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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/07/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE VG
R.G. 542/2025
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Elvira Buzzelli Presidente relatore
Giovanni Spagnoli Giudice
Maura Manzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LEPIDI ROBERTO appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. appellato in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
proposto congiuntamente ricorso per l'adozione del sig.
[...]
, nato a [...], il [...] e residente in CP_1
Pescara – Strada Colle Marino n. 58 – Lettera 1. Hanno esposto a sostegno che: a) sono coniugati dal 15.09.1975, matrimonio celebrato in Roma, e di non avere avuto figli, né legittimi, né naturali;
b) conoscono
[...]
da oltre vent'anni, nel corso dei quali hanno reciprocamente CP_1
maturato un rapporto duraturo, fondato su affetto, fiducia, rispetto e sostegno reciproco, e che desiderano pertanto procedere alla sua adozione.
2. All'udienza del 04.06.2025, i coniugi comparivano personalmente confermando in piena libertà la loro volontà di adottare
[...]
, ribadendo altresì di non avere figli e di ritenere l'adozione CP_1
rispondente al loro interesse e a quello dell'adottando.
3. , anch'egli comparso personalmente, ha Controparte_1
espresso formale consenso all'adozione, dichiarando che il proprio padre è deceduto.
4. Sono altresì comparsi , madre dell'adottando; Persona_1
, moglie dell'adottando; Persona_2 Parte_3 [...]
e , figli dell'adottando, i quali Parte_4 Parte_5
tutti - previamente informati e formalmente inviatati dal Presidente ad esprimere la loro volontà - hanno espresso tutti formale assenso all'adozione, in modo che è apparso libero e consapevole.
5. Gli adottanti e l'adottante hanno concordemente richiesto che all'adottando venga anteposto il cognome con attribuzione del Pt_1
nuovo cognome . Persona_3
pag. 2/9 6. Il PM non si è opposto all'accoglimento della domanda, avendo anzi dato parere favorevole in data 26.05.2025.
7. Può essere accolta la domanda diretta alla pronuncia dell'adozione, nei termini di cui alla richiesta delle parti.
8. In punto di fatto, salvo quanto appresso si dirà, va evidenziato che, per quanto consta, tra gli adottanti e l'adottando esiste un rapporto accuditivo ed affettivo, con una storia quotidiana di frequentazione, come confermato dalle parti stesse. L'adozione risponde altresì all'interesse degli adottanti nella misura in cui offre tutela ad un legame personale che si connota per continuità, cura e reciproco riconoscimento perpetuando, in mancanza di discendenti, il nome, la titolarità del patrimonio, la tradizione familiare.
9. In punto di diritto, va osservato come l'adozione di maggiorenne, regolata dagli articoli 291 e seguenti del Codice Civile, rappresenti un istituto giuridico volto a riconoscere e formalizzare un legame affettivo già esistente tra adottante e adottando, pur in assenza dello “status di figlio” proprio dell'adozione dei minori. Notevole l'evoluzione subita dall'istituto negli ultimi decenni;
al riguardo, da ultimo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 5/2024 ha rilevato che l'adozione di persone maggiori di età non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
10. Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del pag. 3/9 coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente
(art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte
Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il
Tribunale, peraltro, potrebbe ugualmente pronunciare l'adozione – ma non
è questo il caso - quando dovesse ritenere ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante, Corte Cost. n. 345/1992).
11. L'adozione in esame è del resto "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)" (Corte Costituzionale sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, infatti, proprio per questa sua particolare connotazione, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti (Corte Costituzionale n. 89/1993;
Cass. 3766/2024). In questa ottica, del tutto coerentemente, l'art. 298, comma 2 , c.c. stabilisce poi che, "finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso", con dichiarazione che va espressa prima della pronuncia del Tribunale.
12. L'istituto dell'adozione di maggiorenne ha quindi assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, tra adottante pag. 4/9 ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato,
"al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris"; Cass. 3577/2024). La
Corte Costituzionale, da ultimo, si è nuovamente occupata dell'istituto con la recentissima sentenza n. 5/2024, del 18/1/2024 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando), nella quale si è ribadita la linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, secondo la quale l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem) : "L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
pag. 5/9 13. In ordine all'attribuzione del cognome, questione anch'essa di rilevante interesse, risulta necessario richiamare quanto sottolineato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 135 del 2023, che ha affermato essere “…costituzionalmente illegittimo l' art. 299, comma 1, c.c. , nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto". L'ordine dei cognomi del resto non è marginale, in quanto la ratio dell'art. 299 c.c.("(l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio") "risiede... nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliteratile della sua identità personale" (Corte cost.
04 luglio 2023, n. 135), ma la Corte Costituzionale ha ritenuto lesiva dell'identità personale e irragionevole una regola priva di un margine di flessibilità, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., così da non consentire al giudice - con la sentenza che fa luogo all'adozione - di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
si è sostanzialmente sostenuto che, proprio perché
l'istituto si basa sul consenso di entrambi i soggetti (art. 296 c.c.), se l'adottato "ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto" (art.2
pag. 6/9 Cost., (che tutela l'interesse del soggetto a non vedere alterato il proprio patrimonio etico, professionale, religioso). Inoltre, la Corte Costituzionale ha anche evidenziato come la necessità di invertire l'ordine dei cognomi è collegata all'evoluzione dell'istituto dell'adozione nell'ordinamento, il quale era inizialmente concepito in una prospettiva patrimonialistica, tesa a conservare i beni dell'adottante e a trasmetterli "al soggetto ritenuto degno", intendendosi assicurare a persone in età avanzata e prive di figli legittimi la facoltà di trasmettere ad altri il proprio nome e patrimonio, ma l'istituto ormai, nell'evoluzione dei costumi sociali, può rispondere anche al soddisfacimento di esigenze diverse, quali la domanda di solidarietà, tanto che “…dentro il suo ampio perimetro, l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare. Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo".
14. Tutto ciò premesso, va osservato come nel caso di specie, sotto il profilo formale, ricorrono comunque i presupposti di legge avendo quali a) il compimento del 35^ anno in capo all'adottante; b) la differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottato;
c) l'assenza di discendenti dell'adottante (art. 291 c.c.); d) il consenso personale e consapevole di pag. 7/9 entrambe le parti (art. 296 c.c.), e) l'assenso dei genitori dell'adottando e quello del coniuge dell'adottando e dell'adottante, necessario in quanto coniugati e non legalmente separati (art. 296 c.c.).
15. Va infine osservato che, sebbene, in linea generale, non si possa essere adottati da più di una persona, stante il divieto previsto dall'art. 294, comma secondo, c.c., costituisce eccezione espressa il caso in cui i due adottanti siano marito e moglie. In questo caso, infatti, viene meno la ratio del divieto, il quale si fonda sul criterio dell'imitatio naturae, e corrisponde all'esigenza di non sovrapporre nello stesso soggetto più status familiari confliggenti. Pertanto, poiché nella fattispecie i due ricorrenti sono marito e moglie, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 294, comma secondo, prima parte, c.c. e può procedersi alla pronuncia in conformità alla domanda.
16. Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi la adozione in conformità alla richiesta, disponendosi che l'adottato anteponga al proprio cognome, , il cognome Controparte_1 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento del ricorso,
ACCOGLIE
Il ricorso e dichiara l'adozione di nato a Controparte_1
Tagliacozzo (AQ) il 26.04.1969 da parte di nato a [...] Parte_1
il 24.06.1946 e di nata a [...] il Parte_2
21.04.1944, coniugati.
DISPONE
pag. 8/9 che l'adottando assuma il cognome anteponendolo al proprio, ai Pt_1
sensi dell'art. 299 c.c.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Spese irripetibili, a carico di chi le ha anticipate.
Il Presidente
Elvira Buzzelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE VG
R.G. 542/2025
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Elvira Buzzelli Presidente relatore
Giovanni Spagnoli Giudice
Maura Manzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LEPIDI ROBERTO appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. appellato in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
proposto congiuntamente ricorso per l'adozione del sig.
[...]
, nato a [...], il [...] e residente in CP_1
Pescara – Strada Colle Marino n. 58 – Lettera 1. Hanno esposto a sostegno che: a) sono coniugati dal 15.09.1975, matrimonio celebrato in Roma, e di non avere avuto figli, né legittimi, né naturali;
b) conoscono
[...]
da oltre vent'anni, nel corso dei quali hanno reciprocamente CP_1
maturato un rapporto duraturo, fondato su affetto, fiducia, rispetto e sostegno reciproco, e che desiderano pertanto procedere alla sua adozione.
2. All'udienza del 04.06.2025, i coniugi comparivano personalmente confermando in piena libertà la loro volontà di adottare
[...]
, ribadendo altresì di non avere figli e di ritenere l'adozione CP_1
rispondente al loro interesse e a quello dell'adottando.
3. , anch'egli comparso personalmente, ha Controparte_1
espresso formale consenso all'adozione, dichiarando che il proprio padre è deceduto.
4. Sono altresì comparsi , madre dell'adottando; Persona_1
, moglie dell'adottando; Persona_2 Parte_3 [...]
e , figli dell'adottando, i quali Parte_4 Parte_5
tutti - previamente informati e formalmente inviatati dal Presidente ad esprimere la loro volontà - hanno espresso tutti formale assenso all'adozione, in modo che è apparso libero e consapevole.
5. Gli adottanti e l'adottante hanno concordemente richiesto che all'adottando venga anteposto il cognome con attribuzione del Pt_1
nuovo cognome . Persona_3
pag. 2/9 6. Il PM non si è opposto all'accoglimento della domanda, avendo anzi dato parere favorevole in data 26.05.2025.
7. Può essere accolta la domanda diretta alla pronuncia dell'adozione, nei termini di cui alla richiesta delle parti.
8. In punto di fatto, salvo quanto appresso si dirà, va evidenziato che, per quanto consta, tra gli adottanti e l'adottando esiste un rapporto accuditivo ed affettivo, con una storia quotidiana di frequentazione, come confermato dalle parti stesse. L'adozione risponde altresì all'interesse degli adottanti nella misura in cui offre tutela ad un legame personale che si connota per continuità, cura e reciproco riconoscimento perpetuando, in mancanza di discendenti, il nome, la titolarità del patrimonio, la tradizione familiare.
9. In punto di diritto, va osservato come l'adozione di maggiorenne, regolata dagli articoli 291 e seguenti del Codice Civile, rappresenti un istituto giuridico volto a riconoscere e formalizzare un legame affettivo già esistente tra adottante e adottando, pur in assenza dello “status di figlio” proprio dell'adozione dei minori. Notevole l'evoluzione subita dall'istituto negli ultimi decenni;
al riguardo, da ultimo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 5/2024 ha rilevato che l'adozione di persone maggiori di età non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
10. Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del pag. 3/9 coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente
(art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte
Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il
Tribunale, peraltro, potrebbe ugualmente pronunciare l'adozione – ma non
è questo il caso - quando dovesse ritenere ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante, Corte Cost. n. 345/1992).
11. L'adozione in esame è del resto "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)" (Corte Costituzionale sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, infatti, proprio per questa sua particolare connotazione, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti (Corte Costituzionale n. 89/1993;
Cass. 3766/2024). In questa ottica, del tutto coerentemente, l'art. 298, comma 2 , c.c. stabilisce poi che, "finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso", con dichiarazione che va espressa prima della pronuncia del Tribunale.
12. L'istituto dell'adozione di maggiorenne ha quindi assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, tra adottante pag. 4/9 ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato,
"al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris"; Cass. 3577/2024). La
Corte Costituzionale, da ultimo, si è nuovamente occupata dell'istituto con la recentissima sentenza n. 5/2024, del 18/1/2024 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando), nella quale si è ribadita la linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, secondo la quale l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem) : "L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
pag. 5/9 13. In ordine all'attribuzione del cognome, questione anch'essa di rilevante interesse, risulta necessario richiamare quanto sottolineato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 135 del 2023, che ha affermato essere “…costituzionalmente illegittimo l' art. 299, comma 1, c.c. , nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto". L'ordine dei cognomi del resto non è marginale, in quanto la ratio dell'art. 299 c.c.("(l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio") "risiede... nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliteratile della sua identità personale" (Corte cost.
04 luglio 2023, n. 135), ma la Corte Costituzionale ha ritenuto lesiva dell'identità personale e irragionevole una regola priva di un margine di flessibilità, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., così da non consentire al giudice - con la sentenza che fa luogo all'adozione - di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
si è sostanzialmente sostenuto che, proprio perché
l'istituto si basa sul consenso di entrambi i soggetti (art. 296 c.c.), se l'adottato "ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto" (art.2
pag. 6/9 Cost., (che tutela l'interesse del soggetto a non vedere alterato il proprio patrimonio etico, professionale, religioso). Inoltre, la Corte Costituzionale ha anche evidenziato come la necessità di invertire l'ordine dei cognomi è collegata all'evoluzione dell'istituto dell'adozione nell'ordinamento, il quale era inizialmente concepito in una prospettiva patrimonialistica, tesa a conservare i beni dell'adottante e a trasmetterli "al soggetto ritenuto degno", intendendosi assicurare a persone in età avanzata e prive di figli legittimi la facoltà di trasmettere ad altri il proprio nome e patrimonio, ma l'istituto ormai, nell'evoluzione dei costumi sociali, può rispondere anche al soddisfacimento di esigenze diverse, quali la domanda di solidarietà, tanto che “…dentro il suo ampio perimetro, l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare. Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo".
14. Tutto ciò premesso, va osservato come nel caso di specie, sotto il profilo formale, ricorrono comunque i presupposti di legge avendo quali a) il compimento del 35^ anno in capo all'adottante; b) la differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottato;
c) l'assenza di discendenti dell'adottante (art. 291 c.c.); d) il consenso personale e consapevole di pag. 7/9 entrambe le parti (art. 296 c.c.), e) l'assenso dei genitori dell'adottando e quello del coniuge dell'adottando e dell'adottante, necessario in quanto coniugati e non legalmente separati (art. 296 c.c.).
15. Va infine osservato che, sebbene, in linea generale, non si possa essere adottati da più di una persona, stante il divieto previsto dall'art. 294, comma secondo, c.c., costituisce eccezione espressa il caso in cui i due adottanti siano marito e moglie. In questo caso, infatti, viene meno la ratio del divieto, il quale si fonda sul criterio dell'imitatio naturae, e corrisponde all'esigenza di non sovrapporre nello stesso soggetto più status familiari confliggenti. Pertanto, poiché nella fattispecie i due ricorrenti sono marito e moglie, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 294, comma secondo, prima parte, c.c. e può procedersi alla pronuncia in conformità alla domanda.
16. Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi la adozione in conformità alla richiesta, disponendosi che l'adottato anteponga al proprio cognome, , il cognome Controparte_1 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento del ricorso,
ACCOGLIE
Il ricorso e dichiara l'adozione di nato a Controparte_1
Tagliacozzo (AQ) il 26.04.1969 da parte di nato a [...] Parte_1
il 24.06.1946 e di nata a [...] il Parte_2
21.04.1944, coniugati.
DISPONE
pag. 8/9 che l'adottando assuma il cognome anteponendolo al proprio, ai Pt_1
sensi dell'art. 299 c.c.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Spese irripetibili, a carico di chi le ha anticipate.
Il Presidente
Elvira Buzzelli
pag. 9/9