Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
-Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo
-Giudice est. Dott.ssa
Dott. Alessandro Carra
-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9472/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tommaso Valente, come da mandato Parte 1
in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. RA Risi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e ilLa Pt 1 CP 1 unitisi in matrimonio in data 27.12.1990, hanno generato due figli, nati, rispettivamente, in data 20.10.2000 e in data 10.7.2004; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto n. 2159/2021 del 8.2.2021 R.G. n. 11897/2019.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4.12.2024 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento di divorzio sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene con la precisazione che la dizione "genitore collocatario" riferita al maggiorenne debba ritenersi intesa unicamente ad individuare il requisito della convivenza rispetto alla sorte dell'immobile coniugale:
2) assegnare alla sig.ra ZA, quale genitore collocatario del figlio RA (n il 10.07.2004, maggiorenne, studente) la casa coniugale sita in Nardò alla via G. Toma 34;
3) confermare l'Ordinanza presidenziale quanto al contributo del padre al mantenimento del figlio
RA nella misura di € 225,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge, ed oltre al pagamento delle spese straordinarie, da concordare preventivamente, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4) disporre che le spese per utenze relative alla casa coniugale sita in Nardò alla via Toma 34, fornitura luce, acqua, gas e TARI siano poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuno, con obbligo della parte non intestataria che non ha anticipato la spesa di rimborso del relativo pagamento alla parte anticipataria contestualmente alla consegna di copia della ricevuta di pagamento;
5) spese interamente compensate
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.12.1990 in
Galatone (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 108 Parte II Serie A Anno
1990, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 27.12.2024
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)