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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1673/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3437/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 943/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 03/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Roma aveva richiesto la somma di € 1.087,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per omessa dichiarazione e omesso versamento della TARI e della TEFA per il periodo compreso tra il 1°/10/2019 e il 30/09/2022, in riferimento a un immobile sito in Indirizzo_1 , individuato in catasto al fg.Dati catastali.
Ha premesso che, in data 03/07/2019, aveva sottoscritto un contratto di locazione unitamente a Nominativo_1, risolto alla data del 30/09/2022; ha dedotto che la dichiarazione ai fini dell'iscrizione per la TARI e la TEFA era stata eseguita dal co-conduttore e che lo stesso aveva regolarmente corrisposto gli importi dovuti;
concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'art.95 del d.lgs. n.175 del 2024, il giudizio va quindi dichiarato estinto, nulla provvedendosi in ordine alle spese di lite, dei quali la parte ricorrente non ha comunque chiesto la ripetizione in sede di predetta istanza.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
nulla provvede in ordine alle spese di lite. Roma, 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3437/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401516683 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 943/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 03/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Roma aveva richiesto la somma di € 1.087,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per omessa dichiarazione e omesso versamento della TARI e della TEFA per il periodo compreso tra il 1°/10/2019 e il 30/09/2022, in riferimento a un immobile sito in Indirizzo_1 , individuato in catasto al fg.Dati catastali.
Ha premesso che, in data 03/07/2019, aveva sottoscritto un contratto di locazione unitamente a Nominativo_1, risolto alla data del 30/09/2022; ha dedotto che la dichiarazione ai fini dell'iscrizione per la TARI e la TEFA era stata eseguita dal co-conduttore e che lo stesso aveva regolarmente corrisposto gli importi dovuti;
concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'art.95 del d.lgs. n.175 del 2024, il giudizio va quindi dichiarato estinto, nulla provvedendosi in ordine alle spese di lite, dei quali la parte ricorrente non ha comunque chiesto la ripetizione in sede di predetta istanza.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
nulla provvede in ordine alle spese di lite. Roma, 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari