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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2029/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott. Pietro Carè Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2029/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in Vallefiorita (CZ), al Corso dei Bruzi n. 100, rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Bova (C.F.
), presso il cui studio in Catanzaro (CZ), alla Via Corace n. 46, elettivamente C.F._2 domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
RN IA (C.f. ), presso il cui studio in OV (CZ), alla Via San C.F._4
Giovanni Bosco n. 39, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 29 aprile 2025, adiva il Tribunale di Catanzaro al Parte_1 fine di ottenere la separazione giudiziale nel matrimonio contratto con in data Controparte_2
03.08.2014, a OV (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2014, n.
15, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione era nato, il 27.05.2015, il figlio Per_1
Il ricorrente rappresentava che, nel corso del tempo, l'unità coniugale si era progressivamente disgregata, fino a far interamente venir meno l'affectio coniugalis, determinando una condizione di intollerabilità della convivenza coniugale, ragion per cui si era concretizzata, già da anni, una separazione de facto.
Fissata l'udienza di prima comparizione, si costituiva in giudizio, in data 5 settembre 2025,
[...]
la quale aderiva alla richiesta di pronuncia di separazione personale dei coniugi. CP_1
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 10.12.2025, i procuratori delle parti rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto, nelle more, il seguente accordo sulle condizioni di separazione: CP_
“1) La casa coniugale ubicata in OV e di proprietà della rimarrà nella disponibilità di quest'ultima che vi abiterà insieme al figlio Per_1
2) nessun assegno di mantenimento sarà dovuto tra le parti;
3) corrisponderà a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1 per le quali si rinvia espressamente al Protocollo del tribunale di Catanzaro;
4) il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
6) il potrà far visita al figlio ogniqualvolta lo vorrà, previo preavviso alla madre Pt_1 Per_1 collocataria e compatibilmente con gli impegni di natura scolastica o extrascolastica del minore. In ogni caso e fatti salvi migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio Parte_1 nelle giornate di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21, nonché a fine Per_1 settimana alterni dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola della settimana e sino alle ore 21 della domenica, con pernottamento del figlio presso di sé. Nel periodo estivo, il minore starà col padre, ad anni alterni, per un periodo anche non consecutivo di 2 settimane a luglio e 2 settimane ad agosto;
a tal fine, i genitori stabiliranno concordemente i periodi di competenza esclusiva entro il 31 maggio di ogni anno. Per quel che concerne il periodo natalizio, il minore trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore i giorni dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. Allo stesso modo, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno di sarà preferita la presenza di entrambi i genitori o in Per_1 caso di impossibilità tale ricorrenza sarà festeggiata con ciascun genitore ad anni alterni”. All'esito dell'udienza del 10.12.2025, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata il [...] in [...], che contrassero matrimonio in data C.F._3
03.08.2014 a OV (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2014, n.
15, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott. Pietro Carè Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2029/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in Vallefiorita (CZ), al Corso dei Bruzi n. 100, rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Bova (C.F.
), presso il cui studio in Catanzaro (CZ), alla Via Corace n. 46, elettivamente C.F._2 domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
RN IA (C.f. ), presso il cui studio in OV (CZ), alla Via San C.F._4
Giovanni Bosco n. 39, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 29 aprile 2025, adiva il Tribunale di Catanzaro al Parte_1 fine di ottenere la separazione giudiziale nel matrimonio contratto con in data Controparte_2
03.08.2014, a OV (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2014, n.
15, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione era nato, il 27.05.2015, il figlio Per_1
Il ricorrente rappresentava che, nel corso del tempo, l'unità coniugale si era progressivamente disgregata, fino a far interamente venir meno l'affectio coniugalis, determinando una condizione di intollerabilità della convivenza coniugale, ragion per cui si era concretizzata, già da anni, una separazione de facto.
Fissata l'udienza di prima comparizione, si costituiva in giudizio, in data 5 settembre 2025,
[...]
la quale aderiva alla richiesta di pronuncia di separazione personale dei coniugi. CP_1
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 10.12.2025, i procuratori delle parti rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto, nelle more, il seguente accordo sulle condizioni di separazione: CP_
“1) La casa coniugale ubicata in OV e di proprietà della rimarrà nella disponibilità di quest'ultima che vi abiterà insieme al figlio Per_1
2) nessun assegno di mantenimento sarà dovuto tra le parti;
3) corrisponderà a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_1 per le quali si rinvia espressamente al Protocollo del tribunale di Catanzaro;
4) il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
6) il potrà far visita al figlio ogniqualvolta lo vorrà, previo preavviso alla madre Pt_1 Per_1 collocataria e compatibilmente con gli impegni di natura scolastica o extrascolastica del minore. In ogni caso e fatti salvi migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio Parte_1 nelle giornate di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21, nonché a fine Per_1 settimana alterni dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola della settimana e sino alle ore 21 della domenica, con pernottamento del figlio presso di sé. Nel periodo estivo, il minore starà col padre, ad anni alterni, per un periodo anche non consecutivo di 2 settimane a luglio e 2 settimane ad agosto;
a tal fine, i genitori stabiliranno concordemente i periodi di competenza esclusiva entro il 31 maggio di ogni anno. Per quel che concerne il periodo natalizio, il minore trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore i giorni dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. Allo stesso modo, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno di sarà preferita la presenza di entrambi i genitori o in Per_1 caso di impossibilità tale ricorrenza sarà festeggiata con ciascun genitore ad anni alterni”. All'esito dell'udienza del 10.12.2025, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata il [...] in [...], che contrassero matrimonio in data C.F._3
03.08.2014 a OV (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2014, n.
15, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo