Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2007/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2024
DA
rappresentata e difesa, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI ENRICA
E
) rappresentato e difeso, per mandato allegato al CP_1 C.F._2 ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI ENRICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)... Le parti private chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di:
Dichiarare la scioglimento del matrimonio contratto tra la signora Parte_1
e nel Comune di Revere Borgo Mantovano (MN), in
[...] CP_1
data 18.12.2004, atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Revere Borgo Mantovano (MN) Anno 2004 Parte I Atto n.
6, ord tato Civile presso il Comune di Revere
Borgo Mantovano (MN) di procedere sentenza nei registri di matrimonio.
1. Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con res familiare sito in Ostiglia (MN), Strada Comuna Santuario n. 1/D. Il padre,
, potrà vedere e tenere con sé il figlio: - almeno due giorni CP_1
durante la settimana compatibilmente gli impegni lavorativi dello stesso, nonché, con gli impegni scolastici e ludico sportivi del figlio;
- un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato sino alla domenica sera;
- quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo anche in luogo di villeggiatura (con reciproco impegno per i coniugi a comunarsi entro il 31 maggio di ogni
- almeno una settimana anche non consecutiva nel periodo natalizio;
- almeno tre giorni anche non consecutivi nel periodo pasquale;
- le festività quali Natale, Vigilia, Santo
ampia scelta ed elasticità ai genitori nella gestione del diritto di visita del e sempre nel rispetto del principio di bigenitorialità 2. Il signor si obbliga a versare alla signora CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario per il figlio la somma di euro Per_1
600,00 mensili parametrata alle risultanze reddituali allegate al presente ricorso, in ogni caso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 ogni mese, a partire dal mese di luglio 2024. La somma a titolo di mantenimento ordinario per il figlio minore dovrà essere versata alle coordinate che la signora comunicherà al signor Parte_1 [...]
CP_1
3. Vanno poste a carico di entrambi i genitori, della misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte ese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi
(sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se ei delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il
sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà
5. verrà per intero riscosso dalla signora con ogni rinuncia al Parte_1
riguardo da parte del signor . CP_1
6. I coniugi danno atto e reiterano la reciproca e condivisa volontà di vendere
Strada Comuna Santuario
n. 1/D ed al proposito di aver già conferito mandato ad agenzia immobiliare della zona.
7. I coniugi concordemente pattuiscono che sino alla vendita effettiva della casa familiare tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
attinenti il giardino, stralcio prato e potature varie ad esclusione delle spese della piscina che rimarranno a carico della signora I coniugi, Parte_1
quindi, acquisto pellet e legna, verranno divise metà per ciascuno tra gli stessi.
8. I coniugi concordemente pattuiscono che la rata del mutuo della casa familiare comprensiva di assicurazioni e oneri annessi e connessi continuerà ad essere pagata metà per ciascuno tra gli stessi.
9. I coniugi concordemente pattuiscono che le spese relative al mantenimento tra gli stessi suddivise a metà.
10. Le parti concordemente pattuiscono e reiterano che la vettura BMW Mini
Minor, Tg EN456HG, Telaio A128987MI12 anno di immatricolazione 2012, acquistata in costanza di matrimonio e attualmente intestata al signor continuerà a rimanere assegnata in via esclusiva alla signora CP_1
quale genitore collocatario. Parte_1
11. Detrazioni fiscali al 50%
12. Nessuna reciproca pretesa in termini di assegno divorzile in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
13. Le parti dichiarano di aver già separatamente risolto ogni ulteriore questione patrimoniale annessa e connessa con il rapporto matrimoniale.
14. Spese legali del presente procedimento divise a metà.
15. sentenza. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Revere - BORGO VIRGILIO il 18/12/2004 ed ivi iscritto al numero 6, parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2004 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Revere - BORGO VIRGILIO
(MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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