Articolo 3 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 agosto 1974
Art. 3.
L'articolo 5 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"La liquidazione delle attivita' e delle passivita' del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione economico-patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione e' fatto con le norme contenute negli articoli seguenti e tenendo presenti:
a) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalita' beneficiarie;
b) gli accertamenti dei redditi gia' eseguiti dagli uffici finanziari;
c) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974