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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17284/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17284/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
assistita, rappresentata e difesa dall' Avv. Rosario C.F._1
Schiano Lomoriello ( C.F. , presso il cui studio in C.F._2
Napoli, al vico Latilla 18 elettivamente domicilia
ATTRICE
contro
P.Iva Controparte_1
pagina 1 di 15
Dott. , con sede in Milano alla via Benigno Crespi n. 23, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 256, nello studio degli Avv.ti Francesco Maisto ( ) e Anna CodiceFiscale_3
Maisto (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice in data 3-3-2025
tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10-7-2022 Parte_2
evocava in giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi , per brevità), onde sentirla condannare al
[...] CP_1
pagamento in suo favore della somma di € 16.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 15 L'attrice esponeva quanto segue:
- la era proprietaria del veicolo Range Rover tg ES402 CT;
Pt_1
- tra il 22/01/2017 e il 23/01/2017, tra le ore 15,30 e le 06,30 in Napoli, alla
Via Don Primo Mazzolari, ignoti avevano tentato di asportare la predetta vettura e la recatasi a prelevarla, si avvedeva che nella circostanza Pt_1
erano stati asportati molti oggetti e, precisamente, il navigatore satellitare, lo sterzo, i sedili, la ruota di scorta, le mensole portabagagli. Inoltre, erano stati danneggiati il cruscotto, la maniglia lato guida e si era verificato il blocco della centralina;
- l'istante, in data 23.01.2017, sporgeva denuncia-querela presso la Stazione
dei Carabinieri di Napoli quartiere 167;
- il veicolo Range Rover tg ES402CT, al momento del sinistro, era assicurato a mezzo polizza stipulata con la , Controparte_1
ma inutile era stato il tentativo di bonario componimento effettuato dall'attrice mediante costituzione in mora inviata alla Zurich.
Sulla base di tali premesse la formulava le conclusioni sopra Pt_1
riportate.
pagina 3 di 15 In data 11-11-2022 si costituiva in giudizio la , eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per la sua genericità. Inoltre, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e la carenza di legittimazione passiva della compagnia. Nel merito, eccepiva la violazione, da parte dell'assicurata, del disposto di cui all'art.20 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, alla cui stregua l'assicurato, per le eventuali riparazioni,
avrebbe dovuto rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con la Zurich
Insurance PLC, ottenendo, in tale modo, i vantaggi previsti dal contratto di assicurazione, stipulato con la , tra i quali il non dover sostenere alcun CP_1
costo necessario per la riparazione del veicolo.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Il G.I. con ordinanza in data 29-12-2022 disponeva l'espletamento della procedura della mediazione ex art.5 DL.vo n.28/2010; successivamente,
con ordinanza in data 27-5-2024, non essendosi le parti conciliate,
assegnava i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc e all'esito degli stessi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 15 Parte attrice con il presente giudizio ha dedotto di avere subito danni all'autovettura Range Rover, targata ES 402 CT, di sua proprietà, in conseguenza del sinistro verificatosi tra le ore 15,30 del 22-1-2017 e le ore 6,30 del 23 gennaio 2017, in Napoli, alla via Don Primo Mazzolari,
allorquando ignoti ladri tentarono di asportare il veicolo, danneggiando,
nell'occasione, il cruscotto e la maniglia lato guida e sottraendo dall'autovettura il navigatore satellitare, lo sterzo, i sedili, la ruota di scorta e le mensole portabagagli.
Allegando che il veicolo de quo, all'epoca dei fatti, era assicurato anche contro il furto mediante polizza stipulata con la Controparte_1
e che i danni provocati all'autovettura dal descritto
[...]
evento fossero quantificabili in euro 16000,00, l'istante chiedeva condannarsi la convenuta compagnia al pagamento della somma di €
16.000,00, a titolo di risarcimento danni per la causale esposta in premessa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ebbene, la domanda attorea appare del tutto generica.
pagina 5 di 15 Ed invero, l'attrice ha dedotto di avere subito danni, in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura di euro 16.000,00, senza, però,
offrire alcun elemento utile a chiarire siffatta valutazione complessiva.
L'istante non ha fornito elementi di quantificazione dei danni;
non ha indicato i criteri utilizzati nella stima degli stessi;
non ha offerto elementi, neppure indiziari (es.preventivo), da cui poter desumere il valore dei pezzi dell'autovettura asportati e di quelli danneggiati, di talchè è del tutto impossibile a questo Giudice comprendere come si pervenga all'importo di euro 16000,00.
Né a tale lacunosità, innanzitutto assertiva, prima ancora che probatoria,
poteva supplirsi mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che stimasse e quantificasse i danni riportati dall'autovettura Range Rover di proprietà
della posto che la CTU non può essere utilizzata per coprire le Pt_1
carenze delle allegazioni di parte o per compiere indagini esplorative su fatti non provati. La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta per coprire un difetto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
Non andava, dunque, ammessa, nel presente procedimento, la consulenza tecnica di ufficio, trovando applicazione il principio di diritto in forza del pagina 6 di 15 quale la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio,
avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze sicchè il suddetto mezzo di indagine è legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. n.
3130/2011; Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 29100/2020; Corte di Appello di
Salerno, 18.12.2024 n.1098 ).
Fermo restando l'eccessiva genericità della domanda, con conseguente infondatezza della stessa, va, inoltre, osservato che risulta meritevole di accoglimento l'eccezione formulata dalla in ordine alla CP_1
inosservanza, da parte dell'assicurata, dell'art.20 delle condizioni generali di assicurazione.
Parte convenuta ha eccepito, nella comparsa di risposta e negli scritti difensivi successivi, che “la sig.ra non ha adempiuto a Parte_2
quanto disposto dall'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione,
secondo cui l'assicurato, per le eventuali riparazioni, avrebbe dovuto
pagina 7 di 15 rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata Zurich Insurance PLC,
ottenendo in tal modo i vantaggi previsti dal contratto di assicurazione, tra
cui il non dover sostenere alcun costo per la riparazione del proprio veicolo.
Per tale motivo, risulta, dunque, essere chiaro ed evidente che nulla dovrà
essere corrisposto dalla scrivente compagnia assicurativa alla IG.ra
[...]
per la riparazione del proprio veicolo.”(v.memoria ex art.183 Parte_2
comma 6 n.1 cpc depositata il 25-6-2024).
Parte attrice ha replicato, nelle note scritte depositate, rispettivamente, in data 25-12-2022 ed in data 25-5-2024, e nella memoria depositata in data 23-6-2024, che la clausola di cui all'art.20 delle condizioni generali di assicurazione fosse vessatoria ai sensi dell'art.1341 cc e che,
quindi, fosse necessaria una specifica approvazione scritta della stessa,
che nella fattispecie mancava, donde l'inefficacia della clausola stessa.
Ebbene, l'eccezione proposta dalla compagnia appare fondata.
Si premette che, ancorchè la convenuta abbia eccepito - peraltro,
genericamente - , nella comparsa di risposta, la carenza di legittimazione passiva, l'eccezione risulta smentita e, dunque, superata, dalla stessa documentazione depositata dall'assicurazione, avendo la medesima pagina 8 di 15 prodotto la polizza n.53349558, relativa al veicolo targato ES402 CT,
stipulata con la da e prevedente anche la CP_1 Parte_2
copertura assicurativa per il furto parziale.
Sulla scorta di tale documentazione appare infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, posto che dalla polizza in atti risulta che contraente era proprio l'odierna attrice.
Ciò posto, si rileva che l'art.20 delle condizioni generali di assicurazioni versate in atti prevedeva testualmente che “ La Compagnia ha facoltà di
far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del
veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti,
invece di pagare l'indennizzo. Pertanto, salvo che per le riparazioni di
prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato
nell'autorimessa o nell'officina, l' non deve provvedere a Parte_3
riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della compagnia,
purchè detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi
dal ricevimento della denuncia di sinistro”.
pagina 9 di 15 Nella fattispecie in esame parte convenuta ha, dunque, eccepito la violazione, da parte dell'attrice, dell'obbligo, scaturente dall'articolo succitato, di far riparare il veicolo di sua proprietà presso una carrozzeria convenzionata Zurich Insurance PLC.
La non ha contestato l'inadempimento, da parte della stessa, Pt_1
dell'obbligo di far riparare l'autovettura Range Rover presso una carrozzeria convenzionata Zurich Insurance PLC, limitandosi ad eccepire la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'art.1341 cc, e il difetto, nella specie, di una specifica approvazione per iscritto, con la conseguenza della inefficacia della clausola stessa.
Né risulta che la attrice abbia mai richiesto alla convenuta compagnia il consenso per poter riparare da sé il proprio veicolo. Ed infatti, nella denunzia di sinistro trasmessa dal legale di alla Parte_2 CP_1
in data 15-5-2017 (doc.1 depositato dall'attrice in data 15-7-2022)
l'assicurata non chiedeva il consenso alla convenuta per riparare il proprio veicolo e quindi non scattava per l'istituto assicuratore il termine di 8 giorni per esprimere il proprio consenso. Nè vi è traccia di una richiesta di consenso da parte dell'assicurata alla compagnia nella ulteriore pagina 10 di 15 corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata dall'istante sub doc. 4 in data 15-7-2022 e sub doc. 3 in data 23-7-2024.
Acclarato, dunque, che vi è stata violazione, da parte della Pt_1
dell'obbligo di non riparare la propria autovettura senza il consenso dell'assicurazione, si tratta di vedere se sia fondato l'assunto di parte attrice, secondo cui la clausola che prevede la riparazione in forma specifica sarebbe vessatoria e, quindi, soggetta al requisito della doppia sottoscrizione di cui all'art.1341 comma 2 cc.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, e dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi (v.Cassazione
civile , sez. III , 04/09/2023 , n. 25743), in tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può
liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma pagina 11 di 15 specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l'assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).
Va premesso che, nell'ambito del contratto di assicurazione, sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (tra le altre,
Cass. 10/11/2009, n. 23741; Cass. 7/04/2010, n. 8235; Cass. 11/06/2019, n.
15598; recentemente, Cass. 4/02/2021, n. 2660, non mass.).
Ciò premesso, deve escludersi che siano soggette all'obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere uno scoperto in termini percentuali o, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione pagina 12 di 15 della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso.
Con siffatte clausole, infatti, non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato né si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta;
piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione,
viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità
e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro.
pagina 13 di 15 Le clausole in questione, pertanto, non rientrano tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiedono per la loro efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
La dottrina ammette che danneggiato e danneggiante possano validamente ed efficacemente accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo, infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c., comma 2).
La clausola contrattuale diretta a prevedere siffatta forma risarcitoria,
predisposta unilateralmente dal debitore, non determina, pertanto, uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto: la concreta operatività di tale istituto, ove sia materialmente possibile, trova infatti un limite, non già nelle esigenze di tutela del creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso (art. 2058
c.c., comma 2; Cass. 27/07/2022, n. 23415).
pagina 14 di 15 Per tutte le considerazioni svolte non va, dunque, ritenuta vessatoria la clausola di cui all'art.20 delle condizioni generali di assicurazione,
invocata dalla convenuta, con la conseguenza che, stante la sua piena validità ed efficacia, non può essere riconosciuto all'istante il risarcimento per equivalente pecuniario, domandato nella misura di euro
16000,00.
La domanda va, dunque, rigettata.
L'assoluta novità della questione trattata, relativamente alla natura della clausola del contratto di assicurazione sul risarcimento in forma specifica, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
-compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 15 di 15