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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/01/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di gennaio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
656/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. PAOLO INTILISANO in sostituzione dell'avv. LUCIANA INTILISANO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. LUCA MUSMECI in sostituzione dell'avv. SILVIO TOMMASINI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 656/2023 R.G.
TRA
, nato il 1° agosto 1974 a Castell'Umberto (c.f. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Luciana C.F._1
Intilisano
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 (00142), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Silvio Tommasini
OPPOSTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione esattoriale – opposizione a precetto – impignorabilità beni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con citazione del 4 maggio 2023 introduceva la fase di merito Parte_1 dell'opposizione spiegata contro il pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 con cui aveva ordinato a il pagamento Controparte_3 CP_2 delle somme di cui l'Istituto era debitore nei confronti dell'attore al fine di saldare il
2 debito da questi accumulato – pari a € 7.643,53 – in forza di alcune cartelle di pagamento indicate nell'atto stesso.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, costituitosi con comparsa del 17 luglio
2023, la causa – ritenuta matura per la decisione – viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies. c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente citato, CP_2 non si è costituito.
Va altresì chiarito che il procedimento soggiace al rito precedente all'entrata in vigore del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d riforma Caratabia), non ravvisandosi alcuna soluzione di continuità tra la fase cautelare-camerale (pacificamente introdotta prima della novella e precisamente il 6 giugno 2022) e l'odierna fase di merito che ne costituisce naturale (seppur eventuale) appendice.
3. – Al fine di valutare eccezioni e domande delle parti è opportuno esaminare il particolare procedimento scelto dall'incaricato della riscossione per il recupero delle somme vantate.
Malgrado l'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 qualifichi come “pignoramento presso terzi” la procedura ivi disciplinata, l'istituto differisce in parte dall'omonima procedura disciplinata ex artt. 543 ss. c.p.c., giacché mancano sia la citazione del debitore e del terzo a comparire in udienza innanzi al Giudice dell'esecuzione (sostituita da un ordine di pagamento diretto rivolto dal al terzo CP_4 Organizzazione_1 pignorato) sia un momento apud judicem, risultando dunque non necessaria una dichiarazione di quantità da rendersi al Tribunale ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate.
Nel caso in esame, invero, l'ottemperanza all'ordine di pagamento rivolto al terzo pignorato con conseguente traslazione del credito dal terzo all'agente della riscossione, senza alcun provvedimento giudiziale, riassume in sé le fasi della assegnazione e della materiale esazione delle somme e rappresenta il momento terminale della procedura.
Viene dunque in evidenza una procedura di riscossione coattiva estremamente semplificata, che si svolge in toto in via stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, nonché frutto di una scelta discrezionale consentita nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione.
3 In un siffatto contesto normativo il debitore esecutato può proporre “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del D.P.R. 602/1973” (Corte Cost., ord.
28 novembre 2008, n. 393), vale a dire l'opposizione all'esecuzione, allorché si contesti l'an della pretesa creditoria azionata (limitatamente alla pignorabilità dei beni), oppure mediante l'opposizione agli atti esecutivi, qualora si deducano vizi di nullità o irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
Nel caso di specie lamenta che abbia Parte_1 Controparte_1 pignorato crediti pensionistici che, per espressa previsione dell'art. 72 bis d.P.R. cit., sono impignorabili.
La sua opposizione va dunque più correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – e non già, come pure sostenuto da ambo le parti, come opposizione agli atti esecutivi – proprio perché il debitore contesta in buona sostanza il diritto di controparte di procedere esecutivamente.
4. – Dalle superiori premesse discende, in primo luogo, l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e di inammissibilità a vario titolo sollevate dall'incaricato della riscossione.
Chiarito che si tratta di una species peculiare di pignoramento presso terzi, è evidente che in punto di competenza deve trovare applicazione la disciplina generale (e non certo derogata) di cui agli artt. 26 e 26 bis del codice di rito, alla cui stregua la cognizione sulla pretesa spetta al “giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
Peraltro, una volta qualificata la pretesa come opposizione all'esecuzione per asserita impignorabilità dei crediti, perdono di pregio sia la censura di inammissibilità, alla cui stregua il giudizio si sarebbe dovuto riassumere “dinanzi alle autorità competenti a seconda della natura del ruolo sotteso alle singole cartelle”, sia quella di decadenza per tardività: la prima, perché la doglianza di parte opponente non riguarda le cartelle di pagamento sottese al provvedimento impugnato;
la seconda perché è noto come la contestazione del diritto ad agire in executivis non è soggetta – neppure ex art. 615, comma 2, c.p.c. – a termini perentori.
5. – Nel merito tuttavia l'opposizione è infondata.
ha infatti sostenuto che controparte non avrebbe potuto servirsi Parte_1 della procedura esecutiva semplificata concretamente scelta giacché i crediti di cui ha
4 ordinato all' il pagamento avevano natura pensionistica e, quindi, andavano CP_2 considerati impignorabili proprio al metro dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, alla cui stregua “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario (...)”.
Eppure la doglianza – astrattamente corretta – risulta in concreto sguarnita di qualsivoglia prova, giacché – come pure evidenziato da – Controparte_1 presuppone a torto che vengano in rilievo crediti pensionistici per il solo fatto che il creditore intimato sia l' . Parte_2
Essendo l'impignorabilità un fatto costitutivo della propria domanda di accertamento negativo, spettava a dimostrare che effettivamente i Parte_1 crediti da lui vantati nei confronti dell' avessero natura pensionistica. CP_2
Il difetto di una tale dimostrazione – che, beninteso, non era insuperabile, potendo l'opponente chiedere e ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – ridonda in suo danno e impedisce di accoglierne la domanda.
In altre parole, indimostrata l'impignorabilità del credito, Controparte_1
ha legittimamente impiegato la procedura prevista dall'art. 72 bis d.P.R.
[...]
n. 602/1973 senza il previo obbligo di notifica di titolo esecutivo e precetto (che, si noti per incidens, risulterebbero pure notificati in base alla produzione documentale di controparte).
6. – Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'unica parte costituita delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con una maggiorazione del 20% per la fase sommaria dell'opposizione in precedenza non liquidata.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 656/2023 R.G., sentite le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia dell' che, pur regolarmente citato, non si è CP_2 costituito;
2) rigetta l'opposizione proposta da e dichiara che Parte_1
ha diritto di procedere Controparte_3 esecutivamente ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973;
3) condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 2.040,00 oltre spese Controparte_3 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 25 gennaio 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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