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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 857 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SORRENTI MARIA GRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e , nato a Pt_1 Controparte_1
Messina il 28/09/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 186 parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1397/2023 pubbl. il 13/07/2023 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente, senza addebito di responsabilità a carico di alcun coniuge, e fisseranno le rispettive residenze l'uno presso l'abitazione della madre in Messina, Via Nazionale, N. 122,
Fraz. Santa Margherita, l'altra, rimarrà nell'attuale casa Parte_1
coniugale, sita in Messina, Via Bonifacio – Frazione Santa Margherita, N.
72, attualmente di proprietà di entrambi;
2) Entrambi i coniugi, saranno autorizzati reciprocamente ad ottenere dalle competenti Autorità il passaporto (ed il rinnovo dello stesso) ed ogni altra nulla osta necessario per eventuali viaggi all'estero. 3) La casa coniugale, sita in Messina, Frazione
Santa Margherita, Via Bonifacio, N.72, sarà abitata dalla Signora Pt_1
la quale si impegna a rimborsare il mutuo, di Euro 145.000,00
[...]
(centoquarantacinquemila virgola zero zero), finanziato da banca ING
BANK N. V. MILAN BRANCH, sebbene cointestato ad entrambi i coniugi e quindi con coobbligazione solidale e ciò sino ad estinzione, con il pagamento di 300 (trecento) rate mensili in anni 25. 4) Il Sig.
[...]
, comproprietario dell'immobile oggetto della casa coniugale, di cui CP_1
al punto 3), posto al piano terra, ricadente nella scala D, composto da sei vani catastali e risulta censito in ditta esatta al foglio 183, particella 605, subalterno 1 aggraffato ai subalterni 25 e 26, Via Marina ( S Margherita ),
N.72, piano T, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 8, consistenza vani 6,
2 superficie catastale 123 metri quadrati e rendita Euro 204,52, si impegna non appena avverrà il deposito in cancelleria del decreto di omologa, a cedere alla Sig.ra la sua attuale quota dell'immobile; 5) Il suddetto accordo Pt_1
patrimoniale tra le parti compreso l'obbligo al trasferimento di cui sopra, regola per tal modo ogni rapporto economico tra i coniugi esistente ed è finalizzato a realizzare la separazione consensuale dei coniugi per concordata;
per gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987
n.74, così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10.05.1999 , i comparenti ora per allora richiedono le esenzioni fiscali di cui alla suddetta norma per il trasferimento indicato che ha causa giuridica ed è esecutivo delle condizioni dell'accordo di separazione consensuale richiesta;
6) Le spese per la stipula del contratto di cui al punto 4) verranno sopportate tutte e per intero dalla Signora la quale sceglierà un notaio di Parte_1
sua fiducia”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Messina in data 25/09/2015, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Messina al n. 186 parte 1, anno 2015; 2.
Confermare le condizioni rappresentate nella separazione omologata con sentenza n. 1397/2023 Reg. Sent. del 07/07/2023, pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 13/07/2023 ed emessa a definizione del
3 procedimento iscritto al N. 2664/2023 R.G.; 3. Ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/04/2025.
Alla suddetta udienza del 10/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1397/2023 pubbl. il 13/07/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 25/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 186 parte 1, tra , nata a [...] il Parte_1
18/12/1978, e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 857 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SORRENTI MARIA GRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e , nato a Pt_1 Controparte_1
Messina il 28/09/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 186 parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1397/2023 pubbl. il 13/07/2023 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente, senza addebito di responsabilità a carico di alcun coniuge, e fisseranno le rispettive residenze l'uno presso l'abitazione della madre in Messina, Via Nazionale, N. 122,
Fraz. Santa Margherita, l'altra, rimarrà nell'attuale casa Parte_1
coniugale, sita in Messina, Via Bonifacio – Frazione Santa Margherita, N.
72, attualmente di proprietà di entrambi;
2) Entrambi i coniugi, saranno autorizzati reciprocamente ad ottenere dalle competenti Autorità il passaporto (ed il rinnovo dello stesso) ed ogni altra nulla osta necessario per eventuali viaggi all'estero. 3) La casa coniugale, sita in Messina, Frazione
Santa Margherita, Via Bonifacio, N.72, sarà abitata dalla Signora Pt_1
la quale si impegna a rimborsare il mutuo, di Euro 145.000,00
[...]
(centoquarantacinquemila virgola zero zero), finanziato da banca ING
BANK N. V. MILAN BRANCH, sebbene cointestato ad entrambi i coniugi e quindi con coobbligazione solidale e ciò sino ad estinzione, con il pagamento di 300 (trecento) rate mensili in anni 25. 4) Il Sig.
[...]
, comproprietario dell'immobile oggetto della casa coniugale, di cui CP_1
al punto 3), posto al piano terra, ricadente nella scala D, composto da sei vani catastali e risulta censito in ditta esatta al foglio 183, particella 605, subalterno 1 aggraffato ai subalterni 25 e 26, Via Marina ( S Margherita ),
N.72, piano T, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 8, consistenza vani 6,
2 superficie catastale 123 metri quadrati e rendita Euro 204,52, si impegna non appena avverrà il deposito in cancelleria del decreto di omologa, a cedere alla Sig.ra la sua attuale quota dell'immobile; 5) Il suddetto accordo Pt_1
patrimoniale tra le parti compreso l'obbligo al trasferimento di cui sopra, regola per tal modo ogni rapporto economico tra i coniugi esistente ed è finalizzato a realizzare la separazione consensuale dei coniugi per concordata;
per gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987
n.74, così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10.05.1999 , i comparenti ora per allora richiedono le esenzioni fiscali di cui alla suddetta norma per il trasferimento indicato che ha causa giuridica ed è esecutivo delle condizioni dell'accordo di separazione consensuale richiesta;
6) Le spese per la stipula del contratto di cui al punto 4) verranno sopportate tutte e per intero dalla Signora la quale sceglierà un notaio di Parte_1
sua fiducia”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Messina in data 25/09/2015, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Messina al n. 186 parte 1, anno 2015; 2.
Confermare le condizioni rappresentate nella separazione omologata con sentenza n. 1397/2023 Reg. Sent. del 07/07/2023, pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 13/07/2023 ed emessa a definizione del
3 procedimento iscritto al N. 2664/2023 R.G.; 3. Ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/04/2025.
Alla suddetta udienza del 10/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1397/2023 pubbl. il 13/07/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 25/09/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 186 parte 1, tra , nata a [...] il Parte_1
18/12/1978, e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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