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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 4206/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/07/2025 e presentato dai coniugi
e , con l'avv. GINALDI FRANCESCA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/06/1991 a PRATA DI
PORDENONE.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
28/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 16/10/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4206/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/06/1991 da (C.F. ), n. Parte_1 C.F._1
a PORDENONE (PN) il 18/08/1966, e (C.F. Parte_2
n. a MANSUÈ (TV) il 15/04/1965, e trascritto al C.F._2
n. 14, Parte II, Serie A, Anno 1991 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PRATA DI PORDENONE alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “1) nell'appartamento sito in Oderzo (TV), Via Castellir n. 41, di
proprietà del sig. , rimane la sig.ra (insieme alla figlia Pt_2 Pt_1
) sino a quando l'appartamento verrà venduto;
Per_1
2) il sig. riconosce di essere debitore nei confronti della Pt_2
sig.ra dell'importo di Euro 120.000,00 per omesso mantenimento Pt_1
delle figlie;
3) il sig. riconosce inoltre alla sig.ra che accetta, a Pt_2 Pt_1
titolo di liquidazione una tantum di un possibile assegno divorzile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma VIII, L. 898/1970,
l'4) la somma complessiva di Euro 150.000,00 verrà corrisposta dal
sig. alla sig.ra al momento della vendita Pt_2 Pt_1
dell'appartamento di Via Castellir a Oderzo (TV), la quale dovrà
avvenire entro un anno dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
5) la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa già residenza Pt_1
familiare e parteciperà all'atto di compravendita dell'appartamento
di Via Castellir a Oderzo (TV), per confermare la rinuncia, essendo
venuti meno i relativi requisiti di legge ulteriore somma di Euro
30.000,00;”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATA DI
PORDENONE di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi