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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
, CF: Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Severo presso lo studio dell'Avv. Marcello Nardella che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado -----------------------------------------------------------------------appellante E sito in San Severo al viale Controparte_1
Castellana n. 91/93, CF: elettivamente domiciliato in Bari P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Russi e rappresentato in giudizio dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, giusta procura in atti --------appellato
Oggetto: mandato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 30/05/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Fatti di causa
Con sentenza n. 1407/2021 pubblicata il 07/06/2021, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del per il pagamento dell'importo Controparte_1 di € 13.011,46 a titolo di compenso per l'attività di amministratore pagina 1 di 9 condominiale espletata dal 1999 al 2008, nonché di rimborso per asserite anticipazioni di spesa effettuate nel corso del rapporto di mandato.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto non provato il credito azionato dall'ex amministratore in mancanza di una regolare contabilità CP_2
e condannato il medesimo alla refusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 5/01/2022, ha Parte_1 proposto tempestivo gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, la condanna dell'appellato al pagamento dell'importo € 13.011,46, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Rigettata l'istanza di inibitoria, dopo un primo passaggio in decisione la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una ctu finalizzata ad accertare quali delle spese asseritamente anticipate dall'appellante trovassero eventualmente riscontro nei documenti giustificativi da lui prodotti e nei bilanci approvati dall'assemblea con espressa indicazione tra le poste passive.
Dopo l'acquisizione dell'elaborato peritale, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 30/05/2025, la causa è stata definitivamente introitata a sentenza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per violazione dei canoni di chiarezza ex art. 342 c.p.c., così come proposta dal appellato. Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve pagina 2 di 9 affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato le parti della decisione impugnate e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e al percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non provato il proprio pagina 3 di 9 credito, nonostante l'avvenuta produzione dei bilanci dal 1999 al 2003 regolarmente approvati e di quelli dal 2004 al 2008 che, seppur presentati nell'assemblea del 25/10/2008, non sarebbero stati discussi in quella sede per volontà dei condomini di rinviarne l'approvazione ad altra riunione;
che nessuna contestazione sarebbe mai stata sollevata dai condomini in merito al ritardo nella presentazione dei bilanci 2004-2008 non approvati, determinato dalle sue cattive condizioni di salute;
che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal al fine di contrastare la Controparte_1 domanda di pagamento del compenso (il cui ammontare era quello di € 1.933,61 indicato nel bilancio 2003 in atti regolarmente approvato) sarebbe perciò infondata anche perché smentita dalla documentazione comprovante il pagamento a proprie spese delle bollette e forniture.
Le censure sono prive di pregio.
In fatto, risulta dagli atti che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa appellante, la discussione dei bilanci dal 2004 al 2008, presentati cumulativamente ed in ritardo nella riunione condominiale del 25/10/2008, fu rinviata ad altra data dall'assemblea a causa della mancata consegna, da parte dell'amministratore dimissionario, di tutta la documentazione contabile (vd. verbale assembleare in atti, recante in calce annotazione firmata che comprova come, nella successiva data del 29/11/2008, il ebbe a Pt_1 consegnare al nuovo amministratore solo il libro dei verbali Persona_1 di assemblea e due fatture già pagate).
È dunque ragionevolmente questo il motivo per cui non si addivenne mai all'approvazione dei bilanci dal 2004 al 2008 (motivo su cui si è legittimamente fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. di mala gestio sollevata dal per contrastare l'avversa domanda di pagamento del Controparte_1 compenso quantomeno in relazione al predetto quadriennio).
In diritto, costituisce affermazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che “il credito dell'amministratore di per le CP_1 anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo” (Cass. n. 3892 del 14/02/2017).
pagina 4 di 9 Tale contabilità, sia pur semplificata, deve necessariamente contenere
“l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito” (Cass. n. 14428 del 29/05/2025).
Lo stesso principio vale anche per il compenso spettante all'amministratore.
“In tema di Condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicchè, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido, è esigibile” (Cass. n. 17713 del 21/06/2023).
Anche il compenso per l'attività di gestione rappresenta invero una spesa che necessita di approvazione assembleare, quale specifica voce di bilancio.
Poiché l'incarico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso, il diritto del mandatario sia al compenso che al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è perciò condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Da tali principi discende l'affermazione secondo cui “la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale” (Cass. 2011/n. 10153 richiamata nel quesito conferito al ctu).
In altri termini, la predetta deduzione è esclusa sia da ragioni di carattere logico, ove si consideri che l'amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi pagina 5 di 9 derivanti da altra gestione), sia di carattere giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.
Nella fattispecie, premesso che le ricevute di pagamento prodotte agli atti dall'appellante non costituiscono prova di alcunchè in mancanza della dimostrazione della provenienza della provvista utilizzata per effettuare i pagamenti, è un dato pacifico che gli unici bilanci approvati dall'assemblea (nella seduta del 5/06/2004) siano quelli dal 1999 al 2003.
La ctu -espletata in questo grado a firma del dott. sul Persona_2 seguente quesito: “accerti il ctu quali delle spese che l'appellante assume di aver anticipato per il condominio trovi riscontro nei documenti giustificativi prodotti e nei bilanci approvati, specificando, in caso affermativo, se tali spese siano state <> tra le poste passive dei bilanci approvati (cfr. Cass. 10153/2011)”- ha tuttavia permesso di accertare che, anche per i bilanci approvati, l'amministratore non ha mai evidenziato specificamente le somme anticipate, così come richiesto ai fini dell'attribuibilità del valore di ricognizione di debito alla delibera di approvazione.
In ragione di tanto, lo stesso ctu ha condivisibilmente concluso che alcun importo a credito può essere riconosciuto all'ex amministratore.
La mancanza di una regolare contabilità impedisce il riconoscimento anche del compenso relativo al periodo 1999-2003.
Il tecnico d'ufficio, scendendo solo per esigenze di completezza all'esame analitico della documentazione agli atti, ha infatti evidenziato che i bilanci approvati non recano alcun saldo progressivo della posizione debitoria/creditoria dei singoli condomini, ma si limitano a riportare solo i movimenti di ogni singolo anno senza operare alcun raccordo da un anno all'altro; che gli e/c in atti contengono pochissime scritturazioni, segno che i condomini non usavano modalità di pagamento tracciate per effettuare i versamenti delle quote;
che lo stesso amministratore non tracciava i pagamenti e le asserite anticipazioni di spesa, ma utilizzava a tal fine un conto corrente verosimilmente a sé intestato, diverso da quello acceso dal presso la;
che i bonifici in entrata sul conto Controparte_1 Pt_2
intestato al , relativi ad incassi di quote Pt_2 Controparte_1 pagina 6 di 9 condominiali, non coincidono in alcun modo con gli importi indicati nei bilanci dell'anno di pertinenza dei predetti incassi.
Tali circostanze escludono in radice la sussistenza della prova di qualsiasi credito in capo all'ex amministratore.
L'ulteriore profilo, con cui l'appellante si duole della propria condanna alla refusione dell'esborso di € 195 mai sostenuto dall'appellato, va invece qualificato più propriamente come istanza di correzione di errore materiale e non come motivo di appello.
Premesso che l'appellato non ha preso posizione in merito a tale aspetto, deve effettivamente riconoscersi che le spese vive di € 195 liquidate in sentenza (€ 187 per contributo unificato + € 8 per marca da bollo) sono state sborsate dall'attore e non dal convenuto, che non aveva Controparte_1 quindi alcun diritto al relativo rimborso, né l'ha mai chiesto nella nota spese depositata in primo grado.
La statuizione, dovuta a mera svista del primo giudice, è emendabile in questa sede, non implicando alcuna attività valutativo/interpretativa che possa incidere sul contenuto decisorio della sentenza appellata.
La predetta sentenza va dunque corretta, nel senso di riconoscere in favore del il diritto al rimborso dei soli onorari (ivi Controparte_1 liquidati correttamente per l'intero, avendo la ratifica assembleare sanato con effetto retroattivo il vizio autorizzativo inizialmente denunciato), maggiorati degli accessori di legge.
Sul punto, non è superfluo precisare che “l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere” (Cass. 2014/n. 19284); che “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello;
così, l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere;
pertanto, il suo accoglimento da parte pagina 7 di 9 del giudice di appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (sic Cass. 2022/n. 583; Cass. 2018/n. 6701).
Al rigetto dell'appello consegue, infine, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio (comprese quelle di ctu), che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 2022/n. 147 sulla base dei valori medi dello scaglione da 5.201 ad € 26.000.
La conferma della pronuncia impugnata non è infatti esclusa, come si è visto innanzi, dall'accoglimento della suindicata istanza di correzione di errore materiale, non qualificabile come motivo di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 5/01/2022 da ei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1407/2021 Controparte_1 emessa il 7/06/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. a parziale correzione del secondo capo del dispositivo della sentenza impugnata, esclude dall'obbligo di rifusione al convenuto l'importo di € 195 liquidato a carico del a titolo di spese vive;
Pt_1
3. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario, avv. F.S. Prattichizzo, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'appellante;
5. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 71 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
, CF: Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Severo presso lo studio dell'Avv. Marcello Nardella che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado -----------------------------------------------------------------------appellante E sito in San Severo al viale Controparte_1
Castellana n. 91/93, CF: elettivamente domiciliato in Bari P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Russi e rappresentato in giudizio dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, giusta procura in atti --------appellato
Oggetto: mandato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 30/05/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Fatti di causa
Con sentenza n. 1407/2021 pubblicata il 07/06/2021, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del per il pagamento dell'importo Controparte_1 di € 13.011,46 a titolo di compenso per l'attività di amministratore pagina 1 di 9 condominiale espletata dal 1999 al 2008, nonché di rimborso per asserite anticipazioni di spesa effettuate nel corso del rapporto di mandato.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto non provato il credito azionato dall'ex amministratore in mancanza di una regolare contabilità CP_2
e condannato il medesimo alla refusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 5/01/2022, ha Parte_1 proposto tempestivo gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, la condanna dell'appellato al pagamento dell'importo € 13.011,46, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Rigettata l'istanza di inibitoria, dopo un primo passaggio in decisione la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una ctu finalizzata ad accertare quali delle spese asseritamente anticipate dall'appellante trovassero eventualmente riscontro nei documenti giustificativi da lui prodotti e nei bilanci approvati dall'assemblea con espressa indicazione tra le poste passive.
Dopo l'acquisizione dell'elaborato peritale, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 30/05/2025, la causa è stata definitivamente introitata a sentenza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per violazione dei canoni di chiarezza ex art. 342 c.p.c., così come proposta dal appellato. Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve pagina 2 di 9 affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato le parti della decisione impugnate e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e al percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non provato il proprio pagina 3 di 9 credito, nonostante l'avvenuta produzione dei bilanci dal 1999 al 2003 regolarmente approvati e di quelli dal 2004 al 2008 che, seppur presentati nell'assemblea del 25/10/2008, non sarebbero stati discussi in quella sede per volontà dei condomini di rinviarne l'approvazione ad altra riunione;
che nessuna contestazione sarebbe mai stata sollevata dai condomini in merito al ritardo nella presentazione dei bilanci 2004-2008 non approvati, determinato dalle sue cattive condizioni di salute;
che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal al fine di contrastare la Controparte_1 domanda di pagamento del compenso (il cui ammontare era quello di € 1.933,61 indicato nel bilancio 2003 in atti regolarmente approvato) sarebbe perciò infondata anche perché smentita dalla documentazione comprovante il pagamento a proprie spese delle bollette e forniture.
Le censure sono prive di pregio.
In fatto, risulta dagli atti che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa appellante, la discussione dei bilanci dal 2004 al 2008, presentati cumulativamente ed in ritardo nella riunione condominiale del 25/10/2008, fu rinviata ad altra data dall'assemblea a causa della mancata consegna, da parte dell'amministratore dimissionario, di tutta la documentazione contabile (vd. verbale assembleare in atti, recante in calce annotazione firmata che comprova come, nella successiva data del 29/11/2008, il ebbe a Pt_1 consegnare al nuovo amministratore solo il libro dei verbali Persona_1 di assemblea e due fatture già pagate).
È dunque ragionevolmente questo il motivo per cui non si addivenne mai all'approvazione dei bilanci dal 2004 al 2008 (motivo su cui si è legittimamente fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. di mala gestio sollevata dal per contrastare l'avversa domanda di pagamento del Controparte_1 compenso quantomeno in relazione al predetto quadriennio).
In diritto, costituisce affermazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che “il credito dell'amministratore di per le CP_1 anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo” (Cass. n. 3892 del 14/02/2017).
pagina 4 di 9 Tale contabilità, sia pur semplificata, deve necessariamente contenere
“l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito” (Cass. n. 14428 del 29/05/2025).
Lo stesso principio vale anche per il compenso spettante all'amministratore.
“In tema di Condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicchè, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido, è esigibile” (Cass. n. 17713 del 21/06/2023).
Anche il compenso per l'attività di gestione rappresenta invero una spesa che necessita di approvazione assembleare, quale specifica voce di bilancio.
Poiché l'incarico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso, il diritto del mandatario sia al compenso che al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è perciò condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Da tali principi discende l'affermazione secondo cui “la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale” (Cass. 2011/n. 10153 richiamata nel quesito conferito al ctu).
In altri termini, la predetta deduzione è esclusa sia da ragioni di carattere logico, ove si consideri che l'amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi pagina 5 di 9 derivanti da altra gestione), sia di carattere giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.
Nella fattispecie, premesso che le ricevute di pagamento prodotte agli atti dall'appellante non costituiscono prova di alcunchè in mancanza della dimostrazione della provenienza della provvista utilizzata per effettuare i pagamenti, è un dato pacifico che gli unici bilanci approvati dall'assemblea (nella seduta del 5/06/2004) siano quelli dal 1999 al 2003.
La ctu -espletata in questo grado a firma del dott. sul Persona_2 seguente quesito: “accerti il ctu quali delle spese che l'appellante assume di aver anticipato per il condominio trovi riscontro nei documenti giustificativi prodotti e nei bilanci approvati, specificando, in caso affermativo, se tali spese siano state <
In ragione di tanto, lo stesso ctu ha condivisibilmente concluso che alcun importo a credito può essere riconosciuto all'ex amministratore.
La mancanza di una regolare contabilità impedisce il riconoscimento anche del compenso relativo al periodo 1999-2003.
Il tecnico d'ufficio, scendendo solo per esigenze di completezza all'esame analitico della documentazione agli atti, ha infatti evidenziato che i bilanci approvati non recano alcun saldo progressivo della posizione debitoria/creditoria dei singoli condomini, ma si limitano a riportare solo i movimenti di ogni singolo anno senza operare alcun raccordo da un anno all'altro; che gli e/c in atti contengono pochissime scritturazioni, segno che i condomini non usavano modalità di pagamento tracciate per effettuare i versamenti delle quote;
che lo stesso amministratore non tracciava i pagamenti e le asserite anticipazioni di spesa, ma utilizzava a tal fine un conto corrente verosimilmente a sé intestato, diverso da quello acceso dal presso la;
che i bonifici in entrata sul conto Controparte_1 Pt_2
intestato al , relativi ad incassi di quote Pt_2 Controparte_1 pagina 6 di 9 condominiali, non coincidono in alcun modo con gli importi indicati nei bilanci dell'anno di pertinenza dei predetti incassi.
Tali circostanze escludono in radice la sussistenza della prova di qualsiasi credito in capo all'ex amministratore.
L'ulteriore profilo, con cui l'appellante si duole della propria condanna alla refusione dell'esborso di € 195 mai sostenuto dall'appellato, va invece qualificato più propriamente come istanza di correzione di errore materiale e non come motivo di appello.
Premesso che l'appellato non ha preso posizione in merito a tale aspetto, deve effettivamente riconoscersi che le spese vive di € 195 liquidate in sentenza (€ 187 per contributo unificato + € 8 per marca da bollo) sono state sborsate dall'attore e non dal convenuto, che non aveva Controparte_1 quindi alcun diritto al relativo rimborso, né l'ha mai chiesto nella nota spese depositata in primo grado.
La statuizione, dovuta a mera svista del primo giudice, è emendabile in questa sede, non implicando alcuna attività valutativo/interpretativa che possa incidere sul contenuto decisorio della sentenza appellata.
La predetta sentenza va dunque corretta, nel senso di riconoscere in favore del il diritto al rimborso dei soli onorari (ivi Controparte_1 liquidati correttamente per l'intero, avendo la ratifica assembleare sanato con effetto retroattivo il vizio autorizzativo inizialmente denunciato), maggiorati degli accessori di legge.
Sul punto, non è superfluo precisare che “l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere” (Cass. 2014/n. 19284); che “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello;
così, l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere;
pertanto, il suo accoglimento da parte pagina 7 di 9 del giudice di appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (sic Cass. 2022/n. 583; Cass. 2018/n. 6701).
Al rigetto dell'appello consegue, infine, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio (comprese quelle di ctu), che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 2022/n. 147 sulla base dei valori medi dello scaglione da 5.201 ad € 26.000.
La conferma della pronuncia impugnata non è infatti esclusa, come si è visto innanzi, dall'accoglimento della suindicata istanza di correzione di errore materiale, non qualificabile come motivo di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 5/01/2022 da ei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1407/2021 Controparte_1 emessa il 7/06/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. a parziale correzione del secondo capo del dispositivo della sentenza impugnata, esclude dall'obbligo di rifusione al convenuto l'importo di € 195 liquidato a carico del a titolo di spese vive;
Pt_1
3. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario, avv. F.S. Prattichizzo, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'appellante;
5. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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