TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela
RO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3254/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA. ), in persona del suo legale rappresentate signor Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Nuvolento (BS) via A. Terzi, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Pavoni
[...] del Foro di Brescia, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata nello studio in Vobarno (BS) via Provinciale n. 19,
opponente contro
(partita IVA ), con sede in Malagnino (Cremona), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Fabio CP_2
Chiarini del Foro di Brescia, in forza di procura in calce (art. 83 comma 3° c.p.c.) al ricorso
- decreto notificato, elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia, via Armando Diaz
n.9
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
risarcimento danni contratto d'opera conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 01.03.2018, proponeva Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 19715/2017 emesso dal Tribunale di Brescia in data
10.01.2018 e notificato in data 12.01.2018, con il quale era condannata a pagare a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la capitale somma di € CP_1
9.705,53, oltre interessi di mora ex Dlgs 231/02, compensi liquidati per € 750,00, € 145,50 per esborsi, 15% spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva, ossia il mancato pagamento delle fatture n.285 del 13.12.2015 e n. 251 del 30.09.2016.
La società opponente, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, assumeva di non dovere le somme ingiunte, bensì importi inferiori, avendo già corrisposto quasi integralmente entrambe le fatture. Aggiungeva che, comunque, le differenze richieste non erano esigibili e che aveva eseguito le opere previste non a regola Controparte_1
d'arte, provocandole danni per i quali chiedeva il risarcimento, formulando domanda riconvenzionale.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “via preliminare di merito: atteso che la opposizione è fondata su prova scritta e la causa è di facile e pronta soluzione, respingere ogni richiesta della controparte in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I qui opposto;
In principalità e nel merito: comunque revocarsi e dichiararsi nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, atteso quanto esposto in narrativa e comunque provato dalla documentazione versata;
In via riconvenzionale: attesi i danni cagionati a sull'immobile in parola, posti in atto per negligente condotta di Parte_1
si chiede la condanna della stessa al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 15.000, o nella minore maggiore ritenuta di Giustizia, oltre ai danni da perdita della clientela e di immagine cagionati a Inoltre, valutata la condotta di Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, condannare la stessa ex art.
[...]
96 1 comma c.p.c al risarcimento del danno, da valutarsi secondo Giustizia ed Equità, avendo agito in giudizio monitorio, pur priva di ragioni giuridiche fondate. In ogni caso con vittoria di spese, dritti ed onorari di causa”.
Si costituiva ritualmente , contestando l'avverso dedotto, e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
L'opposto assumeva che la fattura azionata corrispondeva a lavori tutti regolarmente eseguiti a favore dell'opponente al giusto prezzo e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano tardive e pretestuose. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) IN VIA PRELIMINARE: accertato che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 145/2018 emesso dal Tribunale di Brescia in favore di B) Parte_3
NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione proposta da ivi compresa la domanda Parte_1 riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermandosi conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiararsi fondata la domanda posta a base del decreto ingiuntivo stesso, condannandosi conseguentemente al pagamento in Parte_1 favore di della somma di €. 9.705,53, ovvero di quella differente Controparte_1 somma, anche maggiore, che risulterà accertata, oltre ad interessi di mora ex D.Lg.
231/2002 e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, con rifusione di spese e compensi di causa”.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Alessia Busato, prima udienza fissata per il giorno 14.06.2018.
A detta udienza, le parti chiedevano i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., previo provvedimento del giudice sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, con ordinanza del 18.06.2018, preso atto delle contestazioni in merito alla sussistenza di vizi dell'impianto e rilevata l'assenza di formale collaudo positivo, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie: rinviava all'udienza del 15.11.2018 per la discussione sui mezzi istruttori, rinviata al 02.12.2015. A detta udienza, ammetteva i mezzi di prova come da ordinanza e rinviava all'udienza del
04.06.2019 per l'audizione dei testi.
All'udienza del 04.06.2019 erano sentiti i testi ammessi.
Con decreto del 26.07.2019, la causa era assegnata al gop dott.ssa Michela RO, la quale fissava l'udienza del 29.10.2019 per trattazione.
All'udienza, parte opponente dichiarava di rinunciare alla richiesta di CTU sulle perdite d'acqua n.1, formulata nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ed insisteva per l'ammissione della CTU descrittiva dei lavori eseguiti da extra Controparte_1 contratto, mentre parte opposta si opponeva sul punto: il giudice ammetteva la CTU descrittiva n. 2 richiesta da parte opponente e rinviava al 10 dicembre 2019 per la definizione del quesito e per il giuramento del CTU ing. . Persona_1
Prestato il giuramento e definito il quesito, il CTU depositava l'elaborato peritale in data
20.08.2020 e all'udienza a trattazione scritta del 01.10.2020, il giudice, preso atto del deposito di note scritte con la richiesta delle parti di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, fissava per detto incombente l'udienza del 17.05.2021 a trattazione scritta.
A detta udienza, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che seguono. Non si accoglie la domanda riconvenzionale. stipulava, in data 15.04.2015 con , contratto definitivo avente Parte_1 Controparte_1 ad oggetto la fornitura ed installazione di un “impianto di riscaldamento ambienti e idrico sanitario” per un intero complesso residenziale che aveva realizzato in Toscolano Parte_1
DE (BS) via Caronte-loc. di sua proprietà, per un importo complessivo di € Pt_4
89.193,12.
L'impianto di riscaldamento era costituito da una caldaia a pellet che doveva servire l'intera struttura residenziale e dai sistemi di riscaldamento di ogni singolo appartamento, a destinazione prevalentemente turistica, tramite condizionatori, sia per il riscaldamento, sia per il raffrescamento.
L'accordo negoziale prevedeva due clausole in calce al contratto: l'applicazione di uno sconto del 10% sull'intero importo da corrispondersi da parte di e la ritenuta a Parte_1 garanzia da parte di del 5% del prezzo concordato, da incassare solo Controparte_1
a collaudo eseguito o comunque entro 12 mesi dalla fine dei lavori.
Su questo punto è insorto il contenzioso tra le parti.
Secondo quanto asserito dall'opponente, le fatture oggetto della procedura monitoria sono state da lei quasi integralmente corrisposte, secondo i calcoli esposti negli atti prodotti, e la società opposta non ha applicato lo sconto anche sui lavori extra eseguiti.
Su quest'ultimo punto, ha precisato che non era stato stabilito che lo Controparte_1 sconto si dovesse applicare anche alle opere extra capitolato, circostanza che, effettivamente, non risulta concordata in nessun documento allegato.
Essendo sorta contestazione circa il congruo prezzo attribuito alle opere extra capitolato, senza un preventivo accordo, il giudice ha ritenuto di disporre consulenza tecnica di ufficio, incaricando l'ing. , al quale è stato sottoposto il seguente quesito: “Dica Persona_1 il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, verificato lo stato dei luoghi, quali sono, in rapporto al contratto di appalto stipulato tra le parti nell'aprile del 2015 (doc.4 di parte opponente), i lavori extra capitolato eseguiti, identificandoli e quantificando per ciascuno di essi l'entità degli stessi ed il loro valore economico”.
Il Ctu ha così concluso il suo accertamento: “Il CTU, considerato che, a seguito della verifica in posto del 21/01/2020 in Gaino di Toscolano DE, i lavori extra capitolato eseguiti sono stati tutti individuati, che per ciascuno di essi è stata pure identificata l'entità ed il valore economico, ritiene di avere dato compiuta risposta al quesito postogli stabilendo che il credito dell'opposta per i lavori variati ammonti complessivamente ad € 6.510,96”.
Preso atto delle risultanze, le conclusioni cui è giunto il CTU devono ritenersi condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, atteso che risultano raggiunte all'esito di operazioni peritali svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati e dell'esame dei documenti tutti ritualmente versati in causa. Si ritiene corretto anche il calcolo finale del CTU, contestato da parte opposta.
Si ricorda, infine, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione”, ma spetta all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento.
Ebbene, considerato quanto esposto, si ritiene che abbia dimostrato Controparte_1
l'esistenza di validi titoli contrattuali posto a base del proprio credito: un contratto di subappalto sottoscritto dalle parti (doc.3 di parte opposta); il successivo SAL finale, pure sottoscritto dalle parti (doc.4 parte opposta); le fatture (mai contestate da TD) n° 285 del
31.12.2015 e n° 251 del 30.9.2016 (doc.2 parte opposta), comprendenti anche alcune opere extra contratto;
che le opere da contrattosiano state tutte regolarmente eseguite da
[...]
ma che il loro costo debba essere ricalcolato sulla scorta di quanto emerso in sede CP_1 di CTU, senza l'applicazione della riduzione del 10%, in quanto non espressamente prevista.
Le ragioni esposte comunque conducono, in accoglimento parziale delle conclusioni di parte opponente, ad una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto e eve essere Pt_1 condannata al pagamento della somma di € 2.174,45, oltre interessi legali ex art. 1284 co.
4 c.c. dal 10.01.2018 sino all'effettivo saldo.
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte opponente, si ritiene di non accoglierla. Pur ammettendo che bbia tempestivamente denunciato i vizi, circostanza, peraltro non Pt_1 pienamente dimostrata, stante anche l'eccezione formale e tempestiva di decadenza e prescrizione da parte di , le dichiarazioni assunte durante la prova orale Controparte_1 hanno evidenziato i malfunzionamenti iniziali dell'impianto, ma non è stato possibile giungere ad una loro attribuzione certa e concreta alla società opposta.
Gli interventi sono stati molteplici e le dichiarazioni rese sono state contrastanti;
la documentazione allegata dall'opponente, e non riconosciuta dalla società opposta e non idoneamente confermate, non accertano con esattezza se gli esborsi sostenuti da Pt_1 siano attribuibili o meno alla asserita non corretta installazione dell'impianto e se costituiscano danno per la società.
Per questo motivo, si ritiene di rigettare la domanda riconvenzionale.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, in considerazione di quanto disposto e del comportamento processuale delle parti, si ritiene di compensare le spese processuali del presente giudizio. Le spese di CTU, temporaneamente poste a carico di parte opponente, sono da attribuire alle parti, ciascuna per il 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente le domande di parte opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 19715/2017 emesso dal Tribunale di Brescia in data
10.01.2018; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la somma di € 2.174,45, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal
10.01.2018 sino all'effettivo saldo.
2) Spese di lite compensate tra le parti. Dispone la restituzione a da parte di Pt_1 del 50% del compenso liquidato al CTU. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 3 dicembre 2015.
il g.o.p.
Michela RO
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela
RO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3254/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA. ), in persona del suo legale rappresentate signor Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Nuvolento (BS) via A. Terzi, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Pavoni
[...] del Foro di Brescia, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata nello studio in Vobarno (BS) via Provinciale n. 19,
opponente contro
(partita IVA ), con sede in Malagnino (Cremona), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Fabio CP_2
Chiarini del Foro di Brescia, in forza di procura in calce (art. 83 comma 3° c.p.c.) al ricorso
- decreto notificato, elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia, via Armando Diaz
n.9
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
risarcimento danni contratto d'opera conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 01.03.2018, proponeva Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 19715/2017 emesso dal Tribunale di Brescia in data
10.01.2018 e notificato in data 12.01.2018, con il quale era condannata a pagare a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la capitale somma di € CP_1
9.705,53, oltre interessi di mora ex Dlgs 231/02, compensi liquidati per € 750,00, € 145,50 per esborsi, 15% spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva, ossia il mancato pagamento delle fatture n.285 del 13.12.2015 e n. 251 del 30.09.2016.
La società opponente, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, assumeva di non dovere le somme ingiunte, bensì importi inferiori, avendo già corrisposto quasi integralmente entrambe le fatture. Aggiungeva che, comunque, le differenze richieste non erano esigibili e che aveva eseguito le opere previste non a regola Controparte_1
d'arte, provocandole danni per i quali chiedeva il risarcimento, formulando domanda riconvenzionale.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “via preliminare di merito: atteso che la opposizione è fondata su prova scritta e la causa è di facile e pronta soluzione, respingere ogni richiesta della controparte in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I qui opposto;
In principalità e nel merito: comunque revocarsi e dichiararsi nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, atteso quanto esposto in narrativa e comunque provato dalla documentazione versata;
In via riconvenzionale: attesi i danni cagionati a sull'immobile in parola, posti in atto per negligente condotta di Parte_1
si chiede la condanna della stessa al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 15.000, o nella minore maggiore ritenuta di Giustizia, oltre ai danni da perdita della clientela e di immagine cagionati a Inoltre, valutata la condotta di Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, condannare la stessa ex art.
[...]
96 1 comma c.p.c al risarcimento del danno, da valutarsi secondo Giustizia ed Equità, avendo agito in giudizio monitorio, pur priva di ragioni giuridiche fondate. In ogni caso con vittoria di spese, dritti ed onorari di causa”.
Si costituiva ritualmente , contestando l'avverso dedotto, e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
L'opposto assumeva che la fattura azionata corrispondeva a lavori tutti regolarmente eseguiti a favore dell'opponente al giusto prezzo e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano tardive e pretestuose. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) IN VIA PRELIMINARE: accertato che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 145/2018 emesso dal Tribunale di Brescia in favore di B) Parte_3
NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione proposta da ivi compresa la domanda Parte_1 riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermandosi conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiararsi fondata la domanda posta a base del decreto ingiuntivo stesso, condannandosi conseguentemente al pagamento in Parte_1 favore di della somma di €. 9.705,53, ovvero di quella differente Controparte_1 somma, anche maggiore, che risulterà accertata, oltre ad interessi di mora ex D.Lg.
231/2002 e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, con rifusione di spese e compensi di causa”.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Alessia Busato, prima udienza fissata per il giorno 14.06.2018.
A detta udienza, le parti chiedevano i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., previo provvedimento del giudice sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, con ordinanza del 18.06.2018, preso atto delle contestazioni in merito alla sussistenza di vizi dell'impianto e rilevata l'assenza di formale collaudo positivo, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie: rinviava all'udienza del 15.11.2018 per la discussione sui mezzi istruttori, rinviata al 02.12.2015. A detta udienza, ammetteva i mezzi di prova come da ordinanza e rinviava all'udienza del
04.06.2019 per l'audizione dei testi.
All'udienza del 04.06.2019 erano sentiti i testi ammessi.
Con decreto del 26.07.2019, la causa era assegnata al gop dott.ssa Michela RO, la quale fissava l'udienza del 29.10.2019 per trattazione.
All'udienza, parte opponente dichiarava di rinunciare alla richiesta di CTU sulle perdite d'acqua n.1, formulata nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ed insisteva per l'ammissione della CTU descrittiva dei lavori eseguiti da extra Controparte_1 contratto, mentre parte opposta si opponeva sul punto: il giudice ammetteva la CTU descrittiva n. 2 richiesta da parte opponente e rinviava al 10 dicembre 2019 per la definizione del quesito e per il giuramento del CTU ing. . Persona_1
Prestato il giuramento e definito il quesito, il CTU depositava l'elaborato peritale in data
20.08.2020 e all'udienza a trattazione scritta del 01.10.2020, il giudice, preso atto del deposito di note scritte con la richiesta delle parti di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, fissava per detto incombente l'udienza del 17.05.2021 a trattazione scritta.
A detta udienza, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che seguono. Non si accoglie la domanda riconvenzionale. stipulava, in data 15.04.2015 con , contratto definitivo avente Parte_1 Controparte_1 ad oggetto la fornitura ed installazione di un “impianto di riscaldamento ambienti e idrico sanitario” per un intero complesso residenziale che aveva realizzato in Toscolano Parte_1
DE (BS) via Caronte-loc. di sua proprietà, per un importo complessivo di € Pt_4
89.193,12.
L'impianto di riscaldamento era costituito da una caldaia a pellet che doveva servire l'intera struttura residenziale e dai sistemi di riscaldamento di ogni singolo appartamento, a destinazione prevalentemente turistica, tramite condizionatori, sia per il riscaldamento, sia per il raffrescamento.
L'accordo negoziale prevedeva due clausole in calce al contratto: l'applicazione di uno sconto del 10% sull'intero importo da corrispondersi da parte di e la ritenuta a Parte_1 garanzia da parte di del 5% del prezzo concordato, da incassare solo Controparte_1
a collaudo eseguito o comunque entro 12 mesi dalla fine dei lavori.
Su questo punto è insorto il contenzioso tra le parti.
Secondo quanto asserito dall'opponente, le fatture oggetto della procedura monitoria sono state da lei quasi integralmente corrisposte, secondo i calcoli esposti negli atti prodotti, e la società opposta non ha applicato lo sconto anche sui lavori extra eseguiti.
Su quest'ultimo punto, ha precisato che non era stato stabilito che lo Controparte_1 sconto si dovesse applicare anche alle opere extra capitolato, circostanza che, effettivamente, non risulta concordata in nessun documento allegato.
Essendo sorta contestazione circa il congruo prezzo attribuito alle opere extra capitolato, senza un preventivo accordo, il giudice ha ritenuto di disporre consulenza tecnica di ufficio, incaricando l'ing. , al quale è stato sottoposto il seguente quesito: “Dica Persona_1 il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, verificato lo stato dei luoghi, quali sono, in rapporto al contratto di appalto stipulato tra le parti nell'aprile del 2015 (doc.4 di parte opponente), i lavori extra capitolato eseguiti, identificandoli e quantificando per ciascuno di essi l'entità degli stessi ed il loro valore economico”.
Il Ctu ha così concluso il suo accertamento: “Il CTU, considerato che, a seguito della verifica in posto del 21/01/2020 in Gaino di Toscolano DE, i lavori extra capitolato eseguiti sono stati tutti individuati, che per ciascuno di essi è stata pure identificata l'entità ed il valore economico, ritiene di avere dato compiuta risposta al quesito postogli stabilendo che il credito dell'opposta per i lavori variati ammonti complessivamente ad € 6.510,96”.
Preso atto delle risultanze, le conclusioni cui è giunto il CTU devono ritenersi condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, atteso che risultano raggiunte all'esito di operazioni peritali svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati e dell'esame dei documenti tutti ritualmente versati in causa. Si ritiene corretto anche il calcolo finale del CTU, contestato da parte opposta.
Si ricorda, infine, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione”, ma spetta all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento.
Ebbene, considerato quanto esposto, si ritiene che abbia dimostrato Controparte_1
l'esistenza di validi titoli contrattuali posto a base del proprio credito: un contratto di subappalto sottoscritto dalle parti (doc.3 di parte opposta); il successivo SAL finale, pure sottoscritto dalle parti (doc.4 parte opposta); le fatture (mai contestate da TD) n° 285 del
31.12.2015 e n° 251 del 30.9.2016 (doc.2 parte opposta), comprendenti anche alcune opere extra contratto;
che le opere da contrattosiano state tutte regolarmente eseguite da
[...]
ma che il loro costo debba essere ricalcolato sulla scorta di quanto emerso in sede CP_1 di CTU, senza l'applicazione della riduzione del 10%, in quanto non espressamente prevista.
Le ragioni esposte comunque conducono, in accoglimento parziale delle conclusioni di parte opponente, ad una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto e eve essere Pt_1 condannata al pagamento della somma di € 2.174,45, oltre interessi legali ex art. 1284 co.
4 c.c. dal 10.01.2018 sino all'effettivo saldo.
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte opponente, si ritiene di non accoglierla. Pur ammettendo che bbia tempestivamente denunciato i vizi, circostanza, peraltro non Pt_1 pienamente dimostrata, stante anche l'eccezione formale e tempestiva di decadenza e prescrizione da parte di , le dichiarazioni assunte durante la prova orale Controparte_1 hanno evidenziato i malfunzionamenti iniziali dell'impianto, ma non è stato possibile giungere ad una loro attribuzione certa e concreta alla società opposta.
Gli interventi sono stati molteplici e le dichiarazioni rese sono state contrastanti;
la documentazione allegata dall'opponente, e non riconosciuta dalla società opposta e non idoneamente confermate, non accertano con esattezza se gli esborsi sostenuti da Pt_1 siano attribuibili o meno alla asserita non corretta installazione dell'impianto e se costituiscano danno per la società.
Per questo motivo, si ritiene di rigettare la domanda riconvenzionale.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, in considerazione di quanto disposto e del comportamento processuale delle parti, si ritiene di compensare le spese processuali del presente giudizio. Le spese di CTU, temporaneamente poste a carico di parte opponente, sono da attribuire alle parti, ciascuna per il 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente le domande di parte opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 19715/2017 emesso dal Tribunale di Brescia in data
10.01.2018; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la somma di € 2.174,45, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal
10.01.2018 sino all'effettivo saldo.
2) Spese di lite compensate tra le parti. Dispone la restituzione a da parte di Pt_1 del 50% del compenso liquidato al CTU. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 3 dicembre 2015.
il g.o.p.
Michela RO
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.