Art. 25.
Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sara' considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13.
Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purche' si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.
Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sara' considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13.
Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purche' si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.