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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosanna Buonanno e Roberta Branno ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Dei Mille n. 16, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Floriana Giordano ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Vallo della Lucania (SA) alla Via S. Passero n. 73, presso lo studio di questi;
- resistente – con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 07.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, con
, in data 21.06.2016 in Marigliano (NA) (atto n. 32 parte II serie A anno 2016) Controparte_1
dalla cui unione è nata la figlia nata a [...] il [...], chiedeva pronuncia di Pt_1
status e regolamentazione dei doveri genitoriali. Si costituiva il resistente il quale instava per la separazione dal coniuge e regolamentazione dei doveri genitoriali.
Il Giudice, ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, vista la richiesta di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
In data 23.05.2024, il Tribunale di Nola, II sez. civ., in composizione collegiale, emetteva la sentenza n. 1695/2024 con la quale veniva dichiarata la separazione personale tra le parti e, con separata ordinanza, previa rimessione della causa sul ruolo, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali all'udienza del 20.1.2025 da tenersi in modalità cartolare.
Le parti, rappresentando di essere addivenute ad un accordo relativamente alle modalità accessorie alla loro separazione, chiedevano anticiparsi l'udienza già calendarizzata.
Indi il Giudice, anticipata l'udienza, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata emessa la pronuncia sullo status con la sentenza 1695/2024 con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, in questa sede si procede ad esaminare le ulteriori domande delle parti.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_1
abituale presso la madre.
2) prende atto che i genitori, per le questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e che, in caso di disaccordo, i coniugi ricorreranno al giudice;
3) dispone che la casa familiare di proprietà del sig. sita in Marigliano Controparte_2
(NA) al Corso Umberto I n. 135, resti assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario della minore Pt_1 4) prende atto della dichiarazione del sig. il quale dichiara di aver già lasciato la casa CP_1
coniugale, portando con sé i propri effetti personali e di essersi trasferito in Ascea (SA)alla via
Contrada Paino;
5) tenuto conto della lontananza dei rispettivi luoghi di residenza dei genitori (Napoli-Ascea), disciplina il diritto di visita paterno come segue: il sig. , potrà vedere e tenere con sé la CP_1
figlia, quando vorrà previo accordo con la madre, con un preavviso di 2 giorni e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative della sig.ra e quelle scolastiche della Parte_1
minore.
In caso di disaccordo il padre potrà tenere la minore, secondo il seguente calendario di frequentazioni: 1) a settimane alterne dal venerdì dalle ore 17,30 (al termine della lezione di danza) fino alla domenica con rientro presso l'abitazione materna entro le 21,30; 2) esclusivamente nei mesi di luglio ed agosto, le parti potranno programmare il rientro della bambina nel week-end presso l'abitazione materna nel giorno del lunedì entro le 15,30; 3) a settimana alterne, nel giorno del mercoledì dalle ore 15.30 sino alle ore 21.30(e cioè per 2 mercoledì al mese), nelle settimane in cui la minore non resterà con i padre durante il week-end, quest'ultimo potrà far visita e trascorrere del tempo con la figlia, presso l'abitazione della madre o tenerla con sé nel medesimo orario;
4) la minore, durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre, (indipendentemente dai fine settimana nei quali è già programmato la frequentazione padre-figlia) 1 settimana nel mese di luglio e 2 settimane nel mese di agosto ed ancora nel mese di settembre la minore potrà trascorrere con il padre un fine settimana lungo (prima dell'inizio dell'anno scolastico) e precisamente dal giovedì sera al lunedì alle ore 15.30; 5) durante il periodo di vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, un periodo di 5 giorni consecutivi da concordare di anno in anno;
6) durante le festività
Pasquali, la minore resterà con il padre, ad anni alterni, dal Venerdì ore 18,00 alla Domenica fino alle 18,00 e dalla Domenica dalle 18,00 fino al martedì ore 21,30; 7) il giorno 25 aprile, compleanno della minore, quest'ultima (anche se il 25 aprile dovesse coincidere con il fine settimana di spettanza del padre) resterà comunque in Marigliano (NA). Sarà compito della madre organizzare una festa di compleanno (a cui potranno partecipare anche il padre e i suoi familiari); 8) la minore festeggerà il suo onomastico ad anni alterni con il padre o con la madre;
9) la regola dell'alternanza sarà rispettata anche per tutte le altre festività cd. rosse da calendario;
10) per la
Festa del Papà, per il compleanno e per l'onomastico del sig. , la minore resterà Controparte_1
con il padre dalle ore 11.00 alle ore 22.00 nel caso in cui tali festività non dovessero ricadere nel fine settimana in cui la minore è già con il padre;
per la festa della mamma, per il compleanno della sig.ra la minore resterà con la madre (anche se tali ricorrenze dovessero Parte_1
coincidere con i giorni di frequentazioni della minore con il padre); 11) in caso di cerimonie civili e religiose della minore (Comunione, Cresima, Diploma, ecc.) resta cura della madre tempestivamente informare circa il luogo e l'orario della cerimonia (alle quali potranno sempre partecipare il padre e i suoi familiari). Inoltre, al padre dovrà essere garantito di poter festeggiare le cerimonie della figlia, nei giorni successivi al giorno della cerimonia, in un fine settimana da concordare, o in mancanza di accordo il primo sabato e la prima domenica utili, dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica successiva. Ciò in aggiunta ai fine settimana alternati di cui al n. 1 del presente calendario e a quello del compleanno di cui al n. 10 del predetto calendario;
6) prende atto che resta a cura del padre provvedere, nei periodi di sua spettanza, al prelevamento e all'accompagnamento della figlia presso le eventuali attività ludiche e/o sportive frequentate dalla figlia;
7) prende atto che i sig.ri e , nei rispettivi periodi di Parte_1 Controparte_1 frequentazione, cureranno che le figlia coltivi i contatti telefonici con l'altro genitore;
8) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, come per legge;
9) prende atto che le spese extra straordinarie per la figlia minore resteranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
10) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'uno in favore dell'altro;
11) prende atto che le parti convengono espressamente, altresì che l'Assegno Unico istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, verrà percepito dal sig. e destinato come per legge ai bisogni della figlia minore, per volontaria Controparte_1
cessione del 50% da parte della sig.ra Parte_1
12) prende atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali per la figlia vengano fruite esclusivamente dalla madre, sig.ra nella misura massima del 100%, senza Parte_1 obbligo per quest'ultima né di ripartizione, né di riversare la relativa quota di detrazione al padre;
13) prende atto che le parti a sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro e tenuto conto di quanto previsto ai sopra estesi capi, nell'interesse della minore, per dirimere controversie di carattere patrimoniale hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione dei loro diritti in ordine alla società con sede in corso CP_3
Umberto I , n.135 Marigliano (Na)- (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla
Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2), ciascuno rinunciando, disponendo e trasferendo i propri diritti ed in particolare i diritti di cui ai capi seguenti e avranno, per quanto possibile e di legge, per effetto della presente convenzione, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art. 19 l. 6/03/87 n. 74 e successive
5modifiche per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali bolli e ogni altra tassa. (Cass. Ord. 26363/22);
14) prende atto che il sig. , quale amministratore della società con Controparte_1 CP_3
sede in corso Umberto I , n.135 Marigliano (Na), -ormai inattiva-, cederà le sue quote in favore di una terza persona;
15) prende atto che resta a cura e spese della sig.ra procedere alla messa in Parte_1
liquidazione della richiamata società;
16) prende atto che la sig. si accolla per intero e in via esclusiva l'esposizione Parte_1
Cont debitoria posta in capo alla società DA. e pertanto continuerà a pagare in via esclusiva, le rate dei finanziamenti in corso, nonché quelle afferenti il piano di rateizzo già delineato nei confronti di
Equitalia spa;
17) prende atto che il sig. resta, pertanto, manlevato da ogni responsabilità per Controparte_1
questioni inerenti la predetta società, che restano a carico della sig.ra Parte_1
18) prende atto che i coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto anche al fine dell'assenso al rilascio del passaporto autonomo per la figlia minore ex art. Pt_1
24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come richiamata dalla Circolare Ministero dell'Interno –
U.T.G. di Bologna – prot. uscita del 16/03/2012 n. 0004930. A tal fine, le parti, sin d'ora, si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000.
19) prende atto dell'intenzione delle parti, fermo quanto convenuto con il presente accordo, di non aver reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione;
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_1
abituale presso la madre. b) prende atto che i genitori, per le questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e che, in caso di disaccordo, i coniugi rimetteranno la decisione al giudice;
c) dispone che la casa familiare di proprietà del sig. sita in Marigliano Controparte_2
(NA) al Corso Umberto I n. 135, resti assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario della minore Pt_1
d) prende atto della dichiarazione del sig. il quale dichiara di aver già lasciato la casa CP_1
coniugale, portando con sé i propri effetti personali e di essersi trasferito in Ascea (SA) alla via
Contrada Paino;
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) prende atto che resta a cura del padre provvedere, nei periodi di sua spettanza, al prelevamento e all'accompagnamento della figlia presso le eventuali attività ludiche e/o sportive frequentate dalla figlia;
g) prende atto che i sig.ri e , nei rispettivi periodi di Parte_1 Controparte_1 frequentazione, cureranno che le figlia coltivi i contatti telefonici con l'altro genitore;
h) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, come per legge;
i) prende atto che le spese extra straordinarie per la figlia minore resteranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
l) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'uno in favore dell'altro;
m) prende atto che le parti convengono espressamente, altresì che l'Assegno Unico istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, verrà percepito dal sig. e destinato come per legge ai bisogni della figlia minore, per volontaria Controparte_1
cessione del 50% da parte della sig.ra Parte_1
n) prende atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali per la figlia vengano fruite esclusivamente dalla madre, sig.ra nella misura massima del 100%, senza Parte_1 obbligo per quest'ultima né di ripartizione, né di riversare la relativa quota di detrazione al padre;
o) prende atto che le parti a sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro e tenuto conto di quanto previsto ai sopra estesi capi, nell'interesse della minore, per dirimere controversie di carattere patrimoniale hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione dei loro diritti in ordine alla società con sede in corso CP_3
Umberto I , n.135 Marigliano (Na)- (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate
27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla
Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2), ciascuno rinunciando, disponendo e trasferendo i propri diritti ed in particolare i diritti di cui ai capi seguenti e avranno, per quanto possibile e di legge, per effetto della presente convenzione, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art. 19 l. 6/03/87 n. 74 e successive
5modifiche per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali bolli e ogni altra tassa. (Cass. Ord. 26363/22);
p) prende atto che il sig. , quale amministratore della società con Controparte_1 CP_3
sede in corso Umberto I , n.135 Marigliano (Na), -ormai inattiva-, cederà le sue quote in favore di una terza persona;
q) prende atto che resta a cura e spese della sig.ra procedere alla messa in Parte_1
liquidazione della richiamata società;
r) prende atto che la sig. si accolla per intero e in via esclusiva l'esposizione Parte_1
Cont debitoria posta in capo alla società DA. e pertanto continuerà a pagare in via esclusiva, le rate dei finanziamenti in corso, nonché quelle afferenti il piano di rateizzo già delineato nei confronti di
Equitalia spa;
t) prende atto che il sig. resta, pertanto, manlevato da ogni responsabilità per Controparte_1
questioni inerenti la predetta società, che restano a carico della sig.ra Parte_1
u) prende atto che i coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto anche al fine dell'assenso al rilascio del passaporto autonomo per la figlia minore ex art. Pt_1
24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come richiamata dalla Circolare Ministero dell'Interno –
U.T.G. di Bologna – prot. uscita del 16/03/2012 n. 0004930. A tal fine, le parti, sin d'ora, si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000.
v) prende atto dell'intenzione delle parti, fermo quanto convenuto con il presente accordo, di non aver reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione;
z) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Giudice Estensore (dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosanna Buonanno e Roberta Branno ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Dei Mille n. 16, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Floriana Giordano ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Vallo della Lucania (SA) alla Via S. Passero n. 73, presso lo studio di questi;
- resistente – con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 07.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, con
, in data 21.06.2016 in Marigliano (NA) (atto n. 32 parte II serie A anno 2016) Controparte_1
dalla cui unione è nata la figlia nata a [...] il [...], chiedeva pronuncia di Pt_1
status e regolamentazione dei doveri genitoriali. Si costituiva il resistente il quale instava per la separazione dal coniuge e regolamentazione dei doveri genitoriali.
Il Giudice, ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, vista la richiesta di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
In data 23.05.2024, il Tribunale di Nola, II sez. civ., in composizione collegiale, emetteva la sentenza n. 1695/2024 con la quale veniva dichiarata la separazione personale tra le parti e, con separata ordinanza, previa rimessione della causa sul ruolo, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali all'udienza del 20.1.2025 da tenersi in modalità cartolare.
Le parti, rappresentando di essere addivenute ad un accordo relativamente alle modalità accessorie alla loro separazione, chiedevano anticiparsi l'udienza già calendarizzata.
Indi il Giudice, anticipata l'udienza, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata emessa la pronuncia sullo status con la sentenza 1695/2024 con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, in questa sede si procede ad esaminare le ulteriori domande delle parti.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_1
abituale presso la madre.
2) prende atto che i genitori, per le questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e che, in caso di disaccordo, i coniugi ricorreranno al giudice;
3) dispone che la casa familiare di proprietà del sig. sita in Marigliano Controparte_2
(NA) al Corso Umberto I n. 135, resti assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario della minore Pt_1 4) prende atto della dichiarazione del sig. il quale dichiara di aver già lasciato la casa CP_1
coniugale, portando con sé i propri effetti personali e di essersi trasferito in Ascea (SA)alla via
Contrada Paino;
5) tenuto conto della lontananza dei rispettivi luoghi di residenza dei genitori (Napoli-Ascea), disciplina il diritto di visita paterno come segue: il sig. , potrà vedere e tenere con sé la CP_1
figlia, quando vorrà previo accordo con la madre, con un preavviso di 2 giorni e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative della sig.ra e quelle scolastiche della Parte_1
minore.
In caso di disaccordo il padre potrà tenere la minore, secondo il seguente calendario di frequentazioni: 1) a settimane alterne dal venerdì dalle ore 17,30 (al termine della lezione di danza) fino alla domenica con rientro presso l'abitazione materna entro le 21,30; 2) esclusivamente nei mesi di luglio ed agosto, le parti potranno programmare il rientro della bambina nel week-end presso l'abitazione materna nel giorno del lunedì entro le 15,30; 3) a settimana alterne, nel giorno del mercoledì dalle ore 15.30 sino alle ore 21.30(e cioè per 2 mercoledì al mese), nelle settimane in cui la minore non resterà con i padre durante il week-end, quest'ultimo potrà far visita e trascorrere del tempo con la figlia, presso l'abitazione della madre o tenerla con sé nel medesimo orario;
4) la minore, durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre, (indipendentemente dai fine settimana nei quali è già programmato la frequentazione padre-figlia) 1 settimana nel mese di luglio e 2 settimane nel mese di agosto ed ancora nel mese di settembre la minore potrà trascorrere con il padre un fine settimana lungo (prima dell'inizio dell'anno scolastico) e precisamente dal giovedì sera al lunedì alle ore 15.30; 5) durante il periodo di vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, un periodo di 5 giorni consecutivi da concordare di anno in anno;
6) durante le festività
Pasquali, la minore resterà con il padre, ad anni alterni, dal Venerdì ore 18,00 alla Domenica fino alle 18,00 e dalla Domenica dalle 18,00 fino al martedì ore 21,30; 7) il giorno 25 aprile, compleanno della minore, quest'ultima (anche se il 25 aprile dovesse coincidere con il fine settimana di spettanza del padre) resterà comunque in Marigliano (NA). Sarà compito della madre organizzare una festa di compleanno (a cui potranno partecipare anche il padre e i suoi familiari); 8) la minore festeggerà il suo onomastico ad anni alterni con il padre o con la madre;
9) la regola dell'alternanza sarà rispettata anche per tutte le altre festività cd. rosse da calendario;
10) per la
Festa del Papà, per il compleanno e per l'onomastico del sig. , la minore resterà Controparte_1
con il padre dalle ore 11.00 alle ore 22.00 nel caso in cui tali festività non dovessero ricadere nel fine settimana in cui la minore è già con il padre;
per la festa della mamma, per il compleanno della sig.ra la minore resterà con la madre (anche se tali ricorrenze dovessero Parte_1
coincidere con i giorni di frequentazioni della minore con il padre); 11) in caso di cerimonie civili e religiose della minore (Comunione, Cresima, Diploma, ecc.) resta cura della madre tempestivamente informare circa il luogo e l'orario della cerimonia (alle quali potranno sempre partecipare il padre e i suoi familiari). Inoltre, al padre dovrà essere garantito di poter festeggiare le cerimonie della figlia, nei giorni successivi al giorno della cerimonia, in un fine settimana da concordare, o in mancanza di accordo il primo sabato e la prima domenica utili, dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica successiva. Ciò in aggiunta ai fine settimana alternati di cui al n. 1 del presente calendario e a quello del compleanno di cui al n. 10 del predetto calendario;
6) prende atto che resta a cura del padre provvedere, nei periodi di sua spettanza, al prelevamento e all'accompagnamento della figlia presso le eventuali attività ludiche e/o sportive frequentate dalla figlia;
7) prende atto che i sig.ri e , nei rispettivi periodi di Parte_1 Controparte_1 frequentazione, cureranno che le figlia coltivi i contatti telefonici con l'altro genitore;
8) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, come per legge;
9) prende atto che le spese extra straordinarie per la figlia minore resteranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
10) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'uno in favore dell'altro;
11) prende atto che le parti convengono espressamente, altresì che l'Assegno Unico istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, verrà percepito dal sig. e destinato come per legge ai bisogni della figlia minore, per volontaria Controparte_1
cessione del 50% da parte della sig.ra Parte_1
12) prende atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali per la figlia vengano fruite esclusivamente dalla madre, sig.ra nella misura massima del 100%, senza Parte_1 obbligo per quest'ultima né di ripartizione, né di riversare la relativa quota di detrazione al padre;
13) prende atto che le parti a sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro e tenuto conto di quanto previsto ai sopra estesi capi, nell'interesse della minore, per dirimere controversie di carattere patrimoniale hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione dei loro diritti in ordine alla società con sede in corso CP_3
Umberto I , n.135 Marigliano (Na)- (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla
Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2), ciascuno rinunciando, disponendo e trasferendo i propri diritti ed in particolare i diritti di cui ai capi seguenti e avranno, per quanto possibile e di legge, per effetto della presente convenzione, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art. 19 l. 6/03/87 n. 74 e successive
5modifiche per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali bolli e ogni altra tassa. (Cass. Ord. 26363/22);
14) prende atto che il sig. , quale amministratore della società con Controparte_1 CP_3
sede in corso Umberto I , n.135 Marigliano (Na), -ormai inattiva-, cederà le sue quote in favore di una terza persona;
15) prende atto che resta a cura e spese della sig.ra procedere alla messa in Parte_1
liquidazione della richiamata società;
16) prende atto che la sig. si accolla per intero e in via esclusiva l'esposizione Parte_1
Cont debitoria posta in capo alla società DA. e pertanto continuerà a pagare in via esclusiva, le rate dei finanziamenti in corso, nonché quelle afferenti il piano di rateizzo già delineato nei confronti di
Equitalia spa;
17) prende atto che il sig. resta, pertanto, manlevato da ogni responsabilità per Controparte_1
questioni inerenti la predetta società, che restano a carico della sig.ra Parte_1
18) prende atto che i coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto anche al fine dell'assenso al rilascio del passaporto autonomo per la figlia minore ex art. Pt_1
24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come richiamata dalla Circolare Ministero dell'Interno –
U.T.G. di Bologna – prot. uscita del 16/03/2012 n. 0004930. A tal fine, le parti, sin d'ora, si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000.
19) prende atto dell'intenzione delle parti, fermo quanto convenuto con il presente accordo, di non aver reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione;
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_1
abituale presso la madre. b) prende atto che i genitori, per le questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e che, in caso di disaccordo, i coniugi rimetteranno la decisione al giudice;
c) dispone che la casa familiare di proprietà del sig. sita in Marigliano Controparte_2
(NA) al Corso Umberto I n. 135, resti assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario della minore Pt_1
d) prende atto della dichiarazione del sig. il quale dichiara di aver già lasciato la casa CP_1
coniugale, portando con sé i propri effetti personali e di essersi trasferito in Ascea (SA) alla via
Contrada Paino;
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) prende atto che resta a cura del padre provvedere, nei periodi di sua spettanza, al prelevamento e all'accompagnamento della figlia presso le eventuali attività ludiche e/o sportive frequentate dalla figlia;
g) prende atto che i sig.ri e , nei rispettivi periodi di Parte_1 Controparte_1 frequentazione, cureranno che le figlia coltivi i contatti telefonici con l'altro genitore;
h) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, come per legge;
i) prende atto che le spese extra straordinarie per la figlia minore resteranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
l) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'uno in favore dell'altro;
m) prende atto che le parti convengono espressamente, altresì che l'Assegno Unico istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, verrà percepito dal sig. e destinato come per legge ai bisogni della figlia minore, per volontaria Controparte_1
cessione del 50% da parte della sig.ra Parte_1
n) prende atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali per la figlia vengano fruite esclusivamente dalla madre, sig.ra nella misura massima del 100%, senza Parte_1 obbligo per quest'ultima né di ripartizione, né di riversare la relativa quota di detrazione al padre;
o) prende atto che le parti a sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro e tenuto conto di quanto previsto ai sopra estesi capi, nell'interesse della minore, per dirimere controversie di carattere patrimoniale hanno concordato, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione dei loro diritti in ordine alla società con sede in corso CP_3
Umberto I , n.135 Marigliano (Na)- (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate
27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla
Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2), ciascuno rinunciando, disponendo e trasferendo i propri diritti ed in particolare i diritti di cui ai capi seguenti e avranno, per quanto possibile e di legge, per effetto della presente convenzione, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art. 19 l. 6/03/87 n. 74 e successive
5modifiche per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali bolli e ogni altra tassa. (Cass. Ord. 26363/22);
p) prende atto che il sig. , quale amministratore della società con Controparte_1 CP_3
sede in corso Umberto I , n.135 Marigliano (Na), -ormai inattiva-, cederà le sue quote in favore di una terza persona;
q) prende atto che resta a cura e spese della sig.ra procedere alla messa in Parte_1
liquidazione della richiamata società;
r) prende atto che la sig. si accolla per intero e in via esclusiva l'esposizione Parte_1
Cont debitoria posta in capo alla società DA. e pertanto continuerà a pagare in via esclusiva, le rate dei finanziamenti in corso, nonché quelle afferenti il piano di rateizzo già delineato nei confronti di
Equitalia spa;
t) prende atto che il sig. resta, pertanto, manlevato da ogni responsabilità per Controparte_1
questioni inerenti la predetta società, che restano a carico della sig.ra Parte_1
u) prende atto che i coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto anche al fine dell'assenso al rilascio del passaporto autonomo per la figlia minore ex art. Pt_1
24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come richiamata dalla Circolare Ministero dell'Interno –
U.T.G. di Bologna – prot. uscita del 16/03/2012 n. 0004930. A tal fine, le parti, sin d'ora, si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000.
v) prende atto dell'intenzione delle parti, fermo quanto convenuto con il presente accordo, di non aver reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione;
z) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Giudice Estensore (dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)