TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3333/2024 R.G. promossa da:
c.f. nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1
in 22076 Mozzate, Via Vicolo Annnoni n. 5, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carrante, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._2
Limido Comasco (CO), Via Quattro Novembre n. 15 e detenuto presso la C.C. di RU , CP_3
sita a Torino (TO), Via Maria Adelaide Aglietta n. 35;
RESISTENTE- contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 06.06.2025
1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Controparte_1 Controparte_2
contratto con rito civile in data 17.03.2014 in Torino (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Torino al n. 65, parte 1, anno 2014);
- Accertare e dichiarare che i coniugi hanno già regolato i loro rapporti patrimoniali e nulla hanno
a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino (TO), poiché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 17.03.2014 in Torino (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 65, parte 1, anno 2014;
2. Dall'unione non sono nati figli, né sono stati adottati durante il matrimonio;
3. Con ricorso depositato il 28/10/2024, la ricorrente chiedeva cumulativamente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p..c, la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. e – decorsi i termini di legge - lo scioglimento del matrimonio.
4. Verificata la regolarità della notificazione, all'udienza ex art 473 bis.21 c.p.c. del 04.6.2025, la ricorrente insisteva per la pronuncia sullo status separativo, domandando la immediata rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA le risultanze del giudizio, il comportamento processuale della ricorrente e la contumacia del resistente confermano quanto dedotto dalla moglie, ossia che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
2 Nessuna ulteriore statuizione appare necessaria, posto che nessuna delle parti ha avanzato domande economiche.
Il Tribunale non rileva dunque alcuna condizione ostativa alla pronuncia della mera separazione personale dei coniugi.
La natura necessaria del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi CP_1
, c.f. nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
c.f. , nato a [...] il [...], che hanno CP_2 C.F._2
celebrato matrimonio con rito civile in data 17.03.2014 in Torino (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 65, parte 1, anno 2014;
2. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio;
4. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 06.06.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3333/2024 R.G. promossa da:
c.f. nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1
in 22076 Mozzate, Via Vicolo Annnoni n. 5, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carrante, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._2
Limido Comasco (CO), Via Quattro Novembre n. 15 e detenuto presso la C.C. di RU , CP_3
sita a Torino (TO), Via Maria Adelaide Aglietta n. 35;
RESISTENTE- contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 06.06.2025
1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Controparte_1 Controparte_2
contratto con rito civile in data 17.03.2014 in Torino (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Torino al n. 65, parte 1, anno 2014);
- Accertare e dichiarare che i coniugi hanno già regolato i loro rapporti patrimoniali e nulla hanno
a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino (TO), poiché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 17.03.2014 in Torino (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 65, parte 1, anno 2014;
2. Dall'unione non sono nati figli, né sono stati adottati durante il matrimonio;
3. Con ricorso depositato il 28/10/2024, la ricorrente chiedeva cumulativamente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p..c, la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. e – decorsi i termini di legge - lo scioglimento del matrimonio.
4. Verificata la regolarità della notificazione, all'udienza ex art 473 bis.21 c.p.c. del 04.6.2025, la ricorrente insisteva per la pronuncia sullo status separativo, domandando la immediata rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA le risultanze del giudizio, il comportamento processuale della ricorrente e la contumacia del resistente confermano quanto dedotto dalla moglie, ossia che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
2 Nessuna ulteriore statuizione appare necessaria, posto che nessuna delle parti ha avanzato domande economiche.
Il Tribunale non rileva dunque alcuna condizione ostativa alla pronuncia della mera separazione personale dei coniugi.
La natura necessaria del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi CP_1
, c.f. nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
c.f. , nato a [...] il [...], che hanno CP_2 C.F._2
celebrato matrimonio con rito civile in data 17.03.2014 in Torino (TO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 65, parte 1, anno 2014;
2. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio;
4. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 06.06.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3