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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2687/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2687/2025 promossa con ricorso congiunto in data
16.4.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.10.1975 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Donatella Daddio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
ES AD (MB) in Via Degli Artigiani n. 4, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberta Maria Rita Vigano' che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto.
2. La casa familiare, come descritta in premessa, resterà nella piena disponibilità della SI.ra
, mentre il IG lascerà l'abitazione nei termini e alle condizioni specificate di Parte_1 Parte_2 seguito.
pagina 1 di 4 3. I ricorrenti sono autonomi economicamente e, pertanto, non avanzano alcuna reciproca richiesta di mantenimento.
4. Con il presente ricorso, i ricorrenti decidono di definire, altresì, tutte le questioni di natura economico-patrimoniale attualmente pendenti tra loro.
ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI
5. La SI.ra restituirà al SI. la somma di € 70.000,00 corrisposta alla stessa Parte_1 Parte_2 durante il matrimonio a diverso titolo, nei seguenti termini e modalità:
€ 50.000,00 (cinquantamila/00) entro e non oltre due giorni dal deposito telematico del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario, con la seguente causale: restituzione somme come da ricorso per separazione.
€ 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre sessanta giorni dal deposito telematico del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario, con causale come da punto precedente.
Le coordinate bancarie per effettuare i bonifici sono le seguenti:
[...]CC0010240225.
6. Con la sottoscrizione del presente accordo, il SI. si impegna a lasciare la casa coniugale Parte_2 entro e non oltre quaranta giorni dalla data di deposito del ricorso e, contestualmente, porterà con sé, oltre ai propri effetti personali, i seguenti complementi d'arredo:
- camera da letto: armadio, letto e comodini già di sua esclusiva proprietà;
- televisore piccolo e televisore grande;
- alcune stoviglie di cui alla separata scrittura firmata contestualmente al presente atto;
- alcuni vasi e alcuni quadri già concordemente individuati.
Resta inteso che il SI. con il rilascio della casa familiare libererà anche il box e la cantina Parte_2 dai suoi effetti personali, salvo quelli concordati tra le parti, e precisamente i mobili di una vecchia cucina, consegnando alla SI.ra tutte le chiavi dell'immobile e il telecomando del cancello di Parte_1 accesso.
Resta, altresì, inteso che il termine di quaranta giorni per il rilascio della casa familiare da parte del SI. è essenziale per le parti e in caso di ritardo nel rilascio stesso, il SI. Parte_2 Parte_2 autorizza sin d'ora la SI.ra a cambiare la chiave di accesso all'appartamento, al box e alla Parte_1 cantina e, pertanto, da quel momento il SI. non potrà più accedere alla ex casa familiare se Parte_2 non previa autorizzazione da parte della SI.ra . Parte_1
7. I ricorrenti concordano che il predetto termine per il rilascio debba intendersi come essenziale tra le parti e, con il mancato rispetto, il SI. autorizza sin d'ora la SI.ra al cambio della Parte_2 Parte_1 serratura di accesso alla casa, nonché alla liberazione dell'abitazione dai predetti beni mobili– come innanzi dettagliati – dagli effetti personali, oltre alle cose depositate in cantina e nel box, salvo quelli concordati tra le parti, precisamente i mobili della vecchia cucina per i quali la SI.ra ha Parte_1 dichiarato la sua disponibilità a mantenerli lasciando al SI. la decisione di asportali o Parte_2 meno, con spese tutte a carico del SI. Per tutto il resto la SI.ra è autorizzata sin Parte_2 Parte_1
d'ora a portarli in discarica da soggetti terzi e il SI. si impegna a pagare direttamente la Parte_2
pagina 2 di 4 relativa spesa facendo emettere la relativa fattura nei suoi confronti. In mancanza, qualora la spesa venisse richiesta alla SI.ra quest'ultima potrà decurtarla dall'importo che dovrà versare al Parte_1 SI. di euro 4.500 di cui al successivo punto 8) Parte_2
8. Il resto dell'arredamento che rimarrà nella casa coniugale, acquistato da entrambi i coniugi, resta nella piena ed esclusiva disponibilità della ricorrente.
Per tale ragione la SI.ra verserà al SI. la somma forfettaria di euro 4.500,00 Parte_1 Parte_2
(quattromilacinquecento/00) che verrà corrisposta entro e non oltre sessanta giorni dal deposito telematico del presente ricorso, con bonifico bancario e contestualmente al pagamento della seconda rata di euro 20.000,00 (ventimila/00) con causale: somma da versare come da accordi di cui al ricorso congiunto per separazione.
9. I ricorrenti sono cointestatari dell'autovettura modello KIA Niro tg. FV166JW, mentre il SI. è unico proprietario del veicolo Hyandai I10 tg. GE083VL (doc. 6, 7). Le parti concordano Parte_2 che l'auto modello Hyandai I10 tg. GE083VL verrà trasferita dal SI. alla SI.ra a Parte_2 Parte_1 titolo gratuito, mentre quest'ultima trasferirà la sua quota di proprietà al SI. dell'auto KIA Parte_2
Niro tg. FV166JW a titolo gratuito. Ciascuno si accollerà le spese di trasferimento per il veicolo di chi acquisirà la piena proprietà. I trasferimenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla sentenza di separazione.
10. I coniugi, per i suddetti trasferimenti, chiedono, in relazione alla detta attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999. 2) essendo il trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
11. I ricorrenti, durante il matrimonio, hanno adottato un gatto di nome” . Per_1
Le parti concordano che lo stesso resterà per sempre con la SI.ra che sosterrà interamente Parte_1 le spese del suo mantenimento e per le sue cure.
12. Le parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza e di non impugnare la sentenza che dichiarerà la separazione personale dei coniugi.
13. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in ES AD (MB) in data 23.5.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 26.5.2025 per l'udienza del 4.6.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES AD (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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