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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/05/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta congiuntamente da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Carmela Di Costa, del Foro di Milano
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Veruscha Glenda Polara, del Foro di Lodi
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“a) Gli odierni ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. ha già lasciato l'abitazione famigliare, prelevando solo i propri effetti personali, Pt_1 salvo suo ritorno esclusivamente per i pernottamenti di Sua spettanza, come meglio specificati al punto e)
b) La casa coniugale, sita in Melegnano (MI) Via Papa Pio IV n. 4, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla madre, che la abiterà unitamente alle figlie minori. I sigg.
e non escludono di potersi accordare in futuro per la vendita Pt_1 CP_1 dell'abitazione coniugale, prima che le figlie diventino autosufficienti. La sig.ra CP_1 provvederà alle volture delle utenze attualmente intestate al sig. Pt_1
c) Il mutuo gravante sull'abitazione coniugale, continuerà ad essere pagato da entrambi i pagina 1 di 5 contraenti come per legge e per contratto in misura paritetica tra loro: entrambi i coniugi GA continueranno a versare la quota di loro spettanza sul conto corrente cointestato , che rimarrà aperto anche per domiciliarvi le spese da dividersi al 50% come infra. Il sig. si impegna a inviare alla sig.ra copia della dichiarazione della banca Pt_1 CP_1 che attesti gli interessi passivi pagati, affinché quest'ultima possa inserirla nella propria dichiarazione dei redditi e ottenere la spettante detrazione, nonché copia degli estratti conti periodici o all'occorrenza della movimentazione del conto cointestato, disponendo dell'home banking solo sul portatile del marito;
d) Le figlie minori e , sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ai Per_1 Per_2 quali sarà affidata la responsabilità genitoriale in via solidale e condivisa, con gestione separata dell'ordinaria amministrazione;
e) Il sig. vedrà le figlie come segue: Pt_1
- il padre si impegna ad accompagnare le minori a scuola, prelevandole dalla casa ove le stesse resteranno con la madre o nonna materna o tata (di cui la sig.ra CP_1 indicherà le generalità al sig. prima di incaricarla) tutti i giorni in cui la madre è Pt_1 impegnata nel turno di mattina al lavoro: a tal uopo la sig.ra provvederà ad CP_1 avvisarlo per tempo in merito ai turni osservati, con almeno una settimana di anticipo salva imponderabile urgenza;
qualora la signora o la nonna materna o la tata CP_1 non potessero rimanere con le figlie minori, sarà il padre a recarsi prima presso l'abitazione famigliare per aiutare le figlie a prepararsi e accompagnarle poi a scuola;
- inoltre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, salvo miglior accordo tra le parti, e sempre nel rispetto delle esigenze prioritarie delle minori, il sig. Pt_1 eserciterà il diritto – dovere di frequentazione delle figlie recandosi presso la casa famigliare, con uscita della madre per il tempo in cui egli si tratterrà ivi con le figlie, secondo il seguente calendario: -a w.e. alternati, dal venerdì sera quando il padre torna dal lavoro, alla domenica sera quando uscirà dalla casa coniugale alle ore 19,00;
- un giorno infrasettimanale (nella settimana in cui il padre ha il w.e. con le figlie) preferibilmente il martedì, da quando torna dal lavoro alle 21,00 di sera, quando lascerà la casa famigliare;
- due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì (nelle settimane in cui il w.e. è di competenza madre) da quando torna dal lavoro fino alla mattina seguente, quando accompagnerà le figlie a scuola, compatibilmente con i turni lavorativi della sig.ra come fatto finora. Le odierne parti, infatti, si accordano mensilmente sugli CP_1 orari di presenza del padre in dipendenza dei turni della madre;
quanto alle modalità di visita del padre presso la casa assegnata alla madre, le parti riconoscono che ciascuna avrà diritto in sede di divorzio di chiedere la modifica di tale modalità, in quanto soluzione provvisoria;
-nel caso in cui un genitore fosse impegnato per lavoro nel w.e. di spettanza, dovrà comunicarlo almeno con una settimana di anticipo all'altro genitore per permettergli di eventualmente supplire tenendo esso stesso le bambine, con possibilità di recuperare in seguito - di comune accordo - il proprio fine settimana;
nel caso in cui fosse indisponibile anche l'altro genitore, potrà allora decidere di affidare le bimbe a parenti stretti -di abituale frequentazione figlie- o tata fino al ritorno dal lavoro;
pagina 2 di 5 - Il padre si impegna, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, anche nei giorni della madre qualora ella non riuscisse per motivi di lavoro, a prendere le minori a pallavolo: il lunedì e il mercoledì, lunedì e giovedì. In caso di difficoltà le Per_2 Per_1 parti danno atto che potrà delegare la nonna materna o altro parente stretto, di abituale frequentazione figlie, o tata. Alle partite di pallavolo potranno assistere entrambi i genitori anche se durante un weekend non di loro spettanza;
- dopo la scuola, come di consueto in caso di assenza dei genitori, i nonni paterni, materni, parenti stretti di abituale frequentazione, o tata (con scelta prioritaria del genitore cui spetta il giorno) andranno a prendere le minori a scuola e resteranno nella casa famigliare, fino all'arrivo dei genitori o all'inizio della attività sportive;
f) Per quanto riguarda le Festività natalizie e pasquali, le stesse, alternativamente di anno in anno, verranno gestite tra i genitori in considerazione dei turni della sig.ra CP_1 cercando di garantire la permanenza con ciascun genitore in modo paritetico, utilizzando come da lettera e) la casa famigliare. Durante le festività varie che cadono nel corso dell'anno, ponti infraannuali, primaverili e ricorrenze, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e le esigenze delle minori, verrà garantita l'alternanza dei genitori;
g) Nel corso delle ferie estive (da giugno a inizio settembre) ogni genitore potrà passare con le figlie tre settimane, con al massimo due settimane consecutive. I genitori si impegnano a concordare le ferie entro il 31.05 di ogni anno;
h) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto delle figlie. Le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per le minori, saranno sostenute in ragione del 50% secondo lo schema delle Linee guida della Corte d'Appello di Milano che si allega. Il genitore che sosterrà la spesa consegnerà all'altro le relative fatture, anche al fine di inserirla nella propria dichiarazione dei redditi e ottenere il relativo rimborso in ragione del 50%.
Qualora fosse necessaria, la spesa relativa alla babysitter sarà sostenuta dal genitore che l'avrà chiamata;
i) l'assegno unico universale dell'importo attuale di € 422,00 mensili per le minori sarà percepito al 100% dalla sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2024; CP_1 qualora lo stesso dovesse ridursi per qualsiasi motivo, il padre si impegna a versare -senza necessità di ulteriore accordo- la eventuale differenza mensile, rispetto all'originario importo, mediante pagamento tramite bonifico alla madre entro la fine del mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
l) I genitori concordano sin d'ora che sia i nonni paterni sia materni, nonché gli zii paterni di abituale frequentazione, ovvero tata, potranno, in caso di necessità e in virtù degli impegni lavorativi dei genitori, andare a prendere le figlie e a scuola, Per_1 Per_2 nonché accudirle presso le proprie abitazioni o presso la casa famigliare fino all'arrivo dei genitori;
m) gli odierni ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare il finanziamento della Ford Kuga, il prestito Agos e gli arretrati TARI, le spese straordinarie condominiali, per la casa Org_2 coniugale, le ricariche telefoniche per le figlie minori e la mensa di Aurora in ragione del
50% ciascuno: come per il mutuo entrambi i coniugi alimenteranno pro quota il conto GA corrente comune, aperto su banca , per il pagamento dei debiti famigliari;
n) Le odierne parti concordano che l'auto Ford Kuga intestata al sig. Parte_1
pagina 3 di 5 continuerà ad essere utilizzata dalla sig.ra come fatto finora, riservandosi la CP_1 stessa alla fine del leasing la possibilità di riscattarla a suo nome, ovvero di restituirla all'intestatario. Sino ad allora la signora sarà comunque libera di restituire CP_1 anzitempo il possesso dell'auto al marito, con un preavviso di 15 – 30 giorni con conseguente liberazione da qualsiasi onere di pagamento del 50% delle rate residue e quant'altro afferente l'auto stessa;
o) il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo mensile di euro Pt_1 CP_1
60,00 per il mantenimento degli animali (quattro gatti e un cane) mediante bonifico bancario sul conto personale della moglie entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da codesto mese, oltre a concorrere al pagamento del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate, salva l'urgenza e previa esibizione del giustificativo di spesa, urgente e indifferibile.
p) durante il periodo in cui uno degli odierni coniugi sarà in vacanza con le figlie minori, dovrà occuparsi a propria cura e spese del ricovero degli animali domestici;
q) i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per sé, essendo economicamente autosufficienti;
r) spese compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, comma III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Melegnano (MI) in data
[...]
29.07.2012, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, nell'anno 2012, al N. 12 P.2 S. A,
pagina 4 di 5 2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Compensa tra le parti le spese di procedura;
5. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi il giorno 13 maggio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta congiuntamente da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Carmela Di Costa, del Foro di Milano
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Veruscha Glenda Polara, del Foro di Lodi
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“a) Gli odierni ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il sig. ha già lasciato l'abitazione famigliare, prelevando solo i propri effetti personali, Pt_1 salvo suo ritorno esclusivamente per i pernottamenti di Sua spettanza, come meglio specificati al punto e)
b) La casa coniugale, sita in Melegnano (MI) Via Papa Pio IV n. 4, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla madre, che la abiterà unitamente alle figlie minori. I sigg.
e non escludono di potersi accordare in futuro per la vendita Pt_1 CP_1 dell'abitazione coniugale, prima che le figlie diventino autosufficienti. La sig.ra CP_1 provvederà alle volture delle utenze attualmente intestate al sig. Pt_1
c) Il mutuo gravante sull'abitazione coniugale, continuerà ad essere pagato da entrambi i pagina 1 di 5 contraenti come per legge e per contratto in misura paritetica tra loro: entrambi i coniugi GA continueranno a versare la quota di loro spettanza sul conto corrente cointestato , che rimarrà aperto anche per domiciliarvi le spese da dividersi al 50% come infra. Il sig. si impegna a inviare alla sig.ra copia della dichiarazione della banca Pt_1 CP_1 che attesti gli interessi passivi pagati, affinché quest'ultima possa inserirla nella propria dichiarazione dei redditi e ottenere la spettante detrazione, nonché copia degli estratti conti periodici o all'occorrenza della movimentazione del conto cointestato, disponendo dell'home banking solo sul portatile del marito;
d) Le figlie minori e , sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ai Per_1 Per_2 quali sarà affidata la responsabilità genitoriale in via solidale e condivisa, con gestione separata dell'ordinaria amministrazione;
e) Il sig. vedrà le figlie come segue: Pt_1
- il padre si impegna ad accompagnare le minori a scuola, prelevandole dalla casa ove le stesse resteranno con la madre o nonna materna o tata (di cui la sig.ra CP_1 indicherà le generalità al sig. prima di incaricarla) tutti i giorni in cui la madre è Pt_1 impegnata nel turno di mattina al lavoro: a tal uopo la sig.ra provvederà ad CP_1 avvisarlo per tempo in merito ai turni osservati, con almeno una settimana di anticipo salva imponderabile urgenza;
qualora la signora o la nonna materna o la tata CP_1 non potessero rimanere con le figlie minori, sarà il padre a recarsi prima presso l'abitazione famigliare per aiutare le figlie a prepararsi e accompagnarle poi a scuola;
- inoltre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, salvo miglior accordo tra le parti, e sempre nel rispetto delle esigenze prioritarie delle minori, il sig. Pt_1 eserciterà il diritto – dovere di frequentazione delle figlie recandosi presso la casa famigliare, con uscita della madre per il tempo in cui egli si tratterrà ivi con le figlie, secondo il seguente calendario: -a w.e. alternati, dal venerdì sera quando il padre torna dal lavoro, alla domenica sera quando uscirà dalla casa coniugale alle ore 19,00;
- un giorno infrasettimanale (nella settimana in cui il padre ha il w.e. con le figlie) preferibilmente il martedì, da quando torna dal lavoro alle 21,00 di sera, quando lascerà la casa famigliare;
- due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì (nelle settimane in cui il w.e. è di competenza madre) da quando torna dal lavoro fino alla mattina seguente, quando accompagnerà le figlie a scuola, compatibilmente con i turni lavorativi della sig.ra come fatto finora. Le odierne parti, infatti, si accordano mensilmente sugli CP_1 orari di presenza del padre in dipendenza dei turni della madre;
quanto alle modalità di visita del padre presso la casa assegnata alla madre, le parti riconoscono che ciascuna avrà diritto in sede di divorzio di chiedere la modifica di tale modalità, in quanto soluzione provvisoria;
-nel caso in cui un genitore fosse impegnato per lavoro nel w.e. di spettanza, dovrà comunicarlo almeno con una settimana di anticipo all'altro genitore per permettergli di eventualmente supplire tenendo esso stesso le bambine, con possibilità di recuperare in seguito - di comune accordo - il proprio fine settimana;
nel caso in cui fosse indisponibile anche l'altro genitore, potrà allora decidere di affidare le bimbe a parenti stretti -di abituale frequentazione figlie- o tata fino al ritorno dal lavoro;
pagina 2 di 5 - Il padre si impegna, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, anche nei giorni della madre qualora ella non riuscisse per motivi di lavoro, a prendere le minori a pallavolo: il lunedì e il mercoledì, lunedì e giovedì. In caso di difficoltà le Per_2 Per_1 parti danno atto che potrà delegare la nonna materna o altro parente stretto, di abituale frequentazione figlie, o tata. Alle partite di pallavolo potranno assistere entrambi i genitori anche se durante un weekend non di loro spettanza;
- dopo la scuola, come di consueto in caso di assenza dei genitori, i nonni paterni, materni, parenti stretti di abituale frequentazione, o tata (con scelta prioritaria del genitore cui spetta il giorno) andranno a prendere le minori a scuola e resteranno nella casa famigliare, fino all'arrivo dei genitori o all'inizio della attività sportive;
f) Per quanto riguarda le Festività natalizie e pasquali, le stesse, alternativamente di anno in anno, verranno gestite tra i genitori in considerazione dei turni della sig.ra CP_1 cercando di garantire la permanenza con ciascun genitore in modo paritetico, utilizzando come da lettera e) la casa famigliare. Durante le festività varie che cadono nel corso dell'anno, ponti infraannuali, primaverili e ricorrenze, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e le esigenze delle minori, verrà garantita l'alternanza dei genitori;
g) Nel corso delle ferie estive (da giugno a inizio settembre) ogni genitore potrà passare con le figlie tre settimane, con al massimo due settimane consecutive. I genitori si impegnano a concordare le ferie entro il 31.05 di ogni anno;
h) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto delle figlie. Le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per le minori, saranno sostenute in ragione del 50% secondo lo schema delle Linee guida della Corte d'Appello di Milano che si allega. Il genitore che sosterrà la spesa consegnerà all'altro le relative fatture, anche al fine di inserirla nella propria dichiarazione dei redditi e ottenere il relativo rimborso in ragione del 50%.
Qualora fosse necessaria, la spesa relativa alla babysitter sarà sostenuta dal genitore che l'avrà chiamata;
i) l'assegno unico universale dell'importo attuale di € 422,00 mensili per le minori sarà percepito al 100% dalla sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2024; CP_1 qualora lo stesso dovesse ridursi per qualsiasi motivo, il padre si impegna a versare -senza necessità di ulteriore accordo- la eventuale differenza mensile, rispetto all'originario importo, mediante pagamento tramite bonifico alla madre entro la fine del mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
l) I genitori concordano sin d'ora che sia i nonni paterni sia materni, nonché gli zii paterni di abituale frequentazione, ovvero tata, potranno, in caso di necessità e in virtù degli impegni lavorativi dei genitori, andare a prendere le figlie e a scuola, Per_1 Per_2 nonché accudirle presso le proprie abitazioni o presso la casa famigliare fino all'arrivo dei genitori;
m) gli odierni ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare il finanziamento della Ford Kuga, il prestito Agos e gli arretrati TARI, le spese straordinarie condominiali, per la casa Org_2 coniugale, le ricariche telefoniche per le figlie minori e la mensa di Aurora in ragione del
50% ciascuno: come per il mutuo entrambi i coniugi alimenteranno pro quota il conto GA corrente comune, aperto su banca , per il pagamento dei debiti famigliari;
n) Le odierne parti concordano che l'auto Ford Kuga intestata al sig. Parte_1
pagina 3 di 5 continuerà ad essere utilizzata dalla sig.ra come fatto finora, riservandosi la CP_1 stessa alla fine del leasing la possibilità di riscattarla a suo nome, ovvero di restituirla all'intestatario. Sino ad allora la signora sarà comunque libera di restituire CP_1 anzitempo il possesso dell'auto al marito, con un preavviso di 15 – 30 giorni con conseguente liberazione da qualsiasi onere di pagamento del 50% delle rate residue e quant'altro afferente l'auto stessa;
o) il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo mensile di euro Pt_1 CP_1
60,00 per il mantenimento degli animali (quattro gatti e un cane) mediante bonifico bancario sul conto personale della moglie entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da codesto mese, oltre a concorrere al pagamento del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate, salva l'urgenza e previa esibizione del giustificativo di spesa, urgente e indifferibile.
p) durante il periodo in cui uno degli odierni coniugi sarà in vacanza con le figlie minori, dovrà occuparsi a propria cura e spese del ricovero degli animali domestici;
q) i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per sé, essendo economicamente autosufficienti;
r) spese compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, comma III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Melegnano (MI) in data
[...]
29.07.2012, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, nell'anno 2012, al N. 12 P.2 S. A,
pagina 4 di 5 2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Compensa tra le parti le spese di procedura;
5. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi il giorno 13 maggio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5