TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 278/2023
All'udienza del 16/01/2025 ore 09.30 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 15.32 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA MARIA Parte_1 ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. Controparte_1
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:" 1) dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.4.2022 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura prevista dalla legge;
2) conseguentemente condannare l' CP_1 in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere detta pensione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda (1/4/2022) nella misura di legge oltre agli interessi legali sul dovuto dalla data di maturazione al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali.;”
A fondamento della sua domanda, la ricorrente ha dedotto: CP_
- di aver presentato in data 02/03/2022 domanda di assegno sociale all'
- che l' con nota del 03/3/2022 respingeva la domanda per “mancanza dello stato di bisogno”; CP_1
CP_
- di aver inoltrato, tramite il Patronato ricorso in data 21/6/2022 confermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione previdenziale;
1 - l' respingeva il ricorso con delibera datata 20/7/2022 con questa motivazione: “il bisogno CP_1 che dunque l'assegno sociale mira a soddisfare, non è il generico bisogno economico, bensì il bisogno fondamentale di sostentamento che è uno dei bisogni soggettivi essenziali e considerato per consenso unanime nella sua concretezza e attualità. Nel caso concreto, è dichiarato dalla signora in DSU, rapporto finanziario superiore al limite di reddito stabilito per la Pt_1 concessione della prestazione richiesta e risulta che il marito percepisce una pensione della Cassa geometri. Si esclude perciò lo stato di bisogno per avere diritto alla prestazione di assistenza sociale richiesta. Tra l'altro, in capo alla ricorrente risultano intestati due veicoli e i coniugi oltre alla casa di abitazione, possiedono almeno altri due immobili – uno in comproprietà e uno in proprietà esclusiva del marito. La circostanza che abbiano più volte in passato dato in affitto a 9.600 euro il primo di questi immobili non è certo irrilevante, considerato che ne hanno tuttora la piena disposizione. E la reazione allo stato d'indigenza costituisce invero la ratio, cioè la funzione fondamentale cui assolve la prestazione oggetto della domanda (Cfr Sent. Corte Cost. n.400/1999
Paragrafo 6)”;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta: - superamento alla data di presentazione della domanda amministrativa l'attuale limite di età previsto dalla legge (67 anni dal 1° gennaio 2019); requisiti reddituali legislativamente previsti dall'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995: trattandosi di persona coniugata, con un reddito coniugale non superiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
altri requisiti previsti dalla legge
“cittadinanza italiana e residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale (art. 20, co. 10, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008);
- che il coniuge della ricorrente ha una modestissima pensione il cui importo non supera il limite previsto dalla normativa in materia di assegno sociale;
- che gli immobili posti in via Vecchia Pesciatina, 1465, di proprietà esclusiva del marito e ricevuti dallo stesso in successione, fanno parte del medesimo compendio destinato a residenza familiare
- che l'immobile posto in via dell'Angelo Custode, 41 è stato concesso in comodato gratuito al figlio della ricorrente, , che ha un modesto reddito;
Controparte_3
- che il figlio ha posto la propria residenza in tale immobile (v. doc. n.10);
2)l' resistente, regolarmente costituendosi, ha eccepito che: CP_1
-la ricorrente non ha dato adeguata prova dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale;
-parte ricorrente non ha fornito la prova del suo stato di bisogno effettivo e non ha articolato mezzi di prova sul punto, cosicché è decaduta dalla prova in questione;
2 -l'assegno sociale ha natura meramente sussidiaria della prestazione de qua, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
3)-la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito dell'odierna udienza discussa oralmente la causa è stata decisa con sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La norma rilevante ai fini della decisione è quella contenuta nell'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 per il quale “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
I presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato -come nel caso che ci occupa- non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il
1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto.
-sono ricompresi nel calcolo “i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni
3 alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.”
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Sotto tale ultimo profilo, si è statuito in giurisprudenza che il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, stato che viene rigidamente ancorato alla mancanza di redditi o all'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge, e che, pertanto, “il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è di per sé lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge” (Tribunale di Cosenza, sentenza n.
669/2020).
Difatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”.
In base a una lettura interpretativa della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 13577/2013), ai sensi del citato art. 3 (il quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di
“qualsiasi natura”) può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente, non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo.
Recita testualmente la suddetta sentenza: “Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in considerazione il tenore di vita del richiedente non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio). Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, il giudice di merito legittimamente ha considerato ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del S., ritenendo che nel loro complesso esse superassero il tetto reddituale previsto. Non essendo contestato nella sua materialità, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente proceduto a tale accertamento”.
Nel caso di specie, atteso che: la ricorrente e il marito risultano titolari di due beni mobili registrati e di due beni immobili;
che non è stata provata con la mera residenza anagrafica e la concessione in comodato gratuito di uno dei due immobili al figlio che lo stesso ivi abbia, in concreto ed effettivamente, la propria dimora, così come il fatto che, dato il lamentato modesto reddito del figlio, lo stesso ben avrebbe potuto
4 vivere con i genitori, avendo questi in ogni caso un obbligo di mantenimento fino a a che lo stesso non sia autosufficiente, potendo poi affittare l'immobile e avere una rendita duratura che permettesse la non sussistenza dello stato di bisogno (come del resto accadeva fino al momento della concessione in comodato, la cui necessità della sua messa in atto non è stata provata da parte ricorrente). In tal senso, lo stato di bisogno non deve derivare infatti da manovre elusive o fraudolente da parte dei richiedenti, che diano vita ad una situazione di bisogno formalmente sussistente ma in concreto non provata;
infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stato di bisogno deve essere valutato dalla capacità reddituale nel suo complesso (depositi bancari, beni di proprietà, investimenti, eventuali compravendite) e non da meri indicatori formali numerici di redditi percepiti. Nel caso di specie, nuovamente, i familiari risultano essere titolari di due beni mobili registrati, con annesse spese per i loro mantenimento, di due beni immobili, uno di residenza e l'altro concesso in comodato gratuito al figlio senza che sia provato che egli effettivamente e stabilmente viva lì quale propria dimora (visto che la mera residenza anagrafica non dimostra l'effettività e stabilità del vivere in tale immobile), in quanto, se effettivamente sussistesse uno stato di bisogno, il figlio ben avrebbe potuto vivere con i genitori al fine di affittare ed ottenere una rendita dall'immobile così liberato. In sostanza, non risulta provato lo stato di bisogno effettivo, il fatto che sia impossibile, se non con l'assegno sociale, uscire dallo stato di bisogno e che non siano state messe in atto operazioni volte ad eludere il regime normativo al fine di ottenere la prestazione oggetto del ricorso, pur non sussistendone in concreto i requisiti;
non si può, dunque, ritenere di concedere l'assegno sociale in una situazione dalla quale emerge, da un'analisi fattuale, una situazione che non sia di bisogno e indigenza.
Questa situazione patrimoniale, al netto dei redditi percepiti dalla ricorrente e dal consorte - questi ultimi rientranti nei parametri legislativi sopra riportati- sono da ritenersi oggettivamente comprovanti l'assenza di un effettivo stato di bisogno, concetto riportato dalla disposizione normativa e declinato nelle pronunce sopra richiamate che queste Giudice condivide e fa proprie.
Pertanto, alla luce della normativa e delle sentenze qui richiamate, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese possono compensarsi stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 278/2023
All'udienza del 16/01/2025 ore 09.30 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 15.32 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA MARIA Parte_1 ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. Controparte_1
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:" 1) dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.4.2022 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura prevista dalla legge;
2) conseguentemente condannare l' CP_1 in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere detta pensione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda (1/4/2022) nella misura di legge oltre agli interessi legali sul dovuto dalla data di maturazione al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali.;”
A fondamento della sua domanda, la ricorrente ha dedotto: CP_
- di aver presentato in data 02/03/2022 domanda di assegno sociale all'
- che l' con nota del 03/3/2022 respingeva la domanda per “mancanza dello stato di bisogno”; CP_1
CP_
- di aver inoltrato, tramite il Patronato ricorso in data 21/6/2022 confermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione previdenziale;
1 - l' respingeva il ricorso con delibera datata 20/7/2022 con questa motivazione: “il bisogno CP_1 che dunque l'assegno sociale mira a soddisfare, non è il generico bisogno economico, bensì il bisogno fondamentale di sostentamento che è uno dei bisogni soggettivi essenziali e considerato per consenso unanime nella sua concretezza e attualità. Nel caso concreto, è dichiarato dalla signora in DSU, rapporto finanziario superiore al limite di reddito stabilito per la Pt_1 concessione della prestazione richiesta e risulta che il marito percepisce una pensione della Cassa geometri. Si esclude perciò lo stato di bisogno per avere diritto alla prestazione di assistenza sociale richiesta. Tra l'altro, in capo alla ricorrente risultano intestati due veicoli e i coniugi oltre alla casa di abitazione, possiedono almeno altri due immobili – uno in comproprietà e uno in proprietà esclusiva del marito. La circostanza che abbiano più volte in passato dato in affitto a 9.600 euro il primo di questi immobili non è certo irrilevante, considerato che ne hanno tuttora la piena disposizione. E la reazione allo stato d'indigenza costituisce invero la ratio, cioè la funzione fondamentale cui assolve la prestazione oggetto della domanda (Cfr Sent. Corte Cost. n.400/1999
Paragrafo 6)”;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta: - superamento alla data di presentazione della domanda amministrativa l'attuale limite di età previsto dalla legge (67 anni dal 1° gennaio 2019); requisiti reddituali legislativamente previsti dall'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995: trattandosi di persona coniugata, con un reddito coniugale non superiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
altri requisiti previsti dalla legge
“cittadinanza italiana e residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale (art. 20, co. 10, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008);
- che il coniuge della ricorrente ha una modestissima pensione il cui importo non supera il limite previsto dalla normativa in materia di assegno sociale;
- che gli immobili posti in via Vecchia Pesciatina, 1465, di proprietà esclusiva del marito e ricevuti dallo stesso in successione, fanno parte del medesimo compendio destinato a residenza familiare
- che l'immobile posto in via dell'Angelo Custode, 41 è stato concesso in comodato gratuito al figlio della ricorrente, , che ha un modesto reddito;
Controparte_3
- che il figlio ha posto la propria residenza in tale immobile (v. doc. n.10);
2)l' resistente, regolarmente costituendosi, ha eccepito che: CP_1
-la ricorrente non ha dato adeguata prova dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale;
-parte ricorrente non ha fornito la prova del suo stato di bisogno effettivo e non ha articolato mezzi di prova sul punto, cosicché è decaduta dalla prova in questione;
2 -l'assegno sociale ha natura meramente sussidiaria della prestazione de qua, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
3)-la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito dell'odierna udienza discussa oralmente la causa è stata decisa con sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La norma rilevante ai fini della decisione è quella contenuta nell'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 per il quale “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
I presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato -come nel caso che ci occupa- non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il
1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto.
-sono ricompresi nel calcolo “i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni
3 alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.”
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Sotto tale ultimo profilo, si è statuito in giurisprudenza che il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, stato che viene rigidamente ancorato alla mancanza di redditi o all'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge, e che, pertanto, “il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è di per sé lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge” (Tribunale di Cosenza, sentenza n.
669/2020).
Difatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”.
In base a una lettura interpretativa della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 13577/2013), ai sensi del citato art. 3 (il quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di
“qualsiasi natura”) può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente, non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo.
Recita testualmente la suddetta sentenza: “Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in considerazione il tenore di vita del richiedente non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio). Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, il giudice di merito legittimamente ha considerato ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del S., ritenendo che nel loro complesso esse superassero il tetto reddituale previsto. Non essendo contestato nella sua materialità, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente proceduto a tale accertamento”.
Nel caso di specie, atteso che: la ricorrente e il marito risultano titolari di due beni mobili registrati e di due beni immobili;
che non è stata provata con la mera residenza anagrafica e la concessione in comodato gratuito di uno dei due immobili al figlio che lo stesso ivi abbia, in concreto ed effettivamente, la propria dimora, così come il fatto che, dato il lamentato modesto reddito del figlio, lo stesso ben avrebbe potuto
4 vivere con i genitori, avendo questi in ogni caso un obbligo di mantenimento fino a a che lo stesso non sia autosufficiente, potendo poi affittare l'immobile e avere una rendita duratura che permettesse la non sussistenza dello stato di bisogno (come del resto accadeva fino al momento della concessione in comodato, la cui necessità della sua messa in atto non è stata provata da parte ricorrente). In tal senso, lo stato di bisogno non deve derivare infatti da manovre elusive o fraudolente da parte dei richiedenti, che diano vita ad una situazione di bisogno formalmente sussistente ma in concreto non provata;
infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, lo stato di bisogno deve essere valutato dalla capacità reddituale nel suo complesso (depositi bancari, beni di proprietà, investimenti, eventuali compravendite) e non da meri indicatori formali numerici di redditi percepiti. Nel caso di specie, nuovamente, i familiari risultano essere titolari di due beni mobili registrati, con annesse spese per i loro mantenimento, di due beni immobili, uno di residenza e l'altro concesso in comodato gratuito al figlio senza che sia provato che egli effettivamente e stabilmente viva lì quale propria dimora (visto che la mera residenza anagrafica non dimostra l'effettività e stabilità del vivere in tale immobile), in quanto, se effettivamente sussistesse uno stato di bisogno, il figlio ben avrebbe potuto vivere con i genitori al fine di affittare ed ottenere una rendita dall'immobile così liberato. In sostanza, non risulta provato lo stato di bisogno effettivo, il fatto che sia impossibile, se non con l'assegno sociale, uscire dallo stato di bisogno e che non siano state messe in atto operazioni volte ad eludere il regime normativo al fine di ottenere la prestazione oggetto del ricorso, pur non sussistendone in concreto i requisiti;
non si può, dunque, ritenere di concedere l'assegno sociale in una situazione dalla quale emerge, da un'analisi fattuale, una situazione che non sia di bisogno e indigenza.
Questa situazione patrimoniale, al netto dei redditi percepiti dalla ricorrente e dal consorte - questi ultimi rientranti nei parametri legislativi sopra riportati- sono da ritenersi oggettivamente comprovanti l'assenza di un effettivo stato di bisogno, concetto riportato dalla disposizione normativa e declinato nelle pronunce sopra richiamate che queste Giudice condivide e fa proprie.
Pertanto, alla luce della normativa e delle sentenze qui richiamate, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese possono compensarsi stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6