TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, iscritto al n.
1754\2024 R.G.A.C. e promosso da
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
residente a [...], rappresentata C.F._1
e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Concilio, con studio in Salerno (SA) alla via Demetrio Moscato n. 11, ed ivi elettivamente domiciliata;
nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Bassagrande n. 28, c.f. elettivamente domiciliato in Massa (MS) via C.F._2
del Patriota 20, presso lo studio dell'Avv. Valter Mattarocci, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi
[...]
(da nubile, e , i quali hanno contratto matrimonio il Pt_1 Persona_1 CP_1
24/08/2008 a Poiana Teiului (Romania) con atto n. 25 del 24 agosto 2008, e risultano genitori di , nata in data [...], in [...]. Persona_2
2. Nel costituirsi in giudizio il sig. ha dichiarato di concordare in ordine alle CP_1
condizioni di cui al ricorso proposto dalla sig.ra di guisa che le parti hanno Parte_1
congiuntamente rassegnato le conclusioni nei seguenti termini: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa coniugale
è assegnata alla ricorrente;
4) Il sig. corrisponderà un assegno mensile di mantenimento CP_1
per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di euro 150,00, da versarsi a mezzo vaglia postale o altra modalità, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, oltre il 50% delle eventuali spese straordinarie necessarie, a carico di entrambi i coniugi, in accordo alle vigenti linee guida del CNF;
5) Alcun assegno di mantenimento è dovuto per il coniuge. 6) Spese di lite compensate”. All'esito il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Sussiste senz'altro la competenza del Tribunale adito, dal momento che il Regolamento
(UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, prevede all'art. 3 che:
“sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova:
(…) ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. E, nella specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è quella sita in Carrara (MS) alla via Bassangrande, n. 28, presso cui ancora risiede la ricorrente. Quanto, invece, alla legge applicabile in materia di separazione, viene in rilievo il Regolamento UE n. 1259/2010, sulla scorta della cui portata e, della concorde posizione delle parti, trova applicazione la legge italiana.
pagina 2 di 4 4. Sempre in via preliminare appare opportuno rilevare come non osti alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, poiché quella di che trattasi è una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di procedere alla trascrizione, che non incide sulla validità del matrimonio, ma ha piuttosto la finalità di fornire pubblicità dello stesso anche in Italia. Sul punto, si registra consolidato orientamento di legittimità in accordo al quale “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 28.10.1985 n. 5292).
5. Tanto chiarito, e preso atto che le parti hanno depositato il certificato di matrimonio tradotto e apostillato, è opinione del Tribunale che l'accertata intollerabilità della convivenza, che risulta circostanza incontestata, giustifichi la pronuncia di separazione in accordo al disposto di cui all'art. 151 del codice civile.
6. Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle stesse.
7. Le spese di lite, in considerazione della natura del ricorso e dell'accordo sul punto, devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i sig.ri e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio il 24/08/2008 a Poiana Teiului (Romania) con atto n.
25 del 24/08/2008 registrato a Poiana Teiului, provincia di Neamt (Romania) come pagina 3 di 4 risultante dal relativo certificato di matrimonio serie CE, n. 531605, disponendo in conformità agli accordi raggiunti dalle parti nei termini di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) manda alla Cancelleria al fine degli adempimenti competenza
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, iscritto al n.
1754\2024 R.G.A.C. e promosso da
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
residente a [...], rappresentata C.F._1
e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Concilio, con studio in Salerno (SA) alla via Demetrio Moscato n. 11, ed ivi elettivamente domiciliata;
nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Bassagrande n. 28, c.f. elettivamente domiciliato in Massa (MS) via C.F._2
del Patriota 20, presso lo studio dell'Avv. Valter Mattarocci, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi
[...]
(da nubile, e , i quali hanno contratto matrimonio il Pt_1 Persona_1 CP_1
24/08/2008 a Poiana Teiului (Romania) con atto n. 25 del 24 agosto 2008, e risultano genitori di , nata in data [...], in [...]. Persona_2
2. Nel costituirsi in giudizio il sig. ha dichiarato di concordare in ordine alle CP_1
condizioni di cui al ricorso proposto dalla sig.ra di guisa che le parti hanno Parte_1
congiuntamente rassegnato le conclusioni nei seguenti termini: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa coniugale
è assegnata alla ricorrente;
4) Il sig. corrisponderà un assegno mensile di mantenimento CP_1
per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di euro 150,00, da versarsi a mezzo vaglia postale o altra modalità, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, oltre il 50% delle eventuali spese straordinarie necessarie, a carico di entrambi i coniugi, in accordo alle vigenti linee guida del CNF;
5) Alcun assegno di mantenimento è dovuto per il coniuge. 6) Spese di lite compensate”. All'esito il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Sussiste senz'altro la competenza del Tribunale adito, dal momento che il Regolamento
(UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, prevede all'art. 3 che:
“sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova:
(…) ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. E, nella specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è quella sita in Carrara (MS) alla via Bassangrande, n. 28, presso cui ancora risiede la ricorrente. Quanto, invece, alla legge applicabile in materia di separazione, viene in rilievo il Regolamento UE n. 1259/2010, sulla scorta della cui portata e, della concorde posizione delle parti, trova applicazione la legge italiana.
pagina 2 di 4 4. Sempre in via preliminare appare opportuno rilevare come non osti alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, poiché quella di che trattasi è una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di procedere alla trascrizione, che non incide sulla validità del matrimonio, ma ha piuttosto la finalità di fornire pubblicità dello stesso anche in Italia. Sul punto, si registra consolidato orientamento di legittimità in accordo al quale “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 28.10.1985 n. 5292).
5. Tanto chiarito, e preso atto che le parti hanno depositato il certificato di matrimonio tradotto e apostillato, è opinione del Tribunale che l'accertata intollerabilità della convivenza, che risulta circostanza incontestata, giustifichi la pronuncia di separazione in accordo al disposto di cui all'art. 151 del codice civile.
6. Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle stesse.
7. Le spese di lite, in considerazione della natura del ricorso e dell'accordo sul punto, devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i sig.ri e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio il 24/08/2008 a Poiana Teiului (Romania) con atto n.
25 del 24/08/2008 registrato a Poiana Teiului, provincia di Neamt (Romania) come pagina 3 di 4 risultante dal relativo certificato di matrimonio serie CE, n. 531605, disponendo in conformità agli accordi raggiunti dalle parti nei termini di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) manda alla Cancelleria al fine degli adempimenti competenza
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
pagina 4 di 4