CA
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 775/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 15 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i P.IVA_1
cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Curatore fallimentare Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA 2
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 ottobre 2018, il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla ditta nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 79857 del 28.10.2016, notificata in data 02.11.2016- con la quale veniva comminata a carico della e per essa, a nella Parte_2 Parte_3
qualità di rappresentante legale della stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 110, comma 9, lettera f- bis) del TULPS, nella misura di euro 18.008,75, per avere installato e consentito l'uso al pubblico, nei locali del proprio esercizio commerciale apparecchi previsti dall'art. 110
TULPS, non muniti delle prescritte autorizzazioni- ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ossia la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica del processo verbale (atto presupposto) e per l'effetto, dichiarava nullo il provvedimento dell'amministrazione, con conseguente assorbimento degli altri motivi di opposizione.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello Controparte_2
esponendo che la sentenza gravata era affetta dal vizio di ultra petizione, atteso che il Giudice di prime cure si era pronunciato esorbitando i limiti della domanda formulata da controparte che, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto di “dichiarare la nullità dell'ordinanza opposta per mancata notifica dell'atto presupposto”.
Il Tribunale pur dando atto che “dalla documentazione prodotta dall'ente convenuto risultava allegato il processo di operazioni compiute- constatazione e/o contestazione del 22/4/2014 nei confronti di
, inviato a parte ricorrente, con avviso di ricevimento della sua ricezione”, aveva Persona_1
considerato l'allegata documentazione non pertinente, atteso che era stata versata in atti una copia fotostatica del processo verbale, prodotto in forma incompleta e privo – a suo avviso - degli estremi della contestazione della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Malgrado ciò, il
Giudice di prime cure, pur dando atto dell'avvenuta e regolare notifica del provvedimento presupposto, ne aveva esaminato il contenuto eg aveva constatato l'incompletezza dello stesso, dal quale non si ricavavano gli estremi della contestazione della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
La sentenza era censurabile sotto il profilo dell'inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., atteso che il giudice avrebbe dovuto limitare il 4
proprio scrutinio all'intervenuta e regolare notifica del verbale di accertamento che controparte affermava di non aver mai ricevuto ( primo motivo ).
Rilevava la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge 689/1981 in quanto il giudice era giunto alla conclusione, secondo cui “da un complessivo esame, il documento (leggasi, il verbale di contestazione) non risulta contenere la contestazione degli estremi della violazione elevata a parte ricorrente, ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. F-bis, derivante dall'installazione, di n. 6 apparecchi di intrattenimento di cui ai comma 6 lettera a) del in esercizio non munito della prescritta licenza CP_3
di cui all'art. 88 TULPS, così come riportata nell'ordinanza ingiunzione in oggetto”.
Quanto affermato dal Tribunale, tuttavia, non risultava corrispondente al vero, atteso che le pagine mancanti del processo verbale depositato erano le numero 4, 6 e 8, eppure già dalla lettura della pagina n.2 del provvedimento suindicato emergevano con lapalissiana chiarezza gli estremi della contestazione della violazione rivolta all'appellata. Invero, a pag. 2 si leggeva “Si contesta la violazione dell'art. 88 del T.U.L.P.S. in quanto raccoglieva scommesse di gioco nell'esercizio commerciale senza la prescritta licenza rilasciata dal Questore. Si contesta la violazione dell'art.
110, comma 9, lett. f-bis) del in quanto installava n. 6 apparecchi di cui ai commi 6 e 7 CP_3
dell'art. 110 nell'esercizio commerciale non munito della licenza di P.S. di cui all'art. 88 e della
Concessione all'esercizio delle scommesse rilasciata da , con l'indicazione degli annessi CP_2
limiti edittali della sanzione amministrativa, nonché della facoltà di avvalersi delle garanzie difensive di cui agli artt. 16, comma 1, e 18 della L. 689/81. Era di tutta evidenza che il contenuto della ordinanza ricalcava pedissequamente e testualmente la contestazione della violazione contenuta nel verbale notificato alla ditta opponente.
Né tantomeno poteva ravvisarsi una lesione del diritto di difesa della società che, sulla scorta del contenuto del verbale di contestazione, ben avrebbe potuto presentare gli scritti difensivi, secondo quanto dispone l'art. 18 della legge n. 689/1981.
Controparte non aveva formulato alcuna censura in merito al contenuto del provvedimento depositato, proprio perché lo stesso presentava il medesimo contenuto riportato nell'ordinanza ingiunzione impugnata e dal quale era possibile ricavare compiutamente gli estremi della violazione accertata e contestata.
Rilevava altresì che il giudice aveva erroneamente e inopinatamente valutato come “tardiva” ma soprattutto “inconducente”, la richiesta avanzata dall'amministrazione opposta, di poter esibire l'originale del verbale di contestazione notificato alla Parte_2 5
Controparte non aveva formulato alcuna censura in merito al contenuto del provvedimento depositato, proprio perché lo stesso presentava il medesimo contenuto riportato nell'ordinanza ingiunzione impugnata e dal quale era possibile ricavare compiutamente gli estremi della violazione accertata e contestata.
In ogni caso il giudice aveva erroneamente e inopinatamente valutato come “tardiva” ma soprattutto
“inconducente”, la richiesta avanzata dall'amministrazione opposta, di poter esibire l'originale del verbale di contestazione notificato alla ( secondo motivo ). Parte_2
Con ordinanza in data 3 luglio 2024 la Corte dichiarava il processo interrotto stante il fallimento della Parte_2
L con atto in data 16 luglio 2024 provvedeva a riassumere il giudizio. Controparte_2
Con ordinanza resa all'udienza del 5 marzo 2025, la Corte rilevava che non si rinveniva la ricevuta di consegna della PEC inoltrata dall'appellante alla Curatela fallimentare concernente la notifica dell'atto di riassunzione della causa e, pertanto, disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di appello, rinviando la causa all'udienza del 21 maggio 2025.
Con decreto in data 6 maggio 2025, veniva disposto il differimento della trattazione della causa all'udienza del 18 giugno 2025 ed, a seguito di ulteriori rinvii, veniva disposta la trattazione della causa all'odierna udienza del 15 ottobre 2025.
Procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Preliminarmente si osserva che l'appellante ha omesso di rinnovare la notifica dell'appello disposta con ordinanza del 5 marzo 2025.
In proposito non rileva che l'ordinanza non contenga un termine perentorio entro cui la rinnovazione della notifica andava eseguita, essendo implicito che l'esecuzione doveva avvenire entro la data dell'udienza di rinvio disposta a distanza temporale idonea a garantire il rispetto del termine di comparizione dell'appellato di gg. 25.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile (Cass. n. 13637 del 30/05/2017 ).
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, in assenza della costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello proposto dall' Controparte_2 [...]
ei confronti della adesso curatela del fallimento della Pt_1 Controparte_1 CP_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 9 ottobre 2018.
[...]
Nulla in ordine alle spese del presente grado del giudizio. 6
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 775/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 15 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i P.IVA_1
cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Curatore fallimentare Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA 2
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 ottobre 2018, il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla ditta nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 79857 del 28.10.2016, notificata in data 02.11.2016- con la quale veniva comminata a carico della e per essa, a nella Parte_2 Parte_3
qualità di rappresentante legale della stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 110, comma 9, lettera f- bis) del TULPS, nella misura di euro 18.008,75, per avere installato e consentito l'uso al pubblico, nei locali del proprio esercizio commerciale apparecchi previsti dall'art. 110
TULPS, non muniti delle prescritte autorizzazioni- ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ossia la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica del processo verbale (atto presupposto) e per l'effetto, dichiarava nullo il provvedimento dell'amministrazione, con conseguente assorbimento degli altri motivi di opposizione.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello Controparte_2
esponendo che la sentenza gravata era affetta dal vizio di ultra petizione, atteso che il Giudice di prime cure si era pronunciato esorbitando i limiti della domanda formulata da controparte che, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto di “dichiarare la nullità dell'ordinanza opposta per mancata notifica dell'atto presupposto”.
Il Tribunale pur dando atto che “dalla documentazione prodotta dall'ente convenuto risultava allegato il processo di operazioni compiute- constatazione e/o contestazione del 22/4/2014 nei confronti di
, inviato a parte ricorrente, con avviso di ricevimento della sua ricezione”, aveva Persona_1
considerato l'allegata documentazione non pertinente, atteso che era stata versata in atti una copia fotostatica del processo verbale, prodotto in forma incompleta e privo – a suo avviso - degli estremi della contestazione della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Malgrado ciò, il
Giudice di prime cure, pur dando atto dell'avvenuta e regolare notifica del provvedimento presupposto, ne aveva esaminato il contenuto eg aveva constatato l'incompletezza dello stesso, dal quale non si ricavavano gli estremi della contestazione della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
La sentenza era censurabile sotto il profilo dell'inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., atteso che il giudice avrebbe dovuto limitare il 4
proprio scrutinio all'intervenuta e regolare notifica del verbale di accertamento che controparte affermava di non aver mai ricevuto ( primo motivo ).
Rilevava la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge 689/1981 in quanto il giudice era giunto alla conclusione, secondo cui “da un complessivo esame, il documento (leggasi, il verbale di contestazione) non risulta contenere la contestazione degli estremi della violazione elevata a parte ricorrente, ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. F-bis, derivante dall'installazione, di n. 6 apparecchi di intrattenimento di cui ai comma 6 lettera a) del in esercizio non munito della prescritta licenza CP_3
di cui all'art. 88 TULPS, così come riportata nell'ordinanza ingiunzione in oggetto”.
Quanto affermato dal Tribunale, tuttavia, non risultava corrispondente al vero, atteso che le pagine mancanti del processo verbale depositato erano le numero 4, 6 e 8, eppure già dalla lettura della pagina n.2 del provvedimento suindicato emergevano con lapalissiana chiarezza gli estremi della contestazione della violazione rivolta all'appellata. Invero, a pag. 2 si leggeva “Si contesta la violazione dell'art. 88 del T.U.L.P.S. in quanto raccoglieva scommesse di gioco nell'esercizio commerciale senza la prescritta licenza rilasciata dal Questore. Si contesta la violazione dell'art.
110, comma 9, lett. f-bis) del in quanto installava n. 6 apparecchi di cui ai commi 6 e 7 CP_3
dell'art. 110 nell'esercizio commerciale non munito della licenza di P.S. di cui all'art. 88 e della
Concessione all'esercizio delle scommesse rilasciata da , con l'indicazione degli annessi CP_2
limiti edittali della sanzione amministrativa, nonché della facoltà di avvalersi delle garanzie difensive di cui agli artt. 16, comma 1, e 18 della L. 689/81. Era di tutta evidenza che il contenuto della ordinanza ricalcava pedissequamente e testualmente la contestazione della violazione contenuta nel verbale notificato alla ditta opponente.
Né tantomeno poteva ravvisarsi una lesione del diritto di difesa della società che, sulla scorta del contenuto del verbale di contestazione, ben avrebbe potuto presentare gli scritti difensivi, secondo quanto dispone l'art. 18 della legge n. 689/1981.
Controparte non aveva formulato alcuna censura in merito al contenuto del provvedimento depositato, proprio perché lo stesso presentava il medesimo contenuto riportato nell'ordinanza ingiunzione impugnata e dal quale era possibile ricavare compiutamente gli estremi della violazione accertata e contestata.
Rilevava altresì che il giudice aveva erroneamente e inopinatamente valutato come “tardiva” ma soprattutto “inconducente”, la richiesta avanzata dall'amministrazione opposta, di poter esibire l'originale del verbale di contestazione notificato alla Parte_2 5
Controparte non aveva formulato alcuna censura in merito al contenuto del provvedimento depositato, proprio perché lo stesso presentava il medesimo contenuto riportato nell'ordinanza ingiunzione impugnata e dal quale era possibile ricavare compiutamente gli estremi della violazione accertata e contestata.
In ogni caso il giudice aveva erroneamente e inopinatamente valutato come “tardiva” ma soprattutto
“inconducente”, la richiesta avanzata dall'amministrazione opposta, di poter esibire l'originale del verbale di contestazione notificato alla ( secondo motivo ). Parte_2
Con ordinanza in data 3 luglio 2024 la Corte dichiarava il processo interrotto stante il fallimento della Parte_2
L con atto in data 16 luglio 2024 provvedeva a riassumere il giudizio. Controparte_2
Con ordinanza resa all'udienza del 5 marzo 2025, la Corte rilevava che non si rinveniva la ricevuta di consegna della PEC inoltrata dall'appellante alla Curatela fallimentare concernente la notifica dell'atto di riassunzione della causa e, pertanto, disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di appello, rinviando la causa all'udienza del 21 maggio 2025.
Con decreto in data 6 maggio 2025, veniva disposto il differimento della trattazione della causa all'udienza del 18 giugno 2025 ed, a seguito di ulteriori rinvii, veniva disposta la trattazione della causa all'odierna udienza del 15 ottobre 2025.
Procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Preliminarmente si osserva che l'appellante ha omesso di rinnovare la notifica dell'appello disposta con ordinanza del 5 marzo 2025.
In proposito non rileva che l'ordinanza non contenga un termine perentorio entro cui la rinnovazione della notifica andava eseguita, essendo implicito che l'esecuzione doveva avvenire entro la data dell'udienza di rinvio disposta a distanza temporale idonea a garantire il rispetto del termine di comparizione dell'appellato di gg. 25.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile (Cass. n. 13637 del 30/05/2017 ).
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, in assenza della costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello proposto dall' Controparte_2 [...]
ei confronti della adesso curatela del fallimento della Pt_1 Controparte_1 CP_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 9 ottobre 2018.
[...]
Nulla in ordine alle spese del presente grado del giudizio. 6
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE