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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonella Di Tullio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nata in [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2
il 13.10.1968, solo in rappresentanza dei figli minori, nata Per_1 Persona_3
nella Repubblica delle Filippine il 18.03.2017, e nato nella Repubblica Parte_1
delle Filippine il 29.09.2021, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Rizzo, elettivamente domiciliati presso lo studio in Via cesare Nebbia n.1, Orvieto;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in via dei Portoghesi n. 12; Per_1
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
I richiedenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano , nato a [...] [...], sposato in Florida con Persona_2 Per_1
senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Controparte_2
pagina 1 di 3 Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_1
invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con note in sostituzione dell'udienza del 11.02.25, i ricorrenti si riportano all'atto introduttivo e insistono per l'accoglimento della domanda.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'ascendente italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948
e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
I ricorrenti hanno dato prova di essersi adoperati per ottenere un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente in base alla residenza, attraverso il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, senza tuttavia riuscire a prenotare data la carenza di date disponibili.
Di fatto, tale impossibilità si sostanzia in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 2 di 3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonella Di Tullio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nata in [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2
il 13.10.1968, solo in rappresentanza dei figli minori, nata Per_1 Persona_3
nella Repubblica delle Filippine il 18.03.2017, e nato nella Repubblica Parte_1
delle Filippine il 29.09.2021, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Rizzo, elettivamente domiciliati presso lo studio in Via cesare Nebbia n.1, Orvieto;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in via dei Portoghesi n. 12; Per_1
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
I richiedenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano , nato a [...] [...], sposato in Florida con Persona_2 Per_1
senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Controparte_2
pagina 1 di 3 Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_1
invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con note in sostituzione dell'udienza del 11.02.25, i ricorrenti si riportano all'atto introduttivo e insistono per l'accoglimento della domanda.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'ascendente italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948
e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
I ricorrenti hanno dato prova di essersi adoperati per ottenere un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente in base alla residenza, attraverso il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, senza tuttavia riuscire a prenotare data la carenza di date disponibili.
Di fatto, tale impossibilità si sostanzia in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 2 di 3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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