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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1467/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2
rappresentata dall'avv.to BERTOLI CATERINA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Pedara (CT) il 5.10.2011 e rimettersi il procedimento in istruttoria per le successive determinazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 31.5.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 05/11/2011 con e che dal matrimonio Controparte_1
sono nati il 5.11.2012 e il 21.9.2014, ha esposto che Per_1 Per_2
con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa delle condizioni di salute della moglie che era andata via via manifestando sintomi sempre più gravi di instabilità psichica sfociati in una patologia psichiatrica che aveva reso necessario anche alcuni accessi in PS seguiti da osservazione clinica. Ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre con diritto di visita materno da esercitarsi previo ingresso di c.t.u. alla presenza di terze persone. Si è proposto di contribuire all'integrale mantenimento dei figli, oltre a farsi carico del 70% delle spese straordinarie. Ha invece contestato il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione chiedendo però che la stessa venisse addebitata al marito. Ha precisato di trovarsi in una situazione di compenso e ha chiesto il collocamento prevalente dei figli presso di sé, oltre ad un contributo paterno nel loro mantenimento di euro 1.500,00 mensili nonché il rimborso dell'80% delle spese straordinarie. Ha chiesto anche un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del marito pari ad euro 3.500,00 in caso di assegnazione della casa coniugale e di euro 4.500,00 nell'ipotesi contraria.
Nelle more, il giudice istruttore aveva fissato udienza ex art. 473-bis.15
c.p.c. e in quel contesto i coniugi avevano concordato la ripartizione del periodo estivo.
Le parti hanno, quindi, depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17
c.p.c.
2 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 1.10.2025, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori con i quali ha disposto l'affido condiviso dei figli, ha assegnato la casa familiare ai figli e introdotto un regime di alternanza dei genitori prevedente la presenza dei nonni materni nelle giornate di competenza della madre;
nel contempo, ha dato immediato ingresso ad una c.t.u. collegiale con incarico conferito al dr. Bertoli
(psichiatra) e alla dr.ssa (psicologa). Per_3
È stata, quindi, anzitutto acquisita una confortante relazione peritale intermedia finalizzata a verificare l'andamento dell'assetto provvisorio;
la c.t.u. finale è stata, quindi, depositata in data 4.5.2025.
Sentite le parti all'udienza del 13.5.2025, con successiva ordinanza il giudice istruttore ha modificato i provvedimenti provvisori assegnando la casa coniugale al padre e introducendo un diverso calendario di alternanza dei figli con i genitori;
è stato introdotto un assegno di mantenimento per la moglie di euro 2.700,00 nonché un contributo paterno nel mantenimento dei figli di euro 800,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie. Il giudice istruttore ha, quindi, invitato la coppia ad avviare senza ritardo un percorso di supporto alla genitorialità dando, altresì, ingresso ad un monitoraggio demandato alla c.t.u., dr.ssa Per_3
Poiché alla stessa udienza le parti avevano chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, con la stessa ordinanza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
3 La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta dalla moglie (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in
[...]
data 05/11/2011, in PEDARA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di PEDARA dell'anno 2011 al n. 99, parte 2 serie
A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025.
4 il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini
5
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2
rappresentata dall'avv.to BERTOLI CATERINA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Pedara (CT) il 5.10.2011 e rimettersi il procedimento in istruttoria per le successive determinazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 31.5.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 05/11/2011 con e che dal matrimonio Controparte_1
sono nati il 5.11.2012 e il 21.9.2014, ha esposto che Per_1 Per_2
con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa delle condizioni di salute della moglie che era andata via via manifestando sintomi sempre più gravi di instabilità psichica sfociati in una patologia psichiatrica che aveva reso necessario anche alcuni accessi in PS seguiti da osservazione clinica. Ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre con diritto di visita materno da esercitarsi previo ingresso di c.t.u. alla presenza di terze persone. Si è proposto di contribuire all'integrale mantenimento dei figli, oltre a farsi carico del 70% delle spese straordinarie. Ha invece contestato il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione chiedendo però che la stessa venisse addebitata al marito. Ha precisato di trovarsi in una situazione di compenso e ha chiesto il collocamento prevalente dei figli presso di sé, oltre ad un contributo paterno nel loro mantenimento di euro 1.500,00 mensili nonché il rimborso dell'80% delle spese straordinarie. Ha chiesto anche un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del marito pari ad euro 3.500,00 in caso di assegnazione della casa coniugale e di euro 4.500,00 nell'ipotesi contraria.
Nelle more, il giudice istruttore aveva fissato udienza ex art. 473-bis.15
c.p.c. e in quel contesto i coniugi avevano concordato la ripartizione del periodo estivo.
Le parti hanno, quindi, depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17
c.p.c.
2 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 1.10.2025, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori con i quali ha disposto l'affido condiviso dei figli, ha assegnato la casa familiare ai figli e introdotto un regime di alternanza dei genitori prevedente la presenza dei nonni materni nelle giornate di competenza della madre;
nel contempo, ha dato immediato ingresso ad una c.t.u. collegiale con incarico conferito al dr. Bertoli
(psichiatra) e alla dr.ssa (psicologa). Per_3
È stata, quindi, anzitutto acquisita una confortante relazione peritale intermedia finalizzata a verificare l'andamento dell'assetto provvisorio;
la c.t.u. finale è stata, quindi, depositata in data 4.5.2025.
Sentite le parti all'udienza del 13.5.2025, con successiva ordinanza il giudice istruttore ha modificato i provvedimenti provvisori assegnando la casa coniugale al padre e introducendo un diverso calendario di alternanza dei figli con i genitori;
è stato introdotto un assegno di mantenimento per la moglie di euro 2.700,00 nonché un contributo paterno nel mantenimento dei figli di euro 800,00 complessivi, oltre al 70% delle spese straordinarie. Il giudice istruttore ha, quindi, invitato la coppia ad avviare senza ritardo un percorso di supporto alla genitorialità dando, altresì, ingresso ad un monitoraggio demandato alla c.t.u., dr.ssa Per_3
Poiché alla stessa udienza le parti avevano chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, con la stessa ordinanza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
3 La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta dalla moglie (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in
[...]
data 05/11/2011, in PEDARA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di PEDARA dell'anno 2011 al n. 99, parte 2 serie
A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025.
4 il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini
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