Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 870/2024 r.g.
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Nunzia Corini C.F._2
ATTORI-OPPONENTI
nei confronti di
(già (C.F. OP Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio P.IVA_1
Fiorucci
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Enrico Ammirati
C.F. ), quale mandataria di C.F. Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_4
Francesco Speronello
GUBER (C.F. quale mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_5 Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato P.IVA_6
Sardi
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 870/2024
CONVENUTI-OPPOSTI
nonché nei confronti di
(C.F. ); Controparte_6 C.F._3
C.F. ), quale mandataria di Parte_4 P.IVA_7 [...]
C.F. ); Parte_5 P.IVA_8
C.F. , quale mandataria di Parte_6 P.IVA_9 [...]
(6) (C.F. ); Parte_7 CP_4 P.IVA_10
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. Controparte_7 P.IVA_11 CP_8 CP_5
); P.IVA_12
C.F. ); Controparte_9 P.IVA_13
C.F. ; OP0 P.IVA_14
C.F. ); OP1 P.IVA_15
C.F. ); OP2 P.IVA_16
(C.F. ); Parte_8 C.F._4
C.F. ); Parte_9 P.IVA_17
(C.F. ; Parte_10 C.F._5
(C.F. ); Parte_11 C.F._6
(C.F. ); Parte_12 C.F._7
(C.F. ); Parte_13 C.F._8
(C.F. ); Parte_14 C.F._9
C.F. ; Parte_15 P.IVA_18
C.F. ); Parte_16 P.IVA_19
(C.F. ; Parte_17 C.F._10
(C.F. ); Parte_18 C.F._11
quale titolare di POLIMERCATO CERBARA DI VE MO (C.F. Parte_19
); C.F._12
C.F. ); OP3 P.IVA_20
(C.F. ; CP_14 P.IVA_21
C.F. ; OP5 P.IVA_22
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 870/2024 3
C.F. ); Parte_20 C.F._13
(C.F. ); Parte_21 C.F._14
(C.F. ); Parte_22 C.F._15
C.F. ); Parte_23 P.IVA_23
(C.F. ). Parte_24 P.IVA_24
CONVENUTI-OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO
Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da
[...]
e con ricorso depositato il 27.12.2023 nell'ambito della procedura Parte_1 Parte_2
esecutiva immobiliare n. 115/1998 pendente contro (debitore esecutato) a suo Controparte_6
tempo instaurata da , nella quale sono intervenuti creditori Controparte_2
ipotecari e chirografari ed avente ad oggetto, allo stato, un residuo lotto sito in Anghiari (AR), via
Guglielmo Marconi n. 63/65, piani primo e sottotetto, rappresentato al Catasto Fabbricati del detto
Comune nel foglio 76, part. 235, sub. 3.
Nella fase dinanzi al giudice dell'esecuzione parte opponente asseriva di essere l'attuale proprietaria dell'immobile staggito in virtù della sentenza di usucapione passata in giudicato n. 11/2004 emessa contro il debitore esecutato sentenza cui era seguita opposizione di terzo ex art. Controparte_6
404, commi 1 e 2, c.p.c., con relativo accoglimento ai sensi del comma 2, e conferma nei successivi gradi di giudizio. Nel merito deduceva: a) l'inesistenza del diritto del creditore procedente CP_5
e del creditore intervenuto di agire esecutivamente in quanto il giudicato
[...] Parte_3
d'inefficacia della sentenza di usucapione (formatosi nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.) non farebbe stato in loro favore non risultando dimostrate le avvenute cessioni del credito dall'originaria titolare;
b) l'impossibilità di portare avanti l'esecuzione da parte del creditore
[...]
che, incorporata da per effetto dell'atto di fusione del 5.2.2019, con CP_16 OP2
atto depositato il 5.7.2022 aveva dichiarato di rinunciare all'esecuzione; c) l'impossibilità di portare avanti l'esecuzione da parte del creditore in ragione della mancata OP0
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rinnovazione dell'ipoteca ex art. 2847 c.c. e dei creditori e per non aver Parte_25 CP_11
partecipato al giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. e per non aver rinnovato l'ipoteca.
Gli opponenti concludevano chiedendo, in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte
dell'esecuzione per gravi motivi, ex art. 624 c.p.c., e, nel merito, l'accertamento della insussistenza di creditori aventi diritto di agire esecutivamente sull'immobile e, quindi, della non assoggettabilità dello stesso alla esecuzione forzata.
Il giudice dell'esecuzione, rilevata l'insussistenza dei presupposti per provvedere sull'istanza cautelare inaudita altera parte, fissava l'udienza del 27.2.2024 per la comparizione delle parti.
Si costituivano i creditori e (oggi Controparte_5 Parte_3 Parte_25 [...]
insistendo per l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, per Controparte_3
l'infondatezza.
Con ordinanza del 15.3.2024 il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo e fissava termine al 3.5.2024 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Il merito del giudizio di opposizione è stato quindi riassunto da e Parte_1 [...]
con reiterazione dei medesimi motivi integranti l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni «Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: con
riferimento alla procura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 115/1998 pendente innanzi a codesto Tribunale,
accertare l'insussistenza di creditori che hanno diritto a procedere esecutivamente sul bene identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di foglio 76 particella 235 sub. 3 acquistato per usucapione da CP_10 Parte_1
e , e conseguentemente accertare la non assoggettabilità ad esecuzione di detto bene;
con
[...] Parte_2
vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase innanzi al giudice dell'esecuzione».
All'esito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., il giudice, letti i chiarimenti resi in data
20.6.2024 dalla parte opponente, ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti e ha rinviato all'udienza di comparizione del 9.10.2024.
Si è costituita (già , la quale OP Controparte_2
ha dedotto che il proprio credito nei confronti del sig. è stato incluso di una serie di cessioni Parte_1
CP_ in blocco dalla stessa a (6) successivamente a Parte_7 Parte_5
fino all'attuale cessionaria ritualmente costituita nel giudizio di esecuzione.
[...] Controparte_5
Per tali motivi ha chiesto di essere estromessa dal giudizio concludendo «Voglia il Tribunale adito,
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disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: accertare e dichiarare
il difetto di legittimazione passiva/titolarità della posizione soggettiva passiva di OP
(già , e per l'effetto ordinarne l'estromissione dal giudizio. In ogni
[...] Controparte_2
caso, respingere ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria, articolata dalla controparte. Con vittoria di spese,
competenze e onorari di causa.»
Si è costituita (già ), eccependo in via preliminare Controparte_3 Parte_25
l'inammissibilità dell'opposizione sollevata relativamente alla titolarità del credito in capo al creditore procedente e alla intervenuta , non essendo i terzi opponenti ex art. 619 CP_5 Parte_3
c.p.c. ammessi a sollevare contestazioni relative alle condizioni dell'azione esecutiva nei confronti del debitore. Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni avversarie argomentando che la mancata partecipazione della (oggi al giudizio ex art 404 c.p.c. Parte_25 Controparte_3
non assumerebbe alcuna concreta rilevanza ai fini della domanda diretta all'accertamento dell'insussistenza del diritto dei creditori a procedere esecutivamente sul bene. Infine, ha chiesto la condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e ha concluso nei seguenti termini: «Voglia
l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e nel rito, respingere l'opposizione in quanto
inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
nel merito respingere l'opposizione proposta e comunque tutte le
domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in
narrativa, comunque condannando gli opponenti e per responsabilità Parte_1 Parte_2
aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o derivanti dalla
temerarietà dell'azione ex adverso proposta, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta
di giustizia, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio».
Si è costituita per il tramite della propria mandataria Parte_3 Parte_6
chiedendo il rigetto delle domande di controparte e formulando domanda di risarcimento ex art. 96
c.p.c.. In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in relazione alla eccezione di carenza di legittimazione dei creditori sia perché sulla stessa il giudice dell'esecuzione si sarebbe già
pronunciato, sia per l'insussistenza per i terzi opponenti di interesse meritevole di tutela a sollevare tale eccezione. Ha poi rappresentato che le sentenze pronunciate nel giudizio ex art 404 c.p.c. sono state emesse nei confronti delle precedenti cessionarie del credito e , CP_17 CP_18
costituite rispettivamente nel giudizio di appello e di cassazione. Ha concluso nei seguenti termini:
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«Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e nel rito, respingere l'opposizione in
quanto inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
nel merito respingere l'opposizione proposta e comunque
tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui
in narrativa, comunque condannando gli opponenti e per responsabilità Parte_1 Parte_2
aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o derivanti dalla
temerarietà dell'azione ex adverso proposta, da liquidarsi anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta
di giustizia, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio».
Nel corso del giudizio si è costituita quale nuova procuratrice speciale di CP_19 Parte_3
riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori e
[...]
facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse di
Parte_3
Si è costituita per il tramite della propria mandataria Controparte_5 Controparte_4
eccependo: - il difetto di legittimazione degli opponenti per insussistenza della proprietà
dell'immobile in forza dell'efficacia assoluta del giudicato ex art. 404 c.p.c sulla sentenza revocata di usucapione;
- il difetto di legittimazione degli opponenti a proporre l'eccezione di mancata prova della cessione del credito, in quanto contestazione di una condizione dell'azione esecutiva, che gli stessi non sarebbero ammessi a sollevare;
- in ogni caso, inefficacia della sentenza di usucapione nei confronti di anche se relativa alle sole parti del giudizio ex art. 404 c.p.c CP_5
Ha concluso chiedendo «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione
avversaria siccome inammissibile e/o infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
con
vittoria di compensi professionali e di spese del presente giudizio, ferma la condanna alle spese della fase
sommaria.»
All'udienza del 9.10.2024 il giudice ha revocato la contumacia di Controparte_5 [...]
, e e, ritenuta la causa OP Controparte_3 Parte_3
matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di cui all'art. 189 c.p.c. per il giorno 19.3.2025,
disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c e assegnando termini fino a 60 giorni prima per la precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni prima per la comparsa conclusionale e fino a 15 giorni prima per la replica.
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Con decreto sostitutivo del verbale di udienza del 19.3.2025, dato atto del deposito delle parti degli atti di cui all'art. 189 c.p.c. e della precisazione delle conclusioni, il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189, ultimo comma, c.p.c.
●●●●●●●
Preliminarmente deve essere affrontata la richiesta di estromissione di CP_1 Controparte_2
(già .
[...] Controparte_2
Al riguardo giova rammentare che il giudizio di merito nascente dall'opposizione ex art. 619 c.p.c.
segue le orme del giudizio di merito previsto per l'opposizione all'esecuzione in virtù del richiamo operato all'art. 616 c.p.c.; la legittimazione passiva spetta al debitore esecutato, all'eventuale terzo assoggettato all'esecuzione, al creditore pignorante, ai creditori intervenuti. Il ricorso in opposizione agli atti e il decreto di fissazione dell'udienza vanno pertanto notificati, al fine dell'integrità del contraddittorio, a tutti i soggetti indicati dall'art. 485 c.p.c.: creditore pignorante, intervenuti, debitore ed eventuali altri interessati.
L'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c, ossia il giudizio di merito con il quale il terzo opponente chiede di accertare la propria qualità di proprietario sul bene ipotecato, assoggettato ad esecuzione forzata nelle forme dell'art. 602 c.p.c., non potrebbe infatti svolgersi senza la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva, destinatari degli effetti che un possibile accertamento dei diritti del terzo è destinato a produrre nelle rispettive sfere giuridiche, che sono pertanto tutti litisconsorti necessari delle eventuali opposizioni esecutive.
Ciò posto, al di là della contestazione della prova della cessione, prevale quanto chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla posizione dell'interveniente in quanto successore a titolo particolare nel credito: «la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario
nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti
originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del
cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio,
attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti» (Cass. n. 22424/2009). Ebbene,
nel caso in esame la cessione del credito dall'originaria creditrice Pt_25 OP
(già fino all'odierna cessionaria risultano Controparte_2 Controparte_5
essere avvenute nella pendenza della procedura esecutiva immobiliare. L'intervento spiegato dunque
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dalla cessionaria è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare,
CP_ relativamente al credito fatto valere nei confronti del debitore esecutato (doc. 4 e 5 CP_4
.
[...]
Tanto chiarito, la domanda di estromissione del creditore cedente è inammissibile non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c.: il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di conseguenza, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Passando al merito della controversia, in linea generale va premesso che l'opposizione di terzo all'esecuzione è il rimedio volto a tutelare il soggetto che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati e, quindi, un diritto incompatibile con l'espropriazione forzata promossa in danno del debitore.
La domanda di opposizione ex art. 619 c.p.c. dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, volto ad accertare la proprietà o altro diritto reale dell'opponente sui beni pignorati (cfr. Cass. n. 1627/1998);
l'azione ha ad oggetto un accertamento negativo, cioè volto a negare il diritto del creditore ad espropriare i beni pignorati (Cass. n. 5789/1992). Il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa (cfr. Cass n. 8397/2009; Cass. n. 15030/2008; Cass. n. 10810/2000; Cass. n. 1627/1998). Con il mezzo in discorso, il terzo contesta la legittimità del pignoramento, in quanto ha colpito beni che assume di sua spettanza, così lamentando il pregiudizio al suo diritto prevalente. Il terzo chiede l'arresto dell'esecuzione, in quanto illegittima a causa della sua errata direzione oggettiva intendendo ottenere la separazione dei suoi beni da quelli pignorati. Analogamente all'opposizione all'esecuzione per impignorabilità di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. non si discute intorno al rapporto (sostanziale o processuale), bensì intorno all'oggetto dell'esecuzione.
La sentenza che decide l'opposizione di terzo, inoltre, non fa stato in ordine al diritto vantato dal ricorrente, ma solo riguardo alla assoggettabilità o meno dei beni pignorati all'azione esecutiva. Si
tratta evidentemente di un accertamento del diritto del terzo in via incidentale, essendo tale attività
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volta unicamente a impedire l'aggressione esecutiva sul bene, restando così impregiudicata la questione della sua titolarità, che potrà essere riproposta al di fuori del processo esecutivo (cfr. Cass.
n. 15278/2003; Cass. n. 3256/2001; Cass. n. 7413/1997). L'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa,
ed è quindi a carico dell'attore (Cass. n. 15278/2003). Tuttavia, l'onere della prova in capo al terzo opponente non si esaurisce nella dimostrazione dell'acquisto del diritto rivendicato sul bene pignorato, ma impone la dimostrazione dell'opponibilità di tale acquisto al creditore pignorante (ed ai creditori intervenuti nell'esecuzione).
Tanto premesso, nel caso di specie e avrebbero dovuto allegare Pt_1 Parte_1 Parte_2
e provare un titolo di acquisto del diritto di proprietà sull'immobile staggito opponibile ai creditori.
Tuttavia, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che la sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà dell'immobile è stata impugnata con opposizione di terzo ex art. 404, commi 1 e 2, c.p.c. dai creditori ipotecari al fine di ottenere l'inefficacia del provvedimento nei loro confronti e che la domanda è stata accolta, ai sensi dell'art. 404 comma 2 c.p.c.,
con conseguente declaratoria di inefficacia della sentenza impugnata nei confronti dei creditori ipotecari che avevano preso parte al giudizio di impugnazione (doc. 13 parte opponente). Avverso tale decisione e hanno proposto appello, dichiarato inammissibile Parte_1 Parte_2
dal Tribunale di Firenze, sul rilievo che la decisione di primo grado era fondata su due distinte rationes
decidendi, ossia il dolo e la collusione alla base della sentenza pronunciata inter alios e l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori ipotecari - litisconsorti necessari -,
quest'ultima non specificatamente impugnata. Inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale relativo alla carenza di legittimazione attiva dei creditori ipotecari alla domanda di opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., è stata dichiarata la legittimazione dei creditori ipotecari alla proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi di tale comma (doc. 14 parte opponente). La
sentenza della Corte d'appello è stata poi impugnata con ricorso in Cassazione: tra i vari motivi vi era quello avente ad oggetto la violazione dell'art. 404 c.p.c. - per aver qualificato come litisconsorti necessari i creditori ipotecari iscritti anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione -
dichiarato inammissibile in quanto nel giudizio di appello non era stata sollevata alcuna censura in tal senso, con conseguente formazione del giudicato interno (doc. 15 opponente).
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Orbene, è evidente che, nel caso di specie, come correttamente rimarcato dal giudice dell'esecuzione nella fase cautelare con ordinanza del 15.3.24 (doc. 4 opponente), e al contrario di quanto affermato dagli opponenti (ossia che, nonostante la dichiarazione di inefficacia, la sentenza non avrebbe prodotto alcun effetto restitutorio restando il bene nel proprio patrimonio), l'attuale proprietario dell'immobile staggito deve ritenersi il debitore esecutato in ragione Controparte_6
dell'inopponibilità assoluta, accertata con sentenza passata in giudicato, della sentenza di usucapione al creditore procedente e agli ulteriori creditori ipotecari.
Sul punto occorre rimarcare che, con riferimento agli effetti dell'accoglimento dell'opposizione ex art. 404 c.p.c., la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria (come nel caso in esame) non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto nei soli confronti del terzo opponente, bensì la totale eliminazione della sentenza nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso nei confronti del terzo opponente (Cass. n. 4324/1988). Infatti, mentre la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria produce la mera inopponibilità dell'atto revocato al creditore-attore -
che, dunque, potrà procedere in executivis nella sede propria, in cui dovrà dimostrare il suo titolo - la sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria comporta non soltanto l'inefficacia relativa del giudicato, che ne è oggetto, nei confronti del terzo opponente, ma anche l'eliminazione di esso nei confronti delle stesse parti del processo originario (cfr. Cass. 15875/2022; Cass. n. 6378/2017). È
stato infatti convincentemente sostenuto da parte del Supremo Collegio come la sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria debba necessariamente procedere all'espunzione dall'ordinamento giuridico della statuizione oggetto di frode e/o dolorosa preordinazione, a tutela non soltanto del promotore della causa, ma anche di eventuali terzi compromessi dalla medesima statuizione (si veda anche Cass. n. 24631/2015 che ha confermato quanto già sancito da Cass. 4324/1988
e da Cass. 6261/2009 ed ha conformemente stabilito che: «la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo
revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso
la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi
dell'art. 647 c.p.c.), quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o,
comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto,
nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale
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eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario,
con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente»).
Tra l'altro, non è di poco conto precisare che, nel caso in esame, dovrebbe concludersi per l'eliminazione del giudicato formatosi tra le parti anche aderendo al risalente orientamento giurisprudenziale citato da parte opponente (peraltro definito dallo stesso “scarno”), il quale afferma che l'accoglimento dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. non annulla il giudicato formatosi fra le parti, a meno che il diritto dell'opponente risulti assolutamente incompatibile ed inconciliabile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione, ossia quando il danno del terzo non possa essere impedito se non eliminando il giudicato (cfr. Cass. n. 6261/2009, Cass. n. 833/1993, Cass. n. 4381/1989).
E infatti gli opponenti hanno omesso di considerare che l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario, dovendosi ricondurre tale effetto estintivo all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Cass. n. 8792/2000). Pertanto, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto (retroattivo) a titolo originario della proprietà del fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, tale diritto risulta assolutamente incompatibile e inconciliabile con quello del creditore ipotecario, ossia titolare di diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione.
Quest'ultimo, infatti, è titolare di un diritto reale parimenti risultante dai pubblici registri e opponibile
erga omnes, sicché l'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito;
al contrario, l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene. Di conseguenza, nella fattispecie in concreto, il giudicato formatosi a seguito della sentenza di accertamento dell'usucapione, risulterebbe comunque assolutamente incompatibile con il diritto dei creditori opponenti ex art. 404 c.p.c.; con il medesimo risultato dell'ampliamento dell'efficacia della decisione di accoglimento dell'opposizione del terzo anche nei confronti delle parti originarie.
Ancora, risulta del tutto errata l'ulteriore argomentazione spesa dalla parte opponente, la quale,
travisando il contenuto della motivazione resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio di terzo grado
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dell'opposizione ex art. 404 c.p.c, afferma che «L'efficacia della sentenza di usucapione tra le parti (e nei
confronti dei creditori non garantiti da ipoteca anteriore) risulta proprio dalla pronuncia della S.C., la quale -
decidendo nell'interesse della legge nel giudizio ex art. 404 c.p.c. - ha affermato che “non può spiegare effetti
contro il creditore garantito da ipoteca iscritta su quel bene”, per cui il G.E. “non potrà riconoscere alla sentenza
di usucapione efficacia di giudicato anche nei confronti del creditore ipotecario” (v. doc. 15 pagg. 6-7). Perciò la
sentenza di usucapione ha bensì efficacia di giudicato, ma non nei confronti del creditore ipotecario, “con la
conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di
partecipare è a lui inopponibile …” (v. principio di diritto a pag. 7). La tutela dei creditori ipotecari non richiede
infatti il travolgimento della sentenza di usucapione, dato che la sola inefficacia (e inopponibilità) nei loro
confronti consente la vendita forzata a prescindere dall'intestazione nei pubblici registri.» (cfr. pag. 4 atto di opposizione)
Ebbene, l'adeguata censura dell'argomento speso dalla parte opponente deve prendere le mosse dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità già sopra esaminato secondo cui l'usucapione, pur in difetto della trascrizione della domanda di accertamento, prevale sull'ipoteca e sul pignoramento (Cass. n. 2161/2005).
Nel giudizio promosso dal possessore per far accertare l'intervenuta usucapione non si discute solo dell'acquisizione della proprietà, bensì di un'acquisizione libera e piena della stessa, scevra dalla garanzia reale, così che il rapporto dedotto in giudizio assume caratteristiche di inscindibilità tali da rendere necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti interessati, che abbiano trascritto/iscritto il loro acquisto anteriormente alla domanda stessa. Il fondamento dell'usucapione risiede, come noto, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, attraverso la metamorfosi di una situazione di fatto, che trasmuta in una vera e propria situazione di diritto a favore di colui che mantiene ed esercita ininterrottamente la gestione economica di un bene di fronte all'incuria di chi ne
è proprietario. Non sempre, tuttavia, la casistica riflette fattispecie soggettivamente ristrette al mero rapporto proprietario-possessore. Il bene che costituisce l'oggetto dell'usucapione nell'arco del tempo può esser stato giuridicamente posto in correlazione anche con altri soggetti, in forza di atti compiuti dal proprietario o dal possessore. Così, come nel caso in esame, il proprietario può aver iscritto sul bene oggetto dell'usucapione una garanzia reale;
in tale ipotesi sorge la necessità di coordinare le posizioni giuridiche soggettive dovendo coniugare ove possibile, sia le caratteristiche intrinseche della
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disciplina dell'usucapione, sia i diritti dei terzi ed i tradizionali moduli di tutela creditoria correlati al sistema delle trascrizioni/iscrizioni.
A tal riguardo, giova rammentare che la sentenza di usucapione n. 11/2004 emessa dal Tribunale di
Arezzo sezione distaccata di Sansepolcro il 12.2.2004 (doc. 5 parte opponente) è stata assunta all'esito del giudizio celebratosi nel contraddittorio tra i soli attori e e il Parte_26 Parte_2
convenuto (rimasto contumace) nonostante sull'immobile oggetto del giudizio Controparte_6
risultassero iscritte varie ipoteche e lo stesso fosse da lungo tempo sottoposto al vincolo pignoratizio derivante dalla trascrizione del pignoramento n. 6874 del 1998 (docc.
6-12 parte opponente). Risulta
evidente, pertanto, che l'intero ceto creditorio della procedura esecutiva n. 115/1998 è stato estromesso dal giudizio nonostante con l'emissione della sentenza sia stato ad esso sottratto il compendio già
sottoposto al vincolo pignoratizio e, soprattutto, laddove entrambe le parti, come rilevato dalla sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di opposizione ex art. 404 c.p.c., erano pienamente consapevoli della pendenza del medesimo procedimento espropriativo, stante anche il rapporto di parentela tra le stesse e le risultanze dei registri immobiliari. Insomma, non vi è chi non veda come l'intero ceto creditorio della procedura esecutiva immobiliare n. 115/1998 fosse pregiudicato dal potenziale esito del giudizio instaurato dagli odierni opponenti nei riguardi del solo debitore esecutato e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere in esso convenuto ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Invero, proprio la circostanza che, su un piano sostanziale, il conflitto tra creditore ipotecario ed acquirente per usucapione si presti ad essere risolto in favore del secondo impone l'estensione del contraddittorio nei confronti del titolare di un diritto iscritto prima dell'instaurazione del giudizio di usucapione. Il contraddittorio, dunque, non va assicurato ai creditori solo successivamente, con un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ma già in sede di accertamento dell'usucapione.
Ed è proprio sulla scorta di simili argomenti che la sentenza del 4.2.2009 di primo grado nel giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. ha sottolineato che «la domanda di usucapione, invero, ricomprende quale
suo contenuto ed effetto inscindibile la liberazione del bene da ogni peso. Ove le facoltà dominicali siano ripartite
tra più soggetti (comproprietari e titolari di diritti reali di godimento o di prelazione), la posizione di dominio
pieno ed intero va rivendicata nei confronti di tutti, atteso che il suo accertamento comporta inscindibilmente la
riunificazione dei diritti parziari e la dissoluzione di tali posizioni attive. La pronuncia resa in assenza dei
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titolari delle stesse è pertanto, ai sensi dell'art.102 c.p.c., inutiliter data e, cioè, inefficace nei loro confronti»
(doc. 13 parte opponente).
E allora, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, la Corte di Cassazione non ha inteso affermare che «la sentenza di usucapione ha bensì efficacia di giudicato, ma non nei confronti del creditore
ipotecario» ma ha riconosciuto anche l'esperibilità del rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria,
quale strumento di attuazione posticipata del contraddittorio, al creditore ipotecario pretermesso (cfr.
pag. 7 doc. Cass. n. 29325/2019 «Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari
anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte
necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al
quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere
prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.,
promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito»).
In altre parole, la statuizione della Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, non afferma l'efficacia relativa del giudicato ex art. 404 comma 1 c.p.c.., ma tratta l'ipotesi della domanda di accertamento dei diritti autonomi e prevalenti sulla statuizione di usucapione inter
alios, da cui rimane distinta l'azione di cui all'opposizione prevista dal comma 1° dell'art. 404 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 10383/2017,: «Il terzo che sia destinatario degli effetti riflessi di un giudicato intervenuto fra altre
parti conserva autonoma tutelabilità della sua situazione giuridica, potendo chiedere, ove non intenda avvalersi
dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. per rimuovere, in via diretta, il pregiudizio derivantegli dall'esecuzione della
sentenza, l'accertamento in separato giudizio dei propri autonomi diritti, e ciò sia in via di azione che di
eccezione rispetto a domande inter alios formulate, sempreché persegua, in tal modo, un risultato utile
giuridicamente apprezzabile»).
Di conseguenza ove invece venga promossa dal creditore ipotecario l'opposizione ex art. 404 c.p.c., si realizza l'effetto di “eliminazione” della sentenza di usucapione incompatibile con il suo diritto;
effetto che peraltro, nel caso di specie, si è realizzato tramite l'accoglimento della domanda ex art. 404
comma 2 c.p.c.
In definitiva l'opposizione deve essere respinta, essendo parte opponente priva di qualsivoglia titolo con cui far valere un diritto da azionare ex art. 619 c.p.c e dovendosi ribadire, alla luce delle considerazioni svolte, come la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, 2°
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comma, c.p.c., proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto nei soli confronti del terzo opponente,
mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente. Rimangono assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi dello scaglione relativo al valore della domanda, con elisione della fase istruttoria (non essendosi svolta). Non è dovuto alcun rimborso nei confronti dei convenuti rimasti contumaci, i quali, scegliendo di non costituirsi, non hanno dovuto anticipare spese.
Sussistono poi i presupposti per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Invero,
«la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la mala fede o la
colpa grave della parte soccombente, evidenziata attraverso la palese infondatezza e pretestuosità delle
argomentazioni dedotte. Tale responsabilità può essere accertata dal giudice in base alla valutazione concreta del
comportamento complessivo della parte, inclusa la insistente adesione a tesi giuridiche già riconosciute
infondate» (Cass. n. 4702/2025). Nel caso di specie sono state riproposte tesi giuridiche che già a partire dalla sentenza di primo grado del giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. fino ai successivi gradi di giudizio, si erano rivelate come infondate. L'opposizione, dunque, è stata fondata su motivi manifestamente infondati, non rapportati all'effettivo contenuto delle sentenze richiamate nonché
ripetitivi di quanto già confutato dal giudice dell'esecuzione. Evidente, pertanto, è l'intento meramente dilatorio dell'iniziativa processuale. In concreto, la somma alla quale gli opponenti vanno condannati (da liquidarsi equitativamente) può essere commisurata alla metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ rigetta la domanda di estromissione proposta da OP
(già ; Controparte_2
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▪ rigetta l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da e Parte_1 [...]
Parte_2
▪ condanna in solido, a rifondere le spese Parte_1 Parte_2
di lite in favore degli opponenti costituiti (già CP_1 Controparte_2
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
quale mandataria di e Controparte_4 Controparte_5 OP9
(quale mandataria di liquidate in misura pari a € 5.810,00 per Parte_3
ciascuna parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge;
▪ condanna altresì gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di
[...]
e (quale mandataria di Controparte_3 OP9 Parte_3
la somma di € 2.905,00 ciascuno, per responsabilità aggravata;
[...]
▪ nulla sulle spese in relazione ai convenuti contumaci.
Così deciso in Arezzo, 15 aprile 2025
Il giudice
Dott. Federico Pani
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