Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14096 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
a socio unico, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv.
Lorenzo Cionti, come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
difesa e rappresentata dall'Avv. Giampaolo Pacini, come da mandato in atti
PARTE RESISTENTE
All'udienza del 26.02.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:” Conclude come da ricorso”.
Per parte resistente: “Conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c., a socio Parte_1
unico, ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: in via principale –
1
30.9.2022 alla data del 30.9.2024 per effetto del recesso legittimamente esercitato dalla ricorrente in data 18.6.2024, condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rilascio degli spazi commerciali dalla stessa detenuti e meglio descritti e individuati all'allegato A ai contratti (docc. nn.2 e 3). Detti spazi dovranno essere rilasciati nella piena disponibilità della ricorrente, liberi da persone e cose, asportando i beni di proprietà di 500 Carni, ma non quelli specificamente individuati nell'Allegato B dei contratto de quibus;
- condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614bis c.p.c. al pagamento di una somma pari ad Euro 500,00
(o la maggiore o minore ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio. In via subordinata – accertata la risoluzione dei contratti sottoscritti tra le parti per effetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c. a seguito della comunicazione della ricorrente in data 18.6.2024, condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rilascio degli spazi commerciali dalla stessa detenuta e meglio descritti e individuati all'allegato A ai contratti (docc. nn.2 e 3). Detti spazi dovranno essere rilasciati nella piena disponibilità della ricorrente, liberi da persone e cose, asportando i beni di proprietà di 500 Carni, ma non quelli specificamente individuati nell'Allegato B dei contratto de quibus;
- condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614bis c.p.c. al pagamento di una somma pari ad Euro 500,00
2 (o la maggiore o minore ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio. in ogni caso - con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
A sostegno delle domande avanzate la ricorrente ha dedotto:
a) di essere titolare dell'attività di esercizio commerciale avente ad oggetto la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, svolta nei locali situati in Borgo San Lorenzo, Viale Giovanni XXIII
n.36/1;
b) di aver stipulato, in data 30.9.2022, con due Controparte_1
contratti di affidamento di reparto, uno attinente all'attività di macelleria e l'altro a quella di gastronomia (doc. 2 e 3);
c) che tali contratti avevano durata di sei mesi: attraverso patti successivamente sottoscritti il 31.03.2023 (doc. 6 e 7), è stata prolungata la loro naturale scadenza per altri sei mesi, con la previsione di un meccanismo di rinnovo automatico e tacito di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con un preavviso di
90 giorni;
d) di aver comunicato formale disdetta al rinnovo dei contratti in data 18.6.2024, a seguito “della verifica di ripetute violazioni agli obblighi contrattuali”;
e) che i rapporti contrattuali tra le parti devono, dunque, essere ritenuti cessati alla data del 30.9.2024;
f) che nonostante la cessazione dei rapporti, ha CP_1
rifiutato il rilascio dei reparti dalla stessa occupati.
Con comparsa di costituzione e risposta, la resistente ha contestato la pretesa avversaria deducendo che:
i. i contratti oggetto causa, riconducibili alla figura del c.d. “contratto di gestione di reparto”, sono da considerarsi atipici;
3 ii. in relazione a tali negozi, palese è stato “il fine vessatorio e contrario alla legge perseguito dal contraente forte nei confronti del contraente debole e quindi la mancanza del requisito richiesto dall'art. 1322 c.c. di perseguire e “realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico” (v. pagine 3 e 4 della comparsa);
iii. al di là della questione della meritevolezza, il contratto atipico de quo risulta configurabile come negozio misto, con elementi del contratto di locazione ad uso commerciale e del contratto mandato o di commissione ex art 1731 c.c., (v. pagine 5 e 6 della comparsa); iv. quanto alla disciplina applicabile, il contratto prevalente è quello relativo alla locazione commerciale;
v. nel caso di specie, visto l'art. 79 legge 392/1978 e considerata la durata minima del contratto di locazione commerciale (sei anni rinnovabili per altri sei), i contratti in questione “avranno la loro naturale scadenza dei primi 6 anni il 30.09.2028 e pertanto sono ad oggi perfettamente validi ed efficaci” (v. pag. 6 della comparsa); vi. in via subordinata, avuto riguardo alla disciplina contrattuale prevista, si deve comunque ritenere che i contratti di gestione di reparto simulino due contratti di locazione ad uso commerciale (v. pag. 7 della comparsa).
La resistente ha, quindi, rassegnato le conclusioni di seguito riportate:” Voglia l'Illmo Tribunale di Firenze, ogni altra azione ed eccezione disattesa e reietta, in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza e piena validità tra le parti dei contratti di cui è causa per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, respingere
4 le domande del ricorrente in quanto infondate;
in via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione relativa dei contratti de quo per
i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'efficacia e la piena validità sino al 30.09.2028 dei contratti dissimulati ovvero di locazione ad uso commerciale;
Con vittoria di competenze e spese oltre accessori.”
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Risultano versati in atti i due contratti (cfr. docc.
2-5 fasc. parte ricorrente) di concessione di affidamento di reparto stipulati il
30.09.2022, con i quali ha concesso alla Parte_1 CP_1
l'uso dei reparti, rispettivamente, di macelleria e di
[...]
gastronomia.
Tali contratti, tra le altre disposizioni, prevedono all'art.5 una durata di sei mesi dal 1.10.2022 sino al 31.3.2023; mediante specifici addenda sottoscritti in data 31.3.2023 (docc. nn. 6 e 7 fasc. parte ricorrente), la relativa durata è stata estesa di ulteriori sei mesi con successivo rinnovo tacito di anno in anno a decorrere dal 1.10.2023, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di giorni 90
Per quanto concerne la qualificazione giuridica di detti negozi, si ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso dal
Tribunale di Firenze nella sentenza N. 3478/2024 del 13-1-2025 (cfr. doc.22 fasc. parte ricorrente), in relazione ad una controversia tre le stesse parti del presente giudizio, avente ad oggetto una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella per cui è causa.
In detta pronuncia, dopo un'articolata descrizione della natura atipica del contratto di affidamento di gestione di reparto (v pagine 3
5 e 4), si è esclusa l'assimilabilità di tale negozio alla locazione commerciale, sebbene entrambe le tipologie contrattuali prevedano la concessione di uno spazio ad un altro soggetto per lo svolgimento di un'attività commerciale, evidenziando, in particolare, che:” Nel contratto di locazione commerciale, che rientra nell'ambito di applicazione della L.392/78, l'elemento centrale è infatti il godimento esclusivo del bene immobile verso il pagamento di un canone da parte del conduttore, che destina l'immobile all'esercizio della propria attività che gestisce in totale autonomia.
Al contrario, l'affidamento di reparto riguarda essenzialmente la gestione operativa di una porzione di un esercizio commerciale da parte di un soggetto esterno, gestione che deve tenere conto dell'attività svolta nel resto dell'esercizio. Pertanto, sebbene il reparto sia delimitato, esso non costituisce uno spazio fisico autonomo rispetto al resto dell'esercizio commerciale, ma ne rappresenta una parte funzionale, soggetta alla regolamentazione del punto vendita. Inoltre, mentre durante la vigenza di un contratto di locazione il locatore non ha generalmente alcun ruolo attivo nella gestione dell'immobile, nel caso di affidamento di reparto il titolare dell'esercizio commerciale mantiene sempre un ruolo di supervisione e controllo e l'affidataria el contratto è stata CP_1
significativamente definita Partner.
Così nel contratto tra parte attrice e parte convenuta si precisa (art.
9) che “il Partner autorizza ad eseguire controlli e Parte_1
verifiche periodiche (almeno semestrali), anche tramite soggetti terzi
… volte ad accertare il rispetto degli standard qualitativi richiesti, oltre che lo stato di conservazione e le modalità d'uso del Reparto e delle attrezzature”.
6 Si tratta di obbligazione la cui inosservanza in base al contratto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., così come l'inosservanza da parte del Partner all'obbligo di collaborare alle iniziative promozionali decise da ( art. Parte_1
8) o di mantenere aperto il reparto( art. 22).
In sostanza nel contratto di affidamento di reparto l'elemento essenziale del contratto ed oggetto di specifica regolamentazione non è la porzione di bene immobile che viene consegnata bensì
l'attività stessa di gestione che è destinata ad esservi svolta.
Ciò che è evidenziato anche dalle modalità di pagamento del canone mensile concordate dalle parti, che riflettono il meccanismo commerciale dell'accordo. Il canone è infatti fissato in una percentuale del fatturato netto derivante dalla vendita dei prodotti di
500 Carni e l'art.13 del contratto consente a di Parte_1
trattenere tali somme direttamente dagli incassi. I clienti, infatti, pagano il prezzo dei prodotti acquistati nel reparto direttamente alle casse del supermercato e non a 500 Carni.
Questa modalità di pagamento riflette una gestione centralizzata del flusso di cassa, tipica delle strutture di grande distribuzione e si discosta significativamente dai caratteri propri di una locazione commerciale. Evidenzia ulteriormente come l'accordo delle parti sia incentrato sull'attività svolta nel reparto e non sul mero uso di una porzione di immobile. Alla luce di quanto esaminato, è evidente che nel contratto in discussione non emergono elementi riconducibili a una locazione commerciale che possano giustificare l'applicazione della L.392/1978. La locazione ha infatti ad oggetto l'uso di un immobile per svolgervi autonomamente una propria attività commerciale, il contratto di affidamento di reparto riguarda invece
7 un'articolazione produttiva di un più ampio esercizio commerciale e da gestire tenendo conto anche delle esigenze dello stesso esercizio commerciale.
Alla luce di tali considerazioni deve quindi essere esclusa
l'applicazione a tale rapporto delle disposizioni di cui alla L.392/78 ed in particolare la norma che prevede una durata minima del contratto.
I rapporti tra il titolare dell'esercizio commerciale e l'affidatario sono infatti regolati dalle parti in applicazione del principio di autonomia contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1322 c.c., le parti che intendano stipulare un contratto di affidamento di reparto possono liberamente determinare il contenuto dell'accordo e le singole clausole che disciplineranno il rapporto, fermo il rispetto di eventuali limiti previsti dalla legge. Limiti che nel caso di specie non possono essere ravvisati nelle disposizioni della legge sulle locazioni commerciali”.
I principi appena riportati, richiamati in questa sede anche ai sensi dell'art. 118, I c., ultimo inciso, disp. att. c.p.c. (cfr. nello stesso senso anche TAR n. 4372.2001, in cui si sottolinea come tra CP_2
la locazione commerciale e l'affidamento di reparto sussista
“notevole differenza (…) atteso che il reparto è un "quid pluris", rispetto allo spazio, poiché comprende e include al suo interno
l'elemento soggettivo del personale e quello oggettivo della struttura di vendita ed impiantistica che deficita della mera gestione dello spazio (…)”), ben possono trovare applicazione anche nel presente giudizio, considerato altresì che i due contratti per cui è causa recano, agli articoli 8, 9, 13 e 22, disposizioni di identico tenore
8 rispetto a quelle del negozio oggetto di disamina nel precedente citato.
Tanto premesso, va, quindi, esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, della legge 392/1978 invocata dalla resistente (cfr. ancora
Tribunale sent. n. 3478/2024 cit.:”Anche la legge regionale adottata dalla Regione Toscana (n.62/2018), nel momento in cui prevede che il titolare dell'attività commerciale può affidare la gestione di uno
o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti richiesti e previa comunicazione al SUAP competente per territorio, fa genericamente riferimento ad un periodo di tempo convenuto, senza alcun rimando alla legge 392/78, a conferma della circostanza che la durata del contratto può essere liberamente pattuita dalle parti”).
Parimenti non può essere condivisa la tesi di parte resistente della simulazione relativa, secondo la quale i contratti di affidamento di reparto simulerebbero due contratti di locazione commerciale, non trovando tale prospettazione alcun riscontro nella disciplina contrattuale, come sopra esaminata, od in altri elementi (cfr. Cass.
n. 642 del 21/01/2000:” Nell'ipotesi di simulazione relativa, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita”).
In definitiva, posto che ha inviato correttamente alla Parte_1
resistente le disdette (cfr. docc. n.11 e 11bis fasc. parte ricorrente), rispettando le modalità e i termini contrattuali (90 giorni prima), i due contratti in questione devono considerarsi cessati in data 30.9.2024, con conseguente obbligo per la resistente di liberare i reparti occupati.
9 3.Ricorrono i presupposti ex art.614bis c.p.c., per l'adozione di misure di coercizione indiretta, con condanna della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma pari ad Euro
500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (valore della causa indeterminabile- complessità bassa), con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, seguono la soccombenza.
PQM
ll Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, decidendo in via definitiva, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
ACCERTA e DICHIARA che i due contratti di affidamento di reparto per cui è causa, stipulati tra e in Controparte_1 Parte_1
data 30-9-2022, sono cessati il 30.9.2024;
CONDANNA la resistente al rilascio immediato, in favore della ricorrente, degli spazi commerciali dalla stessa detenuti e meglio descritti e individuati all'allegato A ai due contratti sub docc. nn.2 e
3 fasc. parte resistente;
CONDANNA la resistente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614bis c.p.c., al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio;
10 CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidate nella somma di € 5.261,00 per Parte_1
compensi, euro 545,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva
e CPA, come per legge.
Firenze, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Carlo Carvisiglia
11