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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8756/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8756 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Andrea Marinelli e Roberto di Paola. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo CP_1
Giuseppe Chiello e Luigi Caruso.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 15 dicembre 2023 da CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore è illegittimo e conseguentemente annullarlo in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo per insussistenza anche giuridica del fatto contestato e comunque sproporzionato in violazione dell'art. 2106 c.c. e conseguentemente
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a scelta del CP_1 ricorrente da esercitarsi entro trenta giorni dal provvedimento di reintegra, a reintegrare lo stesso nel ruolo, funzioni e compiti posseduti all'atto del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970 così come novellata ovvero a riconoscere l'indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto e
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge 300/70 così come novellata, commisurata alle retribuzioni dovute dal
1 momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto fino ad un massimo di dodici mensilità di € 71.465,94 o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria, CP_ nonché al versamento in favore dell' dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, maggiorato degli interessi legali;
in via subordinata,
* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 15 dicembre 2023 da in CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore è illegittimo in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo ovvero sproporzionato e conseguentemente
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 5 legge 300/70 così come novellata, pari a ventiquattro mensilità pari ad €
142.931,88 sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione dell'anzianità della ricorrente, del cospicuo numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento di parte convenuta sotto il profilo dell'abuso del potere disciplinare, o al diverso numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto comunque non inferiore a dodici mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo saldo;
in via ulteriormente subordinata,
* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 15 dicembre 2023 da in CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore è sproporzionato e degradarlo al licenziamento con preavviso e conseguentemente
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mensilità stante l'anzianità aziendale del ricorrente e quindi ad €
21.989,52 lordi.
Si fa espressa riserva sin d'ora, stante il danno psicofisico subito dal ricorrente per il comportamento tenuto dal datore di lavoro durante l'irrogazione del provvedimento espulsivo, di richiedere la condanna dell'odierna convenuta al pagamento del risarcimento del danno biologico patito nelle opportune sedi giudiziali.
In ogni caso
* condannarsi la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 15% ex art.
14 TPF, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Preliminarmente, deve essere disatteso il motivo di ricorso relativo all'illegittimità del licenziamento per violazione del principio di tempestività della contestazione.
2 1.1. Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza ha chiarito, da un lato, che “il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e appaiano ragionevolmente sussistenti, ragion per cui, alla stregua del suddetto principio di immediatezza, non può consentirsi al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione stessa, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore, con la conseguenza che, qualora la contestazione medesima intervenga tardivamente, il recesso datoriale deve qualificarsi come illegittimo” (Cass. n. 13621/2006) e che “nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quella della sua contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, ne' la malattia del dipendente preclude al datore di lavoro l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro” (Cass. n. 14074/2002).
Dall'altro lato, tuttavia, si è precisato che “il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, specie nell'ipotesi in cui l'accertamento e la conseguente valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale più ampio oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso;
in tali ipotesi, dunque, il citato principio è compatibile con il trascorrere di un intervallo di tempo, più o meno lungo, restando in ogni caso riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo in questione” (cfr. Cass. nn. 6991/2017, 12337/2016,
21203/2013, 25856/2010).
In modo ancor più significativo, la giurisprudenza ha ulteriormente affermato che “La tempestività del licenziamento, quale requisito di validità dello stesso, ben può, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, sia quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, sia quando il medesimo comportamento è sottoposto a verifiche in sede penale, il che rende opportuno - anche per una maggiore garanzia
a difesa dell'incolpato - attenderne l'esito per una più obiettiva valutazione, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona abilitata ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché' risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento di tutte quelle circostanze che, unitamente al comportamento del lavoratore, costituiscono i necessari presupposti dell'esercizio del diritto di recesso” (Cass. n. 13615/2000; in senso analogo Cass. n.
25136/2010) e che “l'immediatezza della contestazione deve essere valutata in comparazione con la fattispecie concreta, la cui struttura può essere composta da una pluralità di atti e fatti, singolarmente insufficienti a determinare il corretto avvio del procedimento disciplinare” (Cass. n. 23739/2008).
3 1.2. Nel caso di specie, l'inizio del procedimento disciplinare si è avuto con lettera di contestazione comunicata il 27.11.2023 e gli ultimi fatti contestati risalgono all'agosto 2023.
Del resto, la società ha riferito (e la circostanza non è stata specificamente contestata dalla difesa attorea) di aver appreso i primi indizi di un possibile comportamento illegittimo dell'attore allorché, dopo i risultati fortemente negativi del Deposito emersi dall'esame dei dati economici/contabili a consuntivo del 2022, ha iniziato a paventare l'idea di cederlo ed in tale ottica ha avviato nell'autunno
2023 verifiche sulla gestione del Deposito esaminando i singoli rapporti commerciali con gli oltre 800 clienti per la gran parte piccole e medie aziende agricole unipersonali e/o familiari.
Pertanto, l'avvio del predetto procedimento disciplinare è avvenuto, in concreto, a distanza di qualche mese dall'effettiva conoscenza delle condotte contestate. Conoscenza, che poteva trarsi solo a seguito dell'esame di una elevata mole di dati che ha poi implicato le verifiche descritte alle pagine 34 e 35 della memoria.
1.3. Non sussiste quindi alcuna tardività nell'esercizio del potere disciplinare per opera della parte resistente, apparendo tale intervallo temporale pienamente congruo rispetto ai tempi fisiologici di acquisizione della conoscenza dei fatti e di valutazione unitaria degli stessi, anche alla luce delle dimensioni dell'organizzazione aziendale della datrice di lavoro.
1.4. Del resto, il requisito dell'immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un'adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da accuse avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 1101/2007, 241/2006, 5308/2000).
Ebbene, nel caso in esame, non può certo dirsi che la ricezione della contestazione in data 27.11.2023 abbia integrato un reale vulnus difensionale a discapito del lavoratore, atteso che lo stesso è stato in grado di prendere posizione su tutte le circostanze oggetto di addebito, senza peraltro sollevare alcuna doglianza in ordine a concrete difficoltà nella difesa.
*
2. Non risultano poi condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine all'assenza di giusta causa del licenziamento intimato.
Sul punto, non si ritiene di ammettere il verbale dell'udienza testimoniale di cui al giudizio R.G. n.
9370/24 (esibito all'udienza di discussione), in quanto irrilevante.
2.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, possono essere così riassunte:
- tra le aziende con cui aveva avuto nel tempo rapporti commerciali, alcune sarebbero state CP_1
4 riconducibili all'attore; in particolare (cfr. pag. 7 della memoria):
“dagli approfondimenti svolti è risultato che il sig. era (ed è) effettivamente Socio Amministratore della TI C.S.S. Pt_1
Società Agricola (C.F. unitamente alla sig.ra nata il [...] in [...], P.IVA_1 Persona_1 che faceva parte del medesimo nucleo familiare (essendo la compagna del ricorrente) ed abitava come il sig. in Pt_1
RE (PC) Via Veratto n. 28. Socio Amministratore della suddetta Società è anche il sig. nato a [...]
Piacenza in 6.12.1993, (figli del che, come l'attore, abita in RE (PC) Via Veratto n. 28 (ns. doc. 1 cit.). Pt_1
16. [È risultato, altresì che] il era stato titolare dell'Impresa Individuale TI IA svolgente attività di Pt_1
“Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi”, con sede in RE, Via Verratto n. 28 cancellata solo il 22.11.2004 allorché era già dipendente di (ns. doc. 2 cit.). CP_1
17. [Inoltre,] il sig. risultava (e risulta) Consigliere della (C.F. ), con Pt_1 Controparte_3 P.IVA_2 sede in Parma (PR), Via Tazio Nuvolari n. 44 avente, tra le sue finalità, anche quella di “provvedere all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, sementi, piantine, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione” (ns. doc. 3 cit.). Di tale Consorzio erano Amministratori, tra gli altri, anche i seguenti imprenditori agricoli clienti della Scrivente: titolare della omonima Azienda Controparte_4
Agricola con sede in PODENZANO, VIA ARIAZZA - S. POLO (C.F. ; , P.IVA_3 Controparte_5 titolare della omonima Azienda Agricola con sede in ROTTOFRENO, VIA CANTACUCCO N. 3 (C.F.
(su cui si veda infra). P.IVA_4
18. [Da ultimo,] il risultava (e risulta) Consigliere di Amministrazione, peraltro unitamente alla sig.ra Pt_1 Per_1 già sopra indicata, della BRE Energia Società Cooperativa Agricola (C.F. ), con sede in
[...] P.IVA_5
RE (PC), Via Bosi n. 5 (ns. doc. 4 cit.)”;
- con riferimento agli acquisti di carburante effettuati dalla società TI C.S.S. Società Agricola riconducibile all'attore negli anni 2022 e 2023 (fino al 31.8.2023), sarebbe emerso che l'attore aveva applicato prezzi inferiori a quelli praticati lo stesso giorno ad altri soggetti e comunque a quelli medi di mercato con conseguente danno, inteso anche come minor introito/vantaggio, per la;
CP_1
- dall'analisi di tutte le fatture di vendita emesse da alla società TI C.S.S. Società Agricola CP_1 riconducibile all'attore, sarebbe emerso che il dipendente aveva garantito alla sua società anche un trattamento di estremo favore nelle tempistiche di pagamento, facendo accumulare alla società dell'attore un consistente debito nei confronti di , gran parte del quale scaduto da più di 6 mesi CP_1
(e cioè non pagato dopo un anno dalla consegna del prodotto);
- lo stesso trattamento di favore nelle tempistiche sarebbe stato riservato alle aziende riconducibili al sig. (che, come l'attore, era consigliere dell'AS.I.P.O. Società Agricola Cooperativa) e al Controparte_5 suo nucleo familiare.
2.2. Orbene, l'addebitata posizione di conflitto di interessi non è stata negata dall'attore.
Risulta quindi incontestato che l'attore, seppur dipendente della convenuta:
- era stato titolare dell'impresa individuale TI IA svolgente attività di “Coltivazioni miste di
5 cereali, legumi da granella e semi oleosi” (poi cancellata il 22.11.2004);
- era socio amministratore della TI C.S.S. Società Agricola, unitamente alla proprio compagna e al figlio;
- era consigliere della avente, tra le sue finalità, anche quella di “provvedere Controparte_3 all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, sementi, piantine, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione”;
- era consigliere di amministrazione, unitamente alla propria compagna, della BRE Energia Società
Cooperativa Agricola;
- peraltro, la TI C.S.S. Società Agricola (di cui l'attore era socio amministratore) negli anni 2022 e
2023 ha effettuato numerosi acquisti di gasolio dalla convenuta CP_6
[...
. Detta situazione di conflitto di interessi è stata sempre taciuta dall'attore, benché il codice etico aziendale imponesse ai dipendenti la denuncia di “potenziali conflitti” (cfr. punto 3.2.14. lett. b dell'all. n.
21 alla memoria).
Inoltre, l'attore non ha dichiarato le cariche societarie che rivestiva e il relativo conflitto di interessi in occasione della compilazione dell'apposito modulo “dichiarazione conflitto di interessi – dipendente” sottoscritto in data 11.9.2023 (all. n. 5 alla memoria), nel quale ha negato ogni potenziale conflitto proprio, dei propri familiari o di altre persone con cui aveva rapporti di frequentazione abituale, d'affari, contrattuale o legale.
2.4. Tali circostanze appaiono allora sufficienti per convalidare la giusta causa di licenziamento.
2.5. L'obbligo di fedeltà, infatti, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di corretta e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.; il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o “creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 30.10.2017, n. 25759; Cass. 10.2.2015, n. 2550; Cass. 18.6.2009,
n. 14176).
Il dovere di fedeltà imposto dall'art. 2105 c.c. si sostanzia, quindi, nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ed a concretizzare la violazione di tale dovere basta che il comportamento sia tale da scuotere e far venire meno la fiducia del datore di lavoro;
a tal fine è sufficiente un pregiudizio soltanto potenziale e non anche effettivo.
In tali ipotesi, infatti, anche condotte solo idonee astrattamente ad arrecare un pregiudizio al datore di lavoro possono porre in discussione il vincolo fiduciario riposto nel prestatore di lavoro (cfr. Cass.
7.10.2019, n. 24976).
6 2.6. Nella specie, il fatto che l'attore ricopra cariche in società clienti o potenziali clienti della convenuta integra certamente un potenziale rischio per la datrice, tenuto peraltro conto che l'attore, in qualità di
Responsabile del Deposito di Oli Minerali e Lubrificanti per uso commerciale e agricolo, gestiva con ampia autonomia operativa i rapporti con i fornitori e con i clienti e le operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti commercializzati dal Deposito.
Non vi è dubbio, quindi, che l'omessa comunicazione alla propria datrice di lavoro della posizione di conflitto di interessi (anche a prescindere da eventuali danni che in concreto abbia provocato) costituisca un comportamento non corretto, connotato di ulteriori profili di gravità in ragione della posizione rivestita nell'assetto organizzativo aziendale (qualifica di quadro e Responsabile del
Deposito).
2.7. Sul punto, l'eccezione sollevata dalla parte attrice secondo cui il fatto contestato rientrerebbe tra le condotte punibili con sanzione conservativa si appalesa del tutto generica dacché in ricorso la difesa attorea non ha menzionato alcuna disposizione del CCNL che prevederebbe una sanzione conservativa per la fattispecie in esame (cfr. pag. 10 del ricorso).
Né comunque si rinviene all'art. 94 CCNL (dedicato ai casi puniti con sanzione conservativa) la descrizione di una condotta assimilabile a quella di causa.
Neppure, a tal fine, può rilevare il richiamo alle ipotesi per le quali il CCNL ammette il licenziamento senza preavviso (art. 95, lett. B), tenuto conto che non si tratta di un elenco tassativo ed esaustivo e che, per giurisprudenza costante, la violazione dell'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato (che ha un contenuto più ampio di quello risultante dal testo dell'art. 2105 c.c. dovendo essere integrato con gli artt. 1175 e 1375 c.c.), costituendo fonte di pericolo attuale e continuo per gli interessi del datore, può pienamente giustificare il licenziamento senza preavviso (cfr. ex multis Cass. n. 14176/2009).
2.8. Nel caso di specie, infine, il licenziamento appare proporzionato in quanto, essendo il comportamento sanzionato dall'art. 2105 c.c. non di danno, ma di pericolo, la condotta del dipendente integra gli estremi di un grave inadempimento agli obblighi di fedeltà imposti: grave inadempimento che, considerate le mansioni di responsabilità svolte dal dipendente, non poteva non incrinare in modo irreparabile il vincolo fiduciario intercorrente con la società convenuta.
*
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che
7 determina in complessivi euro 4.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 15.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
8
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8756 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Andrea Marinelli e Roberto di Paola. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo CP_1
Giuseppe Chiello e Luigi Caruso.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 15 dicembre 2023 da CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore è illegittimo e conseguentemente annullarlo in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo per insussistenza anche giuridica del fatto contestato e comunque sproporzionato in violazione dell'art. 2106 c.c. e conseguentemente
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a scelta del CP_1 ricorrente da esercitarsi entro trenta giorni dal provvedimento di reintegra, a reintegrare lo stesso nel ruolo, funzioni e compiti posseduti all'atto del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970 così come novellata ovvero a riconoscere l'indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto e
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge 300/70 così come novellata, commisurata alle retribuzioni dovute dal
1 momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto fino ad un massimo di dodici mensilità di € 71.465,94 o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria, CP_ nonché al versamento in favore dell' dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, maggiorato degli interessi legali;
in via subordinata,
* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 15 dicembre 2023 da in CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore è illegittimo in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo ovvero sproporzionato e conseguentemente
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 5 legge 300/70 così come novellata, pari a ventiquattro mensilità pari ad €
142.931,88 sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione dell'anzianità della ricorrente, del cospicuo numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento di parte convenuta sotto il profilo dell'abuso del potere disciplinare, o al diverso numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto comunque non inferiore a dodici mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo saldo;
in via ulteriormente subordinata,
* accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data 15 dicembre 2023 da in CP_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore è sproporzionato e degradarlo al licenziamento con preavviso e conseguentemente
* condannarsi la convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mensilità stante l'anzianità aziendale del ricorrente e quindi ad €
21.989,52 lordi.
Si fa espressa riserva sin d'ora, stante il danno psicofisico subito dal ricorrente per il comportamento tenuto dal datore di lavoro durante l'irrogazione del provvedimento espulsivo, di richiedere la condanna dell'odierna convenuta al pagamento del risarcimento del danno biologico patito nelle opportune sedi giudiziali.
In ogni caso
* condannarsi la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 15% ex art.
14 TPF, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Preliminarmente, deve essere disatteso il motivo di ricorso relativo all'illegittimità del licenziamento per violazione del principio di tempestività della contestazione.
2 1.1. Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza ha chiarito, da un lato, che “il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e appaiano ragionevolmente sussistenti, ragion per cui, alla stregua del suddetto principio di immediatezza, non può consentirsi al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione stessa, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore, con la conseguenza che, qualora la contestazione medesima intervenga tardivamente, il recesso datoriale deve qualificarsi come illegittimo” (Cass. n. 13621/2006) e che “nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quella della sua contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, ne' la malattia del dipendente preclude al datore di lavoro l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro” (Cass. n. 14074/2002).
Dall'altro lato, tuttavia, si è precisato che “il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, specie nell'ipotesi in cui l'accertamento e la conseguente valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale più ampio oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso;
in tali ipotesi, dunque, il citato principio è compatibile con il trascorrere di un intervallo di tempo, più o meno lungo, restando in ogni caso riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo in questione” (cfr. Cass. nn. 6991/2017, 12337/2016,
21203/2013, 25856/2010).
In modo ancor più significativo, la giurisprudenza ha ulteriormente affermato che “La tempestività del licenziamento, quale requisito di validità dello stesso, ben può, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, sia quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, sia quando il medesimo comportamento è sottoposto a verifiche in sede penale, il che rende opportuno - anche per una maggiore garanzia
a difesa dell'incolpato - attenderne l'esito per una più obiettiva valutazione, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona abilitata ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché' risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento di tutte quelle circostanze che, unitamente al comportamento del lavoratore, costituiscono i necessari presupposti dell'esercizio del diritto di recesso” (Cass. n. 13615/2000; in senso analogo Cass. n.
25136/2010) e che “l'immediatezza della contestazione deve essere valutata in comparazione con la fattispecie concreta, la cui struttura può essere composta da una pluralità di atti e fatti, singolarmente insufficienti a determinare il corretto avvio del procedimento disciplinare” (Cass. n. 23739/2008).
3 1.2. Nel caso di specie, l'inizio del procedimento disciplinare si è avuto con lettera di contestazione comunicata il 27.11.2023 e gli ultimi fatti contestati risalgono all'agosto 2023.
Del resto, la società ha riferito (e la circostanza non è stata specificamente contestata dalla difesa attorea) di aver appreso i primi indizi di un possibile comportamento illegittimo dell'attore allorché, dopo i risultati fortemente negativi del Deposito emersi dall'esame dei dati economici/contabili a consuntivo del 2022, ha iniziato a paventare l'idea di cederlo ed in tale ottica ha avviato nell'autunno
2023 verifiche sulla gestione del Deposito esaminando i singoli rapporti commerciali con gli oltre 800 clienti per la gran parte piccole e medie aziende agricole unipersonali e/o familiari.
Pertanto, l'avvio del predetto procedimento disciplinare è avvenuto, in concreto, a distanza di qualche mese dall'effettiva conoscenza delle condotte contestate. Conoscenza, che poteva trarsi solo a seguito dell'esame di una elevata mole di dati che ha poi implicato le verifiche descritte alle pagine 34 e 35 della memoria.
1.3. Non sussiste quindi alcuna tardività nell'esercizio del potere disciplinare per opera della parte resistente, apparendo tale intervallo temporale pienamente congruo rispetto ai tempi fisiologici di acquisizione della conoscenza dei fatti e di valutazione unitaria degli stessi, anche alla luce delle dimensioni dell'organizzazione aziendale della datrice di lavoro.
1.4. Del resto, il requisito dell'immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un'adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da accuse avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 1101/2007, 241/2006, 5308/2000).
Ebbene, nel caso in esame, non può certo dirsi che la ricezione della contestazione in data 27.11.2023 abbia integrato un reale vulnus difensionale a discapito del lavoratore, atteso che lo stesso è stato in grado di prendere posizione su tutte le circostanze oggetto di addebito, senza peraltro sollevare alcuna doglianza in ordine a concrete difficoltà nella difesa.
*
2. Non risultano poi condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine all'assenza di giusta causa del licenziamento intimato.
Sul punto, non si ritiene di ammettere il verbale dell'udienza testimoniale di cui al giudizio R.G. n.
9370/24 (esibito all'udienza di discussione), in quanto irrilevante.
2.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, possono essere così riassunte:
- tra le aziende con cui aveva avuto nel tempo rapporti commerciali, alcune sarebbero state CP_1
4 riconducibili all'attore; in particolare (cfr. pag. 7 della memoria):
“dagli approfondimenti svolti è risultato che il sig. era (ed è) effettivamente Socio Amministratore della TI C.S.S. Pt_1
Società Agricola (C.F. unitamente alla sig.ra nata il [...] in [...], P.IVA_1 Persona_1 che faceva parte del medesimo nucleo familiare (essendo la compagna del ricorrente) ed abitava come il sig. in Pt_1
RE (PC) Via Veratto n. 28. Socio Amministratore della suddetta Società è anche il sig. nato a [...]
Piacenza in 6.12.1993, (figli del che, come l'attore, abita in RE (PC) Via Veratto n. 28 (ns. doc. 1 cit.). Pt_1
16. [È risultato, altresì che] il era stato titolare dell'Impresa Individuale TI IA svolgente attività di Pt_1
“Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi”, con sede in RE, Via Verratto n. 28 cancellata solo il 22.11.2004 allorché era già dipendente di (ns. doc. 2 cit.). CP_1
17. [Inoltre,] il sig. risultava (e risulta) Consigliere della (C.F. ), con Pt_1 Controparte_3 P.IVA_2 sede in Parma (PR), Via Tazio Nuvolari n. 44 avente, tra le sue finalità, anche quella di “provvedere all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, sementi, piantine, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione” (ns. doc. 3 cit.). Di tale Consorzio erano Amministratori, tra gli altri, anche i seguenti imprenditori agricoli clienti della Scrivente: titolare della omonima Azienda Controparte_4
Agricola con sede in PODENZANO, VIA ARIAZZA - S. POLO (C.F. ; , P.IVA_3 Controparte_5 titolare della omonima Azienda Agricola con sede in ROTTOFRENO, VIA CANTACUCCO N. 3 (C.F.
(su cui si veda infra). P.IVA_4
18. [Da ultimo,] il risultava (e risulta) Consigliere di Amministrazione, peraltro unitamente alla sig.ra Pt_1 Per_1 già sopra indicata, della BRE Energia Società Cooperativa Agricola (C.F. ), con sede in
[...] P.IVA_5
RE (PC), Via Bosi n. 5 (ns. doc. 4 cit.)”;
- con riferimento agli acquisti di carburante effettuati dalla società TI C.S.S. Società Agricola riconducibile all'attore negli anni 2022 e 2023 (fino al 31.8.2023), sarebbe emerso che l'attore aveva applicato prezzi inferiori a quelli praticati lo stesso giorno ad altri soggetti e comunque a quelli medi di mercato con conseguente danno, inteso anche come minor introito/vantaggio, per la;
CP_1
- dall'analisi di tutte le fatture di vendita emesse da alla società TI C.S.S. Società Agricola CP_1 riconducibile all'attore, sarebbe emerso che il dipendente aveva garantito alla sua società anche un trattamento di estremo favore nelle tempistiche di pagamento, facendo accumulare alla società dell'attore un consistente debito nei confronti di , gran parte del quale scaduto da più di 6 mesi CP_1
(e cioè non pagato dopo un anno dalla consegna del prodotto);
- lo stesso trattamento di favore nelle tempistiche sarebbe stato riservato alle aziende riconducibili al sig. (che, come l'attore, era consigliere dell'AS.I.P.O. Società Agricola Cooperativa) e al Controparte_5 suo nucleo familiare.
2.2. Orbene, l'addebitata posizione di conflitto di interessi non è stata negata dall'attore.
Risulta quindi incontestato che l'attore, seppur dipendente della convenuta:
- era stato titolare dell'impresa individuale TI IA svolgente attività di “Coltivazioni miste di
5 cereali, legumi da granella e semi oleosi” (poi cancellata il 22.11.2004);
- era socio amministratore della TI C.S.S. Società Agricola, unitamente alla proprio compagna e al figlio;
- era consigliere della avente, tra le sue finalità, anche quella di “provvedere Controparte_3 all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, sementi, piantine, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione”;
- era consigliere di amministrazione, unitamente alla propria compagna, della BRE Energia Società
Cooperativa Agricola;
- peraltro, la TI C.S.S. Società Agricola (di cui l'attore era socio amministratore) negli anni 2022 e
2023 ha effettuato numerosi acquisti di gasolio dalla convenuta CP_6
[...
. Detta situazione di conflitto di interessi è stata sempre taciuta dall'attore, benché il codice etico aziendale imponesse ai dipendenti la denuncia di “potenziali conflitti” (cfr. punto 3.2.14. lett. b dell'all. n.
21 alla memoria).
Inoltre, l'attore non ha dichiarato le cariche societarie che rivestiva e il relativo conflitto di interessi in occasione della compilazione dell'apposito modulo “dichiarazione conflitto di interessi – dipendente” sottoscritto in data 11.9.2023 (all. n. 5 alla memoria), nel quale ha negato ogni potenziale conflitto proprio, dei propri familiari o di altre persone con cui aveva rapporti di frequentazione abituale, d'affari, contrattuale o legale.
2.4. Tali circostanze appaiono allora sufficienti per convalidare la giusta causa di licenziamento.
2.5. L'obbligo di fedeltà, infatti, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di corretta e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.; il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o “creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 30.10.2017, n. 25759; Cass. 10.2.2015, n. 2550; Cass. 18.6.2009,
n. 14176).
Il dovere di fedeltà imposto dall'art. 2105 c.c. si sostanzia, quindi, nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ed a concretizzare la violazione di tale dovere basta che il comportamento sia tale da scuotere e far venire meno la fiducia del datore di lavoro;
a tal fine è sufficiente un pregiudizio soltanto potenziale e non anche effettivo.
In tali ipotesi, infatti, anche condotte solo idonee astrattamente ad arrecare un pregiudizio al datore di lavoro possono porre in discussione il vincolo fiduciario riposto nel prestatore di lavoro (cfr. Cass.
7.10.2019, n. 24976).
6 2.6. Nella specie, il fatto che l'attore ricopra cariche in società clienti o potenziali clienti della convenuta integra certamente un potenziale rischio per la datrice, tenuto peraltro conto che l'attore, in qualità di
Responsabile del Deposito di Oli Minerali e Lubrificanti per uso commerciale e agricolo, gestiva con ampia autonomia operativa i rapporti con i fornitori e con i clienti e le operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti commercializzati dal Deposito.
Non vi è dubbio, quindi, che l'omessa comunicazione alla propria datrice di lavoro della posizione di conflitto di interessi (anche a prescindere da eventuali danni che in concreto abbia provocato) costituisca un comportamento non corretto, connotato di ulteriori profili di gravità in ragione della posizione rivestita nell'assetto organizzativo aziendale (qualifica di quadro e Responsabile del
Deposito).
2.7. Sul punto, l'eccezione sollevata dalla parte attrice secondo cui il fatto contestato rientrerebbe tra le condotte punibili con sanzione conservativa si appalesa del tutto generica dacché in ricorso la difesa attorea non ha menzionato alcuna disposizione del CCNL che prevederebbe una sanzione conservativa per la fattispecie in esame (cfr. pag. 10 del ricorso).
Né comunque si rinviene all'art. 94 CCNL (dedicato ai casi puniti con sanzione conservativa) la descrizione di una condotta assimilabile a quella di causa.
Neppure, a tal fine, può rilevare il richiamo alle ipotesi per le quali il CCNL ammette il licenziamento senza preavviso (art. 95, lett. B), tenuto conto che non si tratta di un elenco tassativo ed esaustivo e che, per giurisprudenza costante, la violazione dell'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato (che ha un contenuto più ampio di quello risultante dal testo dell'art. 2105 c.c. dovendo essere integrato con gli artt. 1175 e 1375 c.c.), costituendo fonte di pericolo attuale e continuo per gli interessi del datore, può pienamente giustificare il licenziamento senza preavviso (cfr. ex multis Cass. n. 14176/2009).
2.8. Nel caso di specie, infine, il licenziamento appare proporzionato in quanto, essendo il comportamento sanzionato dall'art. 2105 c.c. non di danno, ma di pericolo, la condotta del dipendente integra gli estremi di un grave inadempimento agli obblighi di fedeltà imposti: grave inadempimento che, considerate le mansioni di responsabilità svolte dal dipendente, non poteva non incrinare in modo irreparabile il vincolo fiduciario intercorrente con la società convenuta.
*
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che
7 determina in complessivi euro 4.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 15.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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