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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4695/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1597 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21581/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.03.2024, la dott.ssa Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento IMU n. 751/1598 per l'anno 2020 ed IMU n. 751/1597 per l'anno 2021, entrambi notificati il 15 dicembre 2023, con i quali Resistente_1 S.r.l. ,concessionario delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Napoli richiedeva il pagamento di € 2.197,00 ed € 249,00, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a due unità immobiliari site in Napoli alla Indirizzo_1, Sez. CHI, foglio 24 n. 269 sub. 8 Cat. A02 e Sez. CHI, foglio 24 n. 269 sub. 105 Cat. C06 ed utilizzate dalla contribuente come abitazione principale e relativa pertinenza.
Eccepiva la ricorrente, ,la illegittimità degli atti impugnati per carenza di legittimazione attiva del soggetto accertatore;
per infondatezza della pretesa per violazione dell'art. 13 D.L. 201/11 .Precisava, infatti, di aver sempre dimorato con le proprie figlie nell'appartamento sito in Napoli, alla Indirizzo_2, int. 8 ove ha sempre avuto la residenza anagrafica finchè per una inopinata ragione e non conosciuta circostanza, la propria madre , a sua insaputa e senza alcuna sua autorizzazione o delega, aveva proceduto al cambio di residenza dall'interno 8 all'interno 9 dello stesso fabbricato.
Si costituiva Resistente_1 srl nella qualità la quale resisteva alle avverse eccezioni , concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, accolta la domanda incidentale di sospensione ricorrendo i presupposti ex art. 47 D:Lgs 546/72, sulle conclusioni della ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi superato alla luce dell'intervento legislativo di cui al comma 14 septies art. 3 D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, il quale - per quanto qui interessa - testualmente recita “… le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.” .
La norma, dichiaratamente interpretativa, supera ogni problema inerente la contestata legittimazione della concessionaria società di progetto o di scopo, come del resto confermato dalla decisione della Corte di
Cassazione - sezione tributaria, la quale, proprio per effetto dell'intervento legislativo, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto da questa stessa Corte (sentenza
20.3.2025, n. 7495).
Fondato,invec,e il secondo motivo.
Premette il Collegio che, già in precedenza, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria in diversa composizione ed anche in grado superiore , si è espressa sul medesimo contenzioso relativo ad annualità pregressa e,pertanto,ritiene condividere e non discostarsi dall'iter giuridico di tale pronuncia .
L'accertamento trova la sua ragione nella negazione dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale e relativa pertinenza, in conseguenza del trasferimento di residenza disposto a seguito di "richiesta di cambio di abitazione della ricorrente e del suo nucleo familiare ,presentata in data 10.12.2009 con dichiarazione a firma di Nominativo_1” ,in difformità di quanto prescritto dagli artt. 6 e 13 del regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che evidentemente riserva alla ricorrente la titolarità della relativa dichiarazione per sè e per le figlie minori.
Non sottacendo che non risulta prova che il Comune impositore abbia effettuato, per il tramite della
Polizia Municipale , gli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 223/1989 il quale prevede all'art. 19, commi 2 e
3, che “ L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica.
Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato. “.
Di contro, la contribuente ha provato che la dimora abituale, propria e delle due figlie minori, è rimasta nell'immobile sez. CHI, fol. 24, n. 269, sub. 8, come comprovato dai contratti di fornitura elettrica e per essere quel domicilio conosciuto ed utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la notifica di atti tributari,dal pagamento delle bollette condominiali.
Né peraltro può riconoscersi efficacia che alla intervenuta variazione di residenza poiché posto in essere da un soggetto non titolato a comunicarla all'Anagrafe Comunale, in assenza , inoltre, di apposita delega al riguardo.
Il ricorso,perciò, è fondato e va accolto con annullamento degli accertamenti impugnati.
La peculiarità della vicenda trattata costituisce motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4695/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1597 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21581/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.03.2024, la dott.ssa Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento IMU n. 751/1598 per l'anno 2020 ed IMU n. 751/1597 per l'anno 2021, entrambi notificati il 15 dicembre 2023, con i quali Resistente_1 S.r.l. ,concessionario delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Napoli richiedeva il pagamento di € 2.197,00 ed € 249,00, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a due unità immobiliari site in Napoli alla Indirizzo_1, Sez. CHI, foglio 24 n. 269 sub. 8 Cat. A02 e Sez. CHI, foglio 24 n. 269 sub. 105 Cat. C06 ed utilizzate dalla contribuente come abitazione principale e relativa pertinenza.
Eccepiva la ricorrente, ,la illegittimità degli atti impugnati per carenza di legittimazione attiva del soggetto accertatore;
per infondatezza della pretesa per violazione dell'art. 13 D.L. 201/11 .Precisava, infatti, di aver sempre dimorato con le proprie figlie nell'appartamento sito in Napoli, alla Indirizzo_2, int. 8 ove ha sempre avuto la residenza anagrafica finchè per una inopinata ragione e non conosciuta circostanza, la propria madre , a sua insaputa e senza alcuna sua autorizzazione o delega, aveva proceduto al cambio di residenza dall'interno 8 all'interno 9 dello stesso fabbricato.
Si costituiva Resistente_1 srl nella qualità la quale resisteva alle avverse eccezioni , concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, accolta la domanda incidentale di sospensione ricorrendo i presupposti ex art. 47 D:Lgs 546/72, sulle conclusioni della ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi superato alla luce dell'intervento legislativo di cui al comma 14 septies art. 3 D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, il quale - per quanto qui interessa - testualmente recita “… le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.” .
La norma, dichiaratamente interpretativa, supera ogni problema inerente la contestata legittimazione della concessionaria società di progetto o di scopo, come del resto confermato dalla decisione della Corte di
Cassazione - sezione tributaria, la quale, proprio per effetto dell'intervento legislativo, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto da questa stessa Corte (sentenza
20.3.2025, n. 7495).
Fondato,invec,e il secondo motivo.
Premette il Collegio che, già in precedenza, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria in diversa composizione ed anche in grado superiore , si è espressa sul medesimo contenzioso relativo ad annualità pregressa e,pertanto,ritiene condividere e non discostarsi dall'iter giuridico di tale pronuncia .
L'accertamento trova la sua ragione nella negazione dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale e relativa pertinenza, in conseguenza del trasferimento di residenza disposto a seguito di "richiesta di cambio di abitazione della ricorrente e del suo nucleo familiare ,presentata in data 10.12.2009 con dichiarazione a firma di Nominativo_1” ,in difformità di quanto prescritto dagli artt. 6 e 13 del regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che evidentemente riserva alla ricorrente la titolarità della relativa dichiarazione per sè e per le figlie minori.
Non sottacendo che non risulta prova che il Comune impositore abbia effettuato, per il tramite della
Polizia Municipale , gli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 223/1989 il quale prevede all'art. 19, commi 2 e
3, che “ L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica.
Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato. “.
Di contro, la contribuente ha provato che la dimora abituale, propria e delle due figlie minori, è rimasta nell'immobile sez. CHI, fol. 24, n. 269, sub. 8, come comprovato dai contratti di fornitura elettrica e per essere quel domicilio conosciuto ed utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la notifica di atti tributari,dal pagamento delle bollette condominiali.
Né peraltro può riconoscersi efficacia che alla intervenuta variazione di residenza poiché posto in essere da un soggetto non titolato a comunicarla all'Anagrafe Comunale, in assenza , inoltre, di apposita delega al riguardo.
Il ricorso,perciò, è fondato e va accolto con annullamento degli accertamenti impugnati.
La peculiarità della vicenda trattata costituisce motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Compensa le spese.