Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG VG N 2421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2421/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
parte rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Maria Lisa Berruti e Giovanni Battista Giannone, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
parte rappresentata e difesa dall'avv. Ursula Pane e Marco Stabile, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
.1.
di avere generato prole ( nata il [...]) chiedevano congiuntamente la Persona_1
regolamentazione dei rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
“- viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica presso la madre in Castellamonte (TO), fraz. S. Antonio, in via Rivarolo n. 32,
con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso di essi;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre / quattro pomeriggi infrasettimanali, fino Per_1
all'ora di cena o subito dopo cena, con uno / due pernottamenti a settimana, e a weekend alterni, dal sabato mattina ore 9:00 alla domenica sera ore 20:00;
- è fatto salvo ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori, anche in base ai rispettivi turni di lavoro e alle esigenze di vita e di studio della minore;
- i ricorrenti concordano fin da ora che, qualora impossibilitati a prendersi cura della figlia per impegni lavorativi o altro, potranno avvalersi dell'aiuto, anche quotidiano, della nonna paterna nella gestione di;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , durante le vacanze scolastiche natalizie, Per_1
sette giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordare preventivamente, possibilmente entro il 15 dicembre;
in difetto di accordo, ad anni alterni dal 25/12 al 31/12 oppure dal 31/12 al 6/1;
durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare preventivamente, possibilmente entro il 15 giugno;
in difetto di accordo, ad anni alterni, dal 1/8 al
15/8 oppure dal 15/8 al 31/8; 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni della
Pasqua e della Pasquetta;
- in ragione della tenera età di , i suddetti tempi di permanenza presso il padre verranno Per_1
avviati gradualmente, nel rispetto delle esigenze della minore;
- il genitore che non ha con sé la figlia dovrà essere messo nelle condizioni di poter conferire telefonicamente con lei quotidianamente alle seguenti utenze di cellulare: per la madre: 3478331325;
per il padre: 3318265888;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi e gli indirizzi in cui soggiornerà con la figlia durante i periodi di vacanza e comunque a rendersi reperibile quando è con la figlia;
- il padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, verserà anticipatamente, entro il giorno
5 di ogni mese, alla madre, OR , tramite bonifico bancario sul conto corrente alla stessa Pt_1
intestato la somma di euro 250,00 mensili oltre ad adeguamento ISTAT nella misura del 100% a partire dall'anno successivo all'emissione del provvedimento da parte del Tribunale;
- il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese per la retta scolastica nonché alle spese mediche non coperte da SSN, comprese quelle dentistiche, di istruzione, sportive, ricreative/ludiche,
comprese le spese per la frequenza di centri estivi e simili, e di tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia previamente concordate o necessitate e comunque documentate, come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Ivrea;
- qualora il signor dovesse ottenere un aumento della retribuzione (anche per lavoro Pt_2
straordinario), questi si impegna fin da ora a confrontarsi con la OR al fine di valutare Pt_1
un aumento del contributo al mantenimento di;
Per_1
- il signor verserà alla OR l'arretrato di euro 1.000,00 (quale mantenimento Pt_2 Pt_1
relativo ai mesi di luglio - agosto - settembre - ottobre 2023);
- il signor rinuncia a pretendere il 50% dell'assegno unico percepito dalla OR;
Pt_2 Pt_1
- la casa familiare di Castellamonte (TO), fraz. S. Antonio, in via Rivarolo n. 32, viene assegnata alla
OR , in ragione della collocazione prevalente della figlia presso la madre;
Pt_1 Per_1
- i ricorrenti si concedono, fin d'ora, reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità equipollenti nonché per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o documento di identità della figlia;
Per_1 - ferme le condizioni sopra previste, i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto, e così a titolo esemplificativo per rimborsi e/o restituzione somme”.
La causa veniva rimessa in decisione il 27.3.25.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di e , visto il parere del P.M., prende atto dell'accordo di cui Parte_1 Parte_2
in parte motiva e provvede in conformità.
Spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9.4.2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba