Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/1981, n. 2664
CASS
Sentenza 2 maggio 1981

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La 'indennita fissa' all'atto della risoluzione del rapporto, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i giornalisti a partire da quello del 10 gennaio 1959, reso valido erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n 153, ha natura di indennita sostitutiva del preavviso, e spetta al giornalista dimissionario senza preavviso solo quando deduca e dimostri la ricorrenza di una giusta causa del recesso, preclusiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. ( V 2561/77, mass n 386275; ( V 2691/75, mass n 376667).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/1981, n. 2664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2664
    Data del deposito : 2 maggio 1981

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