Decreto cautelare 4 settembre 2020
Ordinanza cautelare 24 settembre 2020
Sentenza 8 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/07/2021, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00907/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Eugenio Lequaglie e Massimo Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, via P. Querini 8;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e domiciliati ex lege presso la sua sede in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento di -OMISSIS-comunicato per estratto a mezzo PEC alla -OMISSIS-;
- del medesimo provvedimento di interdittiva antimafia del -OMISSIS-, contraddistinto dal numero -OMISSIS-avente uguale contenuto dispositivo rispetto a quello di cui al precedente punto a), come acquisito dai ricorrenti corredato di motivazione, in più parti oscurata, in data-OMISSIS-notificato a mezzo PEC in detta data -OMISSIS-- con allegata nota circa necessità oscuramento di parte della motivazione - a seguito di istanza di accesso agli atti presentata presso la -OMISSIS-, provvedimenti con cui il -OMISSIS-informava di ritenere sussistente nei confronti della società -OMISSIS-quale amministratore e socio unico della -OMISSIS- il pericolo di infiltrazioni mafiose, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsto dagli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del D.lgs. n. 159 del 2011 e decretava l'interdizione degli stessi ai sensi degli artt. 84, comma 4, 91, comma 6 e 89 bis, del D.lgs. n. 159 del 2011;
- del provvedimento -OMISSIS-(-OMISSIS-), notificato in data -OMISSIS-con cui, a seguito dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva di cui sopra, si dispone a carico di -OMISSIS-(-OMISSIS-), con contestuale obbligo di quest'ultima di restituire al medesimo Ufficio, entro il termine di 5 giorni dalla notifica, le carte di circolazione dei veicoli ad essa intestati e destinati -OMISSIS-;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La -OMISSIS-opera nel settore -OMISSIS-ed ha sede a -OMISSIS-
Il -OMISSIS-con provvedimento -OMISSIS-ha adottato un’informazione interdittiva nei confronti di tale -OMISSIS-ai sensi dell’art. 91, comma 6, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto, da un complesso quadro indiziario, è stata ritenuta attendibile l’esistenza di idonei e specifici elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte dell’impresa.
Conseguentemente-OMISSIS-, con provvedimento -OMISSIS-, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione con obbligo di restituire le carte di circolazione dei veicoli intestati e destinati all’attività di -OMISSIS-.
Nel provvedimento di interdittiva viene evidenziato che la -OMISSIS-ha molteplici collegamenti con la -OMISSIS-a sua volta già colpita da un’interdittiva antimafia a causa della sua riconducibilità a soggetti contigui alla -OMISSIS-. Nell’ambito dell’operazione giudiziaria denominata “-OMISSIS-” è emerso che la -OMISSIS-gestiva nel territorio veronese gli affari criminali della -OMISSIS-, dando vita a molteplici ditte con modalità strumentali all’elusione dei controlli relativi alla documentazione antimafia. Al termine del procedimento penale i -OMISSIS-, che hanno optato per il giudizio abbreviato, sono stati condannati con sentenza del -OMISSIS-, rispettivamente ad 11 anni e sei mesi e a dieci anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Nel provvedimento di interdittiva impugnato con il ricorso in epigrafe vengono evidenziate le attività imprenditoriali della-OMISSIS-, facenti capo ad alcune-OMISSIS-e viene descritto il meccanismo utilizzato di far confluire uomini e mezzi di volta in volta da una -OMISSIS-all’altra, con una strategia unitaria della gestione e con una continuità e promiscuità funzionale delle attività delle imprese, volta ad ottenere degli illeciti vantaggi tramite frodi fiscali e utilizzando in tutto o in parte il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti per il controllo delle attività economiche finanziate.
Il giudizio circa l’esistenza di un collegamento con le -OMISSIS-riconducibili alla -OMISSIS-è fondato su diversi elementi. In primo luogo si evidenzia che il -OMISSIS-è stato dipendente come autista di camion presso -OMISSIS-riconducibili alla predetta -OMISSIS-; in secondo luogo si rileva che – pur essendo emerso il -OMISSIS-ha impiegato risorse formalmente proprie per l’avvio di un’attività imprenditoriale autonoma, mediante la costituzione di una impresa individuale denominata -OMISSIS-- gli approfondimenti svolti hanno evidenziato una discrepanza rispetto ai redditi disponibili (dello stesso -OMISSIS- e l’entità degli investimenti effettuati. Inoltre, si osserva nella motivazione del provvedimento di interdittiva, i mezzi acquistati provengono da -OMISSIS-riconducibili alla -OMISSIS- presso le quali sono stati utilizzati in passato; inoltre l’impresa avviata dal -OMISSIS-non ha una sede adeguata allo svolgimento dell’attività di autotrasporto, in quanto la sede legale è in un contesto residenziale e manca una sede operativa; infine vi è stato un travaso di uomini e di mezzi da -OMISSIS-della -OMISSIS-alla -OMISSIS-
Alla luce di tali evenienze il -OMISSIS- ritiene verosimile che lo scopo della costituzione della -OMISSIS--OMISSIS- sia quello di eludere e mitigare gli effetti delle interdittive emesse nei confronti di altre -OMISSIS-e che in definitiva il -OMISSIS-sia un prestanome per le -OMISSIS-della -OMISSIS-.
Con il ricorso in epigrafe il provvedimento di interdittiva e quello che ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della -OMISSIS-sono impugnati con tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, il travisamento dei presupposti, l’errore di fatto, la manifesta illogicità ed incoerenza in relazione al riferimento, contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, ad elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa obiettivamente insussistenti o arbitrariamente valorizzati.
Tale motivo è articolato in molteplici censure.
Con una prima censura il ricorrente contesta che l’attività lavorativa svolta in favore di -OMISSIS-riconducibili alla -OMISSIS-ed alla -OMISSIS- costituisca elemento idoneo a denotare contiguità con i loro interessi illeciti. Infatti ciò che è emerso dal processo “-OMISSIS-” è l’utilizzo di cooperative per conseguire indebiti risparmi di imposta per effetto della fittizia interposizione di tali soggetti giuridici. Secondo il ricorrente si tratta di profili che coinvolgono solo i titolari delle imprese e non i dipendenti che non erano a conoscenza di tali meccanismi come comprovato dalla circostanza che solo i titolari delle imprese utilizzatrici e delle cooperative sono stati oggetto di imputazione.
Con una seconda censura il ricorrente contesta la correttezza dell’affermazione secondo cui lo stesso avrebbe continuato a lavorare come dipendente presso la -OMISSIS- anche dopo la costituzione della propria ditta individuale. Lo stesso deduce di aver solamente atteso per dimettersi - le dimissioni sono state presentate in data -OMISSIS-– il perfezionamento dell’iscrizione all’albo (l’iscrizione della ditta individuale è avvenuta il-OMISSIS-) al solo fine di non perdere la continuità dei redditi.
Con un’ulteriore censura il ricorrente contesta che la propria impresa possa fondatamente essere definita come continuazione delle aziende di trasporto interdette della -OMISSIS-.
Il giudizio del -OMISSIS- sul punto si fonda su diversi profili, ciascuno dei quali è oggetto delle critiche proposte dal ricorrente.
Il provvedimento impugnato evidenzia che la provenienza della totalità dei mezzi della impresa del -OMISSIS-, soggetto peraltro descritto come non dotato dei capitali necessari allo scopo, proviene da ditte della -OMISSIS-, due delle quali destinatarie di provvedimenti di interdittiva, il che, secondo il -OMISSIS-, dimostra l’intento di alleggerire gli effetti inibitori dei provvedimenti prefettizi e giudiziari che avevano attinto le predette società.
Il ricorrente contesta tali deduzioni evidenziando che in realtà la propria ditta individuale è stata costituita nel mese di -OMISSIS-e resa operativa nel mese di -OMISSIS-, in date antecedenti all’emissione delle interdittive nei confronti delle imprese riconducibili alla -OMISSIS-adottate in data -OMISSIS-per quanto riguarda la -OMISSIS-e che l’acquisto dei primi due veicoli è avvenuta nel mese di -OMISSIS-.
Con riguardo al rilievo, contenuto nell’interdittiva oggetto di impugnazione, secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto la disponibilità dei capitali necessari, lo stesso osserva quanto segue.
Nell’interdittiva si sottolinea che il valore della ditta individuale conferita nella omonimia società a responsabilità limitata stimato, alla data del -OMISSIS-, nella somma di € 230.000, è incongruo ove si consideri che sono trascorsi solo tre anni dalla sua costituzione, e che tale valore non può trovare un’adeguata giustificazione nei redditi del -OMISSIS-e della moglie.
Il ricorrente replica che, ove si tenga conto dell’accantonamento dei risparmi derivanti dai redditi precedentemente conseguiti e del reimpiego degli incassi derivanti dall’attività di autotrasporto, è possibile constatare la provenienza lecita dei capitali impiegati, e che la stima del patrimonio netto dell’impresa denota solamente l’andamento positivo degli utili aziendali ma non l’impiego di capitali di provenienza esterna per l’acquisto dei mezzi, la cui esistenza potrebbe essere ricavata solo dall’accertamento di giacenze di cassa.
Inoltre, nessun rimprovero potrebbe essere mosso al ricorrente in relazione all’acquisto di mezzi da due -OMISSIS-colpite da un provvedimento di interdittiva: tale acquisto ha il solo effetto di determinare la perdita del requisito dell’onorabilità e quindi di inibire l’intrattenimento di rapporti con la pubblica amministrazione, ma non impedisce, e semmai all’opposto giustifica, la dismissione dei propri mezzi. Inoltre, secondo il ricorrente, solo un terzo dei veicoli acquistati proviene da ditte destinatarie di interdittiva, mentre i restanti due terzi del parco veicoli consegue da acquisizioni effettuate presso la -OMISSIS-., -OMISSIS-mai interdetta, nonché da ditte non collegate a quelle della -OMISSIS-.
Quanto al rilievo del -OMISSIS- secondo cui la sede legale della -OMISSIS-, fino al -OMISSIS-, era inidonea, in assenza di una sede operativa, allo svolgimento dell’attività, il ricorrente sostiene che, lavorando sostanzialmente per un unico cliente - la-OMISSIS-. - si avvale dei piazzali di queste imprese per il ricovero dei mezzi.
In relazione all’inidoneità del numero di soli tre dipendenti a giustificare il volume di affari, il ricorrente evidenzia che, in realtà, alla data del-OMISSIS-i dipendenti erano sei, considerando il titolare, per sei autoarticolati (corrispondenti a tredici veicoli).
Infine il ricorrente sostiene che l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui dai controlli eseguiti tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- sui mezzi si evincerebbe un perdurante collegamento con la -OMISSIS-perché alla guida degli autoarticolati vi erano autisti dipendenti delle loro cooperative, è generica e non circostanziata, ed in quanto tale non utilmente valorizzabile dall’Amministrazione.
In definitiva con il primo motivo il ricorrente sostiene che nessuno degli elementi sintomatici considerati dal -OMISSIS- giustifica un giudizio di verosimiglianza circa l’ipotesi per cui l’impresa ricorrente si pone in continuità (quale propaggine delle stesse) con le aziende riferibili alla -OMISSIS-.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 84 e seguenti del D.lgs. n. 159 del 2011, la carenza di presupposti, con particolare riferimento all’assenza di pericolo attuale e reale di infiltrazione mafiosa, in quanto a suo carico non è addebitabile alcun “reato spia”, e gli elementi valutati discrezionalmente dall’Autorità non superano la soglia di verosimiglianza circa l’esistenza di un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa secondo il criterio del “più probabile che non”.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, perché il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della -OMISSIS-su strada di merci, che deve ritenersi di per sé illegittimo per illegittimità derivata:
- è stato adottato previa comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per controdedurre;
- il ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti in data -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS-ha chiesto un differimento del termine assegnato per la presentazione delle memorie giustificato dalla mancata conoscenza della motivazione dell’interdittiva, notificatagli solo in data-OMISSIS-;
- nonostante ciò la -OMISSIS- ha adottato il provvedimento di sospensione del -OMISSIS-senza acquisire il suo apporto procedimentale.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza del 26 maggio 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame il ricorso con il quale il -OMISSIS-e la -OMISSIS-dello stesso denominata -OMISSIS-, impugnano il provvedimento con il quale il -OMISSIS-con provvedimento -OMISSIS-ha adottato, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, un’interdittiva antimafia nei loro confronti, nonché il provvedimento -OMISSIS- con il quale-OMISSIS- ha conseguentemente disposto la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della -OMISSIS-su strada di merci a carico del -OMISSIS-.
2. Il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente, salvo che per aspetti limitati e marginali, non contesta la sussistenza fattuale delle circostanze considerate dal -OMISSIS- per l’adozione dell’interdittiva, ma offre una diversa interpretazione dei fatti volta a sminuirne la portata.
Nel caso in esame l’attività istruttoria compiuta dal -OMISSIS- risulta fondata sui molteplici elementi conoscitivi già acquisiti nel corso dell’operazione giudiziaria denominata “-OMISSIS-” - dalla quale sono derivate delle condanne per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso a carico di alcuni componenti della -OMISSIS-- e su quanto è in passato già emerso a carico di altre -OMISSIS-colpite da un provvedimento di interdittiva analogo a quello oggetto di impugnazione in questa sede.
Per giurisprudenza consolidata ( ex pluribus cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1 febbraio 2021, n. 669 e la giurisprudenza ivi richiamata) l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni criminali o di un condizionamento da parte di queste.
Pertanto, ai fini dell’adozione di un provvedimento di interdittiva, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatici e presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
E’ stato anche precisato che detti elementi devono essere considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Sotto tale profilo, rileva pertanto il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, mentre una visione parcellizzata di un singolo elemento, o di più elementi, non consente di coglierne la portata che solo il legame sistematico con gli altri è in grado di evidenziare.
3. Nel caso in esame la soglia di verosimiglianza circa l’esistenza di un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa secondo il criterio del “ più probabile che non ” deve ritenersi superata.
E’ infatti comprovato che il ricorrente -OMISSIS-e la -OMISSIS-dallo stesso costituita hanno molteplici ed assodati collegamenti con la -OMISSIS-e con le -OMISSIS-a questa riconducibili.
Il -OMISSIS-infatti dalla visura della banca dati -OMISSIS- risulta aver lavorato dal mese di -OMISSIS- al mese di -OMISSIS-, unicamente per la -OMISSIS-oggetto di una precedente interdittiva antimafia in ragione della sua riconducibilità alla -OMISSIS-. Risulta inoltre aver precedentemente prestato la propria attività lavorativa per delle cooperative, la-OMISSIS-, le quali, come chiarito dall’interdittiva emessa nei confronti di -OMISSIS-erano di fatto società inesistenti volte ad esternalizzare unicamente la forza lavoro di altre aziende riconducibili alla -OMISSIS-.
Lo stesso-OMISSIS-afferma nel ricorso (pag. 16) che la collaborazione con tali -OMISSIS-risale al 2011.
Inoltre, dopo aver lavorato per diversi anni per -OMISSIS-riconducibili alla -OMISSIS-, il ricorrente ha costituito una propria ditta individuale concorrente della -OMISSIS--OMISSIS-per la quale lavorava. Nonostante tale circostanza, che raramente consente il mantenimento di un rapporto collaborativo tra le parti, il -OMISSIS-ha continuato a lavorare per il precedente datore fino a che non è divenuta operativa la ditta concorrente di nuova costituzione al fine, secondo le dichiarazioni rese nel ricorso, di non subire effetti pregiudizievoli sulle proprie fonti di sostentamento, ed è altresì divenuto cessionario dalla -OMISSIS-per cui lavorava di un camion con rimorchio. Secondo l’Amministrazione tali evenienze costituiscono delle evidenti anomalie non compatibili con un rapporto tra ditte concorrenti.
Il ricorrente inoltre nel corso dello svolgimento di un’attività ispettiva in data -OMISSIS-è stato trovato intento a svolgere attività lavorativa presso la -OMISSIS-in -OMISSIS-), società riconducibile alla -OMISSIS-. Dall’esame delle fatture emesse risulta poi che dal -OMISSIS- la -OMISSIS--OMISSIS- è subentrata nei rapporti commerciali con uno dei principali clienti di -OMISSIS-ovvero la-OMISSIS-..
4. Il ricorrente, per contrastare l’affermazione del -OMISSIS- secondo cui deve ritenersi comprovato un suo collegamento con la -OMISSIS-anche in ragione del rapporto di lavoro dipendente svolto presso loro -OMISSIS-, deduce che in capo ai lavoratori non vi era alcuna consapevolezza circa l’esistenza delle attività illecite emerse nel corso del processo “-OMISSIS-”: ciò dovrebbe dedursi dalla circostanza che né il ricorrente né altri dipendenti sono stati coinvolti nelle imputazioni penali aventi ad oggetto condotte di frode fiscale poste in essere dai vertici delle -OMISSIS-e delle cooperative riconducibili alla -OMISSIS-.
Tale argomento è privo di rilievo perché l’interdittiva antimafia non presuppone necessariamente l’esistenza di fatti che superino la soglia della punibilità penale, e può invece fondarsi su circostanze sintomatiche della contaminazione mafiosa, che devono essere ricondotte alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali ed operative che, per le loro modalità, evidenziano l'intento elusivo della legislazione antimafia. Nel caso in esame l’intento elusivo è evidenziato dall’avvenuta costituzione di una -OMISSIS-in cui sono stati travasati uomini e mezzi di altre -OMISSIS-compromesse perché coinvolte in un procedimento penale o destinatarie di un provvedimento di interdittiva antimafia.
5. Il ricorrente a pag. 26 del ricorso afferma anche che non può essere attribuito particolare rilievo alla circostanza che alcuni dei mezzi siano stati acquistati da -OMISSIS-colpite da un’interdittiva, in quanto “ solo un terzo dei veicoli acquistati da -OMISSIS- proviene dalle ditte destinatarie di interdittiva, mentre il restante 2/3 del parco veicoli consegue da acquisizioni effettuate presso la-OMISSIS-, società mai interdetta, nonché da ditte in alcun modo collegate a quelle della -OMISSIS- ”.
E’ senza dubbio vero che la -OMISSIS--OMISSIS-. non è stata colpita da un provvedimento di interdittiva, ma deve tuttavia ritenersi acquisito che la stessa è direttamente riconducibile alla -OMISSIS-.
Si legge infatti nella motivazione del provvedimento di interdittiva che ha colpito la -OMISSIS-che la -OMISSIS-. è stata costituita il -OMISSIS- indirizzo nel quale erano domiciliate tutte le -OMISSIS-riconducibili alla -OMISSIS-; che il capitale sociale è detenuto da due soggetti privi di capacità reddituale; che tale -OMISSIS-è amministrata da -OMISSIS-il quale, prima dell’arresto, è stato anche nominato procuratore speciale; e che la stessa -OMISSIS-ha acquistato fino a -OMISSIS- -OMISSIS- ben 146 mezzi per un valore dichiarato di € 1.310.000,00 nonostante il capitale sociale sia rimasto costante nel tempo e pari alla somma di € 70.000, e nonostante la dichiarazione di utili irrisori.
Pertanto, come risulta dal prospetto depositato in giudizio dallo stesso ricorrente (doc. 44), la -OMISSIS--OMISSIS- ha acquistato la quasi totalità dei mezzi da -OMISSIS-legate alla -OMISSIS-. Da tale prospetto risulta infatti che, dei diciannove mezzi acquistati, sei sono stati ceduti dalle -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-colpite entrambe da interdittiva, e dieci dalla -OMISSIS-., -OMISSIS-, come sopra visto, sicuramente legata in modo diretto alla -OMISSIS-.
6. Con un ulteriore argomento il ricorrente sostiene che non sarebbe fondata l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la costituzione della -OMISSIS--OMISSIS- sarebbe avvenuta per alleggerire la posizione delle -OMISSIS-riconducibili alla -OMISSIS-e colpite da un’interdittiva. In proposito il ricorrente evidenzia l’omessa considerazione di un fondamentale dato cronologico, cioè che la sua ditta individuale è stata costituita nel mese di -OMISSIS- del -OMISSIS-, e resa operativa con l’iscrizione all’albo nel mese di -OMISSIS-, prima dell’emissione dei provvedimenti di interdittiva concernenti le imprese riconducibili alla -OMISSIS-(risalenti al -OMISSIS-.).
In realtà, come ben sottolineato dall’Amministrazione nelle proprie difese, tale dato cronologico non è rilevante.
Infatti la -OMISSIS--OMISSIS- era stata già stata oggetto di sequestro preventivo nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” nel mese di ottobre -OMISSIS-, e pertanto quando è stata costituita l’impresa individuale del -OMISSIS-, che ha acquistato i primi mezzi da tale -OMISSIS-, era ormai attuale l’esigenza di predisporre un’alternativa imprenditoriale rispetto alle -OMISSIS-il cui coinvolgimento con attività illecite era già emerso, ed è irrilevante la circostanza che i provvedimenti di interdittiva siano intervenuti in una data posteriore.
7. L’Amministrazione ritiene insufficienti i redditi familiari del -OMISSIS-ad avviare un’iniziativa imprenditoriale che in soli tre anni ha acquisito un importante ruolo sul mercato.
In relazione a tale rilievo è vero, come dedotto nel ricorso, che non è stata acquisita la prova diretta dell’impiego di risorse finanziarie esterne.
Tuttavia la motivazione del provvedimento impugnato muove dalla puntuale analisi di tutti i redditi percepiti dal -OMISSIS-e dalla moglie, e prende in considerazione le spese necessarie al mantenimento della loro famiglia, costituita da quattro componenti, giungendo alla conclusione di ritenere non plausibile che tali risorse siano state sufficienti, tenuto conto non solo delle spese di primo avvio dell’attività imprenditoriale, ma anche dell’entità degli investimenti eseguiti in un arco temporale limitato e senza il ricorso a forme di finanziamento.
Inoltre nelle controdeduzioni al ricorso formulate dalla -OMISSIS- e depositate in giudizio in data -OMISSIS-(doc. 40 allegato alle difese dell’Amministrazione) viene rilevato che, in base ad un’approfondita analisi dei redditi e delle movimentazioni del denaro sui libretti di deposito, mediante l’utilizzo di appositi applicativi che consentono il raffronto delle informazioni presenti nelle varie banche dati in uso al -OMISSIS-, emerge un’incoerenza patrimoniale (uscite economiche maggiori delle entrate) nei confronti del -OMISSIS-, di € 16.422,00 per l’anno -OMISSIS-, ed € 13.892,00 per l’anno -OMISSIS-.
Sulla base di tali premesse è pertanto possibile affermare che il provvedimento impugnato motiva in modo non implausibile - a seguito di un’accurata attività istruttoria che ha potuto giovarsi di quanto emerso dal processo penale “-OMISSIS-” e dai provvedimenti di interdittiva che hanno colpito le -OMISSIS--OMISSIS- e Albi Service & Noleggi s.r.l. - la sussistenza non di meri sospetti, ma di condotte fondate su una serie di elementi fattuali concreti che comprovano, alla luce del criterio del “ più probabile che non ”, il collegamento tra la -OMISSIS--OMISSIS- e le imprese riconducibili alla -OMISSIS-.
In tale contesto il provvedimento impugnato si sottrae alle censure proposte con il primo motivo.
Per completezza va anche soggiunto che secondo consolidata giurisprudenza uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa - di per sé sufficiente a giustificare l'emanazione di un’interdittiva antimafia - è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un'impresa e una -OMISSIS-già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti che giustificano il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l'impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia ( ex pluribus, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8882).
Nelle richiamate controdeduzioni al ricorso formulate dalla -OMISSIS- (cfr. doc. 40, pagg. 6 e seguenti), in aggiunta a quanto evidenziato nel provvedimento di interdittiva, viene sottolineata l’esistenza di una pluralità di elementi contabili (quali le fatture emesse) dai quali è possibile dedurre che, posteriormente alle vicende giudiziarie ed alla emanazione delle interdittive, la -OMISSIS- ha progressivamente sostituito le -OMISSIS-direttamente riconducibili alla -OMISSIS-quali fornitrici della-OMISSIS-. e, in particolare, che la -OMISSIS-, sia stata destinata, a partire dal -OMISSIS-, a proseguire le attività imprenditoriali della -OMISSIS- -OMISSIS- colpita da un’interdittiva antimafia.
Anche tale elemento rafforza il quadro indiziario a carico della -OMISSIS-ricorrente.
Il primo motivo è pertanto infondato.
8. Quanto esposto comporta l’infondatezza anche del secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene di non poter legittimamente risultare destinatario dell’interdittiva in quanto non gli è addebitata la commissione di reati spia e non sono indicati elementi che denotino l’esistenza di un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa.
Come sopra evidenziato, il giudizio su cui si fonda il provvedimento impugnato prescinde dalla valutazione di tipo penale e punitivo. In base alla normativa vigente è sufficiente, ai fini dell'emissione di un'informativa interdittiva antimafia e della valutazione in sede giurisdizionale in ordine alla sua legittimità, il ragionevole convincimento in ordine alla ricorrenza di indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali; il metro di valutazione è, in particolare, quello del “ più probabile che non ”, nel rispetto della ratio dell'istituto e delle finalità di “ cautela avanzata ” di fronte ad ogni pericolo o tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto dell'attività economica.
Nel caso in esame l’insieme degli elementi indiziari che il -OMISSIS- ha posto a fondamento del provvedimento impugnato giustificano il giudizio circa la sussistenza del fenomeno definito di “ contiguità compiacente ”, non immediatamente percepibile dall’esterno, che determina la perdita, da parte dell’impresa, di quella affidabilità necessaria per intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione o per mantenere qualsiasi titolo autorizzatorio proveniente da quest’ultima.
Come è stato affermato in giurisprudenza lo scopo dell’informativa antimafia è infatti quello di contrastare l’infiltrazione mafiosa nel tessuto sano dell’economia e “ risulta, di conseguenza, sufficiente il mero pericolo della «perdita di fiducia», e, quindi, il solo sospetto che l’attività d’impresa sia permeabile a condizionamenti mafiosi, non risultando, perciò, necessaria, perché sia integrato il requisito relativo al (sopravvenuto) difetto della meritevolezza della fiducia, la dimostrazione dell’infiltrazione criminale nella gestione della società esposta al predetto rischio ” (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno -OMISSIS-, n. 2774).
Il secondo motivo è pertanto infondato.
9. Parimenti privo di fondamento è il terzo motivo, con il quale il ricorrente sostiene sia stato violato il contraddittorio procedimentale rispetto al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’attività di -OMISSIS-.
Sul punto va ricordato che l’Amministrazione ha correttamente adottato la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente lamenta l’illegittimità del mancato differimento, dallo stesso richiesto, del termine per la presentazione di memorie e osservazioni ad un momento in cui, a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, avesse avuto cognizione della motivazione dell’interdittiva.
La censura non merita di essere condivisa, in quanto la sospensione dell’autorizzazione costituisce un provvedimento interamente vincolato rispetto all’interdittiva. L’interdittiva comporta infatti il venir meno di uno dei requisiti, quello della onorabilità, richiesti dalla normativa di settore (l’art. 5, comma 2, lett. h)- bis del D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e del e Regolamento CE n. 1071/2009, con particolare riguardo ai relativi articoli 3, 6, 13) per l’avvio e per il perdurare della possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale di autotrasporto di merci su strada.
Pertanto la -OMISSIS-nel caso di specie, dopo aver appreso che la -OMISSIS-, in data-OMISSIS-, aveva consegnato copia del provvedimento interdittivo al legale rappresentante della -OMISSIS-, ha adottato il provvedimento di sospensione senza accordare una dilazione del termine per la presentazione di memorie perché, a fronte di un’interdittiva efficace, non avrebbe potuto che dar comunque corso all’adozione di tale provvedimento. L’apporto procedimentale dell’interessato, avente ad oggetto la contestazione dei presupposti dell’interdittiva, non avrebbe infatti potuto essere vagliato dalla -OMISSIS-. In ogni caso, osserva l’Amministrazione dei trasporti nella relazione depositata in giudizio (cfr. doc. 10 depositato in giudizio il -OMISSIS-), rispetto alla notifica del provvedimento di avvio del procedimento di sospensione (avvenuta in data -OMISSIS-), la sospensione dell’autorizzazione che ne è seguita, in data-OMISSIS-, è stata assunta oltre il termine originario dei trenta giorni ed a distanza di tredici giorni dall’ostensione della motivazione del provvedimento di interdittiva da parte della -OMISSIS-, con la conseguenza che in realtà il ricorrente ha beneficato di un congruo termine per la propria difesa. Inoltre, prosegue l’Amministrazione, anziché disporre direttamente la revoca dell’autorizzazione, la -OMISSIS-ha optato per la sospensione alla quale seguirà il provvedimento di revoca. In tal modo sul piano pratico il ricorrente potrà beneficiare di un nuovo termine per offrire il proprio apporto procedimentale.
Pertanto anche il terzo motivo è infondato.
10. In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 3.000,00 a titolo di compensi e spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 26 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.