n. 20414 del 17/5/2004, diretta al presidente del Comitato di Coordinamento dott. Pietro Marcolini;
- qualsiasi altro documento (che non sia stato già depositato in giudizio) ritenuto utile ai fini della decisione.
I suddetti documenti si intendono completi dei rispettivi allegati (ed in particolare delle schede riportanti le valutazioni conseguite dai partecipanti alle selezioni per cui è causa).
La Regione dovrà inoltre provvedere alla ristampa delle graduatorie impugnate con un diverso “lay out”, di modo che, nell’ambito del punteggio totale riportato da ciascun concorrente per la voce “Titoli”, sia distinguibile quello attribuito in applicazione della formula aritmetica contestata dai ricorrenti (che dovrà risultare in un’apposita colonna).
Il dirigente pro tempore del Servizio Personale della Regione Marche, anche avvalendosi della collaborazione degli altri uffici interessati, dovrà depositare presso la Segreteria del Tribunale la predetta documentazione entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Sulla base della predetta documentazione, i ricorrenti, nei successivi tre mesi, provvederanno a redigere e a depositare in giudizio un prospetto riportante, per ciascuno di essi, gli esiti della c.d. prova di resistenza.
Le parti provvederanno a segnalare tempestivamente al Tribunale l’insorgenza di fatti e circostanze che impediscano il rispetto dei suddetti termini e impongano il differimento della data dell’udienza di trattazione fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione l'udienza pubblica del 10 novembre 2011.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
LU Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2010
IL SEGRETARIO