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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3018/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo il 02/08/2023 al n. 3018/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2023 reso dal Tribunale di Potenza in data 26/05/2023 sul ricorso iscritto al n. 2378/2022 R.G., notificato in data 20/06/2023
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli
Avv.ti Salvatore Bochicchio e Rocco Mariano Romaniello, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Potenza, alla Via Di Giura Centro
Direzionale, n. 54;
OPPONENTE
E
(P. Iva Gruppo RU IT , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e
RE OR, con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
19125 - La Spezia (SP).;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/06/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3018/2023 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2023 reso dal
Tribunale di Potenza in data 26/05/2023 sul ricorso iscritto al n. 2378/2022
R.G., notificato in data 20/06/2023, con il quale, su istanza della società
le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
11.793,37, oltre interessi e spese, a titolo di debitoria residua inerente al contratto di finanziamento n. 2103738758 intercorso tra Compass S.p.A. e l'opponente a far data dal 24/02/2012.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12/01/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c., con provvedimento del 20/03/2024 la società opposta veniva onerata dell'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Successivamente, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/06/2025 e, all'esito, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che vada dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta con il ricorso monitorio, con la conseguente revoca dello stesso.
4.1. Invero, è pacifico che l'odierna controversia, vertendo sulla debitoria residua di contratti bancari, rientri in una materia assoggettata, a norma dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010, al previo esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoriamente posto quale condizione di procedibilità della domanda;
inoltre, secondo il principio reso dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 19596/2020) e poi confluito nell'attuale art. 5 bis del D.lgs.
28/2010, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (ovvero la parte opposta) e ciò all'esito dell'apposito termine concesso dal giudice in prima udienza, dopo aver
2 Proc. n. 3018/2023 R.G.
provveduto sulle eventuali istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
4.2. A ciò aggiungasi che, se è indiscussa la natura non perentoria del termine di 15 giorni assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione (si veda al riguardo Cass. n. 40035/2021), altrettanto certo è che, affinché possa dirsi validamente concretizzata la condizione di procedibilità, occorre che, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, sia stato utilmente esperita la procedura di mediazione, laddove per “utile esperimento” s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9102 del
31/03/2023).
4.3. Ebbene, nel caso di specie, risulta che la parte opposta era stata onerata di instaurare il procedimento di mediazione con provvedimento del
20/03/2024, comunicato alle parti dalla Cancelleria in data 21/03/2024, e contestualmente erano stati concessi i termini di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis (ovvero antecedente alle modifiche introdotte con il D.lgs. n. 149/2022 e ss.mm.), decorrenti dalla medesima data;
conseguentemente, stante il rigido sistema di preclusioni previsto dalla citata normativa, il termine ultimo per il deposito di documentazione – tra cui il verbale di mediazione attestante l'effettivo assolvimento della condizione di procedibilità della domanda – ricadeva nell'ambito delle memorie di appendice istruttoria.
4.4. In particolare, poiché risulta che la procedura di mediazione si è conclusa in data 2 maggio 2024, l'opponente avrebbe potuto – e dovuto – depositare il verbale attestante l'esito della mediazione in seno alla seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c. (il termine per il cui deposito scadeva il
20 maggio 2024)
E ciò in quanto il sistema di preclusioni previsto dal comma sesto dell'art. 183 c.p.c. costituisce garanzia del corretto svolgersi dell'iter processuale, in una logica di tutela di interessi super individuali, tanto da essere di rilievo officioso anche in ipotesi di acquiescenza della parte legittimata a dolersene
(Corte di Cassazione, Sentenza 27 luglio 2021 n. 21529), con la conseguenza che la relativa violazione, ovvero (per quanto qui di interesse) il deposito di documentazione al di fuori di tali scansioni procedimentali,
3 Proc. n. 3018/2023 R.G.
comporta l'inutilizzabilità processuale di quanto tardivamente accluso agli atti.
4.5. Né viene qui in rilievo un'ipotesi di decadenza non imputabile o di documentazione a formazione sopravvenuta, le quali avrebbero potuto, in astratto, legittimare un'istanza di rimessione in termini, peraltro mai articolata e, comunque, non preceduta da alcuna allegazione che potesse giustificare il tardivo deposito del verbale di mediazione, che deve ritenersi imputabile alla parte a ciò onerata.
4.6. Del resto, nel senso di non ritenere ammissibile la produzione tardiva del verbale di mediazione, si rinviene un condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui il mancato deposito, nei termini di legge, del verbale di mediazione non consente di ritenere avverata la condizione di procedibilità del giudizio, perché in tal modo “sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d'ufficio relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell'oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso, posto che ai sensi dell'art.4, co.2 d.lgs.
n.28/2010 “l'istanza deve indicare (…) le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa” e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale, come stabilito dall'art. 8 d.lgs.
n.28/2010” (Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2021).
4.7. Pertanto, nell'impossibilità di ritenere correttamente espletata la condizione di procedibilità (posto che il deposito del relativo verbale è intervenuto tardivamente e, dunque, il documento non è utilizzabile), va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguente revoca del decreto opposto.
5. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (da € 5.201 a € 26.000), con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
4 Proc. n. 3018/2023 R.G.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento n. 3018/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed € 5.077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Potenza, lì 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo il 02/08/2023 al n. 3018/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2023 reso dal Tribunale di Potenza in data 26/05/2023 sul ricorso iscritto al n. 2378/2022 R.G., notificato in data 20/06/2023
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli
Avv.ti Salvatore Bochicchio e Rocco Mariano Romaniello, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Potenza, alla Via Di Giura Centro
Direzionale, n. 54;
OPPONENTE
E
(P. Iva Gruppo RU IT , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e
RE OR, con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
19125 - La Spezia (SP).;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/06/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3018/2023 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2023 reso dal
Tribunale di Potenza in data 26/05/2023 sul ricorso iscritto al n. 2378/2022
R.G., notificato in data 20/06/2023, con il quale, su istanza della società
le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
11.793,37, oltre interessi e spese, a titolo di debitoria residua inerente al contratto di finanziamento n. 2103738758 intercorso tra Compass S.p.A. e l'opponente a far data dal 24/02/2012.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12/01/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c., con provvedimento del 20/03/2024 la società opposta veniva onerata dell'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Successivamente, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/06/2025 e, all'esito, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che vada dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta con il ricorso monitorio, con la conseguente revoca dello stesso.
4.1. Invero, è pacifico che l'odierna controversia, vertendo sulla debitoria residua di contratti bancari, rientri in una materia assoggettata, a norma dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010, al previo esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoriamente posto quale condizione di procedibilità della domanda;
inoltre, secondo il principio reso dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 19596/2020) e poi confluito nell'attuale art. 5 bis del D.lgs.
28/2010, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (ovvero la parte opposta) e ciò all'esito dell'apposito termine concesso dal giudice in prima udienza, dopo aver
2 Proc. n. 3018/2023 R.G.
provveduto sulle eventuali istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
4.2. A ciò aggiungasi che, se è indiscussa la natura non perentoria del termine di 15 giorni assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione (si veda al riguardo Cass. n. 40035/2021), altrettanto certo è che, affinché possa dirsi validamente concretizzata la condizione di procedibilità, occorre che, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, sia stato utilmente esperita la procedura di mediazione, laddove per “utile esperimento” s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9102 del
31/03/2023).
4.3. Ebbene, nel caso di specie, risulta che la parte opposta era stata onerata di instaurare il procedimento di mediazione con provvedimento del
20/03/2024, comunicato alle parti dalla Cancelleria in data 21/03/2024, e contestualmente erano stati concessi i termini di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis (ovvero antecedente alle modifiche introdotte con il D.lgs. n. 149/2022 e ss.mm.), decorrenti dalla medesima data;
conseguentemente, stante il rigido sistema di preclusioni previsto dalla citata normativa, il termine ultimo per il deposito di documentazione – tra cui il verbale di mediazione attestante l'effettivo assolvimento della condizione di procedibilità della domanda – ricadeva nell'ambito delle memorie di appendice istruttoria.
4.4. In particolare, poiché risulta che la procedura di mediazione si è conclusa in data 2 maggio 2024, l'opponente avrebbe potuto – e dovuto – depositare il verbale attestante l'esito della mediazione in seno alla seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c. (il termine per il cui deposito scadeva il
20 maggio 2024)
E ciò in quanto il sistema di preclusioni previsto dal comma sesto dell'art. 183 c.p.c. costituisce garanzia del corretto svolgersi dell'iter processuale, in una logica di tutela di interessi super individuali, tanto da essere di rilievo officioso anche in ipotesi di acquiescenza della parte legittimata a dolersene
(Corte di Cassazione, Sentenza 27 luglio 2021 n. 21529), con la conseguenza che la relativa violazione, ovvero (per quanto qui di interesse) il deposito di documentazione al di fuori di tali scansioni procedimentali,
3 Proc. n. 3018/2023 R.G.
comporta l'inutilizzabilità processuale di quanto tardivamente accluso agli atti.
4.5. Né viene qui in rilievo un'ipotesi di decadenza non imputabile o di documentazione a formazione sopravvenuta, le quali avrebbero potuto, in astratto, legittimare un'istanza di rimessione in termini, peraltro mai articolata e, comunque, non preceduta da alcuna allegazione che potesse giustificare il tardivo deposito del verbale di mediazione, che deve ritenersi imputabile alla parte a ciò onerata.
4.6. Del resto, nel senso di non ritenere ammissibile la produzione tardiva del verbale di mediazione, si rinviene un condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui il mancato deposito, nei termini di legge, del verbale di mediazione non consente di ritenere avverata la condizione di procedibilità del giudizio, perché in tal modo “sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d'ufficio relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell'oggetto della mediazione instaurata rispetto al giudizio intrapreso, posto che ai sensi dell'art.4, co.2 d.lgs.
n.28/2010 “l'istanza deve indicare (…) le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa” e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale, come stabilito dall'art. 8 d.lgs.
n.28/2010” (Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2021).
4.7. Pertanto, nell'impossibilità di ritenere correttamente espletata la condizione di procedibilità (posto che il deposito del relativo verbale è intervenuto tardivamente e, dunque, il documento non è utilizzabile), va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguente revoca del decreto opposto.
5. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (da € 5.201 a € 26.000), con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
4 Proc. n. 3018/2023 R.G.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento n. 3018/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed € 5.077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Potenza, lì 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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