Sentenza 2 maggio 1981
Massime • 1
La 'indennita fissa' all'atto della risoluzione del rapporto, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i giornalisti a partire da quello del 10 gennaio 1959, reso valido erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n 153, ha natura di indennita sostitutiva del preavviso, e spetta al giornalista dimissionario senza preavviso solo quando deduca e dimostri la ricorrenza di una giusta causa del recesso, preclusiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. ( V 2561/77, mass n 386275; ( V 2691/75, mass n 376667).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/1981, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 2 maggio 1981 |
Testo completo
La 'indennita fissa' all'atto della risoluzione del rapporto, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i giornalisti a partire da quello del 10 gennaio 1959, reso valido erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n 153, ha natura di indennita sostitutiva del preavviso, e spetta al giornalista dimissionario senza preavviso solo quando deduca e dimostri la ricorrenza di una giusta causa del recesso, preclusiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. ( V 2561/77, mass n 386275; ( V 2691/75, mass n 376667).*